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È comparsa una nuova ditta pubblicitaria sul mercato di Roma

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/e-comparsa-una-nuova-ditta-pubblicitaria-sul-mercato-di-roma/


Su questo stesso sito il 12 gennaio 2015 ho pubblicato un articolo dal titolo “Si sta effettuando a Roma la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari della ditta P.E.S.”(http://www.vasroma.it/si-sta-effettuando-a-roma-la-rimozione-di-tutti-gli-impianti-pubblicitari-della-ditta-p-e-s/#more-14533).
Alla iniziata rimozione degli impianti P.E.S. era stato precedentemente dedicato un articolo pubblicato il 9 gennaio 2015 sul sito “Basta Cartelloni”(http://www.bastacartelloni.it/2015/01/iniziata-la-rimozione-degli-impianti.html).

Lo stesso giorno un amico della associazione “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” mi ha fatto presente che “molti cartelloni, sia 4×3 che 2×2, sono stati rilevati da un’altra società che li sta ristrutturando con la nuova sigla ‘One Billboard” e mi ha chiesto se avessi “notizie di un procedimento analogo a quello che ha portato la SCI a subentrare nella gestione degli impianti esterni alle ferrovie.

Il giorno successivo, 10 gennaio, gli ho risposto che doveva dimostrarmi anche la provenienza certa dalla PES, che si può desumere solo se il codice identificativo della “One Billboard” é 0006, vale a dire lo stesso con cui era registrata la PES nella Nuova Banca Dati: il verbo passato è d’obbligo perché con Determinazione Dirigenziale n° 36474 del 28.5.2014 il dott. Francesco Paciello ha dichiarato decaduta questa società fallita.

Gli ho fatto presente che se invece trovava targhette con un diverso numero di codice identificativo, doveva allora verificare se risulta registrato nella Nuova Banca Dati aggiornata al 22 dicembre 2014: differentemente è del tutto inventato e va denunciato.
Il 13 gennaio 2015 l’amico di “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” mi ha fatto sapere di avere già intravisto due di questi impianti secondo lui della “One Billboard”, di cui uno a Piazza San Giovanni di Dio, riportato peraltro in un articolo pubblicato il 30 dicembre 2014 sul sito di “Basta Cartelloni” (http://www.bastacartelloni.it/2014/12/bike-sharing-toilette-cultura-e.html).

 Immagine.Impianto IGA in piazza S. Giovanni di Dio
Sulla cimasa in alto a destra a fianco del numero assegnato all’impianto
figura la scritta “one” ma prima di essa anche la scritta “IGA”

Mi ha contestualmente trasmesso le foto dei tre seguenti impianti secondo lui della PES, per il colore verde della cornice, rilevati dalla “One Billboard” ma con il codice identificativo n. 0070 con cui nella Nuova Banca Dati è registrata invece la “Pubbliemme Pubblicità” che ha però la P.E.S. come consociata.

1 – Impianto bifacciale di mt. 4 x 3 installato in piazza Pio XI sul raccordo a senso unico che da via Gregorio VII permette di immettersi su via Anastasio II.

 Immagine.Impianto IGA in piazza Pio XI
Piazza Pio XI

 Immagine.Targhetta impianto in piazza Pio XI
Targhetta dell’impianto con il numero di codice identificativo attribuito ora alla “Pubbliemme Pubblicità”

L’impianto in questione è stato da me segnalato ccome impianto P.E.S., assieme a tutti gli altri imoianti installati su piazza Pio XI, con un messaggio di posta elettronica trasmesso il 28 maggio 2011.

 Immagine.Impianto PES in piazza Pio XI
Foto scattata a maggio del 2011 che lascia vedere dalla cimasa in alto a destra
che l’impianto pubblicitario era all’epoca della P.E.S.

 Immagine.Impianto PES in piazza Pio XI nel 2012
Foto tratta da Street View di Google Maps che lascia vedere
come nel 2012 l’impianto fosse ancora della P.E.S.

Appare evidente quindi che dal 2012 ad oggi l’impianto è passato di proprietà alla “Pubbliemme Pubblicità”. 

A conferma di un avvenuto passaggio di proprietà l’amico di “Basta Cartelloni” mi ha trasmesso la foto del particolare della cimasa in alto a destra, che lascia vedere come sia stata cancellata la scritta della P.E.S. per mettere al suo posto la scritta “One” ed il numero 581 assegnato a questo impianto.

 Immagine.Cimasa impianto ex PES in piazza Pio XI. png

La foto lascia vedere una scritta in rosso illeggibile sotto la scritta “one”: si presume che sia la scritta “billboard” che in inglese significa per l’appunto cartellone e che abbinata alla parola “one” potrebbe voler indicare il numero 581 assegnato a quest’unico cartellone.

2 – Impianto pubblicitario monofacciale di mt. 4 x 3 installato in Largo Cardinal Ferrata (incrocio Aurelia Antica-Leone XIII).

 Immagine.Impianto IGA in via Urbano II

Anche questo impianto ha una cimasa in alto a destra che a fianco del numero assegnato all’impianto ha la scritta “one”: ma sul lato opposto in alto a sinistra porta anche una targhetta con la scritta “IGA.

3 – Impianto pubblicitario monofacciale di mt. 4 x 3 installato in via UrbanoII – Circonvallazione Cornelia (vicino il Parco del Pineto) con il numero di codice identificativo 0070 della Pubbliemme Pubblicità.

Immagine.Impianto IGA in via Urbano II.0  

Anche questo impianto ha in alto a sinistra una targhetta con la scritta “IGA”.

Immagine.logo IGA

Navigando in Internet sono venuto a sapere che esiste una S.r.l. “Impianti Gestione Affissioni”  (I.G.A.) ma con sede a Firenze, nei confronti della quale ha fra l’altro fatto ricorso il curatore fallimentare della PES sia nel ricorso al TAR che in quello al Consiglio di Stato: la circostanza sta a significare che entrambi i ricorsi (poi persi) sono stati notificati anche alla IGA in quanto società cointeressata. 

Da informazioni avute successivamente sono venuto a sapere che: 
- le rimozioni degli impianti della P.E.S. sono iniziate da fine novembre-inizi di dicembre del 2014;
- sono rimasti da rimuovere circa 400-450 impianti della P.E.S.;
- la I.G.A. ha rilevato tutti gli impianti della P.E.S. come ferro vecchio, aggiudicandosi presumibilmente la vendita all’incanto; 
- la I.G.A. ha rilevato anche la “Pubbliemme Pubblicità” ed è tuttora in corso il procedimento di voltura sulla richiesta di subentro e registrazione in Banca Dati. 

In conclusione è comparsa di fatto una nuova ditta pubblicitaria sul mercato di Roma, anche se formalmente deve essere ancora registrata come tale nella Nuova Banca Dati.
  
Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

E mentre il Comune temporeggia, la gente continua a sfracellarsi sui cartelloni

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Via deglio Orti di Cesare - Stazione Trastevere.

L’Assessore Stefano Zuppello intende chiedere la rimozione di tutti gli impianti “senza scheda” ancora installati nel territorio del XIII Municipio

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/lassessore-stefano-zuppello-intende-chiedere-la-rimozione-degli-impianti-senza-scheda-accertati-nel-territorio-del-xiii-municipio/


Su questo sito il 6 novembre 2014 ho pubblicato un articolo dal titolo “La rimozione dei 138 impianti pubblicitari senza scheda selezionati da VAS nel XIII Municipio”, in cui ho riportato l’elenco degli impianti senza scheda che ricadono nel territorio del suddetto Municipio e che avevo selezionato ad uno ad uno dall’elenco pubblicato sul sito del Comune (aggiornato al 30 settembre 2014): davo notizia di averlo trasmesso all’Assessore alle Attività Produttive del XIII Municipio, Stefano Zuppello (http://www.vasroma.it/la-rimozione-dei-138-impianti-pubblicitari-senza-scheda-selezionati-da-vas-nel-xiii-municipio/).

Immagine.Stefano Zuppello.0
Stefano Zuppello

Con nota prot. n. 117094 del 3 dicembre 2014 l’Assessore Stefano Zuppello ha trasmesso il suddetto elenco al Comandante del XIII Gruppo Aurelio del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, dott. Giuseppe Bracci, con la richiesta di farne oggetto di un monitoraggio che permetta di “avere contezza di quelli che sono stati già rimossi, di quelli che sono stati già oggetto di accertamento tramite VAV e di quelli che per differenza debbano essere sanzionati”.

 Immagine.Lettera di Zuppello

Una volta ricevuta la risposta del XIII Gruppo Aurelio, l’Assessore Zuppello ha voluto effettuare con me un riscontro puntuale del monitoraggio effettuato da cui sono emerse nel dettaglio le seguenti conclusioni.
Il XIII Gruppo Aurelio del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha monitorato i 138 impianti da me selezionati, escludendone 10 perché ricadenti del territorio di competenza del I Gruppo Trevi (n. 1), del XIV Gruppo Monte Mario (n. 6) e del XII Gruppo Monteverde (ex XVI) (n. 3) ed un ulteriore impianto perché non è classificato fra quelli “senza scheda”.

Dei 127 impianti rimanenti, 2 non sono stati trovati e 4 non risultano essere stati monitorati.

Dei 121 impianti monitorati 95 (pari al 79%) risultano essere stati rimossi, mentre 26 sono i rimanenti impianti tuttora installati sul territorio, tutti sanzionati nel 2014, 18 dei quali dal Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU).

In attesa di poter costituire l’apposito nucleo di vigilanza previsto dal 1° comma dell’art. 32 del nuovo Regolamento di Pubblicità e di dare concreta applicazione al successivo 2° comma, l’Assessore Stefano Zuppello intende chiedere all’Assessore per Roma Produttiva Marta Leonori di voler provvedere alla più sollecita rimozione di tutti i suddetti 26 impianti, per ripristinare il decoro che spetta al territorio del XIII Municipio e per impedire che si continui a sfruttare una pubblicità del tutto illecita.

A tal ultimo riguardo, nella eventualità che non siano disponibili nell’immediato i fondi necessari per anticipare le spese occorrenti per le suddette 26 rimozioni forzate d’ufficio, l’Assessore Zuppello intende anche chiedere di reperire almeno i fondi sufficienti ad assicurare la copertura immediata della pubblicità irregolare, così come previsto dal 6° comma dell’art. 31 del nuovo Regolamento di Pubblicità.

In occasione dell’incontro ho fatto presente all’Assessore Stefano che i 127 cartelloni selezionati non sono tutti gli impianti pubblicitari “senza scheda” che sono stati installati nel XIII Municipio, perché ad essi si devono aggiungere gli impianti delle ditte dichiarate che sono state dichiarate decadute in forza della deliberazione della Giunta Capitolina n. 425/2013 e che avevo nel frattempo selezionato dall’ultimo elenco pubblicato sul sito del Comune (aggiornato al 22 dicembre 2014).

Sono le seguenti:
  • la ODP Pubblicità (0079);
  • Iris Mobili (0109);
  • Ruzza Maria Elena (0113);
  • Panoramica Balduina (0117);
  • Pratiko (0120);
  • The Media Company Group (0125);
  • C.T. Valentini C ircolo Tennis (0127);
  • Media Poster Company (129);
  • Ottica Ellegi di Camponeschi (0131);
  • Angial Srl di Lancioni Alessandro (0140);
  • BCS Studio (0145);
  • A.P. Media (0148);
  • Farmacia Eredi Dr.ssa Laura Maria Vittoria del dott. Vincenzo Crimi(0158);
  • Atlas Coelestis (0163);
  • Euro Futura (0168);
  • Masotti Paolo (170);
  • Top Event.s Sas di Franciolli Marcello (0176);
  • Albergo Colosseo (0399);
  • MA. Snc di Giuliani G. e Girolami M. (già DIMA Sdf) (0436);
  • Vidion (0448).
Ho fatto presnete all’Assessore Zuppello che nella Nuova Banca Dati sono registrati tutti i singoli impianti “senza scheda” di proprietà delle suddette ditte e che il XIII Gruppo Aurelio ha accesso alla Nuova Banca Dati, per cui può quindi individuare tutti gli ulteriori impianti “senza scheda” ricadenti nel territorio del XIII Municipio, oltre quelli già monitorati, per consentire al Municipio stesso di pretendere la rimozione di tutti quelli che risultassero ancora installati sul territorio.

L’Assessore Stefano Zuppello si è ripromesso di chiedere al Comandante Giuseppe Bracci questo ulteriore monitoraggio.

Sarebbe molto opportuno che facessero altrettanto anche tutti gli altri 14 Municipi. 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

È stata finalmente pubblicata la delibera con cui la Giunta Capitolina ha affidato l’incarico per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione prescritti dal PRIP

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/e-stata-finalmente-pubblicata-la-delibera-con-cui-la-giunta-capitolina-ha-affidato-lincarico-per-la-redazione-dei-15-piani-di-localizzazione-prescritti-dal-prip/


La mattina di giovedì 22 gennaio 2015 sul sito web del Comune di Roma è stata finalmente pubblicata la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 con cui è stato affidato alla S.p.A. “Aequa Roma” l’incarico per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione prescritti dagli articoli 29 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP).

Come si può constatare, ci sono voluti ben 23 giorni per riuscire a vedere la pubblicazione del suddetto atto, il cui ritardo ha comportato delle conseguenze da un punto di vista giuridico sul piano delle applicazioni che sono state dettate dall’atto stesso. 

Mi riferisco ad esempio alla importante novità che è stata introdotta nella deliberazione e che riguarda la “moratoria, per un tempo non superiore a 180 giorni dall’approvazione della presente deliberazione, di tutti i seguenti procedimenti ad iniziativa di parte, anche in corso d’istruttoria, riferiti ad impianti pubblicitari insistenti su suolo pubblico capitolino:
– spostamento/ricollocazione degli impianti pubblicitari;
– adeguamento degli impianti pubblicitari;
– trasformazione/accorpamento degli impianti pubblicitari, ivi comprese le trasformazioni da monofacciali a bifacciali. 

È di tutta evidenza che se la decorrenza della suddetta moratoria è scattata dal 30 dicembre 2014, cioè dall’approvazione della presente deliberazione”, che è stata però pubblicata 23 giorni dopo, non mettendo conseguentemente tutte le ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati in condizione di venirne a conoscenza e quindi di rispettare la moratoria, in questo lasso di tempo tutte queste stesse ditte hanno ovviamente continuato a mettere in atto sul territorio soprattutto spostamenti e ricollocazioni avvalendosi della Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008 che consente queste operazioni: ne deriverà un sicuro contenzioso nel preciso momento che il dott. Francesco Paciello dovrà prescrivere la rimozione di tutti gli impianti reinstallati nell’arco di tempo che va dal 30 dicembre 2014 al 22 gennaio 2015, senza rispettare la moratoria. 

Per chi non ne fosse a conoscenza, c’è da sapere che a partire dal 1 gennaio del 2011 è cessata la pubblicazione cartacea di tutti gli atti e di tutti i provvedimenti amministrativi del Comune di Roma all’Albo Pretorio che si trovava in Largo Corrado Ricci, in applicazione della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 che ha riconosciuto l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.
In particolare il 1° comma dell’art. 32 della suddetta legge ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Il successivo 5° comma dello stesso art. 32 precisa “a decorrere dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”: il termine a partire dal quale la pubblicazione di atti cartacei non ha più avuto alcun valore di legge è stato poi prorogato al 1 gennaio del 2011.

Ora in chiusura della suddetta delibera di incarico è scritto che “infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara, all’unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge”, come consentito dal 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato emanato il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

Il 1° comma dell’art. 124 del medesimo D.Lgs. stabilisce che “tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni   consecutivi,   salvo  specifiche disposizioni di legge.

Ma il 3° comma del successivo art. 134 dispone che “le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. 

A tal ultimo riguardo si dovrebbe pertanto stabilire anzitutto se il termine previsto per l’esecutività delle delibere debba decorrere dal primo giorno di pubblicazione o dall’ultimo giorno della compiuta pubblicazione.

Dal combinato disposto dagli artt. 124 e 134 dovrebbe derivare che il periodo di dieci giorni necessari per l’esecutività delle deliberazioni stesse andrebbe a decorrere dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione, vale a dire dal 16° giorno.

Ma per le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive, come quella in esame, rimane il problema di quando dovrebbero essere pubblicate, che non può non essere il giorno stesso della loro approvazione, considerato anche e soprattutto che tutti i documenti sono ormai predisposti in formato elettronico ancor prima della loro approvazione e che conseguentemente non ci dovrebbe essere nessuno ostacolo alla loro pubblicazione il giorno stesso in cui tali deliberazioni immediatamente eseguibili vengono approvate. 

La responsabilità della pubblicazione online è comunque del Responsabile del procedimento di pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. 

L’Assessore Marta Leonori ha fatto sapere a più riprese di avere avviato le procedure per sostituire l’attuale portale del Comune di Roma: sarebbe opportuno che quello nuovo venga predisposto in modo da assicurare la pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi comunali contestualmente alla loro approvazione. 

Passiamo ora ad esaminare per singole parti i contenuti della deliberazione della Giunta Capitolina, a partire dalla moratoria.

MORATORIA DI 180 GIORNI   

Come già precedentemente anticipato, dalla decorrenza della esecutività della delibera sono sospese per 6 mesi tutte le operazioni sopra citate ma “con esclusione delle trasformazioni riguardanti l’adeguamento ai formati di cui all’art. 20 del Regolamento di Pubblicità (deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014), senza spostamento sul territorio, e gli accorpamenti fra impianti già inseriti nella Nuova Banca Dati e dotati di identificativo, con esclusione dell’utilizzo dei modelli E relativi alla procedura di riordino degli impianti pubblicitari di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 254/1994 e ss.

In questi sei mesi sono dunque possibili da un lato le conversioni di tutti gli impianti di mt. 4 x 3 (aboliti dal citato art. 20 del nuovo Regolamento di Pubblicità), sostituendoli sullo stesso posto con un solo impianto di mt. 3 x 2, e dall’altro lato gli accorpamenti fra impianti del “riordino” ai sensi del comma 12 dell’art. 34 del nuovo Regolamento di Pubblicità, escludendo però l’accorpamento fra impianti utilizzati come modelli “E”. 

Faccio presente che nell’ambito del procedimento del “riordino” i modelli “E” erano quelli riguardanti le istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti alla domanda di partecipazione al “riordino”, in attesa di risposta, da specificare in modelli “ES” se già installati. 
Ne deriva che i modelli “E” erano riferiti ad impianti per i quali era stata fatta richiesta di installazione e che quindi non erano ancora installati e conseguentemente non dovrebbero risultare registrati nella Nuova Banca Dati, proprio perché non ancora esistenti materialmente sul territorio: ciò nonostante nella Nuova Banca Dati risultano registrati un numero per ora a me imprecisato di impianti scheda “E”, che sono stati evidentemente installati dopo la data del 9 maggio 1997 di chiusura della presentazione delle domande di partecipazione al “riordino”, presumibilmente senza essere stati autorizzati. 
Anche se non soprattutto per tali motivi ne viene vietato l’accorpamento nell’ambito della moratoria dei 6 mesi. 

MOTIVI DELLA SCELTA DI “AEQUA ROMA” E COSTI DEL PROGETTO DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE

Dalle premesse della deliberazione n. 380/2014 si viene a sapere che subito dopo l’approvazione del PRIP avvenuta il 30 luglio 2014 con nota prot. n. 52512 del 4 agosto 2014 la U.O. Regolazione Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità, che fa capo al dott. Francesco Paciello, ha chiesto alla S.p.A. “Aequa Roma” uno Studio di Fattibilità per la redazione dei Piani di localizzazione dei Mezzi e degli Impianti Pubblicitari: è evidente che da un lato il dott. Francesco Paciello ha preso la suddetta iniziativa su espresso mandato dell’Assessore Marta Leonori e che dall’altro lato fin da subito “Aequa Roma” è stata scelta di fatto per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione, anche se la formalizzazione ufficiale è avvenuta ben 5 mesi dopo.

Con nota prot. 57180 del 4 settembre 2014 “Aequa Roma” ha prodotto lo Studio di Fattibilità richiesto, che ha poi integrato con una successiva nota prot. 64986 del 7 ottobre 2014 corredandolo di una miglior stima e dettaglio dei costi del progetto.

Con successiva nota prot. 83024 del 4.12.2014 “Aequa Roma” ha riformulato l’importo necessario per la redazione dei Piani di localizzazione in Euro 150.000,00, in quanto le ottimizzazioni informatiche le hanno consentito una contrazione delle spese, come motivato nella nota stessa, precisando che tale importo costituisce la copertura dei soli costi vivi necessari alla realizzazione del progetto, rimanendo gli altri assorbiti dal contratto in corso con la Società “Aequa Roma“ in forza della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 237 del 1 agosto 2014.

Ma le risorse economiche per la redazione dei Piani di Localizzazione sono state rese disponibili solo a seguito dell’assestamento di Bilancio 2014 che è stato approvato il 30 novembre 2014.
Con nota prot. n. 85964 dell’11 dicembre 2014 sono stati chiesti chiarimenti in merito alle professionalità che saranno impiegate per la redazione dei Piani di localizzazione ad “Aequa Roma”, che li ha forniti con nota prot. n. 89342 del 24 dicembre 2014 e che sono stati poi ritenuti esaustivi.

La Giunta Capitolina ha ritenuto quindi di affidare alla S.p.A. “Aequa Roma” la redazione dei Piani di localizzazione, avendo già affidato ad essa la redazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari.
Nel dispositivo della deliberazione n. 380/2014 è spiegato quindi che è stato deliberato “di affidare alla Società Æqua Roma S.p.A. la redazione dei Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari, avendo già affidato alla Società Æqua Roma S.p.A. la redazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, come precisato in premessa alla deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2014, allo scopo di assicurare omogeneità e continuità alla prestazione professionale e tenuto conto dell’importo richiesto.

DATA DI CONSEGNA DEI 15 PIANI DI LOCALIZZAZIONE 

Nel testo del dispositivo della deliberazione n. 380/2014 non è precisata la data entro cui la S.p.A. “Aequa Roma” dovrebbe consegnare il lavoro di cui è stata incaricata.
Lo si può dedurre soltanto dal passaggio in cui è scritto che è stato deliberato di “stabilire che i Piani di localizzazione devono essere redatti su base a quanto previsto dalla deliberazione Assemblea Capitolina nn. 49/50 e dello Studio di Fattibilità di cui alla nota prot. n. QH57180/2014, come integrato dalla nota prot. QH64986/2014, con riferimento specifico al cronoprogramma previsto, opportunamente rideterminato dalla data di approvazione del presente atto. 

Si parla di un “cronoprogramma” inizialmente previsto, che quindi fissava una certa data per la consegna del lavori che è stata poi “rideterminata” dalla data di approvazione della deliberazione n. 380/2014. 

Alcune voci raccolte ma non ufficialmente confermate parlano di 90 giorni, altre invece di 80 giorni: per entrambe si pone lo stesso problema della data da cui decorrono, già da me messo in evidenza riguardo ai 6 mesi di moratoria. 

In questo caso, oltre al problema di una pubblicazione contestuale allo stesso giorno in cui è stata approvata la deliberazione n. 280/2014, si pone l’ulteriore problema dei documenti da allegare alla delibera, facenti parte integrante della stessa, specie se come in questa occasione riguardano la data entro cui “Aequa Roma” deve consegnare il lavoro che le è stato incaricato e che se fosse di 90 giorni dovrebbe scadere più o meno alla fine di marzo partendo dal 30 dicembre 2014 oppure con 23 giorni dopo partendo dal 22 gennaio 2015. 

Passiamo ora a vedere i “criteri” che sono stati dettati per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione. 

UTILIZZO DELLA NUOVA BANCA DATI PER LE UBICAZIONI DEI FUTURI IMPIANTI 

Nel testo del dispositivo della deliberazione n. 380/2014 è precisato che “per le ubicazioni verrà fatto prioritario riferimento alle attuali localizzazioni e formati riportati nella Nuova Banca Dati, in particolare per gli impianti SPQR, in considerazione dell’attività di controllo nel frattempo intervenuta a partire dal processo riorganizzativo del settore Affissioni e Pubblicità realizzato nel corso degli ultimi anni”. 

Trovo comprensibile, anche se per me non completamente giustificabile, questo “metodo” di tener conto delle posizioni in cui attualmente risultano installati a Roma tutti gli impianti pubblicitari che risultano nella Nuova Banca Dati, specie se si fa riferimento agli impianti del “riordino” per i quali il Comune di Roma ha rilasciato regolari concessioni che risalgono addirittura a prima del 1992, anno di entrata in vigore del nuovo Codice della Strada e delle distanze minime prescritte dal suo Regolamento di attuazione. 

Trovo invece ancor più comprensibile ed in tal caso anche accettabile che si faccia esplicito riferimento “in particolare per gli impianti SPQR” perché – dopo averne verificato le rispettive singole posizioni nel rispetto in generale della normativa vigente in materia ed in particolare delle distanze minime, eliminando conseguentemente tutte le posizioni illecite (ad esempio se a ridosso di strisce pedonali) – ad ognuna delle posizioni definitivamente confermate verrà ad essere ridata quella rendita di posizione che hanno poi perso nel tempo per colpa soprattutto degli impianti pubblicitari che sono stati installati abusivamente intorno a tutti gli impianti SPQR.        

Lego personalmente la suddetta disposizione alla moratoria per consentire ad “Aequa Roma” di “giocare” a bocce ferme, vale a dire con una fotografia del territorio che fosse statica e non continuamente in movimento con modifiche delle posizioni dei singoli impianti: per tale finalità sono state sospese per 6 mesi tutte quelle mutazioni che non consentirebbero ad “Aequa Roma” di poter fare riferimento alla posizione di tutti gli impianti che risultano attualmente installati sul territorio. 

Sotto tale aspetto appare motivata la conversione di ogni impianto 4 x 3 in un impianto di mt. 3 x 2, ma alla condizione di essere effettuata “senza spostamento sul territorio”. 
Appare in parte motivata anche la “trasformazione/accorpamento degli impianti pubblicitari, ivi comprese le trasformazioni da monofacciali a bifacciali”, mentre un po’ meno coerente appaiono invece “gli accorpamenti fra impianti già inseriti nella Nuova Banca Dati e dotati di identificativo”. 

Tengo a far presente che sono particolarmente soddisfatto della moratoria in funzione dell’esigenze di “giocare” a bocce ferme, anche perché l’avevo espressamente richiesta con Nota VAS prot. n. 24 del 5 dicembre 2013, che era finalizzata alla redazione del PRIP e che è stata ora mirata alla redazione dei 15 Piani di Localizzazione. 

TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Nel testo del dispositivo della deliberazione n. 380/2014 è precisato che “per ogni Municipio sono previste tutte le seguenti tipologie di impianti:
– impianti per pubbliche affissioni;
– impianti SPQR;
– impianti di servizio;
– impianti privati su area pubblica;
– impianti privati su suolo privato.

Sono state confermate le macrodistinzioni che avevo anticipato nell’articolo pubblicato su questo sito l’8 gennaio 2015 dal titolo “PRIP: la redazione per “circuiti” dei 15 Piani di Localizzazione” (http://www.vasroma.it/prip-la-redazione-per-circuiti-dei-15-piani-di-localizzazione/#more-14418), rispetto alle quali il dispositivo della deliberazione n. 380/2014 fa le seguenti precisazioni.
Impianti per pubbliche affissioni, da distribuire su tutto il territorio nei 3 formati da mt. 1,00 x 1,40, 1,40 x 2,00 e 3,00 x 1,40 nella quantità del 16% dell’80% della superficie espositiva complessiva massima dei mezzi pubblicitari, stabilita dalla lettera b) del 3° comma dell’art. 6 del Regolamento così come modificato ed integrato.

Secondo il dispositivo della deliberazione n. 380/2014 “devono essere possibilmente distribuiti su tutto il territorio, almeno uno per strada, al fine di assicurare una comunicazione istituzionale diffusa. Nel centro storico è ammissibile anche il formato mt. 3X1,40 per adempiere agli obblighi di legge relativi alla disciplina elettorale. Il 10% della quota di impianti di pubbliche affissioni deve essere destinata alla comunicazione politico-sindacale e deve essere accompagnata dalla fornitura degli impianti di propaganda elettorale. I Piani di localizzazione devono comprendere anche le ubicazioni degli impianti temporanei di propaganda elettorale.

Da voci raccolte ma non ufficialmente confermate “Aequa Roma” avrebbe quantificato in 19.000 mq. ca. tale superficie complessiva.

Impianti SPQR, da distribuire su tutto il territorio nelle 2 tipologie della “palina” di formato da mt. 1,00 x 1,00 e del “cartello” di formato da mt. 2,00 x 2,00 e 3,00 x 2,00 (secondo l’art. 35 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP) o di mt. 3,00 x 1,40 (secondo la lettera F del 1° comma dell’art. 20 del Regolamento), nella quantità del 29% della superficie espositiva complessiva massima prevista dal PRIP, stabilita dal 2° comma dell’art. 21 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.

Secondo il dispositivo della deliberazione n. 380/2014 “gli impianti SPQR sono previsti nel formato mt. 3X2; mt. 1,40X2 e palina mt. 1X1”.

Da voci raccolte ma non ufficialmente confermate “Aequa Roma” avrebbe quantificato in 24.000 mq. circa tale superficie complessiva.

Impianti di servizio, da distribuire su tutto il territorio nelle 2 tipologie della “palina con orologio” di formato da mt. 1,00 x 0,70 e del “parapedonale” di formato da mt. 1,00 x 0,70, nella quantità del 6% dell’80% della superficie espositiva complessiva massima dei mezzi pubblicitari, stabilita dalla lettera c) del 3° comma dell’art. 6 del Regolamento così come modificato ed integrato.
Secondo il dispositivo della deliberazione n. 380/2014 “gli impianti di servizi si distinguono in 2 categorie: impianti destinati stabilmente ad una funzione di pubblico servizio (parapedonali e paline con orologio) ed impianti di servizio municipali. Questi ultimi sono gli impianti destinati al finanziamento di un servizio, un progetto o un intervento di riqualificazione individuato dal Municipio. Questa quota di impianti è distribuita in modo omogeneo all’interno di ogni Municipio”.

Da voci raccolte ma non ufficialmente confermate “Aequa Roma” avrebbe quantificato in 3.000 mq. circa tale superficie complessiva.

Impianti privati su area pubblica, da distribuire su tutto il territorio nelle 3 diverse tipologie del “cartello” di formato da mt. 1,20 x 1,80, 1,40 x 2,00 e 3,00 x 2,00, del “cassonetto, plancia, vetrina” di formato da mt. 1,40 x 2,00 e 3,00 x 2,00 e della “palina” di formato da mt. 0,70 x 1,00 e 1,00 x 1,00, nonché nei due formati di mt. 1,20 x 1,80 e 3,20 x 2,40 consentiti esclusivamente per impianti e servizi di pubblica utilità, nella quantità del 78% dell’80% della superficie espositiva complessiva massima dei mezzi pubblicitari, stabilita dalla lettera a) del 3° comma dell’art. 6 del Regolamento così come modificato ed integrato.
Da voci raccolte ma non ufficialmente confermate “Aequa Roma” avrebbe quantificato in 60.000 mq. circa tale superficie complessiva, di cui il dispositivo della deliberazione n. 380/2014 fornisce solo alcuni dati parziali relativi a singole fattispecie.

Secondo il dispositivo della deliberazione n. 380/2014 infatti “gli impianti privati devono essere suddivisi in lotti. Ogni lotto deve ricomprendere circuiti di impianti localizzati in più Municipi. Ogni lotto deve avere impianti con un dimensionamento misto mt. 3X2; mt. 1,40X2 e mt. 1×1. Uno dei lotti deve essere destinato a fornire il servizio di pubblica utilità di Bíke Sharing, e dovrà essere dimensionato ed ubicato sul territorio in termini di sostenibilità economica del servizio. Il lotto del Bike Sharing, tenuto conto di quanto previsto dal PGTU, dovrà prevedere una superficie espositiva di minimo 8.000 mq. Un altro lotto, con una superficie espositiva di massimo 5.000 mq., deve essere destinato a finanziare servizi di pubblica utilità, quali ad esempio servizi igienici pubblici, elementi di arredo urbano, il servizio di pubbliche affissioni. È possibile prevedere anche ulteriori lotti destinati a servizi di pubblica utilità. I formati degli impianti per i lotti funzionali ai servizi di pubblica utilità sono esclusivamente mt. 1,20X1,80 e i mt. 3,20X1,40. Un altro lotto dovrà essere dedicato al Circuito Cultura e Spettacolo con impianti modello SPQR mt. 2X2 distribuiti su tutti i Municipi.

Per una valutazione della suddette disposizioni rimando al paragrafo successivo dedicato al “rapporto tra circuiti e lotti”.

Impianti privati su suolo privato, da distribuire esclusivamente su suolo privato nelle stesse 3 diverse tipologie del “cartello” di formato da mt. 1,20 x 1,80, 1,40 x 2,00 e 3,00 x 2,00, del “cassonetto, plancia, vetrina” di formato da mt. 1,40 x 2,00 e 3,00 x 2,00 e della “palina di formato da mt. 0,70 x 1,00 e 1,00 x 1,00, con in più le 3 tipologie della “tabella” di formato da mt. 1,20 x 1,80, 1,40 x 2,00 e 3,00 x 3,00, dell’ “impianto su parere cieca” e dell’ “impianto su tetto o terrazzo”, stabiliti dall’art. 35 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.

Secondo il dispositivo della deliberazione n. 380/2014 “la quota degli impianti in area privata dovrà dividersi in pubblicità nei mercati, sulle edicole e pubblicità su suolo privato”.
Da voci raccolte ma non ufficialmente confermate “Aequa Roma” avrebbe quantificato in 28.000 mq. circa la loro superficie complessiva. 

RAPPORTO TRA “CIRCUITI” E “LOTTI” 

Le suddette 5 macro distinzioni sulle tipologie degli impianti costituiscono un “unicum”: possono essere quindi accorpati fra di loro tutti gli impianti di proprietà privata su suolo pubblico, vale a dire i 60.000 mq. ca. di impianti privati su suolo pubblico ed i 3.000 mq. di impianti pubblicitari di servizio (paline con orologio e parapedonali).

I suddetti 63.000 mq. complessivi di impianti comunque privati su suolo pubblico vanno messi a gara con un massimo di 10 lotti, da prevedere in modo coerente in “circuiti” ognuno dei quali deve essere economicamente omogeneo.

L’obbligo di redigere i 15 Piani di Localizzazione per “circuiti” da concepire come “aree omogenee” in funzione dei futuri 10 lotti deriva dal combinato disposto tra l’ultimo comma dell’art. 29 della Normativa Tecnica del PRIP ed il 1° comma dell’art. 19 del nuovo Regolamento di Pubblicità che rimanda al 2° comma del precedente art. 7.

Ne deriva che gli impianti privati debbono essere suddivisi ed accorpati in “circuiti” (prima ancora che in “lotti”) che vanno tutti previsti in ognuno dei 15 Municipi. 

Sotto tale aspetto non appare molto conforme al dettato normativo e risulta addirittura contraddittorio il criterio dato secondo cui “ogni lotto deve ricomprendere circuiti di impianti localizzati in più Municipi. Ogni lotto deve avere impianti con un dimensionamento misto mt. 3X2; mt. 1,40X2 e mt. 1×1.”  

Sarebbe stato più corretto dire che “ogni lotto deve essere riferito ai circuiti di impianti localizzati in più Municipi” o meglio ancora che “ogni Piano di Localizzazione deve essere redatto in ‘circuiti’ costituti da impianti individuati nelle rispettive posizioni sul territorio anche in funzione della composizione dei futuri 10 lotti massimi previsti dal comma 1 Bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità. 

La prescrizione poi secondo cui “ogni lotto deve avere impianti con un dimensionamento misto mt. 3X2; mt. 1,40X2 e mt. 1×1” appare contraddittoria perché sembra escludere gli impianti di formato diverso dai soli tre prescritti (come gli 1,20 x 1,80 e lo 0,70 x 1,00). 

Dovendo poi considerare che il “circuito” del bike sharing così come quello di tutti gli altri impianti di pubblica utilità è costituito esclusivamente dai due formati da mt. 1,20 x 1,80 e da mt. 3,20 x 2,40, che dovranno far parte di almeno due dei futuri 10 lotti, la suddetta prescrizione è stata contraddetta dalla precisazione che “i formati degli impianti per i lotti funzionali ai servizi di pubblica utilità sono esclusivamente mt. 1,20X1,80 e i mt. 3,20X1,40” [misura quest’ultima peraltro sbagliata perché è di 2,40]. 

I “circuiti” da prevedere in funzione dei futuri bandi di gara sono conseguentemente i seguenti.
circuito” per gli impianti di pubblica utilità, intesi chiaramente come servizio di bike sharing da una parte ed elementi di arredo urbano dall’altra parte.

L’obbligo di questo “circuito” generalizzato deriva dal combinato disposto tra l’ultimo comma degli artt. 15, 16, 17 e punto 5 dell’art. 35 della Normativa Tecnica del PRIP e la lettera lBis del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento di Pubblicità che rimanda al successivo punto 3 della lettera F del 1° comma dell’art. 20.
Il suddetto “circuito” si disarticola poi nei due seguenti più specifici “circuiti”.

circuito dedicato al servizio di bike sharing” – Come già anticipato, secondo il dispositivo della deliberazione n. 380/2014 “uno dei lotti deve essere destinato a fornire il servizio di pubblica utilità di Bíke Sharing, e dovrà essere dimensionato ed ubicato sul territorio in termini di sostenibilità economica del servizio. Il lotto del Bike Sharing, tenuto conto di quanto previsto dal PGTU, dovrà prevedere una superficie espositiva di minimo 8.000 mq.”.

AI paragrafo 8.8.2 della relazione al PGTU del marzo 2014 è riportato quanto segue: “L’espansione punta a completare l’offerta nelle aree centrali della città, con una diffusione più capillare nel I Municipio, cercando contemporaneamente di ricucire le postazioni già presenti nel II Municipio (ex III), per poi giungere in prospettiva alla previsione contenuta nel Piano Quadro della Ciclabilità, che prevede una rete di 350 ciclostazioni.”

La superficie espositiva minima di 8.000 mq. è stata desunta con approssimazione dal bando voluto nel 2011 dall’allora Assessore all’ambiente Marco Visconti, che prevedeva di assegnare 1.500 mq. per 70 ciclostazioni: ne deriva che per assicurare un servizio di bike sharing per un numero di ciclostazioni di 5 volte superiore dovrebbe essere assegnata in proporzione come corrispettivo una superficie pubblicitaria pari a 7.500 mq. circa.

Riguardo alla distribuzione sul territorio dei suddetti 8.000 mq. va precisato che i formati da mt. 1,20 x 1,80 dovranno essere posizionati da “Aequa Roma” in prevalenza nel centro storico e nella città storica, collocando al di fuori della perimetrazione della delibera n. 609/1981 i formati da mt. 3,20 x 2,40: in tal modo verrà assicurata la prescritta “sostenibilità economica del servizio”.

circuito dedicato ad elementi di arredo urbano” – Come già anticipato, secondo il dispositivo della deliberazione n. 380/2014 “un altro lotto, con una superficie espositiva di massimo 5.000 mq., deve essere destinato a finanziare servizi di pubblica utilità, quali ad esempio servizi igienici pubblici, elementi di arredo urbano, il servizio di pubbliche affissioni.È possibile prevedere anche ulteriori lotti destinati a servizi di pubblica utilità.

circuito cultura e spettacolo” – Come già anticipato, secondo il dispositivo della deliberazione n. 380/2014 “un altro lotto dovrà essere dedicato al Circuito Cultura e Spettacolo con impianti modello SPQR mt. 2X2 distribuiti su tutti i Municipi”.

L’assegnazione esclusiva degli impianti di dimensioni di mt. 2,00 x 2,00 deriva dal dispositivo della deliberazione della Giunta Capitolina n. 116/2013 non abrogato dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 425/2013.

Da voci raccolte ma non ufficialmente confermate “Aequa Roma” prevede di destinare ad essi 5.000 mq. circa. 

circuito di tutti i rimanenti impianti di proprietà privata su suolo pubblico”, a cui destinare tutti i tipi e formati di impianti privati su suolo privato sopra descritti, nella quantità dei 50.000 mq. circa che rimangono dei complessivi 63.000 mq., una volta detratti da essi gli 8.000 mq. da riservare al bike sarin ed i 5.000 mq. da riservare agli elementi di arredo urbano, da assegnare anche con più bandi di gara, senza nessun servizio connesso, ma solo alla maggiore offerta fatta sul canone di concessione, da aggiungere al Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP).

Ai suddetti 3 “circuiti” relativi ai 63.000 mq. circa di impianti privati su suolo pubblico si aggiungono i seguenti due ulteriori “circuiti “ relativi invece ad impianti di proprietà del Comune.

circuito degli impianti SPQR” di proprietà comunale, il cui obbligo deriva dal combinato disposto tra l’ultimo comma dell’art. 21 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP ed il comma 5 Bis dell’art. 7 del Regolamento di Pubblicità che è coordinato con il comma 2 del successivo art. 21.

I 24.000 mq. circa dei complessivi 138.000 mq. stabiliti dal PRIP da destinare agli impianti SPQR sono da assegnare alle ditte pubblicitarie che hanno partecipato al riordino con un uno o più procedimenti di evidenza pubblica, senza nessun servizio connesso, ma solo alla maggiore offerta fatta sul canone di locazione, da aggiungere all’attuale canone di locazione che il nuovo Regolamento di Pubblicità ha equiparato al Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP).

circuito per pubbliche affissioni“ costituito da impianti esclusivamente di proprietà comunale e previsti in 19.000 mq. circa dei complessivi 138.000 mq. stabiliti dal PRIP.

LA NUOVA VESTE DEGLI IMPIANTI SPQR 

Con la deliberazione n. 380/2014 è stato altresì deliberato “di stabilire che, entro il 20 maggio 2015, tutti gli impianti SPQR, ivi compresi quelli già inseriti nella Nuova Banca Dati, devono essere installati o mantenuti sul territorio solo se presentano le caratteristiche dei progetti tipo di cui alla deliberazione G.C. n. 25/2010, allo scopo di proseguire in tutti i Municipi con l’azione di adeguamento già avviata con la deliberazione predetta.

Con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10 febbraio 2010 sono stati approvati i progetti-tipo per una serie di tipologie fra le quali gli “impianti di proprietà comunale da concedere in locazione a terzi – c.d. S.P.Q.R. – nelle dimensioni di m. 1 x 1 – m. 1 x 1,4 – m. 2 x 2 – m. 2,5 x 1,5 e m. 4 x 3, i cui progetti si allegano in atti sotto la lettera B”.

Riguardo alla data del prossimo 20 maggio entro cui deve essere compiuta “l’azione di adeguamento già avviata con la deliberazione predetta” è spiegata come dovuta, perché “in allineamento con le recenti pronunce del TAR in sede cautelare relative all’impugnazione delle deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 49/2014 e n. 50/2014.

Al 20 maggio prossimo è stata infatti fissata l’udienza del TAR nel merito dei diversi ricorsi presentati.

IL NUOVO COLORE DA DARE ENTRO IL 20 MAGGIO 2015 A TUTTI GLI IMPIANTI DI ROMA 

Con la deliberazione n. 380/2014 è stato infine deliberato “di stabilire che, entro il 20.5.15, in applicazione dell’art. 19 comma 2 del Regolamento di Pubblicità (deliberazione A.C. 50/14) tutti gli impianti pubblicitari, sia SPQR che di proprietà privati, già inseriti nella Nuova Banca Dati e mantenuti sul territorio ai sensi dell’art. 34 comma 9 del Regolamento di Pubblicità devono presentare la caratteristica tecnica del colore grigio antracite RAL 7016 Pantone 3305, allo scopo di assicurare uniformità tra gli impianti installati sul territorio e migliorarne l’impatto visivo complessivo nonché l’inserimento nel contesto urbano.

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Non posso in conclusione non prendere atto con soddisfazione che la Giunta Capitolina ai fini di una corretta redazione dei 15 Piani di Localizzazione ha dettato dei criteri che per buona parte ho contribuito a definire. 
Sarebbe molto opportuno che ora la Giunta Capitolina, in attesa della consegna del lavoro affidato ad “Aequa Roma”, non rimanga con le mani in mano e predisponga per tempo tutti gli adempimenti necessari per passare alla terza ed ultima fase di attuazione del PRIP, che è quella relativa alla assegnazione della 1° gestione decennale di tutti gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione tramite bandi di gara, di cui è bene che prepari fin d’ora il testo. 
È altresì opportuno che definisca quanto prima i criteri con cui assegnare le concessioni degli impianti SPQR, previsti dal comma 5 Bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Le nuove autorizzazioni fin qui rilasciate per gli impianti pubblicitari attualmente installati sul territorio del Comune di Roma

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/le-nuove-autorizzazioni-fin-qui-rilasciate-per-gli-impianti-pubblicitari-attualmente-installati-sul-territorio-del-comune-di-roma/


Come dovrebbe esser noto, in applicazione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 il dott. Francesco Paciello ai primi del mese di febbraio 2014 ha trasmetto a tutte le ditte pubblicitarie che sono inserite nella Nuova Banca e che risultano avere installato impianti “senza scheda” (quantificati dal Comune in circa 5.000) un invito diffida a rimuovere tali impianti a proprie cure e spese entro il 19 marzo 2014.

Stando a dati raccolti per le vie brevi, entro la data del 19 marzo 2014 sarebbero stati rimossi spontaneamente circa 700 impianti “senza scheda”, lasciando al Comune l’onere di rimuovere forzatamente d’ufficio i rimanenti.

Prima ancora che venisse approvato il PRIP ed il nuovo Regolamento di Pubblicità, il dott. Francesco Paciello ha fatto pubblicare sul sito web del Comune l’aggiornamento dell’ Elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati al 22 luglio 2014, che per la 1° volta riportava sia le 20 ditte pubblicitarie dichiarate decadute per “cessazione ex Deliberazione G.C. 425/13” (vedi http://www.vasroma.it/lassessore-stefano-zuppello-intende-chiedere-la-rimozione-degli-impianti-senza-scheda-accertati-nel-territorio-del-xiii-municipio/#more-14951) che le ditte di cui è stata invece dichiarata una “cessazione parziale ex Deliberazione G.C. n. 425/13”: di queste ultime quel 1° elenco riportava gli estremi di ogni singolo impianto pubblicitario “senza scheda” (con l’annotazione per ognuno che il rispettivo identificativo era stato revocato), mentre delle ditte dichiarate cessate del tutto non riportava il numero degli impianti “senza scheda” in possesso di ognuna e non rimossi spontaneamente.

Quell’elenco così impostato, è stato aggiornato una volta a mese: a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento di Pubblicità dal 3° aggiornamento al 30 settembre 2014 dei 5 in tutto effettuati fino ad oggi è comparsa in alto a destra una colonna che indica la scadenza generale del 31 dicembre 2014 per tutti gli impianti delle ditte che hanno partecipato alla procedura di “riordino” e la scadenza invece al 19 marzo 2014 per tutti gli impianti “senza scheda” singolarmente riportati.

Nella colonna a fianco è stata indicata ogni ”Società autorizzata a permanere sul territorio dall’1/1/2015 Art. 34 del Regolamento di Pubblicità”, il cui comma 9 così come interamente sostituito consente agli impianti riconducibili alla procedura del “riordino” di permanere sul territorio fino al 31 dicembre del 2014, “e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”.

Immagine.elenco contribuenti di settembre 2009

Di qui l’annotazione aggiunta di una permanenza sul territorio a seguito della proroga delle concessioni che parte dal 1° gennaio di quest’anno: la colonna era suddivida in due sottocolonne per indicare da una parte le società autorizzate e dall’altra quelle non autorizzate a permanere sul territorio dall’1.1.2015. 

L’Elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca dati al 26 gennaio 2015 contiene la novità di una ulteriore annotazione in alto a destra, che è relativa alle “Soc. che hanno adempiuto alla dichiarazione NBD 2015 Prot. n. 2922 /15 Termine 31/1/2015

 Immagine.Elenco delle ditte inserite nella Nuova Banca Dati aggiornato al 26 gennaio 2015

Si tratta di una comunicazione che con prot. n. QH/ 2922 del 19 gennaio 2015 il dott. Francesco Paciello ha trasmesso “a tutte le Società inserite nella Nuova Banca Dati” e che ha per oggetto gli “Adempimenti amministrativi 2015” in ottemperanza al nuovo Regolamento di Pubblicità: ne parleremo specificatamente in un prossimo articolo. 

In quest’ultimo elenco figurano:
  • 3 impianti della ditta D&D Outdor (codice n. 0062) con scadenza al 31.12.2015
  • 1 impianto della ditta Nuovi Spazi (codice n. 0066) con scadenza al 14/10/2016
  • 8 impianti della società RFI (codice n. 099) con scadenza al 31.12.2014
  • 62 impianti di M.P. S.A.S. DI GIOVANNI MASTO E C. (codice n. 0124) con identificativo mai rilasciato.
Dal codice identificativo n. 139 in poi compaiono dapprima scadenze di autorizzazioni a quest’anno che vanno dal 5/10/2015 (Moto Capital) al 17/5/2015 (De Propris Christian) ecc. : dal n. 405 al n. 460 ci sono scadenze al 2016.
Dal n. 461 alla fine ci sono scadenze al 2018 ed al 2019: al 27.2.2019 ed all’11.4.2019 sono le scadenze di 13 impianti della ditta Mymax (codice n. 497)

Immagine.Impianti Mymax

C’è da far presente inoltre che rispetto al 1° elenco aggiornato al 22 luglio 2014, che arrivava al codice identificativo n. 0497 (ditta Mymax) si è arrivati ora con l’ultimo elenco aggiornato al 26 gennaio del 2015 al codice n. 511 (Nanà Comunicazioni S.r.l.): sono stati registrati quindi 14 soggetti in più che non sono vere e proprie ditte pubblicitarie e che già spiegano di per sé la natura delle nuove autorizzazioni che il dott. Franesco Paciello ha rilasciato.

Come chiarito dallo stesso dott. Francesco Paciello, si tratta di autorizzazioni al rilascio di nuovi impianti di proprietà privata che sono stati installati in proprietà privata ai sensi del 1° comma dell’art. 33 Bis del Regolamento di Pubblicità.  

Sono state rilasciate anche autorizzazioni per impianti di proprietà privata installati però su suolo pubblico: si tratta delle paline da mt. 1 x 1, per lo più con indicatori di farmacia, anch’esse consentite dal Regolamento di Pubblicità ma in numero non superiore a due per farmacia, di cui il dott. Francesco Paciello ha subordinato la durata del titolo rilasciato fino all’entrata a regime con i Piani di Localizzazione prima ed i bandi di gara poi. 

Ne deriva che entrambi i suddetti tipi di impianti pubblicitari non intralciano minimamente la pianificazione che sta facendo la S.p.A. “Aequa Roma” con la redazione dei 15 Piani di Localizzazione.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

La comunicazione informativa con cui il dott. Francesco Paciello ha richiamato al rispetto della legalità tutte le ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/la-comunicazione-informativa-con-cui-il-dott-francesco-paciello-ha-richiamato-al-rispetto-della-legalita-tutte-le-ditte-pubblicitarie-inserite-nella-nuova-banca-dati/


Nell’articolo pubblicato su questo sito il 30 gennaio 2015 dal titolo “Le nuove autorizzazioni fin qui rilasciate per gli impianti pubblicitari attualmente installati sul territorio del Comune di Roma” ho dato notizia che lElenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca dati al 26 gennaio 2015 contiene la novità di una ulteriore annotazione in alto a destra, che è relativa alleSoc. che hanno adempiuto alla dichiarazione NBD 2015 Prot. n. 2922/15 Termine 31/1/2015 (http://www.vasroma.it/le-nuove-autorizzazioni-fin-qui-rilasciate-per-gli-impianti-pubblicitari-attualmente-installati-sul-territorio-del-comune-di-roma/#more-15207).
Immagine.Particolare elenco contribuenti. png

Nel suddetto articolo ho precisato che si tratta della seguente Comunicazione prot. n. 2922 del 19 gennaio 2015 che il dott. Francesco Paciello ha trasmessoa tutte le Società inserite nella Nuova Banca Dati”: ha per oggetto gli “Adempimenti amministrativi 2015” in ottemperanza al nuovo Regolamento di Pubblicità approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.

 Immagine.Comunicazione del 19 gennaio 2015
Immagine.Comunicazione del 19 gennaio 2015.1
Immagine.Comunicazione del 19 gennaio 2015.2
Immagine.Comunicazione del 19 gennaio 2015.3
Immagine.Comunicazione del 19 gennaio 2015.4

Nell’articolo facevo sapere che avrei dedicato un apposito articolo a questa comunicazione, di cui ora prendo in esame il contenuto nelle sue singole parti.

Lo scopo dichiarato della comunicazione è quello di comunicare “gli adempimenti amministrativi cui sono chiamate le Società in oggetto al fine di assicurare il mantenimento dei propri impianti pubblicitari sul territorio in aderenza alle disposizioni previste dal nuovo Regolamento di Pubblicità”.

Il dott. Francesco Paciello comunica che “entro il 31 gennaio 2015” ogni ditta pubblicitaria è chiamata a presentare una apposita dichiarazione, come da fac-simile allegato alla stessa comunicazione, in cui viene prescritto di fare una serie di 3 elencazioni e di 5 dichiarazioni che prendo singolarmente in esame.

1 – Obbligo di elencare tutti gli identificativi della Nuova Banca Dati (NBD) relativi ad impianti pubblicitari di proprietà privata ed SPQR che si vogliono mantenere sul territorio dall’1.1.2015
 
Il 9° comma dell’art. 34 del nuovo Regolamento di Pubblicità, così come interamente sostituito, consente agli impianti riconducibili alla procedura del “riordino” di permanere sul territorio fino al 31 dicembre del 2014, “e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”, che dovrebbero concludersi con l’entrata a regime prima della fine dell’anno in corso.
Ne consegue che entro la fine del 2015 dovranno essere comunque rimossi tutti gli impianti pubblicitari attualmente installati sul territorio, per cui le ditte pubblicitarie potrebbero decidere di mantenere sul territorio quanto meno un numero minore di impianti pubblicitari, per non doverne pagare il Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) o il rinnovo del canone di locazione dovuto per gli impianti SPQR di proprietà del Comune. 
La scadenza fissata del 31 gennaio 2015 è quella da sempre fissata dalla normativa vigente in materia  per entrambi i suddetti tipi di pagamento. 
La comunicazione precisa che tutti gli identificativi della Nuova Banca Dati (NBD) relativi ad impianti pubblicitari di proprietà privata ed SPQR che ogni ditta pubblicitaria intende mantenere sul territorio dall’1.1.2015 devono essere “seguiti dalla ubicazione attuale, dal formato e dalle caratteristiche (pittorico/luminoso; monofacciale/bifacciale)”, mettendo in evidenza che “non sono accettate dichiarazioni generiche del tipo ‘tutti gli impianti come contenuti nella NBD’ (art. 8 D.Lgs. 507/93)”.
Quella che potrebbe sembrare una “pretesa” in eccesso di potere del dott. Francesco Paciello è invece supportata dal dettato normativo del richiamato art. 8 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, che testualmente recita:
1.Il soggetto passivo di cui all’art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
Sia il formato che le caratteristiche tipologiche (pittorico/luminoso; monofacciale/bifacciale) rientrano fra i “TIPI E FORMATI AMMESSI” previsti al punto 1) della lettera F del 1° comma dell’art. 20 del nuovo Regolamento di Pubblicità, che è relativo per l’appunto ai “Formati pittorici, anche luminosi, e per affissione dirette e SPQR”.
La comunicazione del dott. Francesco Paciello fa sapere che “nell’elencazione potrà essere usato il format NBD già in possesso di precedenti tabulati” e sottolinea in grassetto che “se l’ubicazione attuale dell’impianto non coincide con quella inserita nella NBD in caso di aggiornamento in corso della procedura di adeguamento, dovrà essere indicata sia l’ubicazione precedente che quella attuale accompagnata dal numero di protocollo della relativa comunicazione”, evidenziando però che “questa precisazione vale solo per i procedimenti di adeguamento e non per gli spostamenti”.
I richiamati “procedimenti di adeguamento” sono quelli previsti dal comma 10 dell’art. 34 del nuovo Regolamento di Pubblicità (ex 11) che testualmente recita: “fino all’entrata in vigore dei piani di cui all’art. 19 gli impianti risultanti non conformi a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 193/2004 sono adeguati e riposizionati in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 193/2004 medesima.”, con la precisazione che “alla presente fattispecie non si applica l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. n. 241/1990 e s.m.i.”.
La citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 25 ottobre 2004 prevedeva fra l’altro l’adeguamento “degli impianti installati in zone sottoposte a vincoli” con la loro necessaria “ricollocazione …. in altro sito” “in caso di verifica positiva del vincolo e diniego dall’autorizzazione dell’Ente preposto alla tutela del vincolo”.
I richiamati “procedimenti per gli spostamenti” sono invece quelli consentiti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008, che ha operato una “semplificazione delle procedure relative agli spostamenti degli impianti pubblicitari” e che è stata disciplinata dalla Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008 del dott. Francesco Paciello, poi modificata ed integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2013 del dott. Giuseppe Saccotelli, che ha esteso la possibilità degli spostamenti anche agli impianti del “riordino” del tipo scheda “E”, a condizione che per essi ci sia il “parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione”.
Metto in evidenza che la comunicazione del dott. Francesco Paciello riguarda esclusivamente gli avvenuti spostamenti degli impianti con “aggiornamento in corso della procedura di adeguamento” e che il distinguo con i “procedimenti per gli spostamenti” è stato fatto a mio giudizio anche in funzione dei criteri che sono stati dettati per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 e che dispongono fra l’altro che “per le ubicazioni verrà fatto prioritario riferimento alle attuali localizzazioni e formati riportati nella Nuova Banca Dati, in particolare per gli impianti SPQR, in considerazione dell’attività di controllo nel frattempo intervenuta a partire dal processo riorganizzativo del settore Affissioni e Pubblicità realizzato nel corso degli ultimi anni”.
Fra i criteri dettati c’è anche e soprattutto la moratoria per 180 giorni “di tutti i seguenti procedimenti ad iniziativa di parte, anche in corso d’istruttoria, riferiti ad impianti pubblicitari insistenti su suolo pubblico capitolino:
- spostamento/ricollocazione degli impianti pubblicitari;
– adeguamento degli impianti pubblicitari;
– trasformazione/accorpamento degli impianti pubblicitari, ivi comprese le trasformazioni da monofacciali a bifacciali, con esclusione delle trasformazioni riguardanti l’adeguamento ai formati del di cui all’art. 20 del Regolamento di Pubblicità (deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014), senza spostamento sul territorio, e gli accorpamenti fra impianti già inseriti nella Nuova Banca Dati e dotati di identificativo, con esclusione dell’utilizzo dei modelli E relativi alla procedura di riordino degli impianti pubblicitari di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 254/1994 e ss.”.
La richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del  6 novembre 1995 (e non 1994) prevede il “riordino” come procedura di carattere straordinario, stabilendo sia i requisiti per l’autodenuncia che le condizioni per il rinnovo, ma demandando alla Giunta Comunale il compito di darvi attuazione con l’emanazione di una apposita deliberazione, che sarà la n. 1689 del 9.5.1997.
Come si può ben vedere, sono consentiti solo tutti quei procedimenti che non comportano spostamenti sul territorio e consentono quindi alla S.p.A. “Aequa Roma” di redigere i 15 Piani di Localizzazione “a bocce ferme”, tenendo conto anche del monitoraggio della situazione attualmente esistente a Roma che dovrebbe scaturire proprio dagli Adempimenti amministrativi 2015” a cui ottemperare entro il 31 gennaio 2015. 

2 – Obbligo di elencare gli impianti pubblicitari rimossi spontaneamente 

La comunicazione precisa che è riferita agli impianti rimossi spontaneamente per i quali ogni ditta pubblicitaria mantiene l’interesse alla ricollocazione.
La stessa precisazione è dichiarata dal dott. Francesco Paciello in tutte le sue ultime comunicazioni relative ad impianti pubblicitari in contrasto con la normativa vigente in materia che è subentrata con il nuovo Regolamento di Pubblicità e che è stata accertata a seguito di “operazioni di controllo straordinario sul territorio”: si tratta di inviti-diffida a rimuovere spontaneamente entro 10 giorni gli impianti sanzionati con Verbale di Accertamento di Violazione (VAV) con la precisazione che “solo per gli impianti rimossi spontaneamente entro il termine suddetto l’Amministrazione potrà valutare eventuali richieste di ricollocazione ” e che “la rimozione spontanea dovrà essere sempre comunicata a questa Direzione e alla Società Aequa Roma tramite mail certificata”. 
Anche questo elenco è utile alla S.p.A. “Aequa Roma” per avere un quadro esatto della situazione ai fini della redazione dei 15 Piani di Localizzazione. 

3 – Obbligo di dichiarare di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli impianti  
 
Entro il 31 gennaio 2015 ogni ditta pubblicitaria deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (autocerticazione) con cui assevera di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti i propri impianti che è prescritta dal 2° comma dell’art. 12 del nuovo Regolamento di Pubblicità che testualmente recita: “Il soggetto autorizzato ha altresì l’obbligo di curare la tempestiva e perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto o del mezzo pubblicitario, compresa quella che si renda necessaria per porzioni di edifici e di suolo direttamente o indirettamente danneggiati dall’esposizione autorizzata, nonché l’obbligo di ottemperare a quanto previsto dall’art. 7, comma 5 [modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ndr.], e eventualmente di conformarsi a quanto disposto a norma dell’art. 11 [cessione d’azienda o ramo d’azienda, ndr.]. Sono a totale ed esclusivo carico del titolare della concessione o dell’autorizzazione la messa in opera – comprese le armature – la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino delle pareti e la loro tinteggiatura, gli spostamenti e le rimozioni, il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose – direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari.
Anche in forza dell’obbligo di tinteggiare le pareti degli impianti pubblicitari fra le decisioni assunte con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 c’è quella di “stabilire che entro il 20.5. 2015 …. tutti gli impianti pubblicitari, sia SPQR che di proprietà privati, già inseriti nella Nuova Banca Dati e mantenuti sul territorio ai sensi dell’art. 34 comma 9 del Regolamento di Pubblicità devono presentare la caratteristica tecnica del colore grigio antracite RAL 7016 Pantone 3305”.

4 – Obbligo di elencare tutti gli impianti pubblicitari che non si intendono mantenere sul territorio 
 
A conferma di quanto da me osservato al precedente punto 1, la comunicazione richiede l’elenco anche degli impianti pubblicitari che ogni ditta non ritiene più opportuno mantenere sul territorio per quest’aanno, redatto sempre ai sensi di quanto prescrive l’art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993.

5 – Obbligo di dichiarare di aver rimosso tutti gli impianti pubblicitari “senza scheda”
 
Per legittimare la suddetta richiesta, anche qui la comunicazione richiama il comma 2 Bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità che dispone che “non si procede al rilascio dell’autorizzazione nel caso in cui il richiedente …. abbia installato impianti pubblicitari non autorizzati nell’ultimo quinquennio”, vale a dire per l’appunto gli impianti accertati nella Nuova Banca Dati come non facenti parte della procedura di “riordino” (del tipo schede “R”, “SPQR” ed “ES”) ed accertati quindi come “senza scheda”.

6 – Obbligo di dichiarare di non avere sul territorio impianti pubblicitari ulteriori oltre quelli registrati nella Nuova Banca Dati 
 
La comunicazione richiede che ogni ditta con autocertificazione asseveri di non avere installato impianti pubblicitari ulteriori, oltre quelli “contraddistinti con identificativo NBD”, precisando che come impianti ulteriori si devono intendere anche i “pali già installati su cui posizionare pannelli pubblicitari” per i quali non si procederebbe comunque al rilascio della autorizzazione sempre ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 Bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità.

7 – Obbligo di dichiarare eventuali crediti o debiti nei confronti di Roma Capitale 
 
La comunicazione precisa anzitutto che sia gli eventuali crediti che gli eventuali debiti con l’Amministrazione Capitolina sono riferiti alle ultime 4 annualità (2011, 2012, 2013 e 2014) e che possono essere “a titolo di CIP, Canone SPQR, spese di rimozione e sentenze passate in giudicato favorevoli e/o sfavorevoli allo scopo di attivare un eventuale contraddittorio con l’Ufficio”.
È a mio giudizio importante la precisazione che l’eventuale contradditorio con il Comune sia “legittimato” in termini giurisprudenziali esclusivamente da sentenze passate in giudicato e non anche quindi da sentenze del TAR al momento impugnate o impugnabili presso il Consiglio di Stato oppure da ricorsi del Consiglio di Stato ancora senza pronuncia della sentenza.
Sempre a mio giudizio vanno quindi esclusi tutti i ricorsi tuttora in atto tanto contro la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 (approvazione del PRIP) quanto  contro la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 (approvazione del nuovo Regolamento di Pubblicità) ed in particolare le Ordinanze del TAR del Lazio con cui è stato accolta in parte la richiesta di sospensiva relativa alla rimozione degli impianti di mt. 4 x 3, che sono da riconvertire sullo stesso posto in altrettanti impianti di mt. 3 x 2 e che comportano dei costi non ascrivibili quindi come credito verso l’amministrazione Capitolina nell’ambito della casistica sopra detta delle “spese di rimozione”.  
Metto anche in evidenza che la sussistenza di eventuali debiti nei confronti di Roma Capitale sanciti da sentenze passate in giudicato, così come i debiti derivanti dal mancato pagamento di una o più delle ultime 4 annualità, specie se anch’essi accertati definitivamente a livello giurisprudenziale, non solo costituiscono di già causa di decadenza di diritto dall’autorizzazione, che è espressamente prevista dal 3° comma dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità (”mancato pagamento del canone per un importo pari a due rate, anche non consecutive e non riferite alla stessa annualità”), ma diventano un presupposto per essere esclusi dai futuri bandi di gara che è peraltro prescritto anche dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (relativo per l’appunto alla esclusione dalla “partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti … di servizi”).
Una casistica del genere diventa anche motivo per non essere invitati a partecipare alle future procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione della gestione in locazione degli impianti “SPQR”, di cui la Giunta Capitolina è chiamata a definire i “criteri” ai sensi del comma 5 Bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità.
 
8 – Obbligo di dichiarare se si ha intenzione di definire contenziosi pendenti relativi al pagamento di importi connessi all’esposizione pubblicitaria riferita ad anni anteriori al 2006 
 
La comunicazione precisa che in tal caso bisogna indicare il numero di Registro Generale (R.G.) del ricorso amministrativo presentato prima del 2006 a fronte del quale “l’ufficio verificherà se ci sono le condizioni per la chiusura del contenzioso pendente”.
Casi di impossibilità a partecipare alle future procedure di assegnazione degli impianti pubblicitari 
Dopo avere puntualizzato che “non saranno considerate valide dichiarazioni diverse da fac-simile che modificano quanto da dichiararsi” ed avere invitato “ad un’attenta, puntuale e completa compilazione delle dichiarazioni suddette”, la comunicazione richiama l’attenzione sulle dichiarazioni di avere rimosso da un lato tutti gli impianti “senza scheda” (punto 5) e di non avere dall’altro lato installato impianti che non risultino registrati nella Nuova Banca Dati (punto 6), “al fine di evitare discordanze fra quanto dichiarato e quanto sarà accertato sul territorio che, se difforme da quanto dichiarato, darà imprescindibilmente corso al procedimento di decadenza degli altri impianti inseriti nella NBD, ma, si sottolinea, determinerà per colpa della Società anche l’impossibilità di partecipare alle procedure di assegnazione degli impianti di cui all’art. 7 commi 2 e 5bis del Regolamento di Pubblicità”.
La piena legittimità della dichiarazione di decadenza degli altri impianti inseriti nella Nuova Banca Dati, che si verifica in caso di dichiarazioni difformi, deriva dalla considerazione che gli impianti pubblicitari installati sul territorio ma non risultanti registrati nella Nuova Banca Darti sarebbero di per sé “abusivi “ a tutti gli effetti e comporterebbero l’applicazione del comma 14 dell’art. 31 del nuovo Regolamento di Pubblicità ai sensi del quale “in particolare la prima violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la seconda violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la terza violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; l’ulteriore violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni.”
L’impossibilità di partecipare tanto alle procedure di assegnazione tramite gara pubblica degli impianti pubblicitari di proprietà privata su suolo pubblico, previsti dal comma 2 dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità, quanto alle procedure di evidenza pubblica di assegnazione degli impianti di proprietà del Comune (SPQR), previsti invece dal successivo comma 5 bis sempre dell’art. 7, deriva conseguentemente dalla dichiarazione di decadenza totale o parziale delle autorizzazioni rilasciate e quindi delle ditte pubblicitarie a cui sono state rilasciate, diventando impedimento di legge a partecipare a qualunque tipo di bando, previsto anche e soprattutto dal già citato art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Obbligo di regolarità nei pagamenti 

La comunicazione prosegue disponendo che “la dichiarazione, come da fac-simile, dovrà essere accompagnata dall’integrale pagamento dell’importo della 1° rata CIP/Canone SPQR in scadenza al 31.1.2015 (art. 7 comma 2bis del Regolamento di Pubblicità)” che dispone testualmente che “non si procede al rilascio dell’autorizzazione nel caso in cui il richiedente risulti debitore nei confronti dell’amministrazione per gli importi dovuti ai sensi del presente regolamento ”.
Faccio presente che, prima ancora che ai sensi del nuovo Regolamento di Pubblicità, gli importi sono dovuti ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993 che all’ultimo periodo del comma 4 dispone che “per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni”: ne deriva nel nostro caso che il pagamento sia del CIP che del canone SPQR è disarticolato in 4 rate trimestrali che devono essere anticipate, per cui la prima deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2015.
Il primo periodo dello stesso comma 4 dell’art. 9 stabilisce anche che “per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione”.
Ne dovrebbe derivare che ogni ditta pubblicitaria, in considerazione della crisi economica da un lato e della certezza di dover rimuovere tutti i propri impianti dopo la prossima estate, potrebbe decidere di rinnovare il pagamento sia del CIP che del canone di locazione per meno di 12 mesi. 

Il pagamento del canone di locazione per gli impianti SPQR 

Sempre a tal riguardo la comunicazione prosegue disponendo che “gli importi dovuti dovranno essere calcolati da Contribuente secondo le tariffe previste dalla Deliberazione A.C. 45/2014 rideterminate, per gli importi SPQR, secondo quanto indicato all’art. 21 comma 3 del Regolamento di Pubblicità”, con la precisazione che “l’importo del Canone SPQR deve essere corrisposto più IVA. 
La richiamata Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 45 del 24 luglio 2014, approvata in sede di bilancio di previsione, riguarda la “Applicazione dell’art. 172 lett. e) concernente la determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2014”: la lettera e) dell’art. 172 riguarda l’obbligo di allegare al bilancio di previsione “il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.”
Il richiamato 3° comma dell’art. 21 del nuovo Regolamento di Pubblicità dispone invece che “fino alle procedure di gara … il canone di locazione è equiparato al canone sulla pubblicità”, cioè al CIP.
Le ragioni per le quali al CIP è stato equiparato – ma solo fino alle procedure di gara – il canone di locazione degli impianti SPQR, che veniva a costare quasi 3 volte di più, si spiegano a mio giudizio proprio con il riferimento alle future gare per l’assegnazione di tutti gli impianti SPQR che dovrebbero avvenire alla maggiore offerta di aumento proprio del canone di locazione e permettere così alle ditte del “riordino” che vi parteciperanno di offrire aumenti anche di tre volte superiori al CIP che li porterebbero a pagare più o meno quanto già pagavano prima.  

Casi di eventuale contraddittorio con l’Amministrazione Capitolina 

La comunicazione prosegue nel modo seguente: “Le Società saranno considerate rinunciatarie degli impianti, sebbene inseriti nella NBD, per i quali non vi sarà il corrispondente pagamento integrale della 1° rata CIP/Canone SPQR, salve le ipotesi di esenzione di cui agli artt. 29 e 30 comma 7 del Regolamento di Pubblicità, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 507/93. Infatti, nel caso in cui non sia versato l’importo della 1° rata, gli impianti saranno posti in rigoroso ordine alfanumerico e considerati pagati fino alla concorrenza dell’importo versato”. 
Il richiamato art. 29 del nuovo Regolamento di Pubblicità elenca i casi di esenzione dal pagamento del canone, mentre il comma 7 del successivo art. 30 dispone che “la modifica o la revoca dell’autorizzazione danno diritto al rimborso del canone senza interessi in proporzione alla riduzione della durata ovvero della superficie”.
Questo tipo di rimborso si ha per lo più nei casi di avvenuto pagamento della intera annualità e revoca dell’autorizzazione prima del compimento dei 12 mesi: per quanto riguarda invece la riduzione della superficie basta pensare alla conversione degli impianti di mt. 4 x 3 in impianti di minore superficie di mt. 3 x 2, che le ditte pubblicitarie hanno tempo di effettuare fino al prossimo 20 maggio, come disposto dal TAR del Lazio.
La comunicazione precisa che “non sono ammesse compensazioni fra gli importi dovuti per la 1° rata predetta ed altri importi vantati a credito dalla Società sulla base di sentenze passate in giudicato, sentenze favorevoli alla Società ma non ancora definitive, richieste di rimborso e quant’altro che non sia stato espressamente riconosciuto in contraddittorio con l’Amministrazione, in base a quanto previsto dal Regolamento delle Entrate Deliberazione A.C. 43/2014”.
La richiamata Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 43 del 24 luglio 2014, con cui è stato modificato il Regolamento delle Entrate, all’art. 16 disciplina i “Principi in materia di compensazione” e dispone che “l’obbligazione tributaria può essere estinta, …, mediante compensazione tra debito e crediti dello stesso tributo, ovvero tra debiti e crediti derivanti da altri tributi comunali, aventi la medesima base imponibile“.
La comunicazione del dott. Paciello fa sapere da ultimo che “per le posizioni contabili riferite agli anni 2011-2013-2013-2014 sarà attivato specifico e definitivo contraddittorio, se richiesto dalla Società”.
Valenza prescrittiva della comunicazione

Alle dichiarazioni da fare nel fac-simile viene espressamente data la valenza di “prescrizioni”: “Si invitano tutte le Società ad una stretta osservanza delle presenti prescrizioni e, più ampiamente, di tutte quelle vigenti di natura legislativa e regolamentare al fine di non determinare, per colpa della Società, condizioni ostative al mantenimento degli impianti pubblicitari sul territorio che possono dare luogo alle sanzioni di decadenza previste dal Regolamento di Pubblicità ma, soprattutto, determinare condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di assegnazione degli impianti di cui all’art. 7 commi 2 e 5bis del Regolamento di Pubblicità.
Il dott. Francesco Paciello ha voluto mettere in evidenza che gli “adempimenti amministrativi 2015” non sono prescritti da lui, bensì dalle leggi e dai Regolamenti richiamati nella comunicazione stessa, che costituisce dunque un doveroso richiamo al rispetto della legalità. 
Per la seconda volta ha poi voluto ribadire l’eventualità che per colpa imputabile esclusivamente alle stesse ditte pubblicitarie si possano determinare le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di assegnazione sia di impianti SQR che di tutti gli altri impianti.

Valenza di informativa al contribuente e di comunicazione di avvio del procedimento 
 
La nota prot. n. QH/2922 del 19 gennaio 2015 si chiude facendo presente che “la presente costituisce informativa al Contribuente ai sensi dello Statuto del Contribuente, nonché comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli importi dovuti per l’esposizione pubblicitaria 2015 relativa agli impianti inseriti nella NBD, ai sensi della legge n. 241/90.
Lo Statuto dei diritti del contribuente è stato emanato con la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, che all’art. 5 disciplina la “Informazione del contribuente” con l’obbligo di “portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti”.
La richiamata legge n. 241 del 7 agosto 1990 ha dettato le “Nuove nome sul procedimento amministrativo” ai fini della trasparenza delle amministrazioni pubbliche ed ha dedicato l’art. 7 proprio alla “Comunicazione di avvio del procedimento”, disponendo che “ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, …, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”.

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Grazie a questa comunicazione informativa si avrà il monitoraggio del quadro complessivo degli impianti pubblicitari esistenti a Roma con una fotografia della situazione utile non solo alla S.p.A. “Aequa Roma” ai fini della redazione dei 15 Piani di Localizzazione, ma anche e soprattutto alla Giunta Capitolina ai fini della definizione dei criteri per l’assegnazione tanto degli impianti SPQR quanto degli altri impianti. 

Come esempio più importante per stabilire le ditte cosiddette “virtuose” porto la “disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitariapprovata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, che al comma 6 dell’art. 1 stabilisce che “il procedimento di riordino, approvato dalle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, non consente l’installazione, lo spostamento o il trasferimento degli impianti pubblicitari successivamente alla data del 31 dicembre 1994, fatti salvi gli spostamenti disposti espressamente dal Comune per motivi di pubblico interesse” e che dispone al successivo comma 7 che “a norma delle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria e della rimozione d’ufficio. 

Come dovrebbe esser noto, le ditte pubblicitarie che hanno partecipato al procedimento del “riordino” hanno presentato entro il 9 maggio del 1997 domande in cui hanno dichiarato di aver fatto istanze per il rilascio di concessione di un certo numero di nuovi impianti (classificati come scheda “E”), precisando quanti di essi hanno nel frattempo installato senza aspettare il preventivo ed obbligatorio rilascio delle rispettive concessioni (classificati come scheda “ES” anche nella Nuova Banca Dati). 

Ma nella Nuova Banca Dati risultano registrati anche un numero imprecisato di impianti pubblicitari classificati come scheda “E” del tutto impropriamente, perché dovrebbero riguardare istanze di impianti da installare, che invece risultano a tutti gli effetti installati sul territorio: ad eccezione di quelli (se ce ne sono) per i quali è stata compiuta l’istruttoria dopo la data del 9 maggio 1997 di chiusura della presentazione delle domande di partecipazione al “riordino” ed è stata rilasciata la concessione, tutti gli altri impianti pubblicitari sono stati installati in violazione del sopra citato comma 7 della “disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari” e dovrebbero comportare per ognuna delle ditte che se ne sono rese responsabili la decadenza delle concessioni regolarmente rilasciate di tutti i loro impianti del “riordino”, con la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria e la loro rimozione d’ufficio. 

Gli impianti registrati nella Nuova Banca Dati come scheda “E” sono a tutti gli effetti equiparabili ad impianti “senza scheda” o ad impianti comunque installati abusivamente che in quanto tali vanno repressi in applicazione anche del comma 14 dell’art. 31 del nuovo Regolamento di Pubblicità, con la conseguente decadenza in percentuale delle concessioni regolarmente rilasciate, proporzionale al numero delle violazioni compiute. 

Tutto questo non è finora avvenuto compiutamente: ma gli “adempimenti amministrativi 2015” che il dott. Francesco Paciello ha prescritto serviranno fra l’altro ad avere l’esatto quadro complessivo di tutti gli impianti pubblicitari installati e registrati come scheda “E” nella nuova Banca Dati, che andranno a determinare le condizioni che dovrà dettare la Giunta Capitolina nei criteri di esclusione dalla partecipazione alle procedure di assegnazione sia di impianti SQR che di tutti gli altri impianti pubblicitari da mettere a bando di gara. 

Fors’anche per questi motivi, nellElenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca dati al 26 gennaio 2015 risultaannotato che alla data del 26 gennaio 2015 (vale a dire ad una settimana di distanza dalla comunicazione del dott. Francesco Paciello) nessuna ditta pubblicitaria ha adempiuto alle richiamate prescrizioni di legge. 

Non è dato di sapere quante e quali ditte pubblicitarie alla fine dello scorso mese di gennaio abbiano adempiuto alle prescrizioni di legge richiamate dal dott. Francesco Paciello con la sua comunicazione informativa.

Risulta al momento che almeno una di queste ditte pubblicitarie abbia contestato la nota prot. QH/29122 del 19 gennaio 2015 per il tramite del proprio legale di fiducia: non è da escludere a questo punto l’eventualità che la comunicazione del dott. Francesco Paciello venga impugnata presso il TAR del Lazio da diverse ditte pubblicitarie, che in tal caso sarà curioso sapere quali siano le “prescrizioni vigenti di natura legislativa e regolamentareche si sentono in diritto di non dover rispettare.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Il dott. Francesco Paciello invita le associazioni di categoria a partecipare alle azioni di contrasto dell’abusivismo pubblicitario

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/il-dott-francesco-paciello-invita-le-associazioni-di-categoria-a-partecipare-alle-azioni-di-contrasto-dellabusivismo-pubblicitario/


Su questo stesso sito il 2 febbraio 2015 ho pubblicato un articolo dal titolo “La comunicazione informativa con cui il dott. Francesco Paciello ha richiamato al rispetto della legalità tutte le ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati”, che dava notizia della iniziativa intrapresa dal Dirigente della U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità riguardo agli adempimenti che sono state chiamate a rispettare entro il 31 gennaio 2015 tutte le ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati. (http://www.vasroma.it/la-comunicazione-informativa-con-cui-il-dott-francesco-paciello-ha-richiamato-al-rispetto-della-legalita-tutte-le-ditte-pubblicitarie-inserite-nella-nuova-banca-dati/#more-15288)

Non è dato al momento di sapere quante e quali ditte abbiano ottemperamento ai precisi obblighi di legge puntualmente richiamati dal dott. Francesco Paciello: da voci raccolte ma non ufficialmente confermate sembra che entro la scadenza dello scorso 31 gennaio sarebbero pervenute per posta elettronica certificata circa 200 dichiarazioni.

Quel che è certo invece è che, a distanza di appena 2 settimane dalla suddetta comunicazione informativa, sempre ai fini del ripristino della legalità, il dott. Francesco Paciello è voluto andare ora oltre le singole ditte pubblicitarie, perché ha coinvolto le associazioni di categoria che rappresentano di fatto tutte le società operanti attualmente a Roma, trasmettendo la seguente Nota prot. n. 7225 del 3 febbraio 2015

 Immagine.Nota prot. 7225 del 3 febbraio 2015 

Come si può ben vedere, il dott. Francesco Paciello, sempre nel pieno rispetto della legalità, supporta la legittimazione di questa sua ulteriore iniziativa in applicazione del 1° comma dell’art. 32 del nuovo Regolamento di Pubblicità, che è rimasto peraltro invariato e che testualmente recita: “Il Comune, al fine di esercitare una costante attività di prevenzione dell’abusivismo: promuove il coinvolgimento dei soggetti titolari di autorizzazione nell’azione di contrasto dell’abusivismo e dei soggetti pubblicizzati mediante apposite comunicazioni”.

Il dott. Francesco Paciello ha inteso coinvolgere tutti i “soggetti titolari di autorizzazione” per il tramite delle rispettive associazioni di categoria che sono le 4 seguenti:
– la Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane (A.A.P.I.) che ha avuto come Presidenti dapprima Franco Meroni ed ora Sergio Verrecchia: rappresenta fra le altre la Clear Channel Affitalia di cui Alberto Gualerzi è il Regionale Development Manager, la IGP Décaux di cui è direttore Patrimonio e Sviluppo Andrea Rustioni e la IPAS con Ettore Sibilia Pubblicità;
– la “Associazione Imprese Pubblicità Esterna” (A.I.P.E.), che ha come Presidente Daniela Aga Rossi e come Direttore l’avv. Ettore Corsale: rappresenta fra le altre ditte come la “S.C.I.” (Società Concessioni Internazionali), di cui è responsabile Ranieri Randaccio, la A.P.A. (AziendaPubblicità Affissioni) di cui è responsabile Paolo Paglia e la A.P. Italia (ora in liquidazione) che ha come legale rappresentante e liquidatore Peppino Aga Rossi, la Whayap che ha come legale rappresentante la stessa Daniela Aga Rossi, nonché ditte come la Moretti Pubblicità che ha come legale rappresentante Maria Gabriella De Angelis, come la Pateo Uninominale che ha come legale rappresentante Rodolfo Moretti e come la Gregor di cui è legale rappresentante Virginio Di Gregorio;
– la Società Pubblicitarie Associate Romane (S.P.A.R.) di cui è Presidente Giancarlo Festa: rappresenta fra le altre le S.r.l. “Cosmo Pubblicità”, “New Poster”, “Ars” e “GBE” che operano a Roma soprattutto con gli impianti pubblicitari “SPQR” di proprietà comunale;
– la Imprese Romane Pubblicitarie Associate (I.R.P.A), che si avvale dello Studio Legale Associato dell’avv. Giuseppe Scavuzzo e che rappresenta fra le altre la S.r.l. Pubbli Roma di cui è responsabile Oberdan Zuccaroli, la Screen City e la D.D.N. di cui è amministratore Andrea Di Sano.

Le suddette 4 associazioni di categoria sono state invitate dal dott. Francesco Paciello ad inviare all’indirizzo di posta elettronica segnalazioni.cartelloni@comune.roma.it fotografie corredate dalla descrizione dell’ubicazione relative ai seguenti casi:
  • gli impianti “senza scheda” ancora presenti sul territorio;
  • gli impianti privi di targhetta con il numero di codice identificativo registrato nella Nuova Banca Dati;
  • gli impianti ignoti fatiscenti o obsoleti;
  • ogni altra informazione utile allo scopo predetto.
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esempio di impianto fatiscente o obsoleto tuttora installato in via Flaminia-viale Tor di Quinto

Ricordo a chi se ne fosse dimenticato o chi non lo sapesse che dopo la conferenza stampa di presentazione della delibera di iniziativa popolare, che si è tenuta il 6 maggio del 2010, l’allora Assessore al Commercio Davide Bordoni ha attivato l’indirizzo di posta elettronica segnazioniaffissioni@comune.roma.it per invitare tutti i cittadini a segnalare i casi di impianti pubblicitari abusivi: da allora fino a luglio circa del 2013 il sottoscritto ha trasmesso quasi 450 segnalazioni, facendo sanzionare e poi rimuovere migliaia di cartelloni.
Il dott. Francesco Paciello ha ora attivato un indirizzo di posta elettronica simile, ma ad uso delle sole associazioni di categoria: fra gli inviti c’è – come già detto – quello rivolto all’A.I.P.E. che calza a pennello perché nel suo sito web pone al 1° posto delle linee guida del suo operato proprio “LA LOTTA ALL’ABUSIVISMO” (http://www.aipeitalia.it/Index.asp).

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Per quanto riguarda le associazioni di categoria A.A.P.I. ed A.I.P.E., nonché le ditte IGP Décaux, Clear Channel, S.C.I., A.P.A. e Moretti Pubblicità, porto a conoscenza sempre di chi non lo sapesse che il 12 novembre del 2013 presso la sede dell’A.I.P.E. in via Cerchiara n. 45 c’è stata una riunione sulla nostra proposta unitaria del PRIP promossa dal sottoscritto assieme a “Basta Cartelloni”, che ha registrato 4 ore di acceso quanto aspro confronto, al termine del quale è stato però concordato di sottoscrivere congiuntamente un documento su come collaborare per combattere assieme almeno l’abusivismo a fianco del Comune, in base ad un testo che mi sono preso l’impegno di redigere e che ho trasmesso il successivo 20 novembre.
A quell’incontro è stato dedicato un apposito articolo pubblicato il 14 novembre 2013 sul sito “Esterniamo” dal titolo “PRIP. Associazioni dei cittadini e imprese di pubblicità esterna a confronto”, in cui era fra l’altro riportato che “il calcio d’inizio può essere rappresentato dall’abbattimento dei 7.000 impianti dichiaratamente abusivi che deturpano Roma e che impediscono alle aziende che operano seriamente nel settore di lavorare per il bene della città” (http://www.esterniamo.it/prip-associazioni-dei-cittadini-e-imprese-di-pubblicita-esterna-a-confronto/).

Immagine.Logo Esterniamo.0

Metto in grande evidenza che a quella data non era stata ancora approvata la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 che ha disposto la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari “senza scheda”, quantificati in numero di 5.000 circa dal Comune: ne deriva che per “Esterniamo” e la stessa A.I.P.E. che collabora con il sito gli impianti dichiaratamente abusivi erano un mese prima 2.000 di più.
L’articolo si chiudeva con la considerazione che “la strada è in salita ma una mediazione può e deve esserci, per il bene del territorio, dei cittadini e dell’economia della città di Roma”.

Ma il 29 novembre 2013 l’A.I.P.E. mi ha fatto sapere per posta elettronica che era disponibile a sottoscrivere un diverso documento da lei redatto che si chiudeva testualmente nel modo seguente: “Tali rimozioni saranno eseguite da quelle aziende riconosciute titolari di impianti inseriti in banca dati, riconducibili al Piano di Riordino ed in regola con i pagamenti di imposta Cosap e canoni i cui impianti transiteranno nel PRIP adeguati allo stesso, come da normativa vigente”.

Di fronte a quelle inaccettabili controcondizioni (che peraltro non risultano essersi avverate con il PRIP approvato il 30 luglio del 2014) è saltata ogni possibilità di sottoscrivere un impegno comune senza nessun corrispettivo in cambio, come solitamente si dice, senza “se” e senza “ma”.

Una azione analoga sempre da me promossa con l’associazione di categoria S.P.A.R., malgrado i buoni propositi iniziali, che lasciavano ben sperare, si è poi arenata anch’essa senza avere avuto alcun seguito.
Con la quarta associazione di categoria, la I.R.P.A., non c’è stata occasione di incontro dopo il primo che ho avuto ufficialmente con l’avv. Giuseppe Scavuzzo il 23 novembre del 2011, quando l’allora Presidente della Commissione Commercio Ugo Cassone ha invitato in via dei Cerchi n. 6 sia le associazioni di categoria che VAS e Basta Cartelloni per illustrare loro il maxiemendamento sul PRIP da poco approvato dalla Commissione da lui presieduta.

Al sottoscritto che aveva ringraziato l’On. Ugo Cassone perché, pur non volendolo, veniva a consentire per la 1° volta anche un confronto diretto tra ditte pubblicitarie da una parte e VAS e Basta Cartelloni dall’altra, che doveva avvenire ovviamente nel rispetto della legalità, l’avv. Giuseppe Scavuzzo mi ha risposto che tutti i suoi clienti fallirebbero se si mettessero a rispettare alla lettera le norme: gli ho ribattuto allora che mi rifiutavo di parlare con chi si pone al di fuori della legge.

Nel corso delle numerose sedute della Commissione Commercio volute dal Presidente Orlando Corsetti, nell’ambito dell’inutile “percorso di partecipazione” da lui attivato, ho avuto modo di scontrarmi di nuovo con l’Avv. Giuseppe Scavuzzo, ma anche di dialogarci più di una volta prima dell’inizio delle riunioni, anche in modo affabile, scambiando con lui le reciproche opinioni, arrivando in un caso ad avere addirittura la sua piena e convinta condivisione sui criteri che proponevo per individuare le ditte veramente “virtuose”.
Nel tentativo sempre da me perseguito di riuscire ad ottenere il rispetto della legalità, ho promosso una serie di iniziative presso diversi Municipi per coinvolgerli a ripristinare il decoro che spetta al loro territorio, ottenendo l’approvazione di apposite risoluzioni ed anche deliberazioni di impegno contro il triste fenomeno della cartellopoli romana.

È ora il dott. Francesco Paciello in persona ad invitare le tre stesse suddette associazioni di categoria da me coinvolte, unitamente all’I.R.P.A., ad una collaborazione con il Comune di Roma per ottenere il rispetto della legalità.

Sarà molto interessante vedere se le suddette 4 associazioni di categoria risponderanno all’invito del dott. Francesco Paciello, segnalando casi di abusivismo commessi quanto meno dalle ditte pubblicitarie non da loro rappresentate: nel pieno rispetto della legalità, sarebbe comunque bene che non facessero sconti a nessuno.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Sono 19 i ricorsi al TAR contro la normativa tecnica di attuazione del PRIP ed il nuovo Regolamento di Pubblicità

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/sono-19-i-ricorsi-al-tar-contro-la-normativa-tecnica-di-attuazione-del-prip-ed-il-nuovo-regolamento-di-pubblicita/



A conclusione di una ricerca certosina fatta sul sito web della Giustizia amministrativa sono riuscito ad avere il quadro complessivo dei ricorsi con cui sono state impugnate sia la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 (approvazione del PRIP) che la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 (modifiche ed integrazioni del Regolamento di Pubblicità).

Sono stati presentati ben 19 ricorsi, tutti assegnati alla Seconda Sezione di Roma del TAR del Lazio.

Li riporto di seguito in ordine cronologico delle rispettive date di deposito, dandone di ognuno l’iter fin qui espletato.

1) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla DEFI ITALIA (codice NBD 0115) depositato il 21 novembre 2014 (RG 14401/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 50/2014 – NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione del TAR non ha accolto la richiesta di sospensiva ed ha deciso di rinviarlo al merito, senza ancora fissazione dell’udienza

2) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla S.C.I. S.r.l. Società Concessioni Internazionali(codice NBD 0115) depositato il 21 novembre 2014 (RG 14403/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 50/2014 – NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI – RISARCIMENTO DANNI
È stato chiesto anche l’annullamento, previa sospensione, della Nota prot. LR BG 61384 del 23 settembre 2014, con cui il dott. Francesco Paciello ha indicato il termine ultimo del 31 gennaio 2015 entro cui riconvertire tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione del TAR ha accolto la richiesta di sospensiva della sola nota del dott. Paciello con Ordinanza n. 06520 del 18 dicembre 2014 ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

3) Ricorso senza domanda cautelare presentato dalla S.C.I. S.r.l. Società Concessioni Internazionali(codice NBD 0115) depositato il 21 novembre 2014 (RG 14404/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 49/14 RECANTE APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Non è stata fissata l’udienza di merito.

4) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla FOX ADV(non più inserita nella Nuova Banca Dati) depositato il 21 novembre 2014 (RG 14431/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
È stato chiesto anche l’annullamento, previa sospensione, della Nota prot. LR/BG 61384 del 23 settembre 2014, con cui il dott. Francesco Paciello ha indicato il termine ultimo del 31 gennaio 2015 entro cui riconvertire tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione ha accolto la richiesta di sospensiva della sola nota del dott. Paciello con Ordinanza del TAR del Lazio n. 06524 del 18 dicembre 2014 ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

5) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla D.& D. OUTDOOR ADVERTISING(codice NBD 0062 – con impianti “senza scheda”), depositato il 21 novembre 2014 (RG 14433/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE CAPITOLINA N. 50 DEL 30.07.2014 RECANTE LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 100 DEL 12.04.2014 RELATIVA AL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISIONI 
È stato chiesto anche l’annullamento, previa sospensione, della Nota prot. LR BG 61384 del 23 settembre 2014, con cui il dott. Francesco Paciello ha indicato il termine ultimo del 31 gennaio 2015 entro cui riconvertire tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione ha accolto la richiesta di sospensiva della sola nota del dott. Paciello con Ordinanza del TAR del Lazio n. 06523 del 18 dicembre 2014 ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

6) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla WAYAP (codice NBD 0512) e da AP ITALIA in liquidazione(codice NBD 0010), depositato il 21 novembre 2014 (RG 14435/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
È stato chiesto anche l’annullamento, previa sospensione, della Nota prot. LR BG 61384 del 23 settembre 2014, con cui il dott. Francesco Paciello ha indicato il termine ultimo del 31 gennaio 2015 entro cui riconvertire tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione ha accolto la richiesta di sospensiva della sola nota del dott. Paciello con Ordinanza del TAR del Lazio n. 06522 del 18 dicembre 2014 ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

7) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla A.P.A. AGENZIA PUBBLICITÀ(codice NBD 0044), depositato il 21 novembre 2014 (RG 14435/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 50 DEL 30.07.2014 RELATIVA AL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI 
È stato chiesto anche l’annullamento, previa sospensione, della Nota prot. LR BG 61384 del 23 settembre 2014, con cui il dott. Francesco Paciello ha indicato il termine ultimo del 31 gennaio 2015 entro cui riconvertire tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione ha accolto la richiesta di sospensiva della sola nota del dott. Paciello con Ordinanza del TAR del Lazio n. 06508 del 18 dicembre 2014 ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015. 

8) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla ARS PUBBLICITÀ(codice NBD 0053), depositato il 25 novembre 2014 (RG 14526/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 50/2014 – NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Nella camera di Consiglio del 9 gennaio 2015 la Seconda Sezione del TAR non ha accolto la richiesta di sospensiva ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

9) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva presentato dalla RFI Rete Ferroviaria Italiana(codice NBD 0099 – con impianti “senza scheda”), depositato il 26 novembre 2014 (RG 14661/2014) 
Oggetto del ricorso: ANN.TO DELLA DELIBERAZIONE N. 50 DEL 30.7.14 SUL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito.

10) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva presentato dalla CLEAR CHANNEL AFFITALIA S.r.l. (codice NBD 0025 – con impianti “senza scheda”), depositato il 28 novembre 2014 (RG 14851/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONI 49 E 50 DEL 30.07.14 AVENTI AD OGGETTO LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 100/06 RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito.

11) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato dalla CLEAR CHANNEL AFFITALIA S.r.l. (codice NBD 0025), depositato il 28 novembre 2014 (RG 14853/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 50 DEL 30.07.2014 RELATIVA AL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI 
È stato chiesto anche l’annullamento, previa sospensione, della Nota prot. LR BG 61384 del 23 settembre 2014, con cui il dott. Francesco Paciello ha indicato il termine ultimo del 31 gennaio 2015 entro cui riconvertire tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
Nella camera di Consiglio del 17 dicembre 2014 la Seconda Sezione ha accolto la richiesta di sospensiva della sola nota del dott. Paciello con Ordinanza del TAR del Lazio n. 06525 del 18 dicembre 2014 ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015. 

12) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva, depositato il 4 dicembre 2014 (RG 15194/2014), presentato dalla associazione di categoria I.R.P.A.Imprese Romane Pubblicitarie Associate e dalle seguenti 19 società: 
F.A.R.G.PUBBLICITA’ DI TONATTI MARIA E C. s.a.s. (codice NBD 0002 – con impianti “senza scheda”) 
PUBBLISTUDIO (codice NBD 0016)
PUBLI MEDIA S.r.l. (codice NBD 0018 – con impianti “senza scheda”) 
GRAFICOLOR NEW(codice NBD 0022 – con impianti “senza scheda”) 
OR.SA. PUBBLICITA’ s.a.s. DI ORECCHIO F. E C. (codice NBD 0038 – con impianti “senza scheda”) 
FABIANO PUBBLICITA’ S.r.l. (codice NBD 0057) 
D.D.N. (codice NBD 0060 – con impianti “senza scheda”) 
SARILA S.r.l. (codice NBD 0064 – – con impianti “senza scheda”)
TRE C PUBBLICITÀ(codice NBD 0068 – con impianti “senza scheda”) 
MEDIACOM (codice NBD 0069 – con impianti “senza scheda”) 
PUNTOLINE S.r.l.(codice NBD 0073)
STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI(codice NBD 0077 – – con impianti “senza scheda”)
BATTAGE S.r.l. (codice NBD 0088 – – con impianti “senza scheda”)
UNIGAMMA (codice NBD 0093)
O.P.A. S.r.l. Organizzazione Pubblicità Affissioni(codice NBD 0137 – con impianti “senza scheda”) 
JOINT MEDIA S.r.l.(codice NBD 0434 – con impianti “senza scheda”) 
PUBBLI TONI 
G.M. SHOP COM 
COMUNICANDO LEADER 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE 50 DEL 30.07.14 AVENTE AD OGGETTO LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 100/06 RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito. 

13) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva presentato dalla PUBBLI ROMA OUTDOOR(codice NBD 0049), depositato il 4 dicembre 2014 (RG 15195/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE 50 DEL 30.07.14 AVENTE AD OGGETTO LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 100/06 RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito. 

14) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva presentato dalla associazione di categoria A.I.P.E.Associazione Imprese Pubblicità Esterna e MORETTI PUBBLICITÀ (codice NBD 0023), depositato l’11 dicembre 2014 (RG 15651/2014) 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 50/2014 – NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito.

15) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva depositato l’11 dicembre 2014 (RG 15653/2014), presentato dalla associazione di categoria A.I.P.E.Associazione Imprese Pubblicità Esterna e dalle seguenti società: 
AP ITALIA S.r.l. in liquidazione(codice NBD 0010)
WAYAP S.r.l. (codice NBD 0512)
MORETTI PUBBLICITÀ(codice NBD 0023)
PATEO S.r.l. UNINOMINALE(codice NBD 0028) 
A.P.A. Agenzia Pubblicità Affissioni(codice NBD 0044) 
GREGOR (codice NBD 0074)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 49/2014 RECANTE L’APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Non è stata fissata l’udienza di merito.

16) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva presentato dalla associazione di categoria NUOVI SPAZI(codice NBD 0066 – con impianti “senza scheda”), depositato l’11 dicembre 2014 (RG 15698/2014). 
ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 50/2014 AVENTE AD OGGETTO “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 37/2009” RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito. 

17) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato da OPERA, depositato il 12 dicembre 2014 (RG 15804/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PROCEDURA DI RIORDINO DELLE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Nella camera di Consiglio del 21 gennaio 2015 la Seconda Sezione del TAR non ha accolto la richiesta di sospensiva ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

18) Ricorso con domanda cautelare di sospensiva presentato da A.R.P. SOC. ALLESTIMENTI REALIZZ.NI PUBBLICITARIE S.r.l. (codice NBD 0075), depositato il 12 dicembre 2014 (RG 15806/2014)
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE CONCERNENTI IL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Nella camera di Consiglio del 21 gennaio 2015 la Seconda Sezione del TAR non ha accolto la richiesta di sospensiva ed ha fissato l’udienza di merito al 20 maggio 2015.

19) Ricorso senza domanda cautelare di sospensiva presentato dalla associazione di categoria SIPEA, depositato l’11 dicembre 2014 (RG 15829/2014). 
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 50/2014 AVENTE AD OGGETTO “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 37/2009” RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISIONI
Non è stata fissata l’udienza di merito.

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Come si può ben vedere, ad impugnare la normativa tecnica di attuazione del PRIP e ed il nuovo Regolamento di Pubblicità sono state due associazioni di categoria (A.I.P.E. ed I.R.P.A.) ed un “esercito” di 36 società, quasi la metà delle quali ha installato sul territorio di Roma impianti “senza scheda”, censiti nell’elenco delle ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati (aggiornato alla data del 2 febbraio 2015). 

Rispetto ai 19 ricorsi complessivamente presentati 2 hanno riguardato esclusivamente la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 (PRIP), mentre 16 hanno impugnato la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 (nuovo Regolamento di Pubblicità): con il rimanente ricorso sono state invece impugnate entrambe le deliberazioni. 

Delle norme tecniche di attuazione del PRIP i 3 ricorsi presentati impugnano per lo più la zonizzazione (art. 13), la delimitazione dei centri abitati (art. 18), il dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali (art. 21), le transenne parapedonali nella sottozona B1 (Centro Storico – art. 15) e l’eliminazione del formato 4 x 3. 

Del nuovo Regolamento di Pubblicità i 16 ricorsi presentati impugnano in prevalenza la scadenza al 31 dicembre 2014 di tutti i titoli relativi agli impianti del “riordino”(comma 9 dell’art. 34), i “progetti speciali” in deroga (comma 1 ter dell’art. 6) e la conversione entro il 31 gennaio 2015 di tutti gli impianti del formato eliminato di mt. 4 x 3. 

Riguardo ai 19 ricorsi solo 9 sono stati presentati con domanda cautelare di sospensiva, individuando il presunto periculum in mora da un lato nella scadenza del 31 dicembre 2014 e dall’altro lato nella scadenza del 31 gennaio 2015 entro cui effettuare la conversione di tutti gli impianti di mt. 4 x 3. 

La Seconda Sezione del TAR del Lazio nell’udienza pubblica del 17 dicembre 2014 era composta dal Presidente Filoreto D’Agostino e dai Magistrati in servizio Consiglieri Elena Stanizzi, Silvia Martino, Carlo Polidori, Salvatore Mezzacapo e Maria Cristina Quiligotti: si è pronunciata su 6 delle 9 domande cautelari, accogliendo la sospensiva solo per la scadenza del 31 gennaio 2015, che ha prorogato fino all’udienza di merito del prossimo 20 maggio, non ravvisando quindi nessun imminente periculum in mora nella scadenza del 31 dicembre 2014, considerato che è prorogata per più di un anno fino all’esito delle gare.

Tre dei 6 ricorsi parzialmente accolti sono delle ditte  Whayap, AP Italia, A.P.A. e FOX, tutte rappresentate dagli avvocati Fabio Massimo Ventura, Paola Conticiani ed Ettore Corsale, il quale ultimo è anche Direttore Generale dell’A.I.P.E. di cui è pure rappresentante legale (assieme allo stesso team di avvocati) nel ricorso RG 15653/2014 contro la normativa tecnica di attuazione del PRIP. 

Le rimanenti 3 domande cautelari non sono state invece accolte: la prima è stata respinta nell’udienza che si è tenuta il 9 gennaio 2015, le altre due sono state rigettate invece nella successiva udienza del 21 gennaio 2015.

In entrambe le udienze pubbliche del 9 e 21 gennaio la Seconda Sezione del TAR era composta dal  Presidente Filoreto D’Agostino e dai Magistrati in servizio Consiglieri Elena Stanizzi, Silvia Martino, Carlo Polidori e Roberto Caponigro. 

Però anche per queste ultime tre domande cautelari la Sezione Seconda del TAR del Lazio ha fissato al prossimo 20 maggio l’udienza di merito, giorno in cui si avranno quindi 9 sentenze sulle richieste di annullamento parziale del nuovo Regolamento di Pubblicità. 

Dei rimanenti 10 ricorsi presentati senza nessuna richiesta di sospensiva (tre dei quali soltanto riguardano le norme tecniche di attuazione del PRIP) non risulta ancora essere stata stabilita la data dell’udienza di merito, che potrebbe quindi essere fissata anche dopo il prossimo 20 maggio: ma le rispettive 10 sentenze non potranno essere discordanti dalle 9 sentenze che verranno pronunciate il 20 maggio 2015, dal momento che chiamata a pronunciarsi in perfetta coerenza con quanto già sentenziato prima sarà sempre la Seconda Sezione del TAR del Lazio. 

VAS, Basta Cartelloni e Cittadinanzattiva stanno valutando l’opportunità di intervenire ad opponendum quanto meno in uno dei suddetti 19 ricorsi.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Quante potrebbero essere le ditte pubblicitarie a cui spetterà di partecipare alle future gare

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/quante-potrebbero-essere-le-ditte-pubblicitarie-a-cui-spettera-di-partecipare-alle-future-gare/



Su questo stesso sito il 2 febbraio 2015 ho pubblicato un articolo dal titolo “La comunicazione informativa con cui il dott. Francesco Paciello ha richiamato al rispetto della legalità tutte le ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati”, in cui ho ricordato che lElenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca dati al 26 gennaio 2015 contiene la novità di una ulteriore annotazione in alto a destra, che è relativa alleSoc. che hanno adempiuto alla dichiarazione NBD 2015 Prot. n. 2922/15 Termine 31/1/2015”. (http://www.vasroma.it/la-comunicazione-informativa-con-cui-il-dott-francesco-paciello-ha-richiamato-al-rispetto-della-legalita-tutte-le-ditte-pubblicitarie-inserite-nella-nuova-banca-dati/#more-15288)

Si tratta della Comunicazione prot. n. 2922 del 19 gennaio 2015 che il dott. Francesco Paciello ha trasmessoa tutte le Società inserite nella Nuova Banca Dati”: ha per oggetto gli “Adempimenti amministrativi 2015” in ottemperanza al nuovo Regolamento di Pubblicità approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.

Lo scopo dichiarato della comunicazione, con valore di informativa al contribuente e di comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli importi dovuti per l’esposizione pubblicitaria 2015, è quello di comunicare “gli adempimenti amministrativi cui sono chiamate le Società in oggetto al fine di assicurare il mantenimento dei propri impianti pubblicitari sul territorio in aderenza alle disposizioni previste dal nuovo Regolamento di Pubblicità”.

Per ben due volte il dott. Francesco Paciello ha richiamato la valenza prescrittiva della comunicazione.

Richiama l’attenzione in particolare sulle dichiarazioni di avere rimosso da un lato tutti gli impianti “senza scheda” (punto 5) e di non avere dall’altro lato installato impianti che non risultino registrati nella Nuova Banca Dati (punto 6), “al fine di evitare discordanze fra quanto dichiarato e quanto sarà accertato sul territorio che, se difforme da quanto dichiarato, darà imprescindibilmente corso al procedimento di decadenza degli altri impianti inseriti nella NBD, ma, si sottolinea, determinerà per colpa della Società anche l’impossibilità di partecipare alle procedure di assegnazione degli impianti di cui all’art. 7 commi 2 e 5bis del Regolamento di Pubblicità”.

La piena legittimità della dichiarazione di decadenza degli altri impianti inseriti nella Nuova Banca Dati, che si verifica in caso di dichiarazioni difformi, deriva dalla considerazione che gli impianti pubblicitari installati sul territorio ma non risultanti registrati nella Nuova Banca Darti sarebbero di per sé “abusivi “ a tutti gli effetti e comporterebbero (per le ditte del “riordino” titolari di altri impianti regolarmente autorizzati) l’applicazione del comma 14 dell’art. 31 del nuovo Regolamento di Pubblicità ai sensi del quale “in particolare la prima violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la seconda violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la terza violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; l’ulteriore violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni.”

L’impossibilità di partecipare tanto alle procedure di assegnazione tramite gara pubblica degli impianti pubblicitari di proprietà privata su suolo pubblico, previsti dal comma 2 dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità, quanto alle procedure di evidenza pubblica di assegnazione degli impianti di proprietà del Comune (SPQR), previsti invece dal successivo comma 5 bis sempre dell’art. 7, deriva conseguentemente dalla dichiarazione di decadenza totale o parziale delle autorizzazioni rilasciate e quindi delle ditte pubblicitarie a cui sono state rilasciate, diventando impedimento di legge a partecipare a qualunque tipo di bando, previsto anche e soprattutto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Alle dichiarazioni da fare nel fac-simile allegato viene espressamente data la valenza di “prescrizioni”: “Si invitano tutte le Società ad una stretta osservanza delle presenti prescrizioni e, più ampiamente, di tutte quelle vigenti di natura legislativa e regolamentare al fine di non determinare, per colpa della Società, condizioni ostative al mantenimento degli impianti pubblicitari sul territorio che possono dare luogo alle sanzioni di decadenza previste dal Regolamento di Pubblicità ma, soprattutto, determinare condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di assegnazione degli impianti di cui all’art. 7 commi 2 e 5bis del Regolamento di Pubblicità. 

Il dott. Francesco Paciello ha voluto mettere in evidenza che gli “adempimenti amministrativi 2015” non sono prescritti da lui, bensì dalle leggi e dai Regolamenti richiamati nella comunicazione stessa, che costituisce dunque un doveroso richiamo al rispetto della legalità.  
Per la seconda volta ha poi voluto ribadire l’eventualità che per colpa imputabile esclusivamente alle stesse ditte pubblicitarie si possano determinare le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di assegnazione sia di impianti SQR che di tutti gli altri impianti. 

Ho chiuso l’articolo facendo presente che non è dato di sapere quante e quali ditte pubblicitarie alla fine dello scorso mese di gennaio abbiano adempiuto alle prescrizioni di legge richiamate dal dott. Francesco Paciello con la sua comunicazione informativa. 

Ma nel frattempo sul sito web del Comune di Roma è stato pubblicato l’ Elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati al 4 febbraio 2015, dove sono annotate tutte le “Soc. che hanno adempiuto alla dichiarazione NBD 2015 Prot. n. 2922/15 Termine 31/1/2015”.  

Se l’aggiornamento fosse definitivo (ma è presumibile che ci saranno diversi contenziosi), per tutte le rimanenti società inserite nella Nuova Banca Dati che non hanno provveduto entro il 31 gennaio 2015 agli adempimenti amministrativi per l’anno 2015 si sono venute a determinare le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle future procedure di assegnazione degli impianti, perché l’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità stabilisce infatti al comma 2 che il Comune procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti” ed al successivo comma 2 bis testualmente dispone che “non si procede al rilascio dell’autorizzazione nel caso in cui il richiedente risulti debitore nei confronti dell’amministrazione per gli importi dovuti ai sensi del presente regolamento”. 

Nei confronto di tutte quelle ditte che non provveduto a rispettare entro il 31 gennaio 2015 gli adempimenti amministrativi dovuti Il dott. Francesco Paciello dovrebbe conseguentemente procedere a dichiarare le cause di decadenza di diritto dall’autorizzazione ai sensi del 3° comma dell’art. 7 del nuovo Regolamento che fra le cause annovera da un lato “la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure con gara pubblica, ovvero l’accertamento del loro mancato possesso ai fini del rilascio dell’autorizzazione” e dall’altro lato “il mancato pagamento del canone per un importo pari a due rate, anche non consecutive e non riferite alla stessa annualità”. 

Le ditte pubblicitarie che si sono messe fin qui in regola sono ad ogni modo le seguenti 43: 

1) SB ARCHITETTURA PUBBLICITARIA S.r.l.– codice 0001
2) COSMO PUBBLICITÀ- codice 0004
3) NEW POSTER S.r.l.- codice 0014 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 16 impianti “senza scheda”)
4) IGPDECAUX - codice 0019
5) GRAFICOLOR NEW- codice 0022 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 42 impianti “senza scheda”)
6) MORETTI PUBBLICITÀ S.r.l.- codice 0023
7) NEON ZENIT DEI F.LLI SEVESO STEFANO E ALESSANDRO- codice 0024
8) CLEAR CHANNEL AFFITALIA S.r.l. - codice 0025 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 40 impianti “senza scheda”)
9) PATEO SRL UNIPERSONALE- codice 0028
10) S.C.I. S.R.L. Soc. Concessioni Internazionali- codice 0040
11) A.P.A. AGENZIA PUBBLICITA’ AFFISSIONI - codice 0044
12) ESOTAS– codice 0048
13) PUBBLI ROMA OUTDOOR- codice 0049
14) ARS PUBBLICITÀ- codice 0053
15) MG ADVERTISING- codice 0056
16) FABIANO PUBBLICITÀ S.r.l. - codice 0057
17) D. D.N. - codice 0060 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 144 impianti “senza scheda”)
18) ITAL MEDIA- codice 0061
19) NUOVI SPAZI- codice 0066 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 9 impianti “senza scheda”)
20) TRE C PUBBLICITÀ- codice 0068 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 143 impianti “senza scheda”)
21) MEDIACOM - codice 0069 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 180 impianti “senza scheda”)
22) GREGOR S.r.l. - codice 0074
23) STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI- codice 0077 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 46 impianti “senza scheda”)
24) S.E.P. - codice 0083 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 295 impianti “senza scheda”)
25) SCREEN CITY ADV S.r.l. - codice 0084 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 353 impianti “senza scheda”)
26) BATTAGE S.r.l. - codice 0088 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 113 impianti “senza scheda”)
27) DI NAPOLI FELICE- codice 0089
28) UNIGAMMA- codice 0093
29) STONE S.r.l. - codice 0095 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 27 impianti “senza scheda”)
30) SPOT PUBBLICITÀ- codice 0102 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 20 impianti “senza scheda”)
31) STAR ROME- codice 0108 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 2 impianti “senza scheda”)
32) SOGESTER - codice 0111
33) D.N.D. PROJECT E SERVICE- codice 0121 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 154 impianti “senza scheda”)
34) G.M.P. S.A.S. DI GIOVANNI MASTO E C. - codice 0124 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 62 impianti “senza scheda”)
35) O.P.A. SRL Organizzazione Pubblicità Affissioni- codice 0137 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 169 impianti “senza scheda”)
36) JOINT MEDIA S.r.l.- codice 0434 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 2 impianti “senza scheda”)
37) LOOKING4 S.r.l. - codice 0435 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 2 impianti “senza scheda”)
38) MEDIA GROUP S.r.l. UNIPERSONALE- codice 0446
39) MEDIA PLANET- codice 0477 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 165 impianti “senza scheda”)
40) MY MAX- codice 0497 (con 13 impianti installati in proprietà privata, con scadenza al 2019)
41) AURORA SERVIZI- codice 0499 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 1 impianto “senza scheda”)
42) DC&L - codice 0505
43) WAYAP - codice 0512 

Come risulta dalle annotazioni che ho riportato fra parentesi, rispetto alle complessive 43 ditte pubblicitarie che si sono messe in regola con gli adempimenti amministrativi dovuti per l’anno 2015 ben 21 sono state dichiarate cessate parzialmente ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 per avere installato complessivamente la bellezza di 1.776 impianti “senza scheda”: ne dovrebbe derivare che queste 21 ditte pubblicitarie non dovrebbero avere il diritto di partecipare alle procedure di assegnazione sia degli impianti SQR che di tutti gli altri impianti. 

A dimostrazione si porta il già citato art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità stabilisce al comma 2 cheil Comune procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti” mentre al successivo comma 2 bis testualmente dispone che “non si procede al rilascio dell’autorizzazione … nel caso in cui il richiedente … abbia installato impianti pubblicitari non autorizzati nell’ultimo quinquennio”, vale a dire dall’anno 2009 in poi, cioè dalla costituzione della Nuova Banca Dati dove sono stati registrati a seguito di autodenuncia tutti gli impianti pubblicitari installati abusivamente e quindi “senza scheda”. 

Se dunque detraiamo le suddette 21 ditte dal totale delle società che hanno rispettato gli adempimenti per l’anno in corso, rimarrebbero soltanto 22 ditte pubblicitarie che avrebbero il diritto di partecipare alle future gare soltanto però perché in regola rispetto ai pagamenti.
Ma di queste 22 ditte pubblicitarie occorre verificare per tutte quelle che hanno partecipato alla procedura di “riordino” se dal 10 maggio 1997 al 2009 non abbiano installato impianti pubblicitari classificati nella Nuova Banca Dati come scheda “E”, riferita ai cartelloni di cui era stata fatta richiesta di “concessione” (per l’appunto “scheda “E”) comunque non rilasciata e che sono stati installati dopo la data di chiusura della presentazione delle domande di riordino (9 maggio 1997) senza alcun titolo e quindi in modo totalmente abusivo. 

La verifica per stabilire le ditte pubblicitarie cosiddette “virtuose” riguarda il rispetto della “disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitariapprovata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, che al comma 6 dell’art. 1 stabilisce che “il procedimento di riordino, approvato dalle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, non consente l’installazione, lo spostamento o il trasferimento degli impianti pubblicitari successivamente alla data del 31 dicembre 1994, fatti salvi gli spostamenti disposti espressamente dal Comune per motivi di pubblico interesse” e che dispone al successivo comma 7 che “a norma delle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria e della rimozione d’ufficio.”  

Se dunque in tali casi verranno dichiarati decaduti tutti i titoli degli impianti del “riordino” e conseguentemente saranno dichiarate decadute le ditte che si sono rese responsabili della indebita installazione di impianti pubblicitari dopo la data del 9 maggio 1997, il numero delle rimanenti società che risulteranno pienamente in regola si abbasserà ancora, fino a scendere forse sotto la diecina. 

Staremo a vedere ad ogni modo se il dott. Francesco Paciello emanerà le dovute Determinazioni Dirigenziali di decadenza, per sapere quali e quante saranno le ditte pubblicitarie che rimarranno titolate a partecipare alle future gare.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

La conversione in atto sui viale di Tor di Quinto degli impianti pubblicitari di mt. 4 x3

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/la-conversione-in-atto-sui-viale-di-tor-di-quinto-degli-impianti-pubblicitari-di-mt-4-x3/


Come dovrebbe esser noto, sia la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 (PRIP) che la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 (nuovo Regolamento di Pubblicità) hanno abolito il formato degli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.

Il 1° comma dell’art. 34 del nuovo Regolamento di Pubblicità ha stabilito che la conversione degli impianti di mt. 4 x 3 decorre dal 1 gennaio 2015.

Con Nota prot. LR BG 61384 del 23 settembre 2014 il dott. Francesco Paciello ha comunicato che a norma di legge la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 deve avvenire entro la data del 31 gennaio 2015.

La nota suddetta è stata impugnata al TAR del Lazio dalle ditte “S.C.I.”, “FOX ADVERTISING”, “D.& D. OUTDOOR ADVERTISING”, “WHAYAP ITALIA” ed “A.P. ITALIA”, “A.P.A.” e “CLEAR CHANNEL AFFITALIA”: la Seconda Sezione del TAR del Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva dell’atto del dott. Francesco Paciello, prorogando la scadenza del 31 gennaio 2015 al prossimo 20 maggio.
In questo frattempo molte ditte pubblicitarie hanno provveduto e stanno tuttora provvedendo a rimuovere i propri impianti pubblicitari di mt. 4 x 3, installando al loro stesso posto impianti di mt. 3 x 2. 

Alla data del 12 febbraio 2015 sul Viale di Tor di Quinto la situazione era la seguente.

La sequenza fotografica che segue mette a confronto qual’era lo stato di fatto alla data del 12 dicembre 2013 (ed anche prima) e quale è ora la situazione a distanza esatta di 15 mesi, mettendo in evidenza come sta cambiando il volto della città. 

Spallette del futuro ponte sul rilevato ferroviario

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Foto scattata il 12 dicembre 2013

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Foto scattata il 12 dicembre 2013

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Foto scattata il 12 febbraio 2015

Come si può vedere sono stati rimossi tre impianti della ditta “CBS” (codici 0099/BN189/P, 0099/BN194/P e codice illeggibile) in quanto RFI le ha revocato le concessioni, per affidarne la gestione alla ditta “SCI”.

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Foto scattata il 1 dicembre 2009

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Foto scattata il 12 dicembre 2013

A questa data la ditta “GREGOR” aveva già unito due suoi impianti (codice 0074/AO535/P e 0074/AO536/P) a formare un megaimpianto di mt. 8 x 3.

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Foto scattata il 12 dicembre 2013

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Foto scattata il 12 febbraio 2015

Come si può vedere anche su questo lato sono stati rimossi i 3 impianti della “CBS” in quanto RFR le ha revocato le concessioni, per affidarne la gestione alla ditta “SCI”, mentre il megaimpianto della ditta “Gregor”, benché segnalato fin dal dicembre del 2013, risulta ancora installato a distanza di 15 mesi.

Impianto pubblicitario a circa 100 mt. dal civico n. 111 di Viale di Tor di Quinto
(ditta “ITAL MEDIA” codice 0061/AV7897/P)

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Foto scattata il 12 dicembre 2013

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Foto scattata il 12 febbraio 2015

Impianto bifacciale installato sullo spartitraffico centrale di viale di Tor di Quinto
(ditta “GREGOR” codice n. 0074/AO520/P)

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Foto scattata il 17 dicembre 2013

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Foto scattata il 12 febbraio 2015 

Impianto bifacciale installato sullo spartitraffico centrale di Viale di Tor di Quinto a 65 metri prima del civico 65/A
(Ditta “GREGOR” codice n. 0074/AO519/P)

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Foto scattata il 12 dicembre 2013
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Foto scattata il 12 febbraio 2015

Impianto monofacciale installato sullo spartitraffico centrale di Viale di Tor di Quinto a 65 metri prima del civico 65/A
(Ditta “ESOTAS” codice n. 0048/AJ552/P)

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Foto scattata il 12 dicembre 2013

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Foto scattata il 12 febbraio 2015 

11 impianti pubblicitari installati all’altezza dello svincolo per via del Foro Italico

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Foto scattata il 12 dicembre 2013

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 Foto scattata il 12 febbraio 2015

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Foto scattata il 12 dicembre 2013

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Foto scattata il 12 febbraio 2015

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Foto scattata il 12 febbraio 2015

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Foto scattata il 12 febbraio 2015

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Foto scattata il 12 febbraio 2015

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Foto scattata il 12 febbraio 2015

A partire dall’altezza del poligono di tiro hanno provveduto a convertire i propri impianti di mt. 4 x 3 in altrettanti impianti di mt. 3 x 2 le seguenti 4 ditte:

STAR ROME (impianto di 4 x 3 codice 0108/AL732/P)
ESOTAS (impianti di 4 x 3 codice 0048/AJ520/P e 0048/AJ522/P)
STAR ROME (impianto di 4 x 3 all’epoca senza targhetta identificativa)
RB PUBBLICITÀ (impianto di 4 x 3 codice 009/AB194/P).

Alla data del 12 febbraio 2015 non hanno ancora provveduto a convertire i propri impianti di mt. 4 x 3 né comunque a rimuoverli le ditte “MEDIA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE” (codici 0446/BH751/P e 0446/BH752/P), “A.P.A.” (targhetta senza codice e codice 0044/BD106/P), “CLEAR CHANNEL AFFITALIA” (codice 0025/AF528/P e 0025/AF527/P).

Se da un lato appare positiva la conversione in atto, perché riduce oggettivamente l’impatto visivo sul territorio, dall’altro alto però c’è da sapere che tutti gli impianti installati lungo viale di Tor di Quinto sono del tutto illeciti.

Con deliberazione n. 609 del 3 aprile 1981 il Consiglio Comunale ha individuato a scopo di salvaguardia un’area urbana perimetrata, elencando una serie di strade che delimitano un perimetro e disponendo che all’interno di questo perimetro ed in tutte le strade che lo intersecano fino alla distanza di 30 metri é vietata la collocazione di impianti pubblicitari di superficie superiore a mq. 6,00.

Immagine.perimetrazione 609

All’interno del suddetto perimetro risulta ricompreso l’intero comprensorio di Tor di Quinto, dove è consentita l’installazione di impianti pubblicitari di dimensioni al massimo di metri 3 x 2.

La suddetta disposizione non è stata mai rispettata, al punto che alla data del 12 dicembre 2013 lungo via Flaminia ed il viale di Tor di Quinto risultavano installati ben 66 impianti pubblicitari di mt. 4 x 3, un impianto di mt. 6 x 3, un impianto di mt. 8 x 3, un impianto di mt. 4 x 6 ed un impianto di mt. 8 x 6. 

Per la presenza di notevoli resti archeologici, soprattutto dell’antico tracciato della via Flaminia, con nota prot. n. 12481 del 21 novembre 1985 l’allora Soprintendente ai Berni Archeologici di Roma ha disposto il divieto di affissione di impianti pubblicitari lungo tutto il tratto di viale di Tor di Quinto dal piazzale di Ponte Milvio al cavalcavia della via Olimpica (via del Foro Italico).

Immagine.La Regina
Immagine.La Regina.1

Ciò nonostante, la suddetta disposizione non è stata mai rispettata, al punto che attualmente in questo solo tratto del viale di Tor di Quinto risultano installati ben 30 impianti pubblicitari. 

L’intero comprensorio dei Prati di Tor di Quinto è stato poi sottoposto al vincolo paesaggistico imposto il 9 novembre 1987: la sua tutela è stata assicurata dal Piano Territoriale Paesistico (in sigla PTP) n. 15/8 “Valle del Tevere”, che é stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 5580 del 27/10/1998 e poi definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 25/del 2006.

Per le zone e sottozone di tutela integrale, di tutela paesaggistica e di tutela orientata le Norme del PTP n. 15/8 prescrivono il divieto di installazione di ogni genere di cartello pubblicitario, fatta salva la segnaletica di pubblica utilità.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), adottato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007, destina a “Paesaggio dell’insediamento storico diffuso” il tratto del viale di Tor di Quinto che va da piazzale di Ponte Milvio al rilevato ferroviario dove gli impianti pubblicitari sono non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità o di segnalazione dei siti di interesse storico archeologico”.

Immagine.PTPR piana Tor di Quinto
estratto dalla Tav. 24 Foglio 374 del PTPR

Il PTPR destina inoltre l’intera collina di Tor di Quinto a “Paesaggio delle ville, parchi e giardini storici”, entro i cui confini il paragrafo 5.5 della Tabella C dell’art. 30 delle Norme stabilisce come norma regolamentare che i cartelloni pubblicitari sono “non consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico”.

A  ridosso della collina risultano attualmente installati due cartelloni pubblicitari rettangolari, tre impianti di mt. 4 x 3 .
 
Viene infine prescritto dal PTPR il divieto nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo segnaletica di pubblica utilitàper gli impianti pubblicitari ricadenti nel seguente ambito di paesaggio di “Reti, Infrastrutture e Servizi” a cui sono destinate tanto il rilevato ferroviario quanto il tratto della via Flaminia di proseguimento di viale di Tor di Quinto fino alla via Flaminia Nuova.
La suddetta destinazione del PTPR, benché correttamente riportata nella Tav. A1.a, non è stata però rispettata nel Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) della Giunta di Alemanno, che destinava il comprensorio della piana di Tor di Quinto a sottozona B2, autorizzando quindi l’installazione di cartelli pubblicitari di proprietà sia privata che comunale.

Immagine.PRIP

Dopo le mie osservazioni e le prescrizioni impartite dalla Regione Lazio la Tavola 1.07 del PRIP è stata corretta, destinando a zona A l’intero Viale di Tor di Quinto e prescrivendo il divieto di affissione fino all’incrocio con via Flaminia Nuova.

 Immagine.Tavola 7 PRIP

Ho segnalato l’installazione non consentita degli impianti pubblicitari lungo viale di Tor di Quinto fin dagli inizi del 2010 con Nota VAS prot. n. 4 del 16 febbraio 2014, a cui sono seguite molte segnalazioni trasmesse per posta elettronica, fino alla Nota VAS prot. n. 27 del 7 giugno 2010 con cui ho chiesto la “Rimozione forzata previa copertura immediata della pubblicità irregolare di tutti i 95 impianti pubblicitari installati lungo viale Tor di Quinto e via Flaminia” (vedi http://www.vasroma.it/vas-chiede-quanto-meno-loscuramento-dei-95-imianti-pubblicitari-installati-lungo-viale-di-tor-di-quinto-e-via-flaminia/#more-3888).

Benché la segnalazione fosse stata trasmessa per conoscenza anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la situazione è rimasta pressoché la stessa, dal momento che risultano essere stati rimossi a tutt’oggi, peraltro a cura soltanto delle ditte proprietarie dei cartelloni, soltanto il megaimpianto della ditta “MEDIA POSTER KOMPANY” installato sulla collina di Tor di Quinto (rimosso il 12 febbraio 2014) ed i 3 impianti della ditta “PES” in quanto fallita (vedi http://www.vasroma.it/si-sta-effettuando-a-roma-la-rimozione-di-tutti-gli-impianti-pubblicitari-della-ditta-p-e-s/).

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Foto scattata il 7 febbraio 2009

Non è cambiato nulla nemmeno dopo l’interrogazione del Movimento 5 Stelle, a cui peraltro non è stata data nessuna risposta. (http://www.vasroma.it/interrogazione-del-movimento-5-stelle-sugli-impianti-pubblicitari-installati-lungo-il-viale-di-tor-di-quinto/). 

Per contro da allora ad oggi sono spuntati altri due impianti pubblicitari, uno prima della approvazione del PRIP (vedi http://www.vasroma.it/una-delle-storiche-ditte-romane-che-dimostra-concretamente-quanto-e-virtuosa-la-spot-pubblicita/ ) ed uno dopo, a cui dedicherò un prossimo articolo.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Aggiornamento sul numero delle ditte pubblicitarie a cui dovrebbe spettare di partecipare alle future gare

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/aggiornamento-sul-numero-delle-ditte-pubblicitarie-a-cui-dovrebbe-spettare-di-partecipare-alle-future-gare/


Su questo stesso sito il 12 febbraio 2015 ho pubblicato un articolo dal titolo “Quante potrebbero essere le ditte pubblicitarie a cui spetterà di partecipare alle future gare”, in cui davo notizia della avvenuta pubblicazione dell’ Elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati al 4 febbraio 2015, dove sono state annotate tutte le “Soc. che hanno adempiuto alla dichiarazione NBD 2015 Prot. n. 2922/15 Termine 31/1/2015” e che risultavano essere 43. (http://www.vasroma.it/quante-potrebbero-essere-le-ditte-pubblicitarie-a-cui-spettera-di-partecipare-alle-future-gare/#more-15773) 

Nel frattempo sul sito web del Comune di Roma è stato pubblicato l’Elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati al 13 febbraio 2015che porta la seguente novità in alto a destra.

Immagine.Aggiornamento elenco contribuenti al 13.2.2015 

Come si può ben vedere, la colonna unica che nel precedente aggiornamento indicava con un “SI” o con un “NO” le ditte pubblicitarie che entro la data del 31 gennaio 2015 “hanno adempiuto alla dichiarazione NBD 2005” è stata ora disarticolata in tre distinte colonne, di cui la prima di sinistra è riservata sempre alle ditte che si sono messe in regola, mentre la seconda al centro è riservata alla “Verifica dichiarazione” e la terza a destra è dedicata al “Pagamento integrale 1° rata C.I.P. Anno 2015”.

Dal confronto con l’Elenco aggiornato al 4 febbraio 2015 emergeche in questo frattempo risultano essersi messe in regola le seguenti 5 ditte: 

1)   OR.SA. PUBBLICITA’ SAS DI ORECCHIO F. E C.– codice 0038 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 16 impianti “senza scheda”)

2)   D.& D. OUTDOOR ADVERTISING – codice 0062 – (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 22 impianti “senza scheda”)

3)   SARILA S.r.l. – codice 0064 ((dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 71 impianti “senza scheda”, tutti rimossi spontaneamente)

4)   PUBLIARCOM SEGNAL S.r.l. - codice 0090

5)   BRUTUS ADVERTISING DI GAUDINI ALBERTO - codice 0450 

Va messo in evidenza che nell’Elenco aggiornato al 4 febbraio 2015 risultava avere adempiuto alla dichiarazione NBD 2015 la ditta NUOVI SPAZI (codice 0066) che ora invece nell’Elenco aggiornato al 13 febbraio 2015 risulta non avere adempiuto. 

Tenendo conto che si è aggiunta una sola ditta in più che non ha installato impianti “senza scheda”, ma che viene pareggiata per il momento dalla ditta in meno che ora non risulta essersi messa in regola (la “NUOVI SPAZI”), il quadro complessivo rimane lo stesso, vale a dire che rimarrebbero soltanto 22 ditte pubblicitarie che avrebbero il diritto di partecipare alle future gare soltanto però perché in regola rispetto ai pagamenti, senza tener conto per ora le ditte che hanno installato impianti registrati nella Nuova Banca Dati come scheda “E”.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Ulteriore aggiornamento sul numero delle ditte che potrebbero partecipare alle future gare

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/ulteriore-aggiornamento-sul-numero-delle-ditte-che-potrebbero-partecipare-alle-future-gare/


Ad appena 3 giorni di distanza dall’ Elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati al 13 febbraio 2015 è stato fatto un nuovo aggiornamento pubblicato nel frattempo sul sito web del Comune (http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dip_att_ec_pro_r_af_e_d_p.wp).

La spiegazione più presumibile è che molte ditte pubblicitarie abbiano deciso di mettersi in regola con gli adempimenti 5) amministrativi per l’anno 2015 trasmettendo entro il 31 gennaio 2015 le rispettive dichiarazioni per raccomandata con ricevuta di ritorno, anziché per posta elettronica certificata come richiesto.

Questo spiega le ragioni di questo aggiornamento a così breve distanza di tempo dal precedente.
Dall’esame dell’ Elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati al 16 febbraio 2015 si viene infatti a sapere che entro la data del 31 gennaio 2015 hanno adempiuto alla dichiarazione NBD 2015 le seguenti ulteriori ditte.

1) B. PUBBLICITÀ S.r.l. - codice 0006 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 17 impianti “senza scheda”)
2) STUNT PUBBLICITY S.r.l.codice 0012
3) PUBBLISTUDIO - codice 0016
4) AL.MA. ALLESTIMENTI E MANUTENZIONE S.r.l. - codice 0020
5) D.B. S.r.l.codice 0021 (presentata da AC Projects)
6) PUBBLITALIAcodice 0026
7) OPRA DI GIROLAMO ROCCO LAZZAROcodice 0029
8) CIBRA PUBBLICITÀcodice 0030
9) AVIP- codice 0045 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 5 impianti “senza scheda”)
10) G.R. PUBBLICITÀ 2001 DI MACCHIATI GIULIANA & C. - codice 0047 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 39 impianti “senza scheda”)
11) ETTORE SIBILIA PUBBLICITÀ AFFISSIONI S.r.l.codice 0055 (presentata da SIPEA S.r.l.)
12) PUNTOLINE S.r.l. - codice 0073
13) A.R.P.SOC.ALLESTIMENTI REALIZZIONI PUBBLICITARIE S.r.l.Codice 0075 (presentata da ATC)
14) URBE PUBBLICITA’di FRANCO E STEFANO CAPPELLI E C.codice 0082 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 7 impianti “senza scheda”)
15) DI EMME IMMOBILIARE S.r.l.codice 0087
16) G.B.E. S.r.l.codice 0092 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 9 impianti “senza scheda”)
17) CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITÀ S.p.A.codice 0149
18)IRKAM S.A.S. DI SALIMI NABI IRAJ e C.- codice 0152
19) NEW DELTA– codice 0483
20) COMUNICANDO LEADERcodice 0484
21)GDR PUBBLICITÀ SOCIETÀ A RESPONSABILITA’ LIMITATÀUNIPERSONALE SEMPLIFICATAcodice 0504
22) I.G.A. IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONI S.r.l.codice 0513 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 5 impianti “senza scheda”)

Se non si terrà conto delle 6 ditte che risultano avere installato impianti pubblicitari “senza scheda”, si verrebbero ad aggiungere altre 16 ditte al numero di quelle che potrebbero partecipare alle future gare.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Quattro foto tanto per ricordare come siamo messi a febbraio 2015

La rimozione dei megaimpianti pubblicitari installati nella zona di Tor di Quinto

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/la-rimozione-dei-megaimpianti-pubblicitari-installati-nella-zona-di-tor-di-quinto/


Lo sorso 18 febbraio mi sono trovato a passare per viale di Tor di Quinto e mi è saltato all’occhio che non c’era più il megaimpianto pubblicitario installato nell’area di pertinenza di un distributore di benzina quasi di rimpetto alla caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto”.

Ho potuto accertare con mia grande soddisfazione che erano stati così rimossi tutti e tre i megaimpianti installati nella zona di Tor di Quinto, di cui avevo puntualmente segnalato i vizi di legittimità.
Si tratta di rimozioni spontanee messe in atto dalle stesse ditte proprietarie dei megaimpianti.

Il primo dei tre megaimpianti ad essere stato rimosso è stato il più grande di tutti, perché era formato da ben 4 impianti accostati fra di loro a formare un unico grande cartelloni di mt. 8 di base per mt. 6 di altezza, installati a ridosso della collina di Tor di Quinto.

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Foto scattata il 1 giugno 2010

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 Foto scattata il 1 giugno 2010

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Foto delle 4 targhette con i numeri di codice identificativi
della ditta “MEDIA POSTER KOMPANY”

È stato da me segnalato a nome di VAS il 4 giugno 2010 con un messaggio di posta elettronica, poi sollecitato allo stesso modo il 18 aprile 2011.
Ne ho potuto accertare l’avvenuta rimozione il 12 febbraio del 2014.

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Foto scattata il 22 febbraio 2015

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Foto scattata il 22 febbraio 2015

Il secondo megaimpianto, sempre della ditta “MEDIA POSTER KOMPANY”, era costituito da due impianti di mt. 4 x 3 a formare un unico cartellone di mt. 8 di base per mt. 3 di altezza, installato nel tratto finale di via Flaminia Vecchia all’altezza dello svincolo con viale di Tor di Quinto, sempre da me segnalato con un messaggio di posta elettronica trasmesso il 18 aprile 2011.

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Foto scattata il 9 marzo 2011

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Foto scattata il 9 marzo 2011

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Foto delle 2 targhette con i numeri di codice identificativi
della ditta “MEDIA POSTER KOMPANY”, scattata il 9 marzo 2011

Ne ho accertato l’avvenuta rimozione ai primi di quest’anno.

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Foto scattata il 22 febbraio 2015

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Foto scattata il 22 febbraio 2015

Il terzo ed ultimo megaimpianto è stato installato dalla ditta “Looking4”: era costituito da due impianti di mt. 4 x 3 a formare un unico cartellone di mt. 4 di base per mt. 6 di altezza, installato come detto nell’area di pertinenza di un distributore di benzina.

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Foto scattata il 1 dicembre 2009

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Foto scattata il 12 dicembre 2013

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Foto delle 2 targhette con i numeri di codice identificativi
della ditta “Looking4”, scattata il 122 dicembre 2013

È stato da me segnalato con Nota VAS prot. n. 4 del 16 febbraio 2010: ne ho accertato l’avevnuta rimozione, come detto, il 18 febbraio 2015.

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Foto scattata il 22 febbraio 2015

Voglio augurarmi che non si debbano aspettare altri 4-5 anni per vedere la rimozione anche di tutti gli altri impianti pubblicitari installati lungo il viale di Tor di Quinto, specie ora che con la destinazione del PRIP a zona “A” è stato sancito il divieto assoluto di affissione in zona.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Cartellopoli, l’assessore Leonori: “Stop ai maxi-impianti, si parte da San Giovanni”

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/cartellopoli-lassessore-leonori-stop-ai-maxi-impianti-si-parte-da-san-giovanni/


L’assessore Marta Leonori ha rilasciato una intervista al giornalista Paolo Boccacci che è stata pubblicata con questo titolo ieri 23 febbraio 2015 sul quotidiano on line di “roma.repubblica.it”.

Ne riporto la sola parte che riguarda l’impiantistica pubblicitaria.

Assessore Leonori, su cosa punterà nell’anno in corso?
Prima di tutto– risponde la responsabile di Commercio e attività produttive – continueremo il percorso di rivoluzione degli impianti pubblicitari.
A breve lanceremo il primo piano di localizzazione sperimentale in un municipio“.

Quale?
Il VII, da San Giovanni a Romanina“.

Che cosa cambierà?
Il piano prevederà via per via i luoghi scelti e le dimensioni degli impianti, secondo le regole approvate a luglio, dopo vent’anni di attesa.
Il massimo della grandezza sarà 3 metri per 2“.

E quelli fuorilegge?
Già la determinazione dell’amministrazione ha diminuito gli impianti abusivi.
Ora con la nuova gara le società che vinceranno si controlleranno a vicenda attraverso l’utilizzo di app e codici identificativi, che saranno disponibili anche per le associazioni dei cittadini.
Dopo i piani di localizzazione pubblicheremo le gare, a cui potranno accedere solo società che hanno rispettato le regole“. 

L’intervista è stata pubblicata il 23 febbraio 2015 anche sulla cronaca di Roma del quotidiano “La 
Repubblica”.

Immagine.La Repubblica del 23.2.2015Immagine.La Repubblica del 23.2.2015.2

Dalle dichiarazioni dell’assessore sembra evincersi dunque che, anziché far adottare dalla Giunta Capitolina tutti assieme i 15 Piani di Localizzazione, intende invece “lanciare” a livello “sperimentale” il solo Piano di Localizzazione del VII Municipio, senza specificare però né i modi né le forme. 

Almeno al sottoscritto vengono spontanei i due seguenti interrogativi, a cui spero che l’assessore dia quanto prima una risposta chiarificatrice. 

Intende far adottare il Piano di Localizzazione del VII Municipio per sottoporlo al “parere” di competenza del Consiglio di quel Municipio e trarne un prototipo che faccia da esempio e linea guida per completare al meglio in termini sia di “metodo” che di “merito” la redazione anche dei rimanenti Piani di Localizzazione ?  

Oppure, prima ancora di adottarlo, intende sottoporre il Piano di Localizzazione ad una valutazione degli addetti ai lavori ed ai soggetti comunque interessati (associazioni di categoria, ditte pubblicitarie, associazioni e comitati di cittadini) sempre con la finalità di completare al meglio allo stesso modo in termini sia di “metodo” che di “merito” non solo il Piano di Localizzazione del VII Municipio, ma anche gli altri 14 Piani di Localizzazione, consentendone così una adozione complessiva più omogenea e coerente ?  

Il giornalista Paolo Boccacci ha voluto tradurre la conferma data dall’assessore Leonori circa “il massimo della grandezza” degli impianti pubblicitari che “sarà 3 metri per 2” mettendo in risalto nel titolo dell’articolo uno “Stop ai maxi-impianti”, facendo diventare tali anche la gran massa dei cartelloni di mt. 4 x 3 che debbono essere rimossi entro il prossimo 20 maggio per convertirli caso mai in impianti di mt. 3 x 2: è questo l’inizio del “percorso di rivoluzione degli impianti pubblicitari” che l’assessore Leonori intende continuare e che al momento non appare più di tanto, al punto che un tweet di Cartellopoli indirizzato alla Leonori esprime tutti i suoi dubbi proprio sui tempi di realizzazione di questo percorso. 

Immagine.Tweet Marta Leonori 

È almeno per me evidente che la domanda è provocatoria, dal momento che sono più che convinto che la vera e propria “rivoluzione” avverrà si spera entro la fine di quest’anno, quando una volta espletate tutte le gare si entrerà finalmente a regime con la totale rimozione di tutti gli impianti pubblicitari installati in quel momento sul territorio e Roma cambierà volto con la installazione ex novo degli impianti individuati dai Piani di Localizzazione in numero quasi dimezzato.  

A tal riguardo mi ha lasciato ad ogni modo una qualche perplessità l’affermazione dell’assessore secondo cui “con la nuova gara le società che vinceranno si controlleranno a vicenda attraverso l’utilizzo di app e codici identificativi, che saranno disponibili anche per le associazioni dei cittadini”, perché lascia intendere una sua visione del domani ancora condizionata dalla cartellopoli che ha contraddistinto Roma nel passato e la contraddistingue purtroppo tuttora nel presente. 

Per come la vedo io, con la individuazione in modo inequivocabile da un lato di tutte le posizioni sul territorio in cui dovranno essere installati tutti i futuri impianti pubblicitari (come ribadito dalla stessa Leonori) e con la assegnazione dall’altro lato della loro gestione per lotti distinti, la società che vince una gara non avrà alcun bisogno di “controllare” gli impianti pubblicitari delle altre società che hanno vinto le rimanenti gare, se non altro per evitare un eccesso di potere ed una invasione di competenze.  

Trovo quindi improprio ridurre ad un controllo a vicenda delle società che si saranno aggiudicate le gare “l‘utilizzo di app e codici identificativi, che saranno disponibili anche per le associazioni dei cittadini”. 

Le mie perplessità sono state peraltro espresse anche in uno dei commenti che hanno fatto seguito ad un messaggio lanciato via twitter dal blog “Roma fa schifo”, come attestano quelli di seguito riportati, l’ultimo dei quali commenta significativamente che “controllarsi a vicenda, praticamente quello che è successo negli ultimi 20 anni“ (per giunta, aggiungo io, in regime di monopolio), evidenziando che “siamo a Roma” e non in una città da terzo mondo.

 Immagine.Tweet di Rustioni 

L’ultima mia considerazione la riservo alla dichiarazione finale secondo cui “dopo i piani di localizzazione pubblicheremo le gare, a cui potranno accedere solo società che hanno rispettato le regole”: l’Assessore non precisa quali siano queste “regole” che dovrebbero fare da cartina di tornasole per stabilire quali saranno le ditte “cosiddette” virtuose” cui spetterà di accedere alle gare. Ricordo al riguardo che la Giunta Capitolina deve ancora definire i “criteri” con cui decidere senza alcuna discrezionalità e senza nessun trattamento di favore chi dovrà essere escluso “per legge” dalle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione della gestione tanto degli impianti SPQR quanto dei futuri impianti pubblicitari privati su suolo pubblico. 

Staremo a vedere quali saranno questi “criteri”.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Presentazione del Piano di Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari del VII Municipio

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/presentazione-del-piano-di-localizzazione-dei-mezzi-e-degli-impianti-pubblicitari-del-vii-municipio/


Nella sala convegni della Città dell’Altra Economia si è tenuta ieri pomeriggio la presentazione del Piano di Localizzazione dei Mezzi e degli Impianti Pubblicitari (PiaMLP) del VII Municipio.

PIALMIP.3.

La slide proiettata porta la data di lunedì 23 febbraio 2015, a conferma di quanto è stato poi detto nel corso della presentazione che la “proposta” del suddetto Piano di Localizzazione è stata fatta conoscere proprio lunedì scorso dapprima ai Presidenti ed agli assessori al Commercio dei 15 Municipi e poi alla associazione di categoria A.I.P.E. ed alle ditte pubblicitarie “SCI”, “CLEAR CHANNEL” ed “IGP DÉCAUX”.

Alla ulteriore presentazione di ieri pomeriggio sono stati invitati a partecipare le associazioni “VAS”, “Basta Cartelloni” e “Cittadinanzattiva”, il Laboratorio di “Carte in Regola”, il blog di “Roma fa schifo” e Stefano Miceli amministratore del gruppo "Roma Pulita"su Facebook.

Alla presenza anche del dott. Fraancesco Paciello e dell’avv. Gianluca Giattino e dell’Ing. Andrea Giura Longo (di “Aequa Roma”), ha voluto fare personalmente la presentazione della  Proposta del Piano di Localizzazione del VII Municipio l’assessore Marta Leonori, che ha spiegato che l’iniziativa separata di ieri a distanza di due giorni dall’altra di lunedì scorso era dovuta a questioni meramente organizzative, ma sempre con la finalità dichiarata non solo di far conoscere il lavoro prodotto dalla S.p.A. “Aequa Roma”, ma anche e soprattutto di raccogliere osservazioni e suggerimenti utili a migliorare la redazione sia di questo specifico Piano di Localizzazione che degli altri 14 rimanenti.

 PIALMIP.4.

L’assessore Leonori ha così risposto ai 2 interrogativi che mi ero posto nell’articolo pubblicato il 24 febbraio 2015 dal titolo «Cartellopoli, l’assessore Leonori: “Stop ai maxi-impianti, si parte da San Giovanni”» (http://www.vasroma.it/cartellopoli-lassessore-leonori-stop-ai-maxi-impianti-si-parte-da-san-giovanni/#more-16237), confermando la mia seconda ipotesi secondo cui «prima ancora di adottarlo, intende sottoporre il Piano di Localizzazione ad una valutazione degli addetti ai lavori ed ai soggetti comunque interessati (associazioni di categoria, ditte pubblicitarie, associazioni e comitati di cittadini) sempre con la finalità di completare al meglio allo stesso modo in termini sia di “metodo” che di “merito” non solo il Piano di Localizzazione del VII Municipio, ma anche gli altri 14 Piani di Localizzazione, consentendone così una adozione complessiva più omogenea e coerente».

A tal riguardo ha fatto sapere che la prossima settimana invierà una nota ad “Aequa Roma” con cui formalizzerà gli ulteriori criteri con chiudere al meglio il lavoro di redazione dei 15 Piani di Localizzazione, la cui consegna è prevista per il prossimo 28 marzo. 

L’Assessore Leonori ha illustrato il “metodo” di lavoro che sta svolgendo tuttora “Aequa Roma” e che costituisce la base territoriale per comporre e definire i futuri lotti.

Ha quindi spiegato il lavoro prodotto con una serie di slide da lei stessa proiettate: le prime hanno riguardato i “Criteri generali – il quadro normativo”.

 Immagine.PIALMIP.1

Con la slide relativa a “La metodologia- il quadro conoscitivo” ha fatto sapere che, benché il PRIP abbia pianificato con i rispettivi indici di affollamento solo le strade della viabilità principale elencate nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del 1999, si è tenuto conto anche del PGTU del 2014 che ha aggiornato l’elenco delle strade facenti parte della viabilità principale.

I 15 Piani di Localizzazione riguardano in tutto 110.400 mq. dei 138.000 complessivamente previsti dal PRIP perché sono quelli ricadenti su suolo pubblico.

Immagine.PIALMIP.2 

L’assessore Leonori ha quindi proiettato una serie di ulteriori slide spiegando che – come dettato dai criteri impartiti con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 – per le ubicazioni è stato “fatto riferimento alle attuali localizzazioni e formati riportati nella Nuova Banca Dati, in particolare per gli impianti SPQR”, verificando per ogni impianto la legittimità o meno della sua posizione sul territorio: per progressivi sfrondamenti (sono stati individuati “agglomerati” di addirittura 70-90 impianti) si è arrivati così ad individuare le posizioni che risultano in regola con tutta la normativa vigente in materia e soprattutto con le distanze minime prescritte dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione.

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Ha quindi proiettato le seguenti slide riferite alla “Proposta preliminare – Municipio VII”.

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Con tale metodologia di lavoro è stato accertato che sul territorio del VII Municipio risultano istallati oggi 2.349 impianti per una superficie complessiva di 14.854 mq., che dovrebbe abbassarsi a 7.061 mq. entro il prossimo 20 maggio, data entro cui gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 debbono essere convertiti in un pari numero di impianti di mt. 3 x 2 (confermando quindi quello complessivo di 2.349). 

A conclusione del lavoro di progetto da 2.349 impianti si è scesi a n. 1.333 impianti ed i a 14.854 mq. si sono conseguentemente abbassati a 6.392 mq., vale a dire al 43% ca. in meno. 

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L’assessore Leonori ha quindi proiettato le seguenti slide riferite alle tavole della proposta preliminare, la prima delle quali fa vedere che il Piano di Localizzazione del VII Municipio è stato suddiviso in 20 quadranti per ognuno dei quali è stata predisposta una tavola su mappa ed una satellitare in cui si individuano collocazione e formato degli impianti, individuabili sul territorio in base ai 6 colori con cui sono stati contraddistinti.

 Immagine.PIALMIP.12

Le due successive slide mostrano la differenza tra oggi (impianti in colore rosso) e domani.


Immagine.PIALMIP.13

Immagine.PIALMIP.14

L’assessore Leonori ha quindi proiettato la seguente slide relativa agli “Strumenti di gestione – Il nuovo sistema”, che fa capire meglio quanto da lei dichiarato nell’intervista rilasciata a “La Repubblica”, vale a dire che “con la nuova gara le società che vinceranno si controlleranno a vicenda attraverso l’utilizzo di app e codici identificativi, che saranno disponibili anche per le associazioni dei cittadini.

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Ha quindi proiettato la slide che lascia vedere quali sono le 4 fasi in cui è articolato l’iter di approvazione dei Piani di Localizzazione.

 Immagine.PIALMIP.16

Al termine della presentazione si è aperta una ampia discussione che ha toccato varie questioni, di cui relazionerò nello specifico in un prossimo articolo.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Revoca ufficiale della sperimentazione in viale dell’Oceano Pacifico

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/revoca-ufficiale-della-sperimentazione-in-viale-delloceano-pacifico/


Con Nota prot. n. QH 83458 del 5 dicembre 2014 il dott. Francesco Paciello ha comunicato l’intenzione dell’Amministrazione Capitolina di dare immediata attuazione alle prescrizioni del PRIP effettuando solo in via sperimentale un intervento di “riqualificazione” di viale dell’Oceano Pacifico, prescrivendo la rimozione di 35 impianticonsiderati abusivi perché in violazione dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di Pubblicità”. 

Alla suddetta iniziativa ho dedicato un articolo pubblicato il 12 dicembre 2014 dal titolo «La doppia equivoca “sperimentazione“ del Comune di Roma» (http://www.vasroma.it/la-doppia-equivoca-sperimentazione-del-comune-di-roma/) con cui ho espresso le mie perplessità ed ho fra l’altro fatto presente che il richiamato art. 2 del Regolamento di Pubblicità riguarda le Definizioni ed era pertanto errato, riconoscendo però che il Dott. Francesco Paciello intendeva sicuramente riferirsi al 2° comma dell’art. 1 che nell’ultimo periodo dispone testualmente che le iniziative pubblicitarie svolte con qualunque mezzo nel territorio del Comune di Roma in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione, ovvero comunque non contemplate nel presente Regolamento, o non autorizzate da altri Enti ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice della strada, sono da considerarsi abusive a tutti gli effetti.  

Con Nota prot. QH86409 del 15 dicembre 2014 il dott. Francesco Paciello ha riconosciuto il mero errore materiale ed ha rettificato il riferimento normativo. 

Con l’articolo pubblicato il 16 dicembre 2014 dal titolo «“Sperimentazione”: la rettifica del Dott. Francesco Paciello» (http://www.vasroma.it/sperimentazione-la-rettifica-del-dott-francesco-paciello/) gliene ho dato atto e merito.

Alle critiche alla suddetta “sperimentazione” fatte in un articolo pubblicato l’11 dicembre 2014 sul sito htpp://www.romafaschifo.com l’Assessore Leonori ha voluto dare un seguito con un messaggio di posta elettronica pubblicato sempre sul medesimo sito, che ho fatto oggetto di un mio articolo pubblicato il 17 dicembre 2014 dal titolo «“Sperimentazione”: le troppo vaghe precisazioni dell’Assessore Marta Leonori» (http://www.vasroma.it/sperimentazione-le-troppo-vaghe-precisazioni-dellassessore-marta-leonori/) .

Con il successivo articolo pubblicato il 16 gennaio 2015 dal titolo «Attuazione del PRIP: l’Assessore Leonori anticipa i contenuti della deliberazione con cui la Giunta Capitolina ha dato l’incarico della redazione dei Piani di Localizzazione» (http://www.vasroma.it/attuazione-del-prip-lassessore-leonori-anticipa-i-contenuti-della-deliberazione-con-cui-la-giunta-capitolina-ha-dato-lincarico-della-redazione-dei-piani-di-localizzazione/) ho commentato l’intervista all’Assessore Leonori pubblicata sulla cronaca di Roma del quotidiano “La Repubblica” del 14 gennaio 2015, dove fa sapere fra l’altro di avere sospeso la sperimentazione prevista per viale dell’Oceano Pacifico”, notizia che ho appreso con estrema soddisfazione perché ritengo di avere contribuito in quota parte a far prendere questa decisione. 

Difatti, lo stesso giorno della pubblicazione dell’intervista, con la seguente Nota prot. QH 1954 del 14 gennaio 2015 il dott. Francesco Paciello ha comunicato ufficialmente alle ditte pubblicitarie interessate la revoca del procedimento relativo all’intervento di riqualificazione di viale dell’Oceano Pacifico.

 Immagine.disdetta sperimentazione.1Immagine.Disdetta sperimentazione.2png 

Come si può ben vedere, la revoca è giustificata con i “positivi risultati conseguiti dell’Amministrazione Comunale nella fase cautelare davanti al TAR relativa all’impugnazione delle Deliberazioni A.C. n. 49/32014 e n. 50/2014” che hanno convinto a riformulare “l’indirizzo politico … , ritenendo non più opportuno e necessario attivare una fase di sperimentazione in Via Oceano Pacifico”: la fase cautelare si è svolta con una prima udienza tenutasi il 17 dicembre 2014 e con una seconda udienza svoltasi il 9 gennaio 2015.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Il dibattito che è seguito alla presentazione della proposta del Piano di Localizzazione degli impianti pubblicitari del VII Municipio

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/il-dibattito-che-e-seguito-alla-presentazione-della-proposta-del-piano-di-localizzazione-degli-impianti-pubblicitari-del-vii-municipio/


Alla presentazione della proposta del Piano di Localizzazione degli impianti pubblicitari del VII Municipio, che l’assessore Marta Leonori ha voluto fare da sola, ha fatto seguito un interessante dibattuto da cui sono emerse anche diverse nuove informazioni riguardo alla pianificazione che sta facendo la S.p.A. “Aequa Roma”.

La consegna dei 15 Piani di Localizzazione è fissata per il prossimo 28 marzo: sull’iter di approvazione ho insistito che i bandi di gara vengano avviati prima dell’estate per avere la certezza di entrare a regime entro la fine di quest’anno. 

Fra gli argomenti che ho portato a discutere c’è quello sul Bike Sharing per il quale ho letto il passo dei criteri dettati dalla Giunta Capitolina con la deliberazione n. 380 del 30 dicembre 2014 (che mi ero portato ovviamente appresso) in cui si dice che questo specifico lotto deve “essere dimensionato e ubicato sul territorio in termini di sostenibilità economica del servizio“: ho quindi ribadito che per dare il ricavo economico garantito a non far andare deserta questa gara occorre concentrare un maggior numero dei cartelli da mt. 1,20 x 1,80 nel centro storico e nelle immediate vicinanze, mettendo in evidenza che nel Centro Storico non possono comunque essere collocati né paline SPQR né paline con orologio.

Con 6 diversi tipi di colore sono stati indicati i seguenti 6 diversi tipi di impianti poi posizionati sul territorio.
 Immagine.Legenda impianti
Pur nella rapidità delle slide in successione, ho potuto notare che gli impianti speciali da mt. 1,20 x 1,80 e da mt. 3,20 x 2,40 (evidenziati in cerchietti di colore verde più o meno grossi per differenziare visivamente sia la grandezza che la monofaccialità e la bifaccialità) sono stati posizionati senza avere vicino nessuna concorrenza diretta di altri impianti (se non quelli delle pubbliche affissioni evidenziati in dolore azzurro).

Immagine.Piazza Re di Roma
Zona intorno a piazza Re di Roma

Restando in materia di omogeneità economica si è parlato di come fare in modo che anche le gare per tutti gli altri 8 lotti non vadano deserte: al sottoscritto che ha fatto presente in termini di “metodo” che sotto questo aspetto ci potrebbero essere lotti con un diverso numero complessivo di impianti messi a gara, ma sempre e comunque dal pari valore economico complessivo che garantirebbe quindi la omogeneità di tutti gli 8 lotti, il dott. Francesco Paciello ha fatto sapere che ai futuri impianti da assegnare in gestione – oltre al CIP e al canone di locazione – verrà assegnato in futuro (a regime) un diverso canone di concessione a seconda della posizione sul territorio dell’impianto: ha fatto l’esempio della differenza di rendita economica di posizione tra una fermata della Metro ed una fermata dell’autobus che passa ben più volte in uno stesso tratto ben più lungo di strada.

Questo canone di concessione stimato a monte dal Comune dovrebbe costituire la base d’asta di ognuna delle 8 future gare aperte alla migliore offerta, che dovrebbero garantire a valle le maggiori entrate previste dal Comune.

Un altro importante argomento trattato, sempre da me innescato, ha riguardato il fatto che il PRIP ha pianificato gli indici di affollamento sulle strade principali della viabilità elencate nel PGTU  del 1999, che sono in numero ben minore di quelle individuate nel PGTU del 2014, di cui però – a detta dell’assessore Marta Leonori – “Aequa Roma” ha tenuto ugualmente conto: al sottoscritto che l’aveva fatto presente è stato spiegato che – laddove non si riuscisse a collocare impianti nel rispetto dell’indice di affollamento assegnato nemmeno nelle vie limitrofe (nella misura prescritta del 15% e solo con cartelli di mt. 1 x 1 e per un indice di affollamento di 4 metri ogni 100 metri lineari – ultimo comma dell’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PROP), allora si verranno a traslare i mq. rimanenti in una delle strade non pianificate, ma previste nel PGTU del 2014, trasferendovi lo stesso indice di affollamento.

L’operazione sarebbe legittimata dall’ultimo comma dell’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP, ai sensi del quale “Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch’esso edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l’integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006”.

Ho fatto poi presente il problema delle “aree a progettazione unitaria” dove bisogna adottare “particolare attenzione nella progettazione dell’impiantistica pubblicitaria” e “studiati progetti-tipo degli impianti” (art. 33 delle N.T.A. del PRIP) e rispettare anche le prescrizioni dell’art. 20 del Regolamento), mettendo in risalto che non vorrei che diventassero un pretesto strumentale per allungare i tempi di espletamento delle gare, con riferimento anche alla “proposta” fatta alle ditte pubblicitarie di un modello unificato di impianto ed al progetto altamente tecnologico presentato dall’A.I.P.E..

 Immagine.Aree a progettazione unitaria.2Immagine.Aree a progettazione unitaria.1
Immagine.Aree a progettazione unitaria

Al riguardo il dott. Francesco Paciello ha risposto facendo sapere che c’è una apposita Commissione Tecnica che è stata incaricata di individuare solo un modello unificato di impianto di proprietà del Comune (SPQR) che verrà approvato in fase finale contestualmente alla approvazione definitiva dei Piani di Localizzazione: di questo modello unificato verrà presumibilmente prescritta la realizzazione come condizione ineludibile nei procedimenti di evidenza pubblica con cui il Comune assegnerà la gestione proprio degli SPQR. 

Ho proposto di incaricare la suddetta Commissione Tecnica di predisporre anche dei progetti-tipo di impianti per le diverse aree a progettazione unitaria (ho fatto l’esempio della differenza che ci dovrebbe essere in termini di arredo urbano tra un impianto sito nel Centro Storico ed un impianto sito ad Ostia, benché entrambi ricadenti in aree a progettazione unitaria).

Mi è stato infine assicurato che, pur lavorando per soli 150.000 € e per lo più a tavolino, “Aequa Roma” riesce a tener conto comunque anche di spartitraffico centrali (maggiori o minori d4 mt.), di strisce pedonali ecc.: è stato anche chiarito che si rispettano tutte le deroghe, ma non si tiene conto della segnaletica stradale per causa della sua estrema mutevolezza da un giorno all’altro, mentre è stato tenuto conto della spazio di avvistamento (art. 79 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada entro una distanza che va da un minimo di 50 metri ad un massimo di 250 metri).

  Immagine.Misure minime spazio avvistamento
Le misure minime dello spazio di avvistamento
(art. 79 D.P.R. n. 495/1992)

L’ing. Andrea Giura Longo ha fatto presente per conto di “Aequa Roma” il problema dei marciapiedi, insuperabile laddove non  ci sono proprio e comunque difficile da superare laddove sono inferiori ai 3 metri minimi prescritti: si è convenuto che in tali casi vengano posizionati a ridosso del muro di confine del marciapiede, paralleli  al senso di marcia oppure a bandiera ma ad un altezza di mt. 2,20 per consentire il passaggio soprattutto dei non vedenti.

Una buona giornata che meritava di essere descritta per l’importanza a mio giudizio di come si è svolta in modo costruttivo.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Slittamento della data di decorrenza della moratoria sugli impianti pubblicitari

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi: 
http://www.vasroma.it/slittamento-della-data-di-decorrenza-della-moratoria-sugli-impianti-pubblicitari/

Su questo stesso sito il 26 gennaio 2015 ho pubblicato un articolo dal titolo “È stata finalmente pubblicata la delibera con cui la Giunta Capitolina ha affidato l’incarico per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione prescritti dal PRIP”, in cui davo la notizia che la mattina di giovedì 22 gennaio 2015 sul sito web del Comune di Roma è stata finalmente pubblicata la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 con cui è stato affidato alla S.p.A. “Aequa Roma” l’incarico per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione prescritti dagli articoli 29 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP). (http://www.vasroma.it/e-stata-finalmente-pubblicata-la-delibera-con-cui-la-giunta-capitolina-ha-affidato-lincarico-per-la-redazione-dei-15-piani-di-localizzazione-prescritti-dal-prip/#more-15022)

Ho messo in risalto che c’erano voluti ben 23 giorni per riuscire a vedere la pubblicazione del suddetto atto e facevo presente che il suo ritardo ha comportato delle conseguenze da un punto di vista giuridico sul piano delle applicazioni che sono state dettate dall’atto stesso. 

Ho fatto espresso riferimento alla importante novità che è stata introdotta nella deliberazione e che riguarda la “moratoria, per un tempo non superiore a 180 giorni dall’approvazione della presente deliberazione, di tutti i seguenti procedimenti ad iniziativa di parte, anche in corso d’istruttoria, riferiti ad impianti pubblicitari insistenti su suolo pubblico capitolino:
– spostamento/ricollocazione degli impianti pubblicitari;
– adeguamento degli impianti pubblicitari;
– trasformazione/accorpamento degli impianti pubblicitari, ivi comprese le trasformazioni da monofacciali a bifacciali.” 

Ho messo quindi in evidenza che se la decorrenza della suddetta moratoria è scattata dal 30 dicembre 2014, cioè dall’approvazione della presente deliberazione”, che è stata però pubblicata 23 giorni dopo, non mettendo conseguentemente tutte le ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati in condizione di venirne a conoscenza e quindi di rispettare la moratoria, in questo lasso di tempo tutte queste stesse ditte hanno ovviamente continuato a mettere in atto sul territorio soprattutto spostamenti e ricollocazioni avvalendosi della Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008 che consente queste operazioni.

Ne deriverebbe un sicuro contenzioso se il dott. Francesco Paciello prescrivesse la rimozione di tutti gli impianti reinstallati nell’arco di tempo che va dal 30 dicembre 2014 al 22 gennaio 2015, senza aver rispettato la moratoria.

Nel corso del dibattito che è seguito alla presentazione della proposta del Piano di Localizzazione degli impianti pubblicitari del VII Municipio ho sollevato questo problema.
Il dott. Francesco Paciello ha convenuto sulla impossibilità da parte delle ditte pubblicitarie di non poter venire a conoscenza della suddetta moratoria (e quindi di rispettarla) fin tanto che non è stata pubblicata sul sito web del Comune la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014ed ha confermato che la data della sua decorrenza va fatta partire dal 22 gennaio 2015, ritenendo conseguentemente giustificate tutte le eventuali ricollocazioni effettuate nel pieno rispetto della Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008.

La moratoria di 180 giorni terminerà pertanto alla fine del prossimo mese di luglio. 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Entro il prossimo 20 maggio debbono essere convertiti e comunque rimossi tutti gli impianti pubblicitari di mt. 8 x 3

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi: http://www.vasroma.it/entro-il-prossimo-20-maggio-debbono-essere-convertiti-e-comunque-rimossi-tutti-gli-impianti-pubblicitari-di-mt-8-x-3/

Nel corso del dibattito che lo scorso 25 febbraio è seguito alla presentazione della proposta del Piano di Localizzazione degli impianti pubblicitari del VII Municipio gli amici di “Basta Cartelloni” hanno sollecitato al dott. Francesco Paciello la rimozione degli impianti pubblicitari di mt. 8 x 3 installati in particolare dalla ditta “Gregor” accostando di seguito due impianti di mt. 4 di base per tre metri di altezza, come quello da me fotografato fin dal 12 dicembre 2013 (vedi http://www.vasroma.it/la-conversione-in-atto-sui-viale-di-tor-di-quinto-degli-impianti-pubblicitari-di-mt-4-x3/).

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Il dott. Francesco Paciello ha fatto presente che fra le novità introdotte con il Regolamento di Pubblicità approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 c’è il 1° comma dell’art. 34 che dispone che “a decorrere dal 1 gennaio 2015 i formati di dimensioni uguali o superiori a quelli di cui all’art. 4 comma 2 lettera b) sono convertiti in formati non superiori a quelli di cui all’art. 20 lett. f) punto 1”, che come impianto massimo consentono quello di mt. 3 x 2. 

In base alla citata lettera b) del 2° comma dell’art. 4 sono vietati “gli impianti e i mezzi la cui superficie espositiva facciale superi i 12 metri quadrati, salvo quanto disposto dall’art. 20, comma 1, lett. F) in materia di impianti non soggetti ai limiti di formato”: il divieto riguarda quindi soltanto gli impianti pubblicitari di dimensioni superiori ai mt. 4 x 3. 

Alla conversione in atto sul viale di Tor di Quinto degli impianti pubblicitari di mt. 4 x3 ho dedicato un apposito articolo (vedi http://www.vasroma.it/la-conversione-in-atto-sui-viale-di-tor-di-quinto-degli-impianti-pubblicitari-di-mt-4-x3/) in cui ho fatto presente che con Nota prot. LR BG 61384 del 23 settembre 2014 il dott. Francesco Paciello aveva comunicato che a norma di legge la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 sarebbe dovuta avvenire entro la data del 31 gennaio 2015.

Ho anche ricordato che la nota suddetta è stata impugnata al TAR del Lazio dalle ditte “S.C.I.”, “FOX ADVERTISING”, “D.& D. OUTDOOR ADVERTISING”, “WHAYAP ITALIA” ed “A.P. ITALIA”, “A.P.A.” e “CLEAR CHANNEL AFFITALIA” e che la Seconda Sezione del TAR del Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva dell’atto del dott. Francesco Paciello, prorogando con rispettive Ordinanze la scadenza del 31 gennaio 2015 al prossimo 20 maggio.

Dal momento che il 1° comma dell’art. 34 prescrive che dal 1 gennaio del 2015 debba decorrere anche la conversione degli impianti di dimensioni superiori ai 12 mq, cioè ai 4 x 3, per analogia il dott. Francesco Paciello considera che gli impianti di mt. 8 x 3 (così come anche tutti gli altri impianti di dimensioni superiori ai 12 mq., come ad es. i 6 x 3 ancora esistenti) non possono essere rimossi d’ufficio ma debbono essere convertiti o comunque rimossi ai fini della conversione entro il prossimo 20 maggio ad opera delle stesse ditte pubblicitarie che ne sono proprietarie. 

Dal momento che, nel rispetto del nuovo Regolamento di Pubblicità da un lato e delle Ordinanze del TAR del Lazio dall’altro lato, gli impianti pubblicitari di mt. 8 x 3 continuano di fatto ad essere sfruttati con una pubblicità irregolare, dal momento che è espressamente vietata dalla citata lett. b) del 2° comma dell’art. 4, sarebbe più che opportuno che l’Assessore Marta Leonori dia mandato di oscurare tutti questi impianti al dott. Francesco Paciello, che senza questa precisa “disposizione” dall’alto e senza i fondi necessari occorrenti per questa operazione (stampa dei manifesti e loro incollaggio) non ha il “potere” di provvedere di sua spontanea volontà.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)
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