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Continuano imperterriti. Mancano pochi mesi alla fine dell'incubo cartellopoli, ma impianti osceni appaiono nel cuore della città

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Situazione a febbraio 2015

Marzo 2015

Ecco la novità dell'ultim'ora. Un impianto in metallo 3x2 è apparso nel cuore del distretto storico di Ostiense, zona assai appetibile perché molto trafficata, piena di bei semafori, zeppa di locali. Sono arrivati come di consueto di notte, come rubagalline. Notte particolarmente inoltrata perché questa volta il catafalco andava montato addosso ad uno dei più famosi ristoranti della città. Proprio quel ristorante che dovette posticipare di parecchio la propria apertura per gestire i lavori in corso in un locale vincolato. Questo bell'edificio, un ex magazzino, infatti è sotto tutela delle Belle Arti ma ciò non ha fermato i cartellonari di turno e il loro ennesimo scempio.

VAS segnala a fa rimuovere un impianto pubblicitario di mt. 4 x 3 installato in viale di Tor di Quinto

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:  
http://www.vasroma.it/vas-segnala-a-fa-rimuovere-un-impianto-pubblicitario-di-mt-4-x-3-installato-in-viale-di-tor-di-quinto/

Il 19 febbraio 2015 ho trasmesso il seguente messaggio di posta elettronica.
———- Messaggio inoltrato ———
Da: vas roma
Date: 19 febbraio 2015 17:29
Oggetto: Impianto pubblicitario di mt. 4 x 3 installato in Viale di Tor di Quinto

A: daniele.torquati@comune.roma.it, seg15cassia.polizialocale@comune.roma.it, donatella.scafati@comune.roma.it, francesco.paciello@comune.roma.it, renato.marra@comune.roma.it

Si segnala l’avvenuta installazione di un nuovo impianto pubblicitario monofacciale di mt. 4 x 3 in viale di Tor di Quinto all’altezza dell’incrocio con via della Stazione di Tor di Quinto (vedi sottostante foto satellitare).

Immagine.incrocio viale Tor di Quinto

L’installazione presenta i seguenti vizi di legittimità.
1 - Come attesta la foto sottostante, le dimensioni dell’impianto sono di mt. 4 x 3.

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Questo formato risulta in violazione del nuovo Regolamento di Pubblicità, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014, perché fra i formati pittorici previsti dal punto 1) della lettera F) del 1° comma dell’art. 20 ha eliminato il formato di mt. 4 x 3. 

2 - Quand’anche non si volesse tener conto della abolizione del formato di mt. 4 x 3 ad opera della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, entrata in vigore dalla data della pubblicazione all’albo che risale al successivo 11 agosto,  c’è da far presente che con la deliberazione n. 609 del 3 aprile 1981 il Consiglio Comunale aveva individuato a scopo di salvaguardia un’area urbana perimetrata, elencando una serie di strade che delimitano un perimetro e disponendo che all’interno di questo perimetro ed in tutte le strade che lo intersecano fino alla distanza di 30 metri é vietata la collocazione di impianti pubblicitari di superficie superiore a mq. 6,00.

All’interno del suddetto perimetro risulta ricompreso l’intero comprensorio di Tor di Quinto, dove è consentita l’installazione di impianti pubblicitari di dimensioni al massimo di metri 3 x 2.

Immagine.perimetrazione 609

Come dimostra la carta planimetrica sopra riportata, l’impianto installato ricade all’interno del territorio in cui vige tuttora il divieto di affissione di impianti superiori ai 6 mq. e quindi in aperta violazione della deliberazione n. 609/1981. 

3 - Come attesta la sottostante foto tratta da Street View di Google Maps, l’impianto pubblicitario non risultava ancora installato al mese di luglio del 2014.

Immagine.incrocio Viale Tor di Quinto.2

L’installazione è avvenuta in un’area che è stata sottoposta al vincolo paesaggistico imposto il 9 novembre 1987.

La sua tutela è stata assicurata dapprima dal Piano Territoriale Paesistico (in sigla PTP) n. 15/8 “Valle del Tevere”, che é stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 5580 del 27/10/1998 e poi definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 25/del 2006: per le zone e sottozone di tutela integrale, di tutela paesaggistica e di tutela orientata le Norme del PTP n. 15/8 prescrivono il divieto di installazione di ogni genere di cartello pubblicitario, fatta salva la segnaletica di pubblica utilità.
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), adottato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007, destina a “Paesaggio dell’insediamento storico diffuso” il tratto del viale di Tor di Quinto che va da piazzale di Ponte Milvio al rilevato ferroviario.

 Immagine.Tav. 24 Foglio 374 PTPR
Tavole A – Estratto della Tavola 24, Foglio 374 del P.T.P.R.

Per il “Paesaggio dell’insediamento storico diffuso” il paragrafo 5.5. della Tabella C dell’art. 31 delle Norme del PTPR dispone che gli impianti pubblicitari sono non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità o di segnalazione dei siti di interesse storico archeologico”. 

La suddetta disposizione è cogente e quindi sovraordinata ed in quanto tale è stata correttamente recepita nel Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP), approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 49 del 30 luglio 2014, che alla Tavola 1.04 destina l’area su cui è stato installato l’impianto di cui all’oggetto a zona “A” per la quale l’art. 14 della Normativa Tecnica di Attuazione dispone che “è vietata l’installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati”.

 Immagine.Tav. 4 del PRIP​​​
Estratto della tavola 1.04 del PRIP

4 – L’impianto di cui all’oggetto porta sul montante destro una targhetta con il seguente numero di codice identificativo.

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Nell’Elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati, aggiornato al 16 febbraio 2015,  con il codice n. 0435 risulta registrata la “Loocking 4” S.r.l., che figura peraltro nella cimasa in alto a sinistra dell’impianto (vedi foto sottostante).

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La circostanza lascia presupporre che l’installazione sia conseguente ad una ricollocazione di un impianto già registrato nella Nuova Banca Dati, messa in atto avvalendosi della semplificazione delle procedure consentita dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008 nell’ambito del procedimento del “riordino”.

Ma in tal caso lo spostamento o la ricollocazione deve essere richiesto dal rappresentante legale della S.r.l. “Looking 4” utilizzando un modello predisposto dall’Amministrazione Comunale in cui è prestampato che “a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che le mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere”.

Alla domanda va allegata una asseverazione redatta da un tecnico abilitato sempre su un modello predisposto dall’Amministrazione Comunale in cui è prestampato che “in caso di false attestazioni l’autorità comunale dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari”: su questo stesso modello in modo prestampato è precisato che “qualora l’area sia vincolata deve essere espressamente dichiarato il tipo di vincolo e devono essere riportati gli estremi – data e protocollo – della richiesta del nulla osta – la domanda sarà comunque irricevibile se non corredata dal Nulla Osta)”.

Si chiede di voler verificare se il rappresentante legale della S.r.l. “Looking 4” abbia presentato domanda di ricollocazione, con allegata una asseverazione su cui siano stati riportati gli estremi della richiesta di “nulla osta” e comunque sia stato falsamente asseverato che l’installazione in quel punto di viale di Tor di Quinto è pienamente legittima.

5 – La sottostante foto tratta da Street View di Google Maps, che lascia vedere la situazione antecedente, e la successiva foto scattata il 12 febbraio 2015 attestano che l’impianto è stato installato all’altezza dell’incrocio con via della Stazione di Tor di Quinto.

 Immagine.Incrocio vile Tor di Quinto.1
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L’installazione risulta così in violazione dell’art. 51 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, che è stato emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica (in sigla D.P.R.) n. 495 del 16 dicembre 1992, la cui lettera c) del 4° comma dispone che il posizionamento è autorizzato nel rispetto della distanza minima di 25 metri dopo le intersezioni.

6 – L’impianto sembra essere stato installato a meno di 25 metri anche dal più vicino cartellone alla sua destra.

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Va ad ogni modo accertata anche questa eventuale ennesima violazione, in tal caso sempre della lettera c) del 4° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992.

Si chiede in conclusione alle SS. LL., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, di voler verificare la sussistenza di tutti  i vizi di legittimità sopra evidenziati, provvedendo a far adottare immediatamente le dovute misure di repressione in caso di accertata violazione della normativa vigente in materia.

Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto, che anche se per via telematica si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.
Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi
– Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) –

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Fra i vizi di legittimità ho dimenticato di includere anche la violazione della moratoria di 180 giorni prescritta nei criteri dettati per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014: la suddetta violazione sussiste però solo nel caso che l’0imopianto pubblicitario sia stato installato dopo il 22 gennaio 2015, data in cui è stata pubblicata ed è quindi entrata in vigore la suddetta delibera (vedi http://www.vasroma.it/slittamento-della-data-di-decorrenza-della-moratoria-sugli-impianti-pubblicitari/#more-16563). 
Passando in viale di Tor di Quinto nella giornata di martedì 3 marzo 2015 ho potuto accertare con soddisfazione che l’impianto in questione non c’era più ed era stato quindi rimosso, presumibilmente ad opera della stessa ditta.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) 

Le interessanti novità dell’aggiornamento al 27 febbraio 2015 dell’elenco delle ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:    
http://www.vasroma.it/le-interessanti-novita-dellaggiornamento-al-27-febbraio-2015-dellelenco-delle-ditte-pubblicitarie-inserite-nella-nuova-banca-dati/

 Il 3 marzo 2015 sul sito web del Comune di Roma è stato pubblicato l’ Elenco contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati al 27 febbraio 2015 : la sua analisi ci fa sapere anzitutto quali sono le ulteriori ditte che entro il 31 gennaio 2015 si sono messe in regola con gli adempimenti amministrativi per l’anno 2015.

È solo la seguente:

F.A.R.G.PUBBLICITÀ DI TONATTI MARIA E C. S.A.S. - codice 0002 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 19 impianti “senza scheda”).

Ne deriva che dopo gli ultimi 5 aggiornamenti le ditte pubblicitarie che si sono messe fin qui in regola sono diventate le seguenti 71. 

1) SB ARCHITETTURA PUBBLICITARIA S.r.l.- codice 0001
2) COSMO PUBBLICITÀ - codice 0004
3) NEW POSTER S.r.l. - codice 0014 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 16 impianti “senza scheda”)
4) IGPDECAUX - codice 0019
5) GRAFICOLOR NEW - codice 0022 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 42 impianti “senza scheda”)
6) MORETTI PUBBLICITÀ S.r.l. - codice 0023
7) NEON ZENIT DEI F.LLI SEVESO STEFANO E ALESSANDRO - codice 0024
8) CLEAR CHANNEL AFFITALIA S.R.L - codice 0025 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 40 impianti “senza scheda”)
9) PATEO SRL UNIPERSONALE - codice 0028
10) S.C.I. S.R.L. Soc. Concessioni Internazionali - codice 0040
11) A.P.A. AGENZIA PUBBLICITA’ AFFISSIONI – - codice 0044
12) ESOTAS - codice 0048
13) PUBBLI ROMA OUTDOOR - codice 0049
14) ARS PUBBLICITÀ - codice 0053
15) MG ADVERTISING - codice 0056
16) FABIANO PUBBLICITÀ S.r.l. - codice 0057
17) D.D.N. - codice 0060 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 144 impianti “senza scheda”)
18) ITAL MEDIA - codice 0061
19) NUOVI SPAZI - codice 0066 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 9 impianti “senza scheda”)
20) TRE C PUBBLICITÀ - codice 0068 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 143 impianti “senza scheda”)
21) MEDIACOM - codice 0069 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 180 impianti “senza scheda”)
22) GREGOR S.r.l. - codice 0074
23) STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI - codice 0077 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 46 impianti “senza scheda”)
24) S.E.P. - codice 0083 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 295 impianti “senza scheda”)
25) SCREEN CITY ADV S.r.l. - codice 0084 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 353 impianti “senza scheda”)
26) BATTAGE S.r.l. - codice 0088 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 113 impianti “senza scheda”)
27) DI NAPOLI FELICE - codice 0089
28) UNIGAMMA - codice 0093
29) STONE S.r.l. - codice 0095 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 27 impianti “senza scheda”)
30) SPOT PUBBLICITÀ - codice 0102 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 20 impianti “senza scheda”)
31) STAR ROME - codice 0108 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 2 impianti “senza scheda”)
32) SOGESTER - codice 0111
33) D.N.D. PROJECT E SERVICE - codice 0121 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 154 impianti “senza scheda”)
34) G.M.P. S.A.S. DI GIOVANNI MASTO E C. - codice 0124 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 62 impianti “senza scheda”, con identificativo mai rilasciato e con utilizzo vietato con nota prot. n. 74315 del 16/10/2013)
35) O.P.A. SRL Organizzazione Pubblicità Affissioni - codice 0137 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 169 impianti “senza scheda”)
36) JOINT MEDIA S.r.l. - codice 0434 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 2 impianti “senza scheda”)
37) LOOKING4 S.r.l. - codice 0435 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 2 impianti “senza scheda”)
38) MEDIA GROUP S.r.l. UNIPERSONALE - codice 0446
39) MEDIA PLANET - codice 0477 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 165 impianti “senza scheda”)
40) MY MAX - codice 0497 (con 13 impianti installati in proprietà privata, con scadenza al 2019)
41) AURORA SERVIZI - codice 0499 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 1 impianto “senza scheda”)
42) DC&L - codice 0505
43) WAYAP - codice 0512
44) OR.SA. PUBBLICITA’ SAS DI ORECCHIO F. E C. - codice 0038 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 16 impianti “senza scheda”)
45) D.& D. OUTDOOR ADVERTISING – codice 0062 – (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 22 impianti “senza scheda”)
46) SARILA S.r.l. – codice 0064 ((dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 71 impianti “senza scheda”, tutti rimossi spontaneamente)
47) PUBLIARCOM SEGNAL S.r.l. - codice 0090
48) BRUTUS ADVERTISING DI GAUDINI ALBERTO -codice 0450
49) R.B. PUBBLICITÀ S.r.l. - codice 0006 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 17 impianti “senza scheda”)
50) STUNT PUBBLICITY S.r.l. – codice 0012
51) PUBBLISTUDIO - codice 0016
52) AL.MA. ALLESTIMENTI E MANUTENZIONE S.r.l. - codice 0020
53) D.B. S.r.l. – codice 0021 (presentata da AC Projects)
54) PUBBLITALIA – codice 0026
55) OPRA DI GIROLAMO ROCCO LAZZARO – codice 0029
56) CIBRA PUBBLICITÀ – codice 0030
57) AVIP - codice 0045 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 5 impianti “senza scheda”)
58) G.R. PUBBLICITÀ 2001 DI MACCHIATI GIULIANA & C. - codice 0047 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 39 impianti “senza scheda”)
59) ETTORE SIBILIA PUBBLICITÀ AFFISSIONI S.r.l. – codice 0055 (presentata da SIPEA S.r.l.)
60) PUNTOLINE S.r.l. - codice 0073
61) A.R.P. SOC. ALLESTIMENTI REALIZZZAZIONI PUBBLICITARIE S.r.l. – Codice 0075 (presentata da ATC)
62) URBE PUBBLICITA’di FRANCO E STEFANO CAPPELLI E C. – codice 0082 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 7 impianti “senza scheda”)
63) DI EMME IMMOBILIARE S.r.l. – codice 0087
64) G.B.E. S.r.l. – codice 0092 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 9 impianti “senza scheda”)
65) CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITÀ S.p.A. – codice 0149
66)IRKAM S.A.S. DI SALIMI NABI IRAJ e C. codice 0152
67) NEW DELTA– codice 0483
68) COMUNICANDO LEADER – codice 0484
69) GDR PUBBLICITÀ SOCIETÀ A RESPONSABILITA’ LIMITATA UNIPERSONALE SEMPLIFICATA – codice 0504
70) I.G.A. IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONI S.r.l. – codice 0513 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 5 impianti “senza scheda”)
71) F.A.R.G.PUBBLICITÀ DI TONATTI MARIA E C. S.A.S. - codice 0002 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 19 impianti “senza scheda”).

Si viene altresì a sapere che:
  • la AL.MA. ALLESTIMENTI E MANUTENZIONE S.r.l. - codice 0020 è stata contestata con nota 12521 del 23 febbraio 2015;
  • la NUOVI SPAZI– codice 0066, che nell’aggiornamento al 13 febbraio 2015 era stata cancellata, è stata di nuovo inserita fra chi ha adempiuto, evidentemente per un errore materiale;
  • nei confronti della A.R.P. SOC. ALLESTIMENTI REALIZZAZIONI PUBBLICITARIE S.r.l. – Codice 0075 (presentata da ATC) è stata “AVVIATA PROCEDURA DI DECADENZA CON NOTA PROT. 13234 DEL 25/2/2015”;
  • alla I.G.A. IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONI S.r.l. – codice 0513 è stata “contestata istallazione impianti abusivi con nota 13405 del 23/2/2015”.
Ma la novità più grande che risalta all’occhio è il seguente elenco aggiuntivo che è stato inserito in questo aggiornamento con la seguente annotazione: “Elenco delle Società nei confronti delle quali sono stati elevati Verbali Accertamento Violazione (V.A.V.) nell’anno 2014 per impianti abusivi, ovvero non compresi nella Nuova Banca Dati e per le quali non sussistono le condizioni per effettuare pubblicità sul territorio nell’anno 2015, ai sensi dell’art. 7 comma 2 bis Regolamento Pubblicità (Deliberazione A.C. n. 50/14)

 Immagine.Elenco ditte radiate.1
Immagine.Elenco ditte radiate.2
Immagine.Elenco ditte radiate.3
Immagine.Elendo ditte radiate.4

Il citato comma 2 bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità testualmente recita: “ai sensi del quale “non si procede al rilascio dell’autorizzazione nel caso in cui il richiedente risulti debitore nei confronti dell’amministrazione per gli importi dovuti ai sensi del presente regolamento e nel caso in cui abbia installalo impianti pubblicitari non autorizzati nell’ultimo quinquennio”. 
Come si può ben vedere si tratta della bellezza di 124 società, che non sono per lo più assimilabili a vere e proprie ditte pubblicitarie, ma di cui dovrebbero sparire dal territorio i 386 impianti pubblicitari che hanno installato nel 2014. 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Chiarimenti sulle violazioni apparenti della moratoria degli impianti pubblicitari

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi: 
http://www.vasroma.it/chiarimenti-sulle-violazioni-talora-apparenti-della-moratoria-degli-impianti-pubblicitari/

Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 sono stati dettati i criteri di redazione dei 15 Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari, che dispongono fra l’altro “una moratoria, per un tempo non superiore a 180 giorni dall’approvazione della presente deliberazione” soprattutto di tutti gli spostamenti e di tutte le ricollocazioni di impianti pubblicitari, fatta eccezione per la riconversione dei cartelloni di mt. 4 x 3 in impianti di mt. 3 x 2, da effettuare sullo stesso posto entro il prossimo 20 maggio.

Con il seguente twitter del 5 marzo 2015 del blog http://www.romafaschifo.com/è stato segnalato all’assessore Marta Leonori un impianto della ditta NUOVI SPAZI (codice 0066) installato nella notte del 4 marzo nel distretto storico di Ostiense su un edifico vincolato.


 Immagine.twitter di Roma fa Schifo del 5 marzo 2015

Lo stesso giorno sul sito http://www.cartellopoli.net/è stato pubblicato un articolo che mostra le stesse foto dell’impianto.


Immagine.Impianto NUOVI SPAZI instalalto a febbraio del 2015

 l’impianto risulta in violazione delle distanze minime dalle strisce pedonali, dagli incroci e dai semafori

Il 6 marzo 2015 sul blog http://www.bastacartelloni.it/è stato pubblicato un articolo dal titolo “Quartiere Trieste: i cartelloni continuano a moltiplicarsi. Ecco gli ultimi arrivati, che mostra le foto di due impianti pubblicitari della ditta “NUOVI SPAZI” (codice 0066) installati negli ultimi 10 giorni lungo Corso Trieste, segnalati fin dal 4 marzo su Facebook dal “Circolo Sherwood”.


 Immagine.Impianto NUOVI SPAZI installato su Corso Trieste

Numero di codice identificativo 0066/BF640/P


 Immagine.Impianto installato su Corso Trieste

Numero di codice identificativo 0066/BF638/P

Il successivo 7 marzo con il seguente tweet delle ore 7:42 del blog http://www.cartellopoli.net/è stato segnalato all’assessore Marta Leonori che “spuntano nuovi cartelloni ovunque e non sono ridimensionamenti”: il Tweet mostra la foto di un impianto della ditta “NEW DELTA” (codice 0483).


 Immagine.Tweet di Cartellopoli del 7 marzo 2015

Con un secondo twitter delle ore 9:16 sempre del blog http://www.cartellopoli.net/è stata denunciata che “è ripresa senza sosta l’invasione cartellonara in tutta la città”.


 Immagine.Tweet di Cartellopoli del 7 marzo 2015.1

Lo stesso giorno l’assessore Leonori ha rispoto via twitter che “per ogni segnalazione facciamo controllo, sanzione e diffida a rimuovere.


 Immagine.Tweet della Leonori del 7 marzo 2015

Tutte le segnalazioni lamentano la violazione della moratoria degli impianti pubblicitari, senza chiedersi o senza sapere da quale data esatta è iniziata effettivamente a decorrere. 
Come ho già messo in evidenza nell’articolo che il 3 marzo 2015 ho pubblicato su questo stesso sito dal titolo “Slittamento della data di decorrenza della moratoria sugli impianti pubblicitari”,  se la decorrenza della suddetta moratoria è scattata dal 30 dicembre 2014, cioè dall’approvazione della presente deliberazione”, che è stata però pubblicata 23 giorni dopo, non mettendo conseguentemente tutte le ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati in condizione di venirne a conoscenza e quindi di rispettare la moratoria, in questo lasso di tempo tutte queste stesse ditte hanno ovviamente continuato a mettere in atto sul territorio soprattutto spostamenti e ricollocazioni avvalendosi della Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008 che consente queste operazioni. (http://www.vasroma.it/slittamento-della-data-di-decorrenza-della-moratoria-sugli-impianti-pubblicitari/) 

Nel corso del dibattito che il 25 febbraio scorso è seguito alla presentazione della proposta del Piano di Localizzazione del VII Municipio il dott. Francesco Paciello ha convenuto sulla impossibilità da parte delle ditte pubblicitarie di non poter venire a conoscenza della suddetta moratoria (e quindi di rispettarla) fin tanto che non è stata pubblicata sul sito web del Comune la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014ed ha confermato che la data della sua decorrenza va fatta partire dal 22 gennaio 2015, ritenendo conseguentemente giustificate tutte le eventuali ricollocazioni effettuate nel pieno rispetto della Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008. 

Quel che c’è da chiarire ora ulteriormente è come funziona la semplificazione delle procedure relative agli spostamenti degli impianti pubblicitari consentiti dalla Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008 il dott Francesco Pacielloe l’allora Dirigente della VI U.O. Ing. Carlo Di Francesco hanno dettato le disposizioni attuative della Deliberazione di Giunta 395/2008 che consentono “spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo (mod. R e SPQR) indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento” presentando richieste di spostamenti e ricollocazioni con allegata la relazione asseverata di tecnico abilitato che vanno “istruite”! da Aequa Roma entro 30 giorni, trascorsi inutilmente i quali “l’impianto può essere installato nella nuova posizione, previa specifica comunicazione di avvio dell’installazione”. 

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2013 l’allora Direttore del  Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità dott. Claudio Saccotelli ha esteso la possibilità della ricollocazione anche agli impianti del “riordino” scheda “E” in modo illecito in quanto non previsto dalla Deliberazione di Giunta 395/2008

Ne derivache – in base alla suddetta procedura da un lato ed alla conferma dall’altro lato della decorrenza della moratoria dal 22 gennaio 2015 – debbono essere considerate pienamente legittime tutte le richieste di ricollocazioni e spostamenti regolarmente presentate fino al 21 gennaio 2015. 

Ne deriva altresì che tutti gli impianti pubblicitari per i quali è stata fatta richiesta di ricollocazione o spostamento entro la data suddetta del 21 gennaio 2015 hanno dovuto aspettare 30 giorni per essere solo dopo ricollocati o spostati nelle nuove posizioni richieste: ammesso e non concesso che ogni ditta abbia installato il proprio impianto nella nuova posizione esattamente al 31 giorno dalla data di presentazione della richiesta (che può esserestata registrata al più presto il 1 gennaio così come al più tardi il 21 gennaio 2015), avremmo le delle conseguenti installazioni di impianti effettuate in piena regolarità dal 31 gennaio 2015 al 20 febbraio 2015. 

Se però si tiene conto che dalla scadenza dei 30 giorni dalla presentazione delle richiesta ogni ditta può teoricamente installare nella nuova posizione richiesta il proprio impianto entro il lasso di tempo che più le fa comodo, potremmo assistere anche nei giorni a venire a tutta una serie di “violazioni” della moratoria solo apparenti, ogni volta che trattasi di ricollocazioni o spostamenti richiesti entro la date del 21 gennaio scorso. 

Se ne esce con controllo capillare di ogni impianto pubblicitario che venisse istallato e che è bene che venga immediatamente segnalato, per stabilire immediatamente se si tratta di una operazione consentita come sopra detto oppure dell’ennesimo fenomeno di abusivismo che imperterrito continua a dilagare. 

Ma anche nel caso che l’installazione in una nuova posizione derivasse da una richiesta di ricollocazione o spostamento presentata entro il 21 gennaio 2015, la S.p.A. “Aequa Roma” è tenuta a verificare la piena legittimazione della nuova posizione, asseverata da un tecnico abilitato nella relazione allegata alla domanda del rappresentante legare della ditta, e laddove accertasse dichiarazioni mendaci ed asseverazioni false dovrebbe denunciare alla Procura della Repubblica sia il rappresentante legale della ditta Pubblicitaria che il suo tecnico abilitato. 

Da quanto mi risulta sarebbero a tutt’oggi più di 15 i rappresentanti legali delle ditte pubblicitarie che sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria proprio per dichiarazioni mendaci fatte nelle richieste di ricollocazione o spostamento. 

È quindi più che opportuno che l’assessore Marta Leonori solleciti il dott. Francesco Paciello ad effettuare il dovuto controllo a partire dagli impianti sopra citati, a maggior ragione perché ora c’è un Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) di cui è obbligatorio che la S.p.A. “Aequa Roma” che l’ha redatto, ma che continua ad essere preposta anche alla istruttoria proprio delle richieste presentate ai sensi della Deliberazione n. 395/2008, faccia rispettare rigorosamente le zone “A” con divieto di affissione (dove ovviamente non può essere ricollocato o spostato nessun impianto), demandando al dott. Francesco Paciello il compito di denunciare immediatamente alla Procura della Repubblica tutti quei rappresentanti legali delle ditte pubblicitarie che abbiano dichiarato il falso.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Nuovi cartelloni installati dovunque. Doveva essere la svolta ma le cose vanno avanti come piace alla mafia cartellonara. Che succede?

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal blog "Roma fa schifo": 
http://www.romafaschifo.com/2015/03/nuovi-cartelloni-installati-dovunque.html

Corso Trieste - ottobre 2014/marzo 2015

Corso Trieste - ottobre 2014/marzo 2015

Corso Trieste - novembre2011/marzo 2015

Corso Trieste - ottobre 2014/marzo 2015

Via del Porto Fluviale - ottobre 2014/marzo 2015

Via Radicofani - giugno 2014/marzo 2015

Viale Eritrea - maggio 2014/marzo 2015

Viale Eritrea - maggio 2014/marzo 2015

Via Cristoforo Colombo - ottobre 2014/marzo 2015

Cosa succede nel torbidissimo mondo della cartellopoli romana? A che punto è la battaglia che questo blog, il blog Cartellopoli e tanti altri blog amici stanno portando avanti da esattamente cinque anni?
La scorsa estate l'Assemblea Capitolina ha approvato quel piano regolatore degli impianti pubblicitari che la città aspettava da decenni e che decenni era legge. Da quel momento è dunque pacifico che la città verrà divisa in porzioni, che la attuali concessioni alla pletora di operatori che hanno stuprato Roma scadranno e che si procederà ad una ripartizione e a delle regolari gare pubbliche, con l'obbiettivo di avere più decoro, di fare più soldi e di avere più servizi per la città (bike-sharing in primis, ma anche ad esempio toilette pubbliche). 
Il punto è quando e come. 

Le concessioni nel frattempo sono scadute il 31 dicembre del 2014. Ciò nonostante le ditte non sembrano essersi scoraggiate e proprio negli ultimi giorni - le segnalazioni che riceviamo sono davvero molteplici - c'è un escalation di installazioni da far paura. Da tutte le parti della città e soprattutto ad opera delle peggiori società criminali della cartellopoli romana. Sempre le stesse, sempre loro, sempre le più fuorilegge. 
Come è possibile, ci si domanda, che avendo le concessioni scadute da due mesi e avendo la prospettiva di bandi di gara dopo l'estate (l'assessore Marta Leonori appare tra l'altro molto determinata e molto chiara) queste dittuncole investano su nuovi e costosi impianti? E come è possibile che abbiano ancora clienti che ne comprano gli spazi? 

Forse perché nessuno crede che le cose cambino per davvero? Forse perché si tratta di vecchie richieste di ricollocazione che vengono palesate oggi? Magari, si, ma resta la questione inspiegabile degli investimenti. Eppure i pronunciamenti del TAR sono stati contrari alla mafia cartellonara e pare che si vada nella direzione di una autentica svolta. Svolta che - e questo spiegherebbe la relativa sfacciataggine delle ditte - potrebbe tuttavia essere vanificata dal lavoro degli uffici (AequaRoma, ma su input politico-amministrativo, ovviamente) che stanno compilando i 15 piani di localizzazione, uno per ogni municipio. Il primo modello, relativo all'iper-cartellonato municipio VII (da Porta San Giovanni a Cinecittà) lascia davvero molto perplessi: i circuiti pubblicitari che dovranno portare ai servizi a grande valore aggiunto come arredo urbano, toilette pubbliche, bike-sharing, che sono molto costosi e necessitano di investimenti enormi anche in termini di manutenzione, sono mescolati agli altri circuiti. Così sulle strade del Municipio, mettiamo Via Appia, gli impianti che finanzieranno il bike-sharing saranno collocati in un caos visivo in cui ci saranno anche altri impianti, impianti SPQR, impianti di pubbliche affissioni. L'inquinamento visivo non si risolve, il caos rimane, i servizi a valore aggiunto non sono sostenibili (rischio enorme di gare deserte, nella speranza che questo non sia l'auspicio di qualcuno...) e il Comune non aumenta i suoi introiti e i servizi che eroga. 

Insomma, per capirci, su Piazza dei Re di Roma una inserzione di qualità, gestita dalla società che opererà il bike-sharing, magari di Gucci o di Maserati, avrà a pochissima distanza un impianto roman-style con magari la pubblicità del negozio che ripara le chiusure lampo dei pantaloni, del dentista dietro l'angolo o del sexy shop (questo il livello delle inserzioni romane, l'unica città al mondo dove si utilizza la pubblicità esterna per fare pubblicità locale, magari col ditone che indica la direzione da seguire per raggiungere l'esercizio commerciale in questione). Ovviamente inaccettabile per tutti, a partire dai grandi investitori della pubblicità esterna che continueranno a disertare Roma come fanno da decenni: la pubblicità esterna al contrario deve essere pochissima, di altissima qualità, e generare servizi per la città. Così accade in tutte le città occidentali nessuna esclusa. Se esiste un altro posto al mondo dove l'advertising outdoor è gestito come a Roma, beh, segnalatecelo.

Si è parlato a lungo del Modello Parigi, ma poi l'area di esclusiva che viene assegnata ai vari livelli di mercato non si è palesata nelle tavole presentate a fine febbraio. Uno smacco vero e proprio che se non si correggerà vanificherà i passaggi storici che l'amministrazione ha fatto fino ad oggi. La Giunta Marino, insomma, ancora una volta si troverà a perdersi in un bicchier d'acqua, un vero peccato ed una occasione perduta per la città che la metà basta. 

Piazza della Radio - maggio 2014/marzo 2015

Piazza della Radio - maggio 2014/marzo 2015

Via Pacinotti - ottobre 2014/marzo 2015

Rettifica dei chiarimenti sulle violazioni della moratoria degli impianti pubblicitari

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi: 
http://www.vasroma.it/rettifica-dei-chiarimenti-sulle-violazioni-della-moratoria-degli-impianti-pubblicitari/


Su questo stesso sito il 9 marzo 2015 ho pubblicato un articolo dal titolo “Chiarimenti sulle violazioni apparenti della moratoria degli impianti pubblicitari”, che dava notizia delle violazioni apparenti della moratoria di 180 giorni decisa con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 entrata in vigore il 22 gennaio 2015, giorno della sua pubblicazione sul sito web del Comune di Roma. (http://www.vasroma.it/chiarimenti-sulle-violazioni-talora-apparenti-della-moratoria-degli-impianti-pubblicitari/)

Sul presupposto del conseguente slittamento della data da cui decorrono i 180 giorni, confermata dal dott. Francesco Paciello nel corso del dibattito che il 25 gennaio 2015 è seguito alla presentazione della proposta del Piano di Localizzazione del mezzi pubblicitari del VII Municipio, ho tratto le mie personali conclusioni sostenendo che la tardiva pubblicazione non ha messo tutte le ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati in condizione di venire a conoscenza della moratoria e quindi di rispettarla, per cui in questo lasso di tempo sarebbero legittimate tutte queste stesse ditte che entro la data del 21 gennaio 2015 hanno fatto richiesta di ricollocazione ai sensi della Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008 che consente queste operazioni. (http://www.vasroma.it/slittamento-della-data-di-decorrenza-della-moratoria-sugli-impianti-pubblicitari/ 

Debbo ora rettificare questa mia deduzione logica perché non mi sono accorto che la moratoria riguarda “tutti i … procedimenti di iniziativa di parte,anche in corso di istruttoria”. 
Appare allora del tutto evidente che se una ditta ha presentato domanda di ricollocazione entro il 22 gennaio scorso e deve comunque aspettare almeno 30 giorni prima di installare il proprio impianto nella nuova posizione richiesta, ha allora il tempo di venire a conoscenza della pubblicazione della moratoria prima che scadano i 30 giorni ed ha quindi l’obbligo di non ricollocare nessuno degli impianti di cui ha richiesto lo spostamento prima della data del 22 gennaio. 

A riprova viene la seguente Nota prot. QH 5389 del 27 gennaio 2015 che il dott. Francesco Paciello ha trasmesso a tutte le Società inserite nella Nuova Banca Dati proprio per far sapere che il 22 gennaio 2015 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 e precisare per massima chiarezza gli interventi che per lo più non sono ammessi dal 22 gennaio 2015, fra i quali risultano anche e soprattutto gli spostamenti e le trasformazioni. 

Immagine.Nota prot. QH 5389 del 27 gennaio 2015.2

Come si può ben vedere, il dott. Francesco Paciello invita le Società in indirizzo “ad un rigoroso rispetto delle presenti prescrizioni”: le ditte pubblicitarie che hanno “ricollocato” gli impianti di cui ho riportato le foto nell’articolo dello scorso 9 marzo non sembrano aver tenuto conto dell’invito e conseguentemente rispettato la moratoria prescritta.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

L’emendamento al bilancio di previsione per l’anno 2015 presentato dal Movimento 5 Stelle per la repressione degli impianti pubblicitari abusivi

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi: 
http://www.vasroma.it/lemendamento-al-bilancio-di-previsione-per-lanno-2015-presentato-dal-movimento-5-stelle-per-la-repressione-degli-impianti-pubblicitari-abusivi/


Alla 61° proposta di modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità, che la Giunta Capitolina ha approvato con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014, sono riuscito a far presentare i seguenti due emendamenti, fra di loro coordinati.

Con il primo che riguardava l’art. 31 (“Sanzioni”) ho proposto di aggiungere, dopo il comma 5, un comma 5 Bis dal seguente testo:

<<5 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicare agli impianti accertati come abusivi debbono essere destinati ad un fondo apposito, finalizzato a coprire tutte le spese che si dovessero anticipare in caso di rimozione forzata d’ufficio dei medesimi impianti.>> 
Ne ho portato la seguente motivazione – Per prassi consolidata i proventi delle sanzioni non vengono per lo più accantonati per coprire le spese da dover anticipare per le rimozioni forzate d’ufficio, che il Comune attinge dalle entrate correnti del bilancio, motivando con tale causa anche le mancate rimozioni per assenza di fondi. In tal modo invece si è sicuri di non incorrere in “distrazione di fondi pubblici”. 
È stato recepito e fatto proprio sia dal Movimento 5 Stelle (emendamento n. 1) che da parte della lista Alfio Marchini Sindaco (emendamento n. 939).

Immagine.Emendamento M5S n. 1
 Immagine.emendamento Marchini n. 939

Con il secondo che riguardava l’art. 32 (“Misure di contrasto all’abusivismo”) ho proposto di aggiungere un comma 2 dal seguente testo:

<<2. Per essere in grado di intervenire tempestivamente, ai nuclei di vigilanza di cui al precedente comma, laddove costituiti nei Municipi, deve essere garantita nelle forme e nei modi che verranno definiti la piena disponibilità ed il conseguente utilizzo dell’apposito fondo di cui al comma 5 Bis del precedente articolo 31, costituito dai proventi delle sanzioni applicate esclusivamente in relazione agli impianti pubblicitari ricadenti nel territorio del rispettivo Municipio.>>

Ne ho portato la seguente motivazione – L’emendamento proposto è finalizzato a dare piena autonomia di azione ai Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito di un decentramento più compiuto di quello attuale.

È stato recepito e fatto proprio anch’esso sia dal Movimento 5 Stelle (emendamento n. 12) che da parte della lista Alfio Marchini Sindaco (emendamento n. 937).

Immagine.Emendamento m5S n. 12
 Immagine.Emendamento n. 937

La 61° proposta è stata approvata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 che vi ha apportato una serie di emendamenti fra i quali figura soltanto quello all’art. 32, ma non anche quello all’art. 31, senza peraltro che nessuno si accorgesse che il testo del secondo emendamento così come approvato rimanda al “conseguente utilizzo dell’apposito fondo di cui al comma 5 Bis del precedente articolo 31” che non c’é.  

Per colmare il vuoto normativo che è stato lasciato, con un messaggio di posta elettronica trasmesso l’11 febbraio scorso ho chiesto ai consiglieri Athos De Luca (PD) e Riccardo Magi (Lista civica Marino Sindaco) “di ripresentare  lo stesso emendamento o un emendamento dal contenuto analogo da far approvare a sé stante in una voce apposita del bilancio”: a tutt’oggi non mi è stata data nemmeno una risposta.

Sempre per posta elettronica ho inoltrato la stessa richiesta al consigliere del Movimento 5 Stelle Enrico Stéfano che il 6 marzo 2015 ha presentato il seguente emendamento sottoscritto dall’intero gruppo capitolino.

 Immagine.Emendamento M5S al bilancio 2015

Lo stesso giorno l’intero gruppo capitolino del M5S ha presentato in subordine anche il seguente ordine del giorno.

 Immagine.OdG M5S su bilancio 2015

C’è ora da augurarsi che a voler colmare il suddetto vuoto normativo sia quanto meno la maggioranza dell’Assemblea Capitolina.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Le ulteriori novità dell’aggiornamento al 10 marzo 2015 dell’elenco delle ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi: 
http://www.vasroma.it/le-ulteriori-novita-dellaggiornamento-al-10-marzo-2015-dellelenco-delle-ditte-pubblicitarie-inserite-nella-nuova-banca-dati/


L’analisi dell’ Elenco contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati al 10 marzo 2015 ci fa sapere anzitutto quali sono gli ulteriori soggetti che entro il 31 gennaio 2015 si sono messi in regola con gli adempimenti amministrativi per l’anno 2015. 

Sono i seguenti due:

Nobile Marco– codice n. 0015
Liberati Franco – codice 0035.

Si viene altresì a sapere che:

– la AL.MA. ALLESTIMENTI E MANUTENZIONE S.r.l. (codice 0020), che nel precedente aggiornamento era stata contestata con nota 12521 del 23 febbraio 2015, ora non lo è più;
– la CLEAR CHANNEL AFFITALIA S.R.L (codice 0025) è stata ora contestata con nota n. 16478 del 9/3/2015;
– la PUBBLITALIA (codice 0026) è stata ora contestata con nota n. 16476 del 9/3/2015;
– la CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITÀ S.p.A. (codice 0149) è stata ora contestata con nota n. 16477 del 9/3/2015.

Ne deriva che dopo quest’ultimo aggiornamento le ditte pubblicitarie che si sono messe fin qui in regola sono diventate le seguenti 73, elencate in ordine crescente di numero di codice. 

1) SB ARCHITETTURA PUBBLICITARIA S.r.l.- codice 0001
2) F.A.R.G.PUBBLICITÀ DI TONATTI MARIA E C. S.A.S. - codice 0002 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 19 impianti “senza scheda”)
3) COSMO PUBBLICITÀ - codice 0004
4) R.B. PUBBLICITÀ S.r.l. - codice 0006 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 17 impianti “senza scheda”)
5) STUNT PUBBLICITY S.r.l. – codice 0012
6) NEW POSTER S.r.l. - codice 0014 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 16 impianti “senza scheda”)
7) NOBILE MARCO– codice n. 0015
8) PUBBLISTUDIO - codice 0016
9) IGPDECAUX - codice 0019
10) AL.MA. ALLESTIMENTI E MANUTENZIONE S.r.l. - codice 0020
11) D.B. S.r.l. – codice 0021 (presentata da AC Projects)
12) GRAFICOLOR NEW - codice 0022 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 42 impianti “senza scheda”)
13) MORETTI PUBBLICITÀ S.r.l. - codice 0023
14) NEON ZENIT DEI F.LLI SEVESO STEFANO E ALESSANDRO - codice 0024
15) CLEAR CHANNEL AFFITALIA S.R.L - codice 0025 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 40 impianti “senza scheda”)
16) PUBBLITALIA – codice 0026 – (contestata con nota n. 16476 del 9/3/2015)
17) PATEO SRL UNIPERSONALE - codice 0028
18) OPRA DI GIROLAMO ROCCO LAZZARO – codice 0029
19) CIBRA PUBBLICITÀ – codice 0030
20) LIBERATI FRANCO – codice 0035
21) OR.SA. PUBBLICITA’ SAS DI ORECCHIO F. E C. - codice 0038 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 16 impianti “senza scheda”)
22) S.C.I. S.R.L. Soc. Concessioni Internazionali - codice 0040
23) A.P.A. AGENZIA PUBBLICITA’ AFFISSIONI - codice 0044
24) AVIP - codice 0045 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 5 impianti “senza scheda”)
25) G.R. PUBBLICITÀ 2001 DI MACCHIATI GIULIANA & C. - codice 0047 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 39 impianti “senza scheda”)
26) ESOTAS - codice 0048
27) PUBBLI ROMA OUTDOOR - codice 0049
28) ARS PUBBLICITÀ - codice 0053
29) ETTORE SIBILIA PUBBLICITÀ AFFISSIONI S.r.l. – codice 0055 (presentata da SIPEA S.r.l.)
30) MG ADVERTISING - codice 0056
31) FABIANO PUBBLICITÀ S.r.l. - codice 0057
32) D.D.N. - codice 0060 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 144 impianti “senza scheda”)
33) ITAL MEDIA - codice 0061 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 1 impianto “senza scheda”)
34) D.&D. OUTDOOR ADVERTISING – codice 0062 – (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 22 impianti “senza scheda”)
35) SARILA S.r.l. – codice 0064 ((dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 71 impianti “senza scheda”, tutti rimossi spontaneamente)
36) NUOVI SPAZI - codice 0066 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 9 impianti “senza scheda”)
37) TRE C PUBBLICITÀ - codice 0068 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 143 impianti “senza scheda”)
38) MEDIACOM - codice 0069 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 180 impianti “senza scheda”)
39) PUNTOLINE S.r.l. - codice 0073
40) GREGOR S.r.l. - codice 0074
41) A.R.P. SOC. ALLESTIMENTI REALIZZIONI PUBBLICITARIE S.r.l. – Codice 0075 (presentata da ATC)
42) STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI - codice 0077 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 46 impianti “senza scheda”)
43) URBE PUBBLICITA’di FRANCO E STEFANO CAPPELLI E C. – codice 0082 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 7 impianti “senza scheda”)
44) S.E.P. - codice 0083 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 295 impianti “senza scheda”)
45) SCREEN CITY ADV S.r.l. - codice 0084 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 353 impianti “senza scheda”)
46) DI EMME IMMOBILIARE S.r.l. – codice 0087
47) BATTAGE S.r.l. - codice 0088 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 113 impianti “senza scheda”)
48) DI NAPOLI FELICE - codice 0089
49) PUBLIARCOM SEGNAL S.r.l. - codice 0090
50) G.B.E. S.r.l. – codice 0092 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 9 impianti “senza scheda”)
51) UNIGAMMA - codice 0093
52) STONE S.r.l. - codice 0095 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 27 impianti “senza scheda”)
53) SPOT PUBBLICITÀ - codice 0102 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 20 impianti “senza scheda”)
54) STAR ROME - codice 0108 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 2 impianti “senza scheda”)
55) SOGESTER - codice 0111
56) D.N.D. PROJECT E SERVICE - codice 0121 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 154 impianti “senza scheda”)
57) G.M.P. S.A.S. DI GIOVANNI MASTO E C. - codice 0124 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 62 impianti “senza scheda”, con identificativo mai rilasciato e con utilizzo vietato con nota prot. n. 74315 del 16/10/2013)
58) O.P.A. SRL Organizzazione Pubblicità Affissioni - codice 0137 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 169 impianti “senza scheda”)
59) CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITÀ S.p.A. – codice 0149 (contestata con nota n. 16477 del 9/3/2015
60) IRKAM S.A.S. DI SALIMI NABI IRAJ e C. codice 0152
61) JOINT MEDIA S.r.l. - codice 0434 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 2 impianti “senza scheda”)
62) LOOKING4 S.r.l. - codice 0435 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 2 impianti “senza scheda”)
63) MEDIA GROUP S.r.l. UNIPERSONALE - codice 0446
64) BRUTUS ADVERTISING DI GAUDINI ALBERTO -codice 0450
65) MEDIA PLANET - codice 0477 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 165 impianti “senza scheda”)
66) NEW DELTA– codice 0483
67) COMUNICANDO LEADER – codice 0484
68) MY MAX - codice 0497 (con 13 impianti installati in proprietà privata, con scadenza al 2019)
69) AURORA SERVIZI - codice 0499 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 1 impianto “senza scheda”)
70) GDR PUBBLICITÀ SOCIETÀ A RESPONSABILITA’ LIMITATA UNIPERSONALE SEMPLIFICATA – codice 0504
71) DC&L - codice 0505
72) WAYAP - codice 0512
73) I.G.A. IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONI S.r.l. – codice 0513 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 5 impianti “senza scheda”- contestata la installazione di impianti abusivi con nota 3405 del 25/2/2015).

Se dal totale complessivo delle ditte pubblicitarie che entro il 31 gennaio 2015 si sono messe in regola con gli adempimenti amministrativi per l’anno in corso escludiamo le 33 ditte dichiarate cessate parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, perché hanno installato impianti “senza scheda” perdendo il diritto di partecipare ai futuri bandi di gara ai sensi del comma 2 bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità, rimangono solo 40 ditte pubblicitarie, che si riducono a 38 se escludiamo la PUBBLITALIA (codice 0026) e la CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITÀ S.p.A.(codice 0149) perché entrambe contestate con note n. 16475 e n. 16477 del 9/3/2015. 

Delle suddette rimanenti 38 ditte pubblicitarie avranno diritto a partecipare ai procedimenti di evidenza pubblica relativi alla concessione della locazione degli impianti SPQR, così come anche dei futuri bandi di gara per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti di proprietà privata su suolo pubblico, soltanto quelle ditte che hanno partecipato alla procedura di “riordino” e che non hanno installato nessun impianto del tipo scheda “E” perdendo anch’esse il diritto di partecipare ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Il dott. Francesco Paciello invita le associazioni di categoria a partecipare alle azioni di contrasto dell’abusivismo pubblicitario

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/il-dott-francesco-paciello-invita-le-associazioni-di-categoria-a-partecipare-alle-azioni-di-contrasto-dellabusivismo-pubblicitario/


Su questo stesso sito il 2 febbraio 2015 ho pubblicato un articolo dal titolo “La comunicazione informativa con cui il dott. Francesco Paciello ha richiamato al rispetto della legalità tutte le ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati”, che dava notizia della iniziativa intrapresa dal Dirigente della U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità riguardo agli adempimenti che sono state chiamate a rispettare entro il 31 gennaio 2015 tutte le ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati. (http://www.vasroma.it/la-comunicazione-informativa-con-cui-il-dott-francesco-paciello-ha-richiamato-al-rispetto-della-legalita-tutte-le-ditte-pubblicitarie-inserite-nella-nuova-banca-dati/#more-15288)

Non è dato al momento di sapere quante e quali ditte abbiano ottemperamento ai precisi obblighi di legge puntualmente richiamati dal dott. Francesco Paciello: da voci raccolte ma non ufficialmente confermate sembra che entro la scadenza dello scorso 31 gennaio sarebbero pervenute per posta elettronica certificata circa 200 dichiarazioni.

Quel che è certo invece è che, a distanza di appena 2 settimane dalla suddetta comunicazione informativa, sempre ai fini del ripristino della legalità, il dott. Francesco Paciello è voluto andare ora oltre le singole ditte pubblicitarie, perché ha coinvolto le associazioni di categoria che rappresentano di fatto tutte le società operanti attualmente a Roma, trasmettendo la seguente Nota prot. n. 7225 del 3 febbraio 2015

 Immagine.Nota prot. 7225 del 3 febbraio 2015 

Come si può ben vedere, il dott. Francesco Paciello, sempre nel pieno rispetto della legalità, supporta la legittimazione di questa sua ulteriore iniziativa in applicazione del 1° comma dell’art. 32 del nuovo Regolamento di Pubblicità, che è rimasto peraltro invariato e che testualmente recita: “Il Comune, al fine di esercitare una costante attività di prevenzione dell’abusivismo: promuove il coinvolgimento dei soggetti titolari di autorizzazione nell’azione di contrasto dell’abusivismo e dei soggetti pubblicizzati mediante apposite comunicazioni”.

Il dott. Francesco Paciello ha inteso coinvolgere tutti i “soggetti titolari di autorizzazione” per il tramite delle rispettive associazioni di categoria che sono le 4 seguenti:
– la Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane (A.A.P.I.) che ha avuto come Presidenti dapprima Franco Meroni ed ora Sergio Verrecchia: rappresenta fra le altre la Clear Channel Affitalia di cui Alberto Gualerzi è il Regionale Development Manager, la IGP Décaux di cui è direttore Patrimonio e Sviluppo Andrea Rustioni e la IPAS con Ettore Sibilia Pubblicità;
– la “Associazione Imprese Pubblicità Esterna” (A.I.P.E.), che ha come Presidente Daniela Aga Rossi e come Direttore l’avv. Ettore Corsale: rappresenta fra le altre ditte come la “S.C.I.” (Società Concessioni Internazionali), di cui è responsabile Ranieri Randaccio, la A.P.A. (AziendaPubblicità Affissioni) di cui è responsabile Paolo Paglia e la A.P. Italia (ora in liquidazione) che ha come legale rappresentante e liquidatore Peppino Aga Rossi, la Whayap che ha come legale rappresentante la stessa Daniela Aga Rossi, nonché ditte come la Moretti Pubblicità che ha come legale rappresentante Maria Gabriella De Angelis, come la Pateo Uninominale che ha come legale rappresentante Rodolfo Moretti e come la Gregor di cui è legale rappresentante Virginio Di Gregorio;
– la Società Pubblicitarie Associate Romane (S.P.A.R.) di cui è Presidente Giancarlo Festa: rappresenta fra le altre le S.r.l. “Cosmo Pubblicità”, “New Poster”, “Ars” e “GBE” che operano a Roma soprattutto con gli impianti pubblicitari “SPQR” di proprietà comunale;
– la Imprese Romane Pubblicitarie Associate (I.R.P.A), che si avvale dello Studio Legale Associato dell’avv. Giuseppe Scavuzzo e che rappresenta fra le altre la S.r.l. Pubbli Roma di cui è responsabile Oberdan Zuccaroli, la Screen City e la D.D.N. di cui è amministratore Andrea Di Sano.

Le suddette 4 associazioni di categoria sono state invitate dal dott. Francesco Paciello ad inviare all’indirizzo di posta elettronica segnalazioni.cartelloni@comune.roma.it fotografie corredate dalla descrizione dell’ubicazione relative ai seguenti casi:
  • gli impianti “senza scheda” ancora presenti sul territorio;
  • gli impianti privi di targhetta con il numero di codice identificativo registrato nella Nuova Banca Dati;
  • gli impianti ignoti fatiscenti o obsoleti;
  • ogni altra informazione utile allo scopo predetto.
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esempio di impianto fatiscente o obsoleto tuttora installato in via Flaminia-viale Tor di Quinto

Ricordo a chi se ne fosse dimenticato o chi non lo sapesse che dopo la conferenza stampa di presentazione della delibera di iniziativa popolare, che si è tenuta il 6 maggio del 2010, l’allora Assessore al Commercio Davide Bordoni ha attivato l’indirizzo di posta elettronica segnazioniaffissioni@comune.roma.it per invitare tutti i cittadini a segnalare i casi di impianti pubblicitari abusivi: da allora fino a luglio circa del 2013 il sottoscritto ha trasmesso quasi 450 segnalazioni, facendo sanzionare e poi rimuovere migliaia di cartelloni.
Il dott. Francesco Paciello ha ora attivato un indirizzo di posta elettronica simile, ma ad uso delle sole associazioni di categoria: fra gli inviti c’è – come già detto – quello rivolto all’A.I.P.E. che calza a pennello perché nel suo sito web pone al 1° posto delle linee guida del suo operato proprio “LA LOTTA ALL’ABUSIVISMO” (http://www.aipeitalia.it/Index.asp).

Immagine.logo AIPE

Per quanto riguarda le associazioni di categoria A.A.P.I. ed A.I.P.E., nonché le ditte IGP Décaux, Clear Channel, S.C.I., A.P.A. e Moretti Pubblicità, porto a conoscenza sempre di chi non lo sapesse che il 12 novembre del 2013 presso la sede dell’A.I.P.E. in via Cerchiara n. 45 c’è stata una riunione sulla nostra proposta unitaria del PRIP promossa dal sottoscritto assieme a “Basta Cartelloni”, che ha registrato 4 ore di acceso quanto aspro confronto, al termine del quale è stato però concordato di sottoscrivere congiuntamente un documento su come collaborare per combattere assieme almeno l’abusivismo a fianco del Comune, in base ad un testo che mi sono preso l’impegno di redigere e che ho trasmesso il successivo 20 novembre.
A quell’incontro è stato dedicato un apposito articolo pubblicato il 14 novembre 2013 sul sito “Esterniamo” dal titolo “PRIP. Associazioni dei cittadini e imprese di pubblicità esterna a confronto”, in cui era fra l’altro riportato che “il calcio d’inizio può essere rappresentato dall’abbattimento dei 7.000 impianti dichiaratamente abusivi che deturpano Roma e che impediscono alle aziende che operano seriamente nel settore di lavorare per il bene della città” (http://www.esterniamo.it/prip-associazioni-dei-cittadini-e-imprese-di-pubblicita-esterna-a-confronto/).

Immagine.Logo Esterniamo.0

Metto in grande evidenza che a quella data non era stata ancora approvata la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 che ha disposto la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari “senza scheda”, quantificati in numero di 5.000 circa dal Comune: ne deriva che per “Esterniamo” e la stessa A.I.P.E. che collabora con il sito gli impianti dichiaratamente abusivi erano un mese prima 2.000 di più.
L’articolo si chiudeva con la considerazione che “la strada è in salita ma una mediazione può e deve esserci, per il bene del territorio, dei cittadini e dell’economia della città di Roma”.

Ma il 29 novembre 2013 l’A.I.P.E. mi ha fatto sapere per posta elettronica che era disponibile a sottoscrivere un diverso documento da lei redatto che si chiudeva testualmente nel modo seguente: “Tali rimozioni saranno eseguite da quelle aziende riconosciute titolari di impianti inseriti in banca dati, riconducibili al Piano di Riordino ed in regola con i pagamenti di imposta Cosap e canoni i cui impianti transiteranno nel PRIP adeguati allo stesso, come da normativa vigente”.

Di fronte a quelle inaccettabili controcondizioni (che peraltro non risultano essersi avverate con il PRIP approvato il 30 luglio del 2014) è saltata ogni possibilità di sottoscrivere un impegno comune senza nessun corrispettivo in cambio, come solitamente si dice, senza “se” e senza “ma”.

Una azione analoga sempre da me promossa con l’associazione di categoria S.P.A.R., malgrado i buoni propositi iniziali, che lasciavano ben sperare, si è poi arenata anch’essa senza avere avuto alcun seguito.
Con la quarta associazione di categoria, la I.R.P.A., non c’è stata occasione di incontro dopo il primo che ho avuto ufficialmente con l’avv. Giuseppe Scavuzzo il 23 novembre del 2011, quando l’allora Presidente della Commissione Commercio Ugo Cassone ha invitato in via dei Cerchi n. 6 sia le associazioni di categoria che VAS e Basta Cartelloni per illustrare loro il maxiemendamento sul PRIP da poco approvato dalla Commissione da lui presieduta.

Al sottoscritto che aveva ringraziato l’On. Ugo Cassone perché, pur non volendolo, veniva a consentire per la 1° volta anche un confronto diretto tra ditte pubblicitarie da una parte e VAS e Basta Cartelloni dall’altra, che doveva avvenire ovviamente nel rispetto della legalità, l’avv. Giuseppe Scavuzzo mi ha risposto che tutti i suoi clienti fallirebbero se si mettessero a rispettare alla lettera le norme: gli ho ribattuto allora che mi rifiutavo di parlare con chi si pone al di fuori della legge.

Nel corso delle numerose sedute della Commissione Commercio volute dal Presidente Orlando Corsetti, nell’ambito dell’inutile “percorso di partecipazione” da lui attivato, ho avuto modo di scontrarmi di nuovo con l’Avv. Giuseppe Scavuzzo, ma anche di dialogarci più di una volta prima dell’inizio delle riunioni, anche in modo affabile, scambiando con lui le reciproche opinioni, arrivando in un caso ad avere addirittura la sua piena e convinta condivisione sui criteri che proponevo per individuare le ditte veramente “virtuose”.
Nel tentativo sempre da me perseguito di riuscire ad ottenere il rispetto della legalità, ho promosso una serie di iniziative presso diversi Municipi per coinvolgerli a ripristinare il decoro che spetta al loro territorio, ottenendo l’approvazione di apposite risoluzioni ed anche deliberazioni di impegno contro il triste fenomeno della cartellopoli romana.

È ora il dott. Francesco Paciello in persona ad invitare le tre stesse suddette associazioni di categoria da me coinvolte, unitamente all’I.R.P.A., ad una collaborazione con il Comune di Roma per ottenere il rispetto della legalità.

Sarà molto interessante vedere se le suddette 4 associazioni di categoria risponderanno all’invito del dott. Francesco Paciello, segnalando casi di abusivismo commessi quanto meno dalle ditte pubblicitarie non da loro rappresentate: nel pieno rispetto della legalità, sarebbe comunque bene che non facessero sconti a nessuno.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

La ricollocazione illecita di un impianto pubblicitario che mette la ditta che se ne è resa responsabile a rischio di esclusione da tutti i futuri bandi di gara

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi: 
http://www.vasroma.it/la-ricollocazione-illecita-di-un-impianto-pubblicitario-che-mette-la-ditta-che-se-ne-e-resa-responsabile-a-rischio-di-esclusione-da-tutti-i-futuri-bandi-di-gara/


Come dovrebbe esser noto, con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 sono state approvate le modifiche e le integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”: fra le integrazioni apportate c’è l’aggiunta del comma 2 bis all’art. 7 che dispone che con i futuri bandi di gara “non si procede al rilascio dell’autorizzazione nel caso in cui il richiedente … abbia installato impianti pubblicitari non autorizzati nell’ultimo quinquennio”.

Per capire cosa si deve esattamente intendere per “impianti pubblicitari non autorizzati”, la suddetta nuova disposizione normativa va combinata con quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento fin dal suo testo originario, vale a dire che “le iniziative pubblicitarie svolte …. in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione, ovvero non contemplate dal presente Regolamento, …. sono da considerarsi abusive a tutti gli effetti”.

Il caso che metto in evidenza oggi va valutato sulla base di entrambe le suddette disposizioni combinate tra di loro.

Con Nota VAS prot. n. 27 del 23 dicembre 2013 ho chiesto la “Rimozione forzata previa copertura immediata della pubblicità irregolare di tutti i 95 impianti pubblicitari installati lungo viale Tor di Quinto e via Flaminia”: fra questi c’era il seguente impianto monofacciale di mt. 4 x 3 installato con il n. 1530 sullo spartitraffico centrale di Viale di Tor di Quinto a 65 metri prima del civico 65/A, più o meno all’altezza del Poligono di tiro.

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Foto scattata il 12 dicembre 2013

L’impianto portava una targhetta con il seguente numero di codice identificativo.

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Foto scattata il 12 dicembre 2013

Nell’elenco delle ditte pubblicitarie censite nella Nuova Banca Dati con il codice n. 0048 risulta registrata la “ESOTAS”, che figura fra le ditte che non hanno installato alcun impianto “senza scheda”, privo cioè di titolo autorizzativo, e che hanno partecipato alla procedura di “riordino” dichiarando 666 impianti scheda “R” e 1.364 istanze di rilascio di nuove concessioni di impianti pubblicitari (scheda “E”), senza averne installato nessuno (scheda “ES”).

Ne dovrebbe derivare che il suddetto impianto faccia parte del “riordino” come scheda “R” e che per esso sia stata rilasciata dal Comune una regolare concessione di cui è stato chiesto il rinnovo con nota registrata al prot. n . 205 del 28 dicembre 1996. 

Non è dato di sapere se la concessione sia stata rilasciata prima che venisse approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981, che vieta tuttora la installazione di impianti pubblicitari di superficie superiore a mq. 6,00 all’interno di una perimetrazione definita dentro cui ricade anche l’impianto in questione di mq. 4 x 3, cioè di 12 mq. complessivi. 

A maggior ragione la concessione dovrebbe essere stata rilasciata prima che l’intero comprensorio dei Prati di Tor di Quinto venisse sottoposto al vincolo paesaggistico imposto il 9 novembre 1987, la cui tutela è stata assicurata dapprima dal Piano Territoriale Paesistico (in sigla PTP) n. 15/8 “Valle del Tevere” e poi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) con divieto tassativo di affissione pubblicitaria prescritto da entrambi i piani.

Con il nuovo Regolamento di Pubblicità così come approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 è stata decisa l’eliminazione degli impianti pubblicitari di formato 4 x 3 ed è stato disposto al 1° comma dell’art. 34 che riguardo agli impianti di mt. 4 x 3 “a decorrere dal 1 gennaio 2015 i formati di dimensioni uguali o superiori … sono convertiti in formati non superiori” a mt. 3 x 2. 

Il 16 febbraio 2015 su questo stesso sito ho pubblicato un articolo dal titolo “La conversione in atto sul viale di Tor di Quinto degli impianti pubblicitari di mt. 4 x3” con cui ho fatto sapere che molte ditte pubblicitarie avevano provveduto e stavano tuttora provvedendo a rimuovere i propri impianti pubblicitari di mt. 4 x 3, installando al loro stesso posto impianti di mt. 3 x 2. (http://www.vasroma.it/la-conversione-in-atto-sui-viale-di-tor-di-quinto-degli-impianti-pubblicitari-di-mt-4-x3/)

Ho quindi documentato la situazione sul Viale di Tor di Quinto alla data del 12 febbraio 2015: fra gli impianti riconvertiti c’era anche quello della “ESOTAS” con lo stesso numero 1530, come attestano le seguenti foto.

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Foto scattata il 12 febbraio 2015

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Il retro dell’impianto (foto scattata il 12 febbraio 2015)

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Il numero di codice identificativo dell’impianto (foto scattata il 12 febbraio 2015)

A distanza di poco più di tre settimane, presumibilmente ai primi del corrente mese di marzo, lo stesso impianto pubblicitario di mt. 3 x 2 è stato rimosso e ricollocato ai bordi di viale di Tor di Quinto all’altezza della sede della ASL Roma E, dove erano stati installati due impianti pubblicitari che rientravano fra quelli da me segnalati con la Nota VAS prot. n. 27 del 23 dicembre 2013 e che erano stati nel frattempo rimossi.

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I due impianti segnalati da VAS (foto scattata il 12 dicembre 2013)

Al posto dei due impianti figura ora lo stesso impianto di mt. 3 x 2 che è stato spostato da dove risultava inizialmente instalalto, ma che porta ora il n. 1075.

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Il fronte dell’impianto (foto scattata il 21 marzo 2015)

A conferma che si tratta dello stesso identico impianto viene il retro del cartellone che risulta uguale in tutto e per tutto con quello fotografato il 12 febbraio 2015 vicino al Poligono di Tiro.

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A conferma definitiva viene lo stesso numero di codice identificativo, di cui si riporta la foto, con la sola differenza della indicazione della strada.

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Foto scattata il 21 marzo 2015

La ricollocazione sembra presentare i seguenti gravi vizi di legittimità.

Se, come si presume, è stata utilizzata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008, che consente lo snellimento delle procedure per ricollocare a piacere un impianto pubblicitario anche se non risulta in violazione di nessuna norma, ma solo per riposizionarlo in un luogo che assicuri una maggiore rendita economica di posizione (come per il caso in questione vicina al piazzale di Ponte Milvio), allora il rappresentante legale della “ESOTAS” deve aver fatto una richiesta di spostamento sulla base del modello predisposto a suo tempo dal dott. Francesco Paciello che prevede la denuncia alla Procura della Repubblica in caso di dichiarazione mendace.

Alla richiesta deve essere allegata una asseverazione di tecnico abilitato che attesta la piena legittimità della nuova posizione sempre sulla base di un modello predisposto a suo tempo dal dott. Francesco Paciello che prevede anch’esso la denuncia alla Procura della Repubblica in caso di asseverazione falsa.

Nel caso che la nuova posizione ricada all’interno di un’area soggetta a vincolo paesaggistico, il suddetto modello richiede che si alleghi alla asseverazione una copia della avvenuta richiesta della autorizzazione paesaggistica presso l’organo comunale subdelegato dalla Regione Lazio.

Come si può ben vedere dall’estratto di seguito riportato della Tavola 2a del PRIP, il tratto finale del viale di Tor di Quinto è soggetto al doppio vincolo paesaggistico costituito dal vincolo dichiarativo denominato “Valle del Tevere”, imposto il 9 novembre 1987, e dal vincolo ricognitivo di legge della fascia di rispetto di 150 metri della sponda destra del Tevere, imposta ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

Immagine.Particolare Tav. 2a
Immagine.Legenda Tav. 2a

C’è quindi da accertare anzitutto se sia stata presentata regolare richiesta di ricollocazione alla S.p.A. “Aequa Roma”, che cura l’istruttoria di tutti gli spostamenti, e se in particolare sia stata accompagnata da una relazione asseverata con allegata la domanda di rilascio preventivo ed obbligatorio della autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale dovrebbero essere denunciati alla Procura delle Repubblica tanto il rappresentante legale della “ESOTAS” per dichiarazione mendace quanto il tecnico abilitato per asseverazione falsa. 

Ma la asseverazione del tecnico abilitato, indipendentemente dalla avvenuta richiesta o meno del rilascio della autorizzazione paesaggistica, non può aver dichiarato la piena legittimità della nuova posizione non solo per il fatto che da lì sono stati rimossi ben due impianti installati precedentemente perché del tutto irregolari, ma anche e soprattutto perché nel frattempo è entrato in vigore il Piano Regolatore degli Impianti pubblicitari (PRIP) che come attesta il particolare della Tavola 1.07 di seguito riportato consente l’installazione di impianti pubblicitari solo lungo il viale di Tor di Quinto e non anche su una sua traversina.

Immagine.Particolare Tav. 1.07

Quand’anche si volesse chiudere un occhio sulla richiesta di ricollocazione, presupponendo anche che sia del tutto regolare, l’avvenuto spostamento in quella traversina del viale di Tor di Quinto risulta in totale violazione della moratoria dei 180 giorni che è stata imposta contestualmente ai criteri impartiti alla S.p.A. “Aequa Roma” per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione, approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014. 

Di quei criteri l’impianto in questione risulta aver rispettato solo l’obbligo contestualmente impartito che entro il prossimo 20 maggio tutti gli impianti pubblicitari, sia SPQR che di proprietà di privati, debbo essere verniciati per presentarsi tutti con un “colore grigio antracite RAL 7016 Pantone 3305.

Se in conclusione venisse accertato che la suddetta“iniziativa pubblicitaria” è stata svolta “in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione” o che non è comunque “contemplata dal Regolamento” attualmente in vigore, allora l’impianto pubblicitario sarebbe “da considerarsi abusivo a tutti gli effetti” e rientrerebbe fra i casi contemplati dal comma 2 bis dell’art. 7, che comportano l’esclusione da tutti i futuri bandi di gara anche ed a maggior ragione nel caso che ci sia in atto una lite pendente con il Comune, conseguente ad una eventuale denuncia alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace del rappresentante legale della “ESOTAS” e per asseverazione falsa del suo tecnico abilitato. 

Da qui a breve la Giunta Capitolina è chiamata a definire i criteri con cui stabilire a chi spetti ed a chi no di partecipare ai futuri procedimenti di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni di locazione degli impianti SPQR: staremo a vedere se fra i criteri di esclusione terrà conto anche del presente caso.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Sono 19 i ricorsi al TAR contro la normativa tecnica di attuazione del PRIP ed il nuovo Regolamento di Pubblicità

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/sono-19-i-ricorsi-al-tar-contro-la-normativa-tecnica-di-attuazione-del-prip-ed-il-nuovo-regolamento-di-pubblicita/



A conclusione di una ricerca certosina fatta sul sito web della Giustizia amministrativa sono riuscito ad avere il quadro complessivo dei ricorsi con cui sono state impugnate sia la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 (approvazione del PRIP) che la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 (modifiche ed integrazioni del Regolamento di Pubblicità).

Sono stati presentati ben 19 ricorsi, tutti assegnati alla Seconda Sezione di Roma del TAR del Lazio.

Li riporto di seguito in ordine cronologico delle rispettive date di deposito, dandone di ognuno l’iter fin qui espletato.

1) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla DEFI ITALIA (codice NBD 0115) depositato il 21 novembre 2014 (RG 14401/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 50/2014 – NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione del TAR non ha accolto la richiesta di sospensiva ed ha deciso di rinviarlo al merito, senza ancora fissazione dell’udienza

2) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla S.C.I. S.r.l. Società Concessioni Internazionali(codice NBD 0115) depositato il 21 novembre 2014 (RG 14403/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 50/2014 – NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI – RISARCIMENTO DANNI
È stato chiesto anche l’annullamento, previa sospensione, della Nota prot. LR BG 61384 del 23 settembre 2014, con cui il dott. Francesco Paciello ha indicato il termine ultimo del 31 gennaio 2015 entro cui riconvertire tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione del TAR ha accolto la richiesta di sospensiva della sola nota del dott. Paciello con Ordinanza n. 06520 del 18 dicembre 2014 ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

3) Ricorso senza domanda cautelare presentato dalla S.C.I. S.r.l. Società Concessioni Internazionali(codice NBD 0115) depositato il 21 novembre 2014 (RG 14404/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 49/14 RECANTE APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Non è stata fissata l’udienza di merito.

4) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla FOX ADV(non più inserita nella Nuova Banca Dati) depositato il 21 novembre 2014 (RG 14431/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
È stato chiesto anche l’annullamento, previa sospensione, della Nota prot. LR/BG 61384 del 23 settembre 2014, con cui il dott. Francesco Paciello ha indicato il termine ultimo del 31 gennaio 2015 entro cui riconvertire tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione ha accolto la richiesta di sospensiva della sola nota del dott. Paciello con Ordinanza del TAR del Lazio n. 06524 del 18 dicembre 2014 ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

5) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla D.& D. OUTDOOR ADVERTISING(codice NBD 0062 – con impianti “senza scheda”), depositato il 21 novembre 2014 (RG 14433/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE CAPITOLINA N. 50 DEL 30.07.2014 RECANTE LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 100 DEL 12.04.2014 RELATIVA AL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISIONI 
È stato chiesto anche l’annullamento, previa sospensione, della Nota prot. LR BG 61384 del 23 settembre 2014, con cui il dott. Francesco Paciello ha indicato il termine ultimo del 31 gennaio 2015 entro cui riconvertire tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione ha accolto la richiesta di sospensiva della sola nota del dott. Paciello con Ordinanza del TAR del Lazio n. 06523 del 18 dicembre 2014 ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

6) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla WAYAP (codice NBD 0512) e da AP ITALIA in liquidazione(codice NBD 0010), depositato il 21 novembre 2014 (RG 14435/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
È stato chiesto anche l’annullamento, previa sospensione, della Nota prot. LR BG 61384 del 23 settembre 2014, con cui il dott. Francesco Paciello ha indicato il termine ultimo del 31 gennaio 2015 entro cui riconvertire tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione ha accolto la richiesta di sospensiva della sola nota del dott. Paciello con Ordinanza del TAR del Lazio n. 06522 del 18 dicembre 2014 ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

7) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla A.P.A. AGENZIA PUBBLICITÀ(codice NBD 0044), depositato il 21 novembre 2014 (RG 14435/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 50 DEL 30.07.2014 RELATIVA AL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI 
È stato chiesto anche l’annullamento, previa sospensione, della Nota prot. LR BG 61384 del 23 settembre 2014, con cui il dott. Francesco Paciello ha indicato il termine ultimo del 31 gennaio 2015 entro cui riconvertire tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione ha accolto la richiesta di sospensiva della sola nota del dott. Paciello con Ordinanza del TAR del Lazio n. 06508 del 18 dicembre 2014 ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015. 

8) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla ARS PUBBLICITÀ(codice NBD 0053), depositato il 25 novembre 2014 (RG 14526/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 50/2014 – NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Nella camera di Consiglio del 9 gennaio 2015 la Seconda Sezione del TAR non ha accolto la richiesta di sospensiva ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

9) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva presentato dalla RFI Rete Ferroviaria Italiana(codice NBD 0099 – con impianti “senza scheda”), depositato il 26 novembre 2014 (RG 14661/2014) 
Oggetto del ricorso: ANN.TO DELLA DELIBERAZIONE N. 50 DEL 30.7.14 SUL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito.

10) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva presentato dalla CLEAR CHANNEL AFFITALIA S.r.l. (codice NBD 0025 – con impianti “senza scheda”), depositato il 28 novembre 2014 (RG 14851/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONI 49 E 50 DEL 30.07.14 AVENTI AD OGGETTO LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 100/06 RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito.

11) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla CLEAR CHANNEL AFFITALIA S.r.l. (codice NBD 0025), depositato il 28 novembre 2014 (RG 14853/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 50 DEL 30.07.2014 RELATIVA AL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI 
È stato chiesto anche l’annullamento, previa sospensione, della Nota prot. LR BG 61384 del 23 settembre 2014, con cui il dott. Francesco Paciello ha indicato il termine ultimo del 31 gennaio 2015 entro cui riconvertire tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione ha accolto la richiesta di sospensiva della sola nota del dott. Paciello con Ordinanza del TAR del Lazio n. 06525 del 18 dicembre 2014 ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015. 

12) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva, depositato il 4 dicembre 2014 (RG 15194/2014), presentato dalla associazione di categoria I.R.P.A.Imprese Romane Pubblicitarie Associate e dalle seguenti 19 società: 
F.A.R.G.PUBBLICITA’ DI TONATTI MARIA E C. s.a.s. (codice NBD 0002 – con impianti “senza scheda”) 
PUBBLISTUDIO (codice NBD 0016)
PUBLI MEDIA S.r.l. (codice NBD 0018 – con impianti “senza scheda”) 
GRAFICOLOR NEW(codice NBD 0022 – con impianti “senza scheda”) 
OR.SA. PUBBLICITA’ s.a.s. DI ORECCHIO F. E C. (codice NBD 0038 – con impianti “senza scheda”) 
FABIANO PUBBLICITA’ S.r.l. (codice NBD 0057) 
D.D.N. (codice NBD 0060 – con impianti “senza scheda”) 
SARILA S.r.l. (codice NBD 0064 – – con impianti “senza scheda”)
TRE C PUBBLICITÀ(codice NBD 0068 – con impianti “senza scheda”) 
MEDIACOM (codice NBD 0069 – con impianti “senza scheda”) 
PUNTOLINE S.r.l.(codice NBD 0073)
STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI(codice NBD 0077 – – con impianti “senza scheda”)
BATTAGE S.r.l. (codice NBD 0088 – – con impianti “senza scheda”)
UNIGAMMA (codice NBD 0093)
O.P.A. S.r.l. Organizzazione Pubblicità Affissioni(codice NBD 0137 – con impianti “senza scheda”) 
JOINT MEDIA S.r.l.(codice NBD 0434 – con impianti “senza scheda”) 
PUBBLI TONI 
G.M. SHOP COM 
COMUNICANDO LEADER 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE 50 DEL 30.07.14 AVENTE AD OGGETTO LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 100/06 RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito. 

13) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva presentato dalla PUBBLI ROMA OUTDOOR(codice NBD 0049), depositato il 4 dicembre 2014 (RG 15195/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE 50 DEL 30.07.14 AVENTE AD OGGETTO LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 100/06 RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito. 

14) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva presentato dalla associazione di categoria A.I.P.E.Associazione Imprese Pubblicità Esterna e MORETTI PUBBLICITÀ (codice NBD 0023), depositato l’11 dicembre 2014 (RG 15651/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 50/2014 – NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito.

15) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva depositato l’11 dicembre 2014 (RG 15653/2014), presentato dalla associazione di categoria A.I.P.E.Associazione Imprese Pubblicità Esterna e dalle seguenti società: 
AP ITALIA S.r.l. in liquidazione(codice NBD 0010)
WAYAP S.r.l. (codice NBD 0512)
MORETTI PUBBLICITÀ(codice NBD 0023)
PATEO S.r.l. UNINOMINALE(codice NBD 0028) 
A.P.A. Agenzia Pubblicità Affissioni(codice NBD 0044) 
GREGOR (codice NBD 0074)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 49/2014 RECANTE L’APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Non è stata fissata l’udienza di merito.

16) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva presentato dalla associazione di categoria NUOVI SPAZI(codice NBD 0066 – con impianti “senza scheda”), depositato l’11 dicembre 2014 (RG 15698/2014). 
ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 50/2014 AVENTE AD OGGETTO “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 37/2009” RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito. 

17) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato da OPERA, depositato il 12 dicembre 2014 (RG 15804/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PROCEDURA DI RIORDINO DELLE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Nella camera di Consiglio del 21 gennaio 2015 la Seconda Sezione del TAR non ha accolto la richiesta di sospensiva ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

18) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato da A.R.P. SOC. ALLESTIMENTI REALIZZ.NI PUBBLICITARIE S.r.l. (codice NBD 0075), depositato il 12 dicembre 2014 (RG 15806/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE CONCERNENTI IL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Nella camera di Consiglio del 21 gennaio 2015 la Seconda Sezione del TAR non ha accolto la richiesta di sospensiva ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

19) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva presentato dalla associazione di categoria SIPEA, depositato l’11 dicembre 2014 (RG 15829/2014). 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 50/2014 AVENTE AD OGGETTO “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 37/2009” RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito.

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Come si può ben vedere, ad impugnare la normativa tecnica di attuazione del PRIP e ed il nuovo Regolamento di Pubblicità sono state due associazioni di categoria (A.I.P.E. ed I.R.P.A.) ed un “esercito” di 36 società, quasi la metà delle quali ha installato sul territorio di Roma impianti “senza scheda”, censiti nell’elenco delle ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati (aggiornato alla data del 2 febbraio 2015). 

Rispetto ai 19 ricorsi complessivamente presentati 2 hanno riguardato esclusivamente la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 (PRIP), mentre 16 hanno impugnato la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 (nuovo Regolamento di Pubblicità): con il rimanente ricorso sono state invece impugnate entrambe le deliberazioni. 

Delle norme tecniche di attuazione del PRIP i 3 ricorsi presentati impugnano per lo più la zonizzazione (art. 13), la delimitazione dei centri abitati (art. 18), il dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali (art. 21), le transenne parapedonali nella sottozona B1 (Centro Storico – art. 15) e l’eliminazione del formato 4 x 3. 

Del nuovo Regolamento di Pubblicità i 16 ricorsi presentati impugnano in prevalenza la scadenza al 31 dicembre 2014 di tutti i titoli relativi agli impianti del “riordino”(comma 9 dell’art. 34), i “progetti speciali” in deroga (comma 1 ter dell’art. 6) e la conversione entro il 31 gennaio 2015 di tutti gli impianti del formato eliminato di mt. 4 x 3. 

Riguardo ai 19 ricorsi solo 9 sono stati presentati con domanda cautelare di sospensiva, individuando il presunto periculum in mora da un lato nella scadenza del 31 dicembre 2014 e dall’altro lato nella scadenza del 31 gennaio 2015 entro cui effettuare la conversione di tutti gli impianti di mt. 4 x 3. 

La Seconda Sezione del TAR del Lazio nell’udienza pubblica del 17 dicembre 2014 era composta dal Presidente Filoreto D’Agostino e dai Magistrati in servizio Consiglieri Elena Stanizzi, Silvia Martino, Carlo Polidori, Salvatore Mezzacapo e Maria Cristina Quiligotti: si è pronunciata su 6 delle 9 domande cautelari, accogliendo la sospensiva solo per la scadenza del 31 gennaio 2015, che ha prorogato fino all’udienza di merito del prossimo 20 maggio, non ravvisando quindi nessun imminente periculum in mora nella scadenza del 31 dicembre 2014, considerato che è prorogata per più di un anno fino all’esito delle gare.

Tre dei 6 ricorsi parzialmente accolti sono delle ditte  Whayap, AP Italia, A.P.A. e FOX, tutte rappresentate dagli avvocati Fabio Massimo Ventura, Paola Conticiani ed Ettore Corsale, il quale ultimo è anche Direttore Generale dell’A.I.P.E. di cui è pure rappresentante legale (assieme allo stesso team di avvocati) nel ricorso RG 15653/2014 contro la normativa tecnica di attuazione del PRIP. 

Le rimanenti 3 domande cautelari non sono state invece accolte: la prima è stata respinta nell’udienza che si è tenuta il 9 gennaio 2015, le altre due sono state rigettate invece nella successiva udienza del 21 gennaio 2015.

In entrambe le udienze pubbliche del 9 e 21 gennaio la Seconda Sezione del TAR era composta dal  Presidente Filoreto D’Agostino e dai Magistrati in servizio Consiglieri Elena Stanizzi, Silvia Martino, Carlo Polidori e Roberto Caponigro. 

Però anche per queste ultime tre domande cautelari la Sezione Seconda del TAR del Lazio ha fissato al prossimo 20 maggio l’udienza di merito, giorno in cui si avranno quindi 9 sentenze sulle richieste di annullamento parziale del nuovo Regolamento di Pubblicità. 

Dei rimanenti 10 ricorsi presentati senza nessuna richiesta di sospensiva (tre dei quali soltanto riguardano le norme tecniche di attuazione del PRIP) non risulta ancora essere stata stabilita la data dell’udienza di merito, che potrebbe quindi essere fissata anche dopo il prossimo 20 maggio: ma le rispettive 10 sentenze non potranno essere discordanti dalle 9 sentenze che verranno pronunciate il 20 maggio 2015, dal momento che chiamata a pronunciarsi in perfetta coerenza con quanto già sentenziato prima sarà sempre la Seconda Sezione del TAR del Lazio. 

VAS, Basta Cartelloni e Cittadinanzattiva stanno valutando l’opportunità di intervenire ad opponendum quanto meno in uno dei suddetti 19 ricorsi.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Non è stato approvato l’emendamento del M5S sull’accantonamento delle sanzioni degli impianti pubblicitari abusivi nel bilancio di previsione per l’anno 2015

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi: 
http://www.vasroma.it/non-e-stato-approvato-lemendamento-del-m5s-sullaccantonamento-delle-sanzioni-degli-impianti-pubblicitari-abusivi-nel-bilancio-di-previsione-per-lanno-2015/


Su questo stesso sito il 16 marzo 2015 ho pubblicato un articolo dal titolo “L’emendamento al bilancio di previsione per l’anno 2015 presentato dal Movimento 5 Stelle per la repressione degli impianti pubblicitari abusivi”, che dava notizia della mia proposta di mettere a partita di giro, in una apposita voce del bilancio 2015, le sanzioni incassate degli impianti pubblicitari abusivi per poter anticipare con tali fondi le spese che si rendessero necessarie per le rimozioni forzate d’ufficio dei cartelloni non rimossi spontaneamente dalle ditte che se ne sono rese responsabili. (http://www.vasroma.it/lemendamento-al-bilancio-di-previsione-per-lanno-2015-presentato-dal-movimento-5-stelle-per-la-repressione-degli-impianti-pubblicitari-abusivi/)

L’articolo metteva in risalto che la mia proposta era stata recepita e fatta propria soltanto dal gruppo politico di opposizione del M5S e non anche dai due consiglieri di maggioranza Athos De Luca (PD) e Riccardo Magi (Lista civica Marino Sindaco) a cui l’avevo parimenti trasmessa.

Fors’anche per questo motivi, di preventiva ghettizzazionedel M5S,  venerdì scorso 27 marzo 2015 l’Assemblea Capitolina ha approvato il bilancio di previsione 2015 ma non l’emendamento né l’ordine del giorno presentati dal M5S:  la maggioranza del Consiglio Comunale si è evidentemente rifiutata a priori di valutare la bontà o meno del contributo portato anche dall’opposizione nell’interesse generale del decoro della città di Roma e dei suoi cittadini (e non certo nell’interesse di parte di questo o quel singolo partito politico) 

Evidentemente ai suddetti consiglieri di maggioranza, in particolare ad Athos De Luca che si è sempre messo in luce per la sua battaglia sugli impianti pubblicitari abusivi, non interessa più di tanto ormai reprimere il fenomeno della cartellopoli romana: non sembra interessare più di tanto nemmeno all’assessore Marta Leonori che pure mi aveva invitato a rivolgermi proprio ad Athos De Luca ed a Riccardo Magi per far presentare ad essi l’emendamento da me proposto, ma non preso nelle benché minima considerazione, evidentemente perché in tutt’altre faccende affaccendati. 

In questo modo rimane il vuoto normativo del 2° comma dell’art. 32 del nuovo Regolamento di Pubblicità che solo sulla carta consente di decentrare ad ogni Municipio il compito di rimuovere forzatamente d’ufficio i cartelloni pubblicitari abusivi, anticipando le spese di tali operazioni, avendola piena disponibilità ed il conseguente utilizzo dell’apposito fondo di cui al comma 5 Bis del precedente articolo 31, costituito dai proventi delle sanzioni applicate esclusivamente in relazione agli impianti pubblicitari ricadenti nel territorio del rispettivo Municipio”. 

Il riferimento lasciato per inammissibile sbadataggine ad un comma 5 Bis che non esiste, perché il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina non ha voluto approvare l’emendamento connesso che introduceva proprio questo comma, rende ridicola una norma che non si è voluto che si applicasse né ieri né oggi: questa anomala “maggioranza” che si è distinta ancora una volta per le sue estreme incoerenze, oltre che per la sua totale inaffidabilità nell’appoggiare in modo trasparente il Sindaco Marino e la sua Giunta, non si è accorta (o peggio ancora se ne è infischiata) di avere annullato l’applicabilità del 2° comma dell’art. 2 che lei stessa aveva approvato il 30 luglio scorso, vanificando di fatto la possibilità che si erano dati diversi Municipi di combattere cartellopoli e di ripristinare il decoro che spetta al loro territorio, approvando apposite risoluzioni da me proposte ed addirittura due delibere, tutte ora di difficile applicazione concreta. 

Ai Municipi che volessero comunque il ripristino del decoro che spetta al loro territorio non rimane ora che “pretendere” il pieno rispetto dell’intera normativa vigente in materia da parte del livello centrale dell’Amministrazione Capitolina che sul fronte della repressione dovuta dei cartelloni abusivi non ha fino ad oggi brillato più di tanto nemmeno con l’attuale maggioranza di governo.
Quando l’11 febbraio 2014 l’Assessore Marta Leonori ha partecipato alla trasmissione televisiva “Uno Mattina” si era impegnata ad oscurare quanto meno tutti i cartelloni abusivi per impedire se non altro che, in attesa della dovuta rimozione,  si continuasse a ricavare un guadagno illecito con la loro pubblicità irregolare: a distanza di ormai più di un anno non si vede a Roma nemmeno un impianto “senza scheda” oscurato. 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) - circolo.vas.roma@gmail.com

Sono stati consegnati al Comune i 15 Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari redatti dalla S.p.A. “Aequa Roma”

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi: 
http://www.vasroma.it/17810/


Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 è stato dato l’incarico alla S.p.A. “Aequa Roma” di redigere i 15 Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari (uno per ogni Municipio) secondi i criteri dettati con la stessa deliberazione (vedi http://www.vasroma.it/e-stata-finalmente-pubblicata-la-delibera-con-cui-la-giunta-capitolina-ha-affidato-lincarico-per-la-redazione-dei-15-piani-di-localizzazione-prescritti-dal-prip/).

La suddetta deliberazione fissava al 28 marzo 2015 la consegna del lavoro da parte di “Aequa Roma”.
Il 23 marzo 2015 è stata presentata ai Presidenti dei Municipi, alle ditte pubblicitarie ed alle loro associazioni di categoria una proposta del Piano di Localizzazione degli impianti pubblicitari del VII Municipio: il successivo 25 marzo l’Assessore in persona Marta Leonori ha voluto presentare la stessa proposta a cittadini, comitati ed associazioni con lo scopo dichiarato di raccogliere osservazioni e proposte da recepire eventualmente come “criteri aggiuntivi” da dettare alla S.p.A. “Aequa Roma”. (vedi http://www.vasroma.it/presentazione-del-piano-di-localizzazione-dei-mezzi-e-degli-impianti-pubblicitari-del-vii-municipio/)
Non è dato di sapere se poi l’Assessore Leonori abbia trasmesso ufficialmente questi “criteri aggiuntivi”, così come a maggior ragione non è dato di conoscere il loro contenuto.

Di certo c’è che ieri, lunedì 30 marzo 2015, la s.p.A. “Aequa Roma” ha consegnato tutti e 15 i Piani di Localizzazione: lo slittamento di 2 giorni è dovuto al fatto che la date del 28 marzo 2015 fissata per la consegna scadeva di sabato. 

Da voci raccolte, ma non ufficialmente confermate, sembra che la S.p.A. “Aequa Roma” abbia consegnato i 15 Piani di Localizzazione non solo in modo in formalizzato, ma anche nella forma più classica di 2 copie cartacee addirittura in scala 1:5.000. 

Se così fosse veramente ci si augura che, dopo l’avvenuta adozione da parte della Giunta Capitolina di tutti e 15 i Piani di Localizzazione, ai fini della acquisizione del “parere” di loro competenza ad ogni Municipio venga consegnata una copia cartacea del rispettivo Piano di Localizzazione, in modo da consentire la loro consultazione non solo da parte dei membri delle Commissioni competenti (Commercio ed Ambiente) e dei consiglieri, ma anche da parte dei cittadini che parteciperanno alle sedute di queste commissioni. 

Come prescrive espressamente l’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) ogni Consiglio Municipale è chiamato ad esprimere a breve il proprio “parere” solo dopo avere applicato il “Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana” nelle forme e nei modi disciplinati dalla Deliberazione n. 57 del 2 marzo 2006. 

Grazie al suddetto Regolamento possono contribuire a migliorare tutti e 15 i Piani di Localizzazione non solo comitati e associazioni di cittadini, oltre che le associazioni ambientaliste, ma anche se non soprattutto gli addetti veri e propri ai lavori, vale a dire quelle associazioni di categoria e quelle ditte pubblicitarie che vorranno intervenire per perfezionare il lavoro prodotto da “Aequa Roma” e non certo per smontarlo se non distruggerlo strumentalmente. 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) - circolo.vas.roma@gmail.com

VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori, Cittadinanzattiva Lazio, I.I.C.A. e C.I.L.D. intervengono ad opponendum dei ricorsi presentati contro il nuovo Regolamento di Pubblicità

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi: 
http://www.vasroma.it/vas-basta-cartelloni-francesco-fiori-cittadinanzattiva-lazio-i-i-c-a-e-c-i-l-d-intervengono-ad-opponendum-dei-ricorsi-presentati-contro-il-nuovo-regolamento-di-pubblicita/


Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 sono state approvate diverse modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e delle pubbliche affissioni”.

La deliberazione n. 50/2014 è stata impugnata al TAR del Lazio con ben 16 distinti ricorsi, presentati da 35 ditte pubblicitarie e da due associazioni di categoria (A.I.P.E. ed I.R.P.A.).

Le associazioni Verdi Ambiente e Società (V.A.S.) e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, il movimento Cittadinanzattiva Lazio, l’Istituto Internazionale per il Consumo e l’Ambiente (I.I.C.A.) ed il Centro di Iniziativa per la Legalità Democratica (C.I.L.D.) hanno deciso di intervenire in aiuto del Comune di Roma.

L’I.I.C.A. era già intervenuto ad opponendum nel ricorso presentato dalla ditta “ODP Pubblicità” per l’annullamento della nota prot. gen. LR/BG 6306 in data 03.02.2014 con cui il dott. Francesco Paciello aveva invitato la stessa ditta a rimuovere gli impianti pubblicitari “senza scheda” entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013: quel ricorso è stato respinto con Ordinanza n. 1775 del 17 aprile 2014.

La suddetta Ordinanza è stata impugnata presso il Consiglio di Stato con un ricorso che ha visto di nuovo l’intervento ad opponendum dell’I.I.C.A., stavolta unitamente al C.I.L.D.: anche questo ricorso è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2616 del 18 giugno 2014.

Anche il movimento Cittadinanzattiva Lazio era già intervenuta ad opponendum nel ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla ditta “BATTAGE” per ottenere l’annullamento della Ordinanza del Tar del Lazio n. 1795 del 17 aprile 2014, con cui era stato respinto il ricorso contro la nota prot. gen. LR/BG 6275 in data 03.02.2014 con cui il dott. Francesco Paciello aveva invitato la stessa ditta a rimuovere gli impianti pubblicitari “senza scheda” entro 90 giorni dalla pubblicazione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013: quel ricorso è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2237 del 28 maggio 2014.

Cittadinanzattiva ha presentato un analogo intervento ad opponendum nel ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla ditta “SCREEN CITY ADV” per ottenere l’annullamento della Ordinanza n. 1513 del 3 aprile 2014, con cui era stato respinto il ricorso contro la deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 ed il conseguente atto di diffida prot. n. 6397 del 4 febbraio 2014: anche quel ricorso è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2241 del 28 maggio 2014.

Il 20 marzo 2015 l’atto di intervento ad opponendum è stato notificato ai diretti interessati: il successivo 27 marzo è stato depositato al TAR.

Tutti e 5 gli intervenienti sono rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Mazzarella, Giuseppe Lo Mastro e Romana D’Ambrosio.

Riportiamo di seguito il testo dell’atto di costituzione ad opponendum.

In definitiva sul punto, tutte le associazioni oggi intervenienti hanno attivamente partecipato all’intero iter amministrativo che ha portato alla approvazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) e ad al nuovo Regolamento di Pubblicità. 

In particolare, fra i passi più salienti dell’articolato percorso che ha portato all’approvazione dei Piani testé menzionati, si ricorda che:

  • nell’ambito del “Tavolo Tecnico” costituito dall’allora Assessore alle Attività Produttive, Davide Bordoni, l’Associazione VAS è intervenuta con una nota prot. n. 40 dell’11 settembre 2010, in cui ha fatto presente che – in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 426/2006 – alla data del 31 dicembre 2014 sarebbero scadute improrogabilmente tutte le “concessioni” quinquennali degli impianti pubblicitari facenti parte della procedura del “riordino”;

  • dopo che la Giunta Comunale, con provvedimento n. 3 del 2 febbraio 2011, ha approvato la proposta n. 4 relativa alla “Approvazione Piano Regolatore Impianti Pubblicitari”, con nota di accompagnamento dell’11 aprile 2011, VAS ha trasmesso le proprie osservazioni al PRIP relativa, sostanzialmente, allo schema normativo (da trasformare in Norme Tecniche di Attuazione) e ai molti errori materiali riscontrati nelle tavole di zonizzazione (errori poi corretti d’ufficio, che hanno comportato l’abbassamento della superficie espositiva complessiva dagli iniziali 162.500 mq. agli attuali 138.000 mq.);

  • il 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha assunto le decisioni n. 35 e 36 con cui ha licenziato rispettivamente la 59° proposta, relativa alla approvazione del PRIP, e la 61° proposta, relativa alle modifiche ed integrazioni del Regolamento di Pubblicità. Le associazioni VAS e Basta Cartelloni, unitamente anche alla associazione Cittadinanzattiva, hanno presentato congiuntamente una serie di emendamenti sia alla proposta n. 59 che alla proposta n. 61, che sono stati fatti propri dai Consigli dei Municipi I, XIII e XV, che li hanno recepiti nei “pareri” di propria competenza;

  • nella seduta della Giunta Capitolina del 25 giugno 2014 l’Amministrazione ha recepito le controdeduzioni ai suddetti emendamenti, accogliendo le seguenti proposte:

  • l’aggiunta e la definizione nel Regolamento di Pubblicità degli “impianti di pubblica utilità” ed il loro contestuale inserimento nella Normativa tecnica di attuazione del PRIP in tutte e tre le sottozone B1, B2 e B3;

  • l’individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione che “sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio diognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma”;

  • l’eliminazione della possibilità che i Piani di Localizzazione possano essere redatti “per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa”;

  • l’integrazione dei rispettivi Piani di Localizzazione per le zone di espansione che venissero in futuro edificate;

  • l’aggiunta nel Regolamento dell’art. 5-bis per dettare le “Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile”, contestualmente da prevedere nei Piani di Localizzazione;

  • l’eliminazione nell’art. 34 del Regolamento dei commi 5 e 5-bis;
-       inoltre, VAS è riuscita a far presentare dai gruppi politici del Movimento 5 Stelle e della Lista Alfio Marchini una serie di ulteriori emendamenti sia al PRIP che al nuovo Regolamento di Pubblicità, di cui il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato i seguenti punti:

  • introduzione sia nella normativa tecnica di Attuazione del PRIP che nel nuovo Regolamento di Pubblicità dei due formati delle tipologie di impianti da mt. 1,20 x 1,80 e da mt. 3,20 x 2,40 consentiti esclusivamente per gli impianti di pubblica utilità;

  • la possibilità prevista nel Regolamento di garantire ai nuclei di vigilanza costituiti nei Municipi di intervenire tempestivamente per la rimozione d’ufficio degli impianti pubblicitari abusivi servendosi dell’apposito fondo in cui accantonare le sanzioni incassate. 

Per tutto quanto sin qui esposto, e per lo scopo sociale perseguito da ciascuna di esse, non v’è chi non veda che “Verdi Ambiente e Società” (V.A.S.), “Bastacartelloni”, “Cittadinanzattiva”, “Istituto Internazionale per il Consumo e l’Ambiente” – I.I.C.A. e C.I.L.D. – Centro di Iniziativa per la legalità Democratica siano pienamente legittimate ad intervenire nel presente giudizio, al fine di difendere i provvedimenti faticosamente assunti dal Comune di Roma in tema di pubblicità esterna.

 ******

L’avverso ricorso non merita accoglimento, in quanto i provvedimenti ex adverso gravati non presentano alcuna delle illegittimità dedotte da Controparte. 

I provvedimenti impugnati, infatti, finalmente riescono a dare un armonico equilibrio alla gestione del territorio, avendo riguardo agli impianti pubblicitari, curandone anche le caratteristiche, le dimensioni ed i posizionamenti, in esito ad un complesso procedimento che, come si è visto, ha ampiamente assicurato ogni aspetto partecipativo, anche a garanzia dei numerosi interessi pubblici coinvolti (siano essi ambientali, che di concorrenza, che di pubblica incolumità). 

Nella non creduta ipotesi di annullamento delle deliberazioni impugnate (così come richiesto dalla ricorrente), invece e conseguentemente, non si farebbe che perpetrare sul territorio il noto fenomeno c.d. “cartellopoli”, favorendo oltretutto la supremazia (ormai più che ventennale) delle imprese che hanno partecipato alla procedura c.d. di “riordino”: e ciò, in violazione della Direttiva 2004/18/CE sulla libera concorrenza e del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 che l’ha recepita. 

***************

Entro i termini di tempo stabiliti dalla normativa vigente in materia verrà presentata la memoria con cui si concretizzerà il vero e proprio atto di intervento ad opponendum.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) - circolo.vas.roma@gmail.com 

Piccole buone notizie. Sanzionato l'impianto in via del Porto Fluviale


Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Clear Channel Affitalia che chiedeva l’annullamento della delibera della Giunta Capitolina di incarico ad Aequa Roma della redazione dei Piani di Localizzazione

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/il-tar-del-lazio-ha-respinto-il-ricorso-della-clear-channel-affitalia-che-chiedeva-lannullamento-della-delibera-della-giunta-capitolina-di-incarico-ad-aequa-roma-della-redazione-dei-piani-di/


Con ricorso n. 14851 depositato il 28 novembre 2014 la ditta pubblicitaria CLEAR CHANNEL AFFITALIA S.r.l. aveva chiesto senza domanda cautelare di sospensiva l’annullamento delle Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 49 (PRIP) e 50 (nuovo Regolamento di Pubblicità) del 30 luglio 2014: l’udienza di merito non è stata ancora fissata.

Con distinto ricorso n. 14853 depositato anch’esso il 28 novembre 2014 aveva anche chiesto, stavolta con domanda cautelare di sospensiva, l’annullamento della sola Deliberazione della Giunta Capitolina 50 del 30 luglio 2014: l’udienza di merito è stata fissata per il prossimo 20 maggio.

Non paga dei due suddetti ricorsi, la CLEAR CHANNEL AFFITALIA S.r.l. il 12 marzo 2015 ha presentato un terzo ricorso registrato con il NRG 3410 con cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014, pubblicata dal 22.01.2015 al 05.02.2015, nonché della nota del dott. Francesco Paciello prot. QH/5389 del 27 gennaio 2015 avente ad oggetto “Affidamento ad Aequa Roma s.p.a. della redazione dei Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari e indirizzi per la gestione temporanea degli impianti pubblicitari inseriti nella nuova Banca Dati”.

La CLEAR CHANNEL AFFITALIA S.r.l. ha voluto impugnare sia l’incarico dato ad “Aequa Roma” che i criteri dettati per la redazione dei 15 Impianti di Localizzazione.

Nella Camera di Consiglio del 1 aprile 2015 la Seconda Sezione del TAR del Lazio ha deciso di respingere l’istanza cautelare con Ordinanza n. 1486 del 2 aprile 2015 “Considerato che, ad un primo esame, non sono percepibili apprezzabili elementi di “fumus” né di pregiudizio grave per la ricorrente, atteso che, da un lato, il mantenimento degli impianti sul territorio, nelle more dell’affidamento della gara, costituisce una facoltà e non un obbligo per gli imprenditori interessati; dall’altro, che la scelta delle caratteristiche degli impianti, in quanto rispondenti ad esigenze di decorso urbano, attiene al merito dell’azione amministrativa”.

La CLEAR CHANNEL AFFITALIA S.r.l. è rappresentata e difesa dall’avv. prof. Ruggero Frascaroli e dall’avv. Andrea Frascaroli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Frascaroli, che è lo stesso che la rappresenta e difende anche nel ricorso di cui è stata fissata l’udienza di merito il prossimo 20 maggio.

L’Assessore Marta Leonori ne ha dato notizia sera stessa su Facebook.

Immagine.Tweet Leonori su TAR che boccia Clear Channel

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) - circolo.vas.roma@gmail.com

L’atto di invito e diffida che VAS è stata costretta a trasmettere al Segretario Generale del Comune di Roma

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/latto-di-invito-e-diffida-che-vas-e-stata-costretta-a-trasmettere-al-segretario-generale-del-comune-di-roma/


 Su questo stesso sito il 3 dicembre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP sul centro storico di Roma (sottozona B1): VAS chiede al Segretariato Generale del Comune di Roma di annullare in via di autotutela l’emendamento n. 523 della Commissione Commercio per vizio di legittimità e di sostituirlo con l’emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle, non recepito benché approvato”, che dava notizia della Nota VAS prot. n. 20 del 29 novembre 2014, da me trasmessa al Segretario Generale del Comune di Roma, Liborio Iudicello, e per conoscenza all’Assessore Marta Leonori. (http://www.vasroma.it/normativa-tecnica-di-attuazione-del-prip-sul-centro-storico-di-roma-sottozona-b1-vas-chiede-al-segretariato-generale-del-comune-di-roma-di-annullare-in-via-di-autotutela-lemendamento-n-52/)

 Immagine.Liborio Iudicello
Liborio Iudicello

Non avendo avuto nessuna risposta e non ritenendo di dover aspettare ancora invano, il 1 aprile ho trasmesso al Segretario Generale il seguente messaggio di posta elettronica.

———- Messaggio inoltrato ———

Da: vas roma Date: 1 aprile 2015 18:15
Oggetto: Art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP): annullamento in via di autotutela dell’emendamento n. 523 della Commissione Commercio per vizio di legittimità
A: seg.gen@comune.roma.it
Cc: “Marta.leonori@comune.roma.it” , “romaproduttiva@comune.roma.it” , “sindaco@comune.roma.it”

**************

Con Nota VAS prot. n. 20 del 29 novembre 2014, che si rimette in allegato per opportuna conoscenza, ho chiesto tramite posta elettronica (anche certificata) di pari data “alla S.V. l’immediato annullamento in via di autotutela dell’emendamento n. 523 della Commissione Commercio per vizio di legittimità”. 
Il suddetto emendamento è diventato l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) che la S.p.A. “Aequa Roma” è stata incaricata di applicare illecitamente nella pianificazione del Piano di Localizzazione degli impianti pubblicitari del Municipio I. 

A distanza di ormai più di 4 mesi alla suddetta istanza di VAS non è stato dato alcun seguito formale, nemmeno di tipo dilatorio, benché trasmessa espressamente ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990, il sui successivo art. 10 obbliga la S.V. a valutare il documento con cui di diritto è intervenuta nel procedimento una associazione portatrice di interessi diffusi quale è riconosciuta per legge “Verdi Ambiente e Società” (VAS). 

A questo punto mi vedo costretto, mio malgrado, a far presente che l’art. 328 del Codice Penale prevede testualmente che “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Lo scorso 30 marzo la S.p.A. “Aequa Roma” ha consegnato al Comune i 15 Piani di Localizzazione da lei redatti e non è dato al momento di sapere se nel Piano di Localizzazione degli impianti pubblicitari del Municipio I abbia applicato l’illecito art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP ed abbia conseguentemente pianificato in modo indebito anche le paline SPQR da mt. 1,00 x 1,00 e le paline SPQR con orologio da mt. 1,00 x 0,70 , che sono invece espressamente vietate dal vigente Regolamento comunale di Pubblicità. 

Se così fosse malauguratamente, le responsabilità da imputare eventualmente alla S.V. non si limiterebbero soltanto al reato di “omissione” per “rifiuto di atti d’ufficio” previsto dall’art. 328 del Codice Penale. 

Sollecito pertanto in modo ultimativo la S.V. a rispondere alla richiesta di VAS entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, trascorsi inutilmente i quali questa associazione si riserva di segnalare questo caso di grave inerzia a tutte le Autorità competenti. 

La presente, che è stata anticipata anche per posta elettronica certificata, vale come formale atto di invito e diffida a provvedere. 

Distinti saluti 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) - circolo.vas.roma@gmail.com

Piano cartelloni, Leonori: «Entro l’estate si parte con le gare»

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http://www.vasroma.it/piano-cartelloni-leonori-entro-lestate-si-parte-con-le-gare/


Sulla cronaca di Roma del “Corriere della Sera” del 7 aprile 2015 è stata pubblicata la seguente intervista di Manuela Pelati all’Assessore per Roma Produttiva Marta Leonori.

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Marta Leonori

ROMA - «Sono stati consegnati all’amministrazione i 15 piani dei 15 Municipi, quindi abbiamo un primo documento che mappa tutte le strade della città e dove dovranno essere messi gli impianti pubblicitari». 

L’assessore al Commercio Marta Leonori spiega i tempi del piano regolatore degli impianti pubblicitari (Prip) ai microfoni di Radio Città Futura martedì mattina. 

Il piano tra le altre cose dovrebbe ridurre le dimensioni dei singoli impianti del 38%: dai 224mila a 138mila mq di esposizione pubblicitaria massima. 

Inoltre prevede la possibilità di realizzare progetti di arredo urbano. 

Tra i risultati che si vogliono ottenere con il piano, oltre a una maggiore sicurezza, decoro e servizi c’è anche l’aumento degli entrate economiche: da 76 euro (per metro quadrato) si vuole arrivare a 223,8 euro. (Per tutto il piano: cliccare qui

I tempi di approvazione del piano 

Dopo la mappatura «Ci sarà una conferenza dei servizi, perché i piani vengono acquisiti anche dalle Soprintendenze, poi si farà un passaggio in giunta e la partecipazione con i Municipi.  
Infine l’obiettivo massimo, che è quello di fare le gare per le assegnazioni.  
Speriamo o subito prima o subito dopo l’estate di poter indire la gara». 

Controlli dai cittadini con le app, dignità delle donne e razzismo 
Leonori ha spiegato che «l’obiettivo è di avere delle indicazioni molto puntuali e una gestione veramente efficiente con i controlli che possono anche essere svolti dai cittadini attraverso delle app». 
E la collaborazione è anche con l’assessore Cattoi: «Stiamo lavorando con un’istituzione che a livello nazionale faccia questi controlli». 
Inoltre: «Ci deve essere un ente terzo, che non può essere né il Comune né un assessore, che valuti se una pubblicità, per esempio, lede la dignità delle donne o se è razzista, e quindi possa richiederne la rimozione o comminarne la sanzione». 

Le gare 
Infine, l’assessore ha detto che le società che lavorano su Roma «sono tante, poco meno di 300, ma le principali sono tra 50 e 60 e quello che vorremo fare è spingerle a lavorare in Ati , anche perché solo in questo caso riusciranno atenere la pressione molto forte del mercato.
E poi bisogna indire delle gare perché non è possibile che ci siano dei rinnovi taciti delle concessioni, che verranno messe tutte a gara». 

Le aperture dei negozi 
La liberalizzazione degli orari dei negozi. «In mancanza di una legge ognuno può fare ciò che ritiene» ha detto Leonori sottolineando come questo danneggi i negozi familiari«Da un altro lato dà possibilità in più a chi, ad esempio in centro, usufruisce delle aperture anche in queste giornate». 
Ma l’assessore non è d’accordo nel trattare il tema città per citta «in maniera scollegata». 
E ha spiegato: «O c’è una legge che stabilisce sei, sette, otto giorni di chiusura all’anno oppure è difficile che singoli comuni riescano ad imporre ai privati di restare chiusi». 

Tagli ai bilanci 
Un «caso paradossale» quello delle Città metropolitane che «sono nate il primo gennaio e rischiano di non chiudere i bilanci perché i tagli sono così forti che, anche in assenza di entrate aggiuntive, rischiano di non permettere di chiudere il bilancio che l’amministrazione deve fare». 
Marta Leonori a proposito dei tagli ai Comuni previsti nel Def che arriverà martedì pomeriggio in Consiglio dei ministri.

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Il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) individuato tanto le aree soggette a vincolo paesaggistico dove vige il divieto tassativo di installazione di cartelloni pubblicitari, che ha destinato a zona “A”, quanto le aree soggette a vincolo paesaggistico dove invece l’installazione di cartelloni pubblicitari è consentita, ma subordinatamente a particolari condizioni.

Si tratta delle aree urbanizzate che il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) destina a “Paesaggio degli insediamenti urbani” o a “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”: per entrambi i cartelloni pubblicitari sono “subordinati a valutazione di compatibilità previo SIP” (Studio di Inserimento Paesistico).

Sul PRIP così come inizialmente adottato dalla Giunta di Alemanno il 3 febbraio 2011 è stato acquisito il “parere” degli “Enti comunali, regionali e statali preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico, che si sono espressi con parere favorevole nella seduta finale del 18 novembre 2010 (prot. n. 28277/2010)”.

In modo analogo, come fatto sapere dall’Assessore Marta Leonori, occorre ora acquisire il “parere” preventivo ed obbligatorio di tutte le Soprintendenze competenti per territorio, che sono:
Ai fini dello snellimento delle procedure, il Dott. Francesco Paciello dovrebbe avere già convocato la Conferenza dei Servizi per acquisire contestualmente tutti i “pareri” necessari, che consentiranno il ”passaggio in Giunta” annunciato dall’Assessore Leonori e consistente nella adozione formale dei 15 Piani di Localizzazione, da trasmettere subito dopo ai 15 Municipi per l’espressione del “parere” di competenza dei rispettivi Consigli Municipali, i quali però si dovranno pronunciare solo dopo avere attivato la partecipazione dei cittadini ed acquisito il cosiddetto “documento della partecipazione”.

La Giunta Capitolina dovrà quindi controdedurre a tutti i “pareri” pervenuti, decidendo se e quali accogliere e quindi recepire nei rispettivi 15 Piani di Localizzazione che eventualmente modificati ed integrati verranno definitivamente approvati.

A questo punto la Giunta Capitolina sarà in condizione di poter indire i bandi di gara per l’assegnazione della gestione di tutti gli impianti pubblicitari individuati nelle rispettive posizioni sul territorio dai 15 Piani di Localizzazione, ma solo e soltanto se nel frattempo avrà definito quanto meno i “criteri” per la concessione degli impianti di proprietà comunale (SPQR) prioritariamente alle ditte pubblicitarie che hanno partecipato alla procedura del “riordino”, se non anche i “criteri” per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti privati su suolo pubblico.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) - circolo.vas.roma@gmail.com

Cartelloni pirata. Demoliti uno su due prima del Giubileo

L’Assessorato ai Trasporti ed alla Mobilità di Roma Capitale fa sapere che la gara per l’affidamento di un servizio sperimentale di Bike Sharing a pedalata assistita è andata deserta

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/lassessorato-ai-trasporti-ed-alla-mobilita-di-roma-capitale-fa-sapere-che-la-gara-per-laffidamento-di-un-servizio-sperimentale-di-bike-sharing-a-pedalata-assistita-e-andata-deserta/


Su questo stesso sito il 24 novembre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo «L’Agenzia per la Mobilità non vuol far sapere che il bando di gara per l’affidamento di un servizio sperimentale di Bike Sharing a pedalata assistita è andato deserto» (http://www.vasroma.it/lagenzia-per-la-mobilita-non-vuol-far-sapere-che-il-bando-di-gara-per-laffidamento-di-un-servizio-sperimentale-di-bike-sharing-a-pedalata-assistita-e-andato-deserto/#more-12996): dava notizia che a distanza di un mese e mezzo dalla data del 6 ottobre 2014 entro cui sarebbero dovute pervenire le offerte sul sito della Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma htpp://agenziamobilita.roma.it figurava coma ancora “attivo” il bando di gara n. 4/2014, che non risultava invece fra gli “Esiti di gara”. 

Immagine.Bici elettrica
bici elettrica

A tutt’oggi sul sito della Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma il bando n. 4/2014 figura ancora fra i bandi di gara attivi. 

Ma sul sito ufficiale del Comune di Roma è stata pubblicata nel frattempo la “SINTESI ATTIVITA’ QUARTO TRIMESTRE 2014” dell’Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità di Roma Capitale, che riporta il seguente rapporto riguardante il Bike Sharing:

La gara per l’affidamento di un sistema di implementazione e gestione del servizio bike sharing era stata pubblicata da RSM sulla G.U.R.I il giorno 8 agosto 2014 ed è scaduta il giorno 6 ottobre La gara non ha visto partecipare nessun soggetto e, dunque, è risultata deserta. L’attivazione del servizio è dunque subordinata all’entrata in vigore del nuovo Piano regolatore degli impianti pubblicitari, di competenza dell’Assessorato alle attività produttive.”

Immagine.stazione bici elettriche

L’Assessorato ai Trasporti ed alla Mobilità di Roma Capitale fa sapere che anche il servizio di mobilità a pedalata assistita (con biciclette elettriche) confluirà nel servizio complessivo di Bike Sharing di 350 stazioni che verrà messo a bando di gara subito dopo che la Giunta Capitolina avrà approvato definitivamente i 15 Piani di Localizzazione redatti dalla S.p.A. “Aequa Roma” e consegnati lo scorso 30 marzo 2015.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) - circolo.vas.roma@gmail.com
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