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Ecco quanto c’è di VAS nel PRIP approvato dalla Assemblea Capitolina il 30 luglio 2014

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/ecco-quanto-ce-di-vas-nel-prip-approvato-dalla-assemblea-capitolina-il-30-luglio-2014/
Immagine.Slide copertina 
Il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) che è stato approvato definitivamente con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 costituisce l’aggiornamento e la revisione del PRIP redatto originariamente dalla S.p.A. “Aequa Roma” e licenziato dalla Giunta di Alemanno il 2 febbraio del 2011: è stato approvato contestualmente alle modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” approvate con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.
Quella che segue è una analisi estremamente puntuale svolta in ordine cronologico di tutte le modifiche tanto del PRIP quanto del Regolamento che sono riportate in grassetto di colore blu e che sono oggettivamente ed inconfutabilmente attribuibili all’azione che il sottoscritto ha svolto sempre e soltanto a nome e per conto del Circolo Territoriale di Roma della associazione “Verdi Ambiente e Società“ (VAS), singolarmente o in modo associato dapprima con l’associazione “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e da ultimo con l’associazione “Cittadinanzattiva”.

La scadenza improrogabile del 31 dicembre 2014

Al punto 2 della Nota VAS prot. n. 40 dell’11 settembre 2010 ho per la prima volta messo in evidenza la scadenza del 31 dicembre 2014, osservando fra l’altro al riguardo che “dall’esame incrociato di tutta la suddetta normativa doverosamente richiamata emerge anzitutto che non è dato ancora di sapere quali siano gli impianti pubblicitari soggetti a ‘concessioni’ quinquennali e quali gli impianti soggetti invece ad ‘autorizzazioni’ triennali: ….
Se poi si considera che il rinnovo deve essere dato esclusivamente per gli impianti per i quali si sia pervenuti all’esito della stessa procedura di riordino, allora si riduce ancor più non solo il numero degli impianti che hanno avuto il rinnovo della ‘concessione’ fino al 31.12.2014, ma anche il numero degli impianti che hanno avuto il rinnovo della ‘autorizzazione’ fino al 31.12.2010.”
Sono successivamente tornato innumerevoli volte su questo argomento.
Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP che sono riuscito ad elaborare a nome di VAS assieme a Basta Cartelloni-Francesco Fiori: il Cronoprogramma delle fasi temporali prevedeva l’entrata a regime delle gestione di tutti gli impianti nelle 5° fase, tra novembre e dicembre del 2014.
La scadenza del 31 dicembre 2014 di tutte le “concessioni” degli impianti facenti parte della procedura di riordino è stata recepita poi dallo stesso Assessore per Roma Produttiva Marta Leonori che l’ha fatta diventare la molla per giustificare l’approvazione del PRIP e dei successivi Piani di Localizzazione e l’espletamento dei bandi di gara entro la fine di quest’anno o tutt’al più entro i primi mesi dell’anno successivo.
Con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha licenziato la proposta di deliberazione n. 61 di modifiche ed integrazioni al Regolamento, che ha sostituito il comma 9 dell’art. 34 secondo il testo seguente, poi approvato definitivamente con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014: “Gli impianti riconducibili alla procedura del riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento fino al 31/12/2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”.
In sede di approvazione è stata aggiunta la seguente precisazione: “Non si procede al rilascio dei singoli atti autorizza tori relativamente agli impianti predetti .

La trasformazione dello schema normativo

in Normativa Tecnica di Attuazione

Con Decisione n. 3 del 2 febbraio 2011 la Giunta Comunale dell’allora Sindaco Alemanno ha licenziato il PRIP redatto da “Aequa Roma”, costituito da 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali, da uno Schema Normativo ed una Relazione, oltre che dalle tavole del quadro conoscitivo.
 Immagine.copertina schema normativo
Lo schema normativo aveva il seguente indice.
 Immagine.indice schema normativo
Immagine.indice schema normativo.1
Dopo la sua pubblicazione, con Nota VAS prot. n. 2 dell’11 aprile 2011 ho fatto presente quanto segue: “In allegato alla presente si rimettono pertanto le osservazioni che nome di VAS ho redatto in uno spirito di leale collaborazione, con il dichiarato intento di portare un contributo utile alla migliore definizione del PRIP, finalizzato sempre e comunque a perseguire l’interesse pubblico generale della città di Roma.
Fra le osservazioni relative alla normativa del PRIP ho fatto la seguente: “Il PRIP è corredato da uno ‘schema normativo’ costituito da 6 capitoli con i rispettivi paragrafi, che non comportano l’entrata in vigore di nessuna disposizione normativa, dal momento che l’attuazione del PRIP è demandata alla approvazione dei singoli Piani di Localizzazione con cui si concretizza di fatto.
Si propone pertanto di rendere immediatamente vigente il PRIP attraverso l’entrata in vigore quanto meno di ‘misure di salvaguardia’, trasformando il suo titolo di ‘schema normativo’ in ‘Norme Tecniche di Attuazione’ (N.T.A.) ed in precisi articoli tutti i paragrafi, eventualmente raggruppati in ‘Titoli’ (corrispondenti ai ‘Capitoli’), corretti ed integrati secondo quanto si proporrà nelle singole osservazioni specifiche allo schema normativo.
In sede di controdeduzioni la Giunta Comunale non ha tenuto conto della mia suddetta proposta, ma poi con nota prot. n. 20258 del 27 aprile 2012 il Comune ha trasmesso all’autorità regionale competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Rapporto Preliminare e lo schema del PRIP.
Con Determinazione n. A12913 del 17 dicembre 2012 il PRIP è stato escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ma a condizione che fossero rispettate una serie di prescrizioni, fra cui la seguente: “Il piano deve essere dotato di un apparato di Norme che ne consentano la sua completa attuazione, anche attraverso il coordinamento con le norme derivanti dal Regolamento già in vigore”.
Conseguentemente la S.p.A. “Aequa Roma” è stata costretta a trasformare d’ufficio lo schema normativo del PRIP in “Normativa Tecnica di Attuazione”, formalmente depositata con nota prot. n. 13003 del 14 novembre 2013 presso la U.O. Regolazione Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità: in sede di percorso di partecipazione al PRIP voluto dal Presidente della IX Commissione Commercio Orlando Corsetti, con nota prot. n. 2196 del 19 febbraio 2014 “Aequa Roma” ha consegnato la versione aggiornata anche della Relazione e delle Tavole di Piano.
Immagine.copertina normativa tecnica di attuazione
La “Normativa Tecnica di Attuazione” aveva il seguente indice.
Immagine.Indice della NTA del PRIP
Immagine.Indice della NTA del PRIP.1
Come si può bene vedere, “Aequa Roma” ha accolto la proposta di VAS, suddividendo la “normativa tecnica di attuazione” in 7 Titoli (con le stesse intitolazioni proposte dal sottoscritto)   e la stessa numerazione degli articoli (con gli stessi titoli proposti, fino al n. 37), slittata però di un numero per causa della abolizione del paragrafo 1.1. dello schema normativo relativo ai “Riferimenti legislativi, regolamentari, deliberativi e documentali”, poi ripareggiata nella numerazione dopo l’aggiunta del nuovo art. 7 dedicato alle “Aree naturali protette” (inserito tra gli “Edifici di carattere storico-architettonico” e le “Aree a verde pubblico”) e di nuovo slittata con il recepimento del paragrafo 5.6. dello schema normativo relativo alla “Efficacia del piano di localizzazione” che è stato però spostato all’art. 36 (“Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale”) e che in aggiunta all’art. 37 (”Disposizioni transitorie fino all’approvazione dei piani di localizzazione”) è andato a formare il nuovo Titolo VII (dedicato alle “NORME TRANSITORIE”).
La “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP” licenziata con la Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 ha cancellato dall’indice l’art. 37.
Immagine.Indice della NTA del PRIP licenziato dalla Giunta 
La “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP definitivamente approvata con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 ha cancellato anche l’art. 36 e quindi l’intero Titolo VII.
Immagine.Indice della NTA definitivamente approvata 

Distinzione normativa tra elaborati prescrittivi

ed elaborati descrittivi del PRIP

Dopo la pubblicazione del PRIP così come licenziato dalla Giunta di Alemanno, con Nota VAS prot. n. 2 dell’11 aprile 2011 ho trasmesso come già detto le osservazioni di VAS, fra le quali c’erano quelle che proponevano la sostituzione o delle modifiche ed integrazioni del testo dei vari paragrafi dello schema normativo e che sono state poi recepite e fatte proprie come Allegato A) ad un Maxi-emendamento al PRIP approvato dal II Municipio, subordinandole all’espressione del parere favorevole sul PRIP.
 Immagine.Maxi-emendamento II Municipio
Le Controdeduzioni ai pareri sul PRIP espressi dai Municipi, che sono state approvate dalla Giunta di Alemanno il 22 giugno 2011, hanno accolto tre delle suddette proposte di emendamento.
La prima di queste ha riguardato il paragrafo 1.2 dello schema normativo, relativo all’ “Ambito di applicazione”, che éstata accolta, ma riformulandone il testo che è stato però inserito al successivo paragrafo 1.3 nel modo seguente: “La disciplina del presente Piano è definita dall’insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati prescrittivi.  
Sono elaborati prescrittivi:
a) le presenti norme tecniche di attuazione di cui sono parte integrante le allegate schede tecniche delle tipologie di impianto;
b) i seguenti elaborati grafici:
1 – Zonizzazione e tipi stradali costituita da 14 tavole in scala 1:20.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnato dalle sigle da 1.01 a 1.14;
2 – Ambiti territoriali e aree di progettazione unitaria costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnato dalle sigle da 2.a a 2.c.. 
Nell’eventuale contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche, prevalgono le prescrizioni di testo: se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevalgono le prescrizioni a scala dettagliata. 
Costituiscono elaborato descrittivo, con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte del presente piano:
a) la relazione illustrativa contenente la descrizione degli obiettivi delle strategie del piano, dei metodi adottati, degli esiti delle analisi condotte, delle scelte operate e delle relative motivazioni;
b) I seguenti elaborati grafici del quadro conoscitivo:
1 – Sintesi del piano territoriale paesistico regionale – Sistemi ed ambiti del paesaggio costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnate dalle sigle da A1.a a A1.c;
2 – Sintesi del piano territoriale paesistico regionale – Beni paesaggistici costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnate dalle sigle da A2.a a A2.c;
3 – Sintesi del piano regolatore generale costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnate dalle sigle da A3.a a A3.c;
4 – Sintesi del piano generale del traffico urbano – classificazione della rete stradale e ZTL generale costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnate dalle sigle da A4.a a A4.c.”. 
Lo stesso identico testo è rimasto invariato nell’art. 2 sia della “Normativa Tecnica di Attuazione” redatta d’ufficio da “Aequa Roma” sia di quella licenziata il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina sia di quella definitivamente approvata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP relativa

alla “Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio”

La seconda delle osservazioni accolte nelle controdeduzioni approvate dalla Giunta Capitolina il 22 giugno 2011 ha riguardato il paragrafo 4.5 dello schema normativo, relativo alla “Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio”, che è stata accolta con il testo seguente: I predetti studi progettuali di dettaglio devono avere i contenuti e il valore del piano di localizzazione ai sensi delle presenti norme.
Lo stesso identico testo è rimasto invariato come 3° ed ultimo comma dell’art. 23 sia della “Normativa Tecnica di Attuazione” redatta d’ufficio da “Aequa Roma” sia di quella licenziata il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina sia di quella definitivamente approvata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP relativa

alla “Approvazione dei piani di localizzazione”

La terza delle osservazioni accolte nelle controdeduzioni approvate dalla Giunta Capitolina il 22 giugno 2011 ha riguardato il paragrafo 5.5 dello schema normativo, relativo alla “Approvazione dei piani di localizzazione”, che è stata accolta con il testo seguente: “I piani di localizzazione sono adottati dalla Giunta Capitolina secondo le modalità previste dal regolamento comunale sul decentramento amministrativo attivando processi di partecipazione e informazioni finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini e di soggetti esponenziali. Qualora nell’area interessata dal piano di localizzazione siano presenti beni paesaggistici e culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. occorre acquisire, prima dell’adozione da parte della Giunta Capitolina, il parere vincolante delle relative Soprintendenze competenti per territorio.
Lo stesso identico testo è rimasto invariato come 1° comma dell’art. 32 sia della “Normativa Tecnica di Attuazione” redatta d’ufficio da “Aequa Roma” sia di quella licenziata il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina sia di quella definitivamente approvata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

La riduzione di 24.500 mq.

della superficie espositiva complessiva

Il PRIP così come licenziato dalla Giunta di Alemanno prevedeva al paragrafo 4.2 dello schema normativo un dimensionamento delle superfici espositive negli allora 9 ambiti territoriali che ammontava complessivamente a 162.500 mq..
 Immagine.Dimensionamento dello schema normativo
Dopo la sua pubblicazione, con Nota VAS prot. n. 2 dell’11 aprile 2011 ho trasmesso come già detto le osservazioni di VAS, fra le quali c’erano in particolare quelle relative alle 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali dove ho rilevato che il PRIP si comportava spesso in modo del tutto difforme da quanto teorizzato nella Relazione illustrativa e ribadito nello schema normativo: l’ho dimostrato “attraverso tutti i casi riscontrati nelle varie tavole, che sono da considerare veri e propri errori materiali di cui va pretesa una correzione d’ufficio”.
Il Dott. Francesco Paciello ha redatto le Controdeduzioni agli errori materiali del PRIP, riconoscendone in tutto o in parte molti di essi.
Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori: fra gli elaborati c’era anche la “Casistica delle tipologie di errori materiali rilevati nella 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali”.
Il 22 ottobre 2013, in sede di avvio del percorso di partecipazione al PRIP voluto dal Presidente della IX Commissione Commercio, Orlando Corsetti, l’Avv. Gianluca Giattino ha fatto sapere di avere corretto d’ufficio in tutte le tavole di zonizzazione e tipi stradali del PRIP gli errori materiali da me unicamente rilevati ed ha anticipato che questa operazione ha comportato l’abbassamento del dimensionamento complessivo del PRIP da 162.500 mq. a 138.000 mq., vale a dire a 24.500 mq. in meno di superficie espositiva complessiva.
La versione aggiornata della “Normativa Tecnica di Attuazione”, formalmente depositata con nota prot. n. 13003 del 14 novembre 2013 presso la U.O. Regolazione Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità, conferma il suddetto dimensionamento nella tabella dell’art. 20 relativo ora a 7 ambiti territoriali.
 Immagine.dimensionamento di 138.000 mq.
La stessa tabella dell’art. 20 della “Normativa Tecnica di Attuazione” Roma” è stata confermata sia in quella licenziata il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina che in quella definitivamente approvata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Introduzione nel Regolamento della definizione

degli impianti di pubblica utilità

Dopo che con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha licenziato le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato una serie di 7 emendamenti che, oltre a farli trasmettere ufficialmente alla Giunta Capitolina, sono riuscito a far fare propri dai Consigli dei Municipi I, XIII e XV che li hanno subordinati al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza.
Diversi dei suddetti emendamenti sono stati accolti in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014.
Fra gli emendamenti accolti c’è quello all’art. 4, relativo ai Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l’installazione”, che ha aggiunto dopo la lettera l) del 1° comma la lettera l bis) dal seguente testo:
l bis) impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa;”. 
Come motivazione è stata portata quella di evitare applicazioni distorte rispetto ai “componenti e complementi di arredo urbano”, preferendo dare una definizione più precisa degli “impianti di pubblica utilità”, anche per collegarne la definizione a tutte e tre le sottozone B1, B2 e B3 del PRIP, riprendendo in tal modo il “modello Parigi” a cui il Sindaco Ignazio Marino aveva fatto sapere di volersi ispirare.
La suddetta definizione è stata definitivamente confermata con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP

relativa alla “Sottozona B1”

Dopo che con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 è stata licenziata la “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato una serie di 7 emendamenti che, oltre a farli trasmettere ufficialmente alla Giunta Capitolina, sono riuscito a far fare propri dai Consigli dei Municipi I, XIII e XV che li hanno subordinati al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza.
Ben 6 dei suddetti emendamenti sono stati accolti in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014.
Fra gli emendamenti accolti c’è quello all’art. 15, relativo alla Sottozona B1 (Centro Storico), che ha il seguente testo: “Si propone di sostituire il 2° comma con i due seguenti commi:
Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità sono consentiti:
- 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.
- gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.  
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.
La richiesta è stata accolta in sede di Controdeduzioni inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso: “Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento“.
Ma il 30 luglio 2014 è stato approvato e votato il seguente emendamento di Giunta, che ha integrato le controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014 per la sottozona B1, mantenendo il riferimento agli impianti di pubblica utilità.
  Immagine.Emendamento di Giunta n. 523
La palina con orologio di proprietà privata è prevista come tipo 2.A nelle sottozone B2 (art. 16) e B3 (art. 17), nonché come impianto pubblicitario di servizio (art. 35) e come scheda tecnica allegata alla “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP”, che lo dà come formato ammesso anche nella sottozona B1, dove il suddetto emendamento di Giunta approvato il 30 luglio 2014 prevede invece in modo errato un tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formati 100 x 70. 
Va messo in evidenza al riguardo che fra le modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità approvate il 30 luglio 2014 c’è l’aggiunta dell’art. 37, che è relativo alle “Disposizioni di coordinamento” e che dispone testualmente che “in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”, che alla lettera b) del punto 4) della lettera E) del 1° comma dell’art. 20 prevedono solo “paline con orologio, purché il pannello informativo non superi la dimensione di metri 1,00 x 0,70”.  
Ne deriva che da un lato il tipo 2.B inteso come Palina SPQR con orologio – formato 100 x 70 non può essere consentito nella sottozona B1, anche perché inesistente come specifica tipologia, ma che dall’altro lato, se inteso come errore, essendo il tipo classificato come 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 70 esclusivamente di proprietà privata, potrebbe portare a consentire nella sottozona B1 le paline con orologio non di proprietà pubblica in modo comunque forzato e ad ogni modo non consentito.  
Ne deriva altresì che la Giunta Capitolina, prima ancora di dettare i criteri per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione, dovrà eliminare il contrasto tra le disposizioni impartite della normativa tecnica di attuazione del PRIP provocate dalla mancata coordinazione degli emendamenti di Giunta approvati all’ultimo minuto. 

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP

relativa alla “Sottozona B2”

Fra gli ulteriori emendamenti accolti in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014, c’è quello all’art. 16, relativo alla Sottozona B2, che ha il seguente testo: “Nella sottozona B2 relativa alla città storica, così come individuata dal vigente PRG, sono consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità, di cui di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.
Anche nella rimanente sottozona B2 sono consentiti gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.
Anche tale richiesta è stata accolta inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso: “Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento“.
Ma il 30 luglio 2014 è stato approvato e votato il seguente emendamento di Giunta, che ha sostituito le controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014 per la sottozona B1, facendo sparire ogni riferimento alla “Città Storica” e mantenendo soltanto il riferimento agli impianti di pubblica utilità.
Immagine.Emendamento n. 524

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP

relativa alla “Sottozona B3”

Fra gli ulteriori emendamenti accolti in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014, c’è quello all’art. 17, relativo alla Sottozona B3, che “propone di integrare il 1° comma con il seguente testo:
, nonché degli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.
Anche tale richiesta è stata accolta inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso: “Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento“.
La suddetta definizione è stata definitivamente confermata con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP relativa

alla “Individuazione delle aree da

sottoporre a piani di localizzazione”

Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori.
L’art. 19 del “Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”, relativo alla “Individuazione degli ambiti territoriali”, proponeva il seguente testo: “Ai fini della distribuzione e dell’installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, il territorio capitolino é articolato in 15 ambiti territoriali corrispondenti ciascuno al nuovo Municipio che ha lo stesso numero”. 
Se accolta, la suddetta proposta avrebbe comportato l’obbligo di revisione quanto meno delle 3 Tavole 2.a, 2.b e 2.c relative agli “Ambiti territoriali e aree di progettazione unitaria”, che non c’era più il tempo di poter fare dopo che l’approvazione del PRIP è stata agganciata al bilancio: ho allora proposto assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” di spostare l’emendamento al successivo art. 29 relativo alla “Individuazione delle aree da sottoporre a piani di localizzazione”, fatto poi proprio dai Consigli dei Municipi I e XV che li hanno subordinati al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza. 
L’emendamento accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014, propone di sostituire il 2° comma con il seguente testo:
2. Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.
Il suddetto comma è stato definitivamente confermato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP relativa

alla “Redazione dei piani di localizzazione”

Lo schema normativo del PRIP originario prevedeva alla lettera c) del 1° comma del paragrafo 5.4, dedicato a “Finalità e contenuti dei piani di localizzazione”, consentiva la redazione dei Piani di Localizzazione anche “per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa.”
Nelle osservazioni allegate alla Nota VAS prot. n. 2 dell’11 aprile 2011 ho proposto di cancellare la lettera c).
Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori.
Nell’art. 31 del “Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”, relativo alla “Redazione dei piani di localizzazione”, è stata cancellata la possibilità che i Piani di Localizzazione siano redatti anche “per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa.”
L’emendamento analogo alle osservazioni di VAS del 2011 è stato riproposto assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” e fatto proprio nei pareri del Consigli dei Municipi I e XV.
L’emendamento propone di eliminare l’espressione “per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa” ed è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014.
L’eliminazione è stata definitivamente confermata con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014. 

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP relativa

alla “Approvazione dei piani di localizzazione”

Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori.
Il comma 8 dell’art. 31 del “Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”, relativo alla “Approvazione dei piani di localizzazione”, proponeva il seguente testo: “8. Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende é necessaria la redazione di appositi Piani di Localizzazione con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla intera rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito sempre a chi ha redatto il presente Piano, in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.
Dopo che l’approvazione del PRIP è stata agganciata al bilancio ho proposto assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho proposto di aggiungere alla fine dell’art. 32 un comma, fatto poi proprio dai Consigli dei Municipi I e XV che li hanno subordinati al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza.  
L’emendamento accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014, propone di aggiungere alla fine un comma con il seguente testo: “Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch’esso edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l’integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, conlo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.
L’emendamento è stato definitivamente confermato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014. 

Introduzione nel Regolamento delle Norme particolari

in materia di pubblicità a messaggio variabile

Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori. 
Il 4° comma dell’art. 31 del “Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”, relativo alla “Redazione dei piani di localizzazione”, proponeva il seguente testo: “4. I Piani di localizzazione debbono individuare gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.
Il successivo 5° comma precisava che “La scelta verso i pannelli pubblicitari a messaggio variabile va privilegiata ogni volta che il rispetto delle distanze minime prescritte dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione non consenta di posizionare un numero maggiore di impianti ed obblighi al loro concentramento consentendo di ottenere comunque una maggiore superficie espositiva.
Dopo che con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha licenziato le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato un apposito emendamento che, oltre a farlo trasmettere ufficialmente alla Giunta Capitolina, sono riuscito a far fare proprio dai Consigli dei Municipi I, XIII e XV che lo hanno subordinato al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza.
L’emendamento è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014.
L’emendamento accolti propone di aggiungere, dopo l’art. 5, l’articolo 5 Bis dal seguente testo: “
ARTICOLO 5 BIS
Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile 
1. In riferimento alla lettera m) del comma 1 del precedente art. 4 si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione di 12 mq..
2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
3. Entro i centri abitati gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.
L’emendamento è stato fatto proprio dai Consigli dei Municipi I e XV ed è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61.
Lo stesso emendamento è stato presentato dal Movimento 5 Stelle, nell’ignoranza che era stato giù accolto in sede di controdeduzioni: il 30 luglio 2014 l’emendamento registrato come n. 7 è stato approvato con lo stesso identico testo, ma poco dopo ne è stato modificato da un emendamento di Giunta che ha eliminato l’espressione “e deve avere dimensioni di 12 mq.” con l’espressione “nel rispetto dei formati di cui al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari”.

Integrazione nel Regolamento della disciplina

relativa al PRIP

Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori. 
Il 2° comma dell’art. 31 del “Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”, relativo alla “Redazione dei piani di localizzazione”, proponeva il seguente testo: “2. I Piani di localizzazione vanno redatti con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla intera rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare a tutta la città, prevedendo un congruo numero di impianti di proprietà comunale da riservare ad ogni Municipio per le rispettive comunicazioni istituzionali.
Dopo che con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha licenziato le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato una serie di 7 emendamenti che, oltre a farli trasmettere ufficialmente alla Giunta Capitolina, sono riuscito a far fare propri dai Consigli dei Municipi I, XIII e XV che li hanno subordinati al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza.
Fra questi c’era un emendamento che proponeva di aggiungere dopo il 1° comma dell’art. 19 i due seguenti commi:
1 bis. I Piani di localizzazione vanno redatti applicando gli indici di affollamento di cui alla lettera A) del 1° comma del successivo art. 20, così come indicati dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, al fine di individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare anche alla pubblicità temporanea nel rispetto delle distanze minime prescritte dal D. Lgs. n.285/2991 e del D.P.R. n. 495/1992, nonché dei vincoli paesaggistici.
1 ter. Nella individuazione di cui al comma precedente comma sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.
La richiesta è stata accolta in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61 e confermata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014. 

Eliminazione dal Regolamento dei commi 5 e 5 bis

dell’art. 34 relativo alle “Norme transitorie”

Dopo che con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha licenziato le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato una serie di 7 emendamenti che, oltre a farli trasmettere ufficialmente alla Giunta Capitolina, sono riuscito a far fare propri dai Consigli dei Municipi I, XIII e XV che li hanno subordinati al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza.
Fra questi c’era un emendamento che proponeva di eliminare i commi 5 e 5 bis dell’art. 34, relativo alle “Norme transitorie”, che è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61. 
L’eliminazione è stata confermata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.

Riformulazione dell’articolo 19 del Regolamento

Il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha anche approvato la riformulazione del testo votato il giorno prima dalla Commissione Commercio come emendamento n. 525 alla proposta n. 61/2014, con cui si proponeva di sostituire l’intero comma 1 dell’art. 19 nel seguente modo: “Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all’art. 20 ed è approvato dall’Assemblea Capitolina, previo parere dei Municipi. Il Piano applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio capitolino, di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. A). Ai fini di cui all’art. 7, comma 2, si individuano massimo dieci circuiti, corrispondenti al altrettanti lotti di gara, che interessino in modo equilibrato le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali di cui all’art. 20, comma 1, lett. A) e B) e che ricomprendano impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva. Il Piano può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina anche per singoli circuiti”.
Il Presidente della IX Commissione Commercio, Orlando Corsetti ha fatto votare lo stesso emendamento che era stato approvato il 1 luglio 2014 dalla stessa Commissione da lui presieduta ed a cui era stato subordinato il parere favorevole al PRIP, con la sola differenza che allora si parlava di una un’omogeneità commerciale ed economica complessiva.
Immagine.10° emendamento definitivoImmagine.10° emendamento definitivo.1
Come ho già avuto modo di commentare al riguardo, in una inammissibile ignoranza e confusione tra cosa è la “pianificazione” (fatta di zone e sottozone) e cosa sia la gestione degli impianti individuati dai Piani di Localizzazione tramite “lotti di gara” (per i quali si può parlare caso mai di “circuiti”) i consiglieri della maggioranza di centro-sinistra in seno alla Commissione Commercio non si sono minimamente accorti (anche perché non sono state loro messe in visione le 14 tavole del PRIP di “zonizzazione e tipi stradali” e non certo di “circuiti”) di avere stravolto non solo la pianificazione fatta da “Aequa Roma“ che ha suddiviso il territorio in zone “A” e zone “B” con le rispettive sottozone B1, B2 e B3, ma anche la possibilità di approvare in questo modo il PRIP con il bilancio, perché si dovrebbero rifare tutte le tavole per costringere per giunta “Aequa Roma” a fare quella che non è più nemmeno l’ombra di una pianificazione, pretendendo da essa addirittura un compito che non è nemmeno il suo, perché non può spettare di certo a lei individuare massimo «dieci circuiti, corrispondenti ad altrettanti lotti di gara».
Al suddetto emendamento, che è stato riclassificato come emendamento di Giunta n. 1287, è stata fatta dapprima da parte dell’Assessore Leonori la seguente postilla: “Rifare tutte le tavole e quindi rimanda la pratica attuazione del PRIP a chissà quando”.
Immagine.Emendamento n. 525=1287
È stato quindi riformulato il testo nel seguente modo.
 Immagine.Emendamento di Giunta n. 1287
Conseguentemente il testo attualmente vigente, così come pubblicato nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, è il seguente: “Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all’art. 20 ed è approvato dall’Assemblea Capitolina, previo parere dei Municipi. Il Piano applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio capitolino, di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. A). Suddivide, ai fini di cui all’art. 7, comma 2, il territorio comunale in circuiti tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali di cui all’art. 20, comma 1, lett. A) e B). Il Piano può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina anche per singoli circuiti”.

Introduzione nel Regolamento dell’art. 37

relativo alle “Disposizioni di coordinamento”

Dopo che con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 è stata licenziata la “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato un emendamento che proponeva di eliminare l’ultimo periodo delle premesse delle proposta di deliberazione n. 59 che aveva il seguente testo: “Ritenuto di stabilire che, a seguito dell’approvazione del seguente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all’art. 7 e 14 delle Norme tecniche di Attuazione a valere come cd. “misure di salvaguardia” nelle more dell’adozione dei Piani di Localizzazione”.
A motivazione dell’emendamento è stato fatto preswente che la suddetta disposizione non può rimanere scissa dalla normativa tecnica di attuazione, dove le “misure di salvaguardia” vanno previste e disciplinate in modo puntuale, inserendole in sostituzione del testo dell’art. 36.
Benché fatto proprio nel parere espresso dai Consigli dei Municipi XIII e XV, l’emendamento non è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 con la seguente motivazione: “la richiesta non viene accolta in quanto è stata prevista una specifica modifica della disciplina transitoria del Regolamento di Pubblicità che statuisce in materia di durata degli impianti riconducibili alla procedura di riordino e loro permanenza sul territorio fino alle procedure di gara.
Inoltre, la previsione di una rimozione forzata d’ufficio utilizzando i proventi delle sanzioni è illegittima in quanto in violazione del principio di unità del bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali .
Per quanto riguarda gli impianti collocati in zona A il problema è risolto con il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela;. 
Il 14 luglio 2014 ho chiesto ed ottenuto di far ripresentare l’emendamento dal Movimento 5 Stelle l’emendamento, a cui è stato assegnato il n. 7, e dalla Lista Alfio Marchini, a cui è stato assegnato in n. 429.
Immagine.Emendamento Onorato n. 429
Sono stati bocciati entrambi, ma con l’emendamento n. 433 presentato dalla Lista Alfio Marchini è stato eliminato l’art. 36 relativo alla “Efficacia del Piano e rapporti con il Regolamento Comunale”. 
 Immagine.Emendamento Onorato n. 433
A contribuire alla eliminazione del suddetto art. 36 sono stati anche gli Emendamenti congiunti che le associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva hanno trasmesso direttamente alla Giunta Capitolina e che con riferimento espresso all’art. 36 nelle premesse facevano il seguente rilievo: “Inoltre l’art. 36 del Titolo VII della normativa tecnica di attuazione del PRIP, che è relativo alle “norme transitorie”, per stessa ammissione del dott. Francesco Paciello è stato formulato prima ancora di essere licenziato dalla Giunta Capitolina, in assenza di un preciso indirizzo politico che non è stato dato espressamente e che si è orientato soltanto a proporre una serie di modifiche al Regolamento, mantenendo per giunta la clausola non lecita dell’art. 36 secondo cui è il PRIP con la sua normativa tecnica di attuazione ad abrogare le norme del Regolamento incompatibili con il PRIP e non viceversa, come dovrebbe essere invece in base alla gerarchia delle fonti del diritto amministrativo.
Il 30 luglio 2014 è stato approvato un emendamento di Giunta che ha aggiunto al Regolamento l’art. 37 dedicato alle “Disposizioni di coordinamento” che dispone testualmente: “In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”.

Introduzione nell’art. 20 del Regolamento dei due

formati consentiti esclusivamente per impianti e

servizi di pubblica utilità

Il 14 luglio 2014 ho chiesto ed ottenuto di far ripresentare dal consigliere Alessandro Onorato a nome della Lista Alfio Marchini il seguente emendamento n. 934.
 Immagine.Emendamento n. 934
Il 30 luglio 2014 l’emendamento è stato approvato dall’Assemblea Capitolina. 

Introduzione nell’art. 35 della Normativa Tecnica di Attuazione

del PRIP  dei due formati consentiti esclusivamente

per impianti e servizi di pubblica utilità

Il 14 luglio 2014 ho chiesto ed ottenuto di far ripresentare dal consigliere Alessandro Onorato a nome della Lista Alfio Marchini il seguente emendamento n. 437.
 Immagine.Emendamento n. 437
Il 30 luglio 2014 l’emendamento è stato approvato dall’Assemblea Capitolina. 
La suddetta approvazione comporta ora la redazione di uno specifico “circuito” dei Piani di Localizzazione, dedicato alla individuazione sul territorio di tutti e 15 i Municipi esclusivamente dei due formati standard da riservare esclusivamente ad impianti e servizi di pubblica utilità (come in particolare il Bike Sharing).  

Giunta Capitolina impegnata ad introdurre

la disciplina dei bandi di gara

tramite ordine del giorno

Ho chiesto ed ottenuto inoltre di far presentare dal consigliere Athos De Luca (PD) il seguente ordine del giorno, che è stato approvato dall’Assemblea Capitolina il 30 luglio 2014.
Immagine.OdG n. 150 di De LucaImmagine.OdG n. 150 di De Luca.1Immagine.OdG n. 150 di De Luca.2
La genesi del suddetto ordine del giorno è la seguente.
Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori.
L’art. 39 del “Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”, relativo alla “Procedure per l’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria con mezzi privati su suolo Pubblico”, proponeva il seguente testo:
1. A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione relativi ad ognuno dei quindici Municipi, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti territoriali in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte.
2. Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente “diritto acquisito” e l’obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.
3. In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando.
4. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata pari a cinque anni, rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo di disdetta da parte del Comune o di altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti.
5. Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati a pubblicità temporanea.
Il successivo art. 40, relativo alle “Procedure per la locazione degli impianti pubblicitari di proprietà del Comune di Roma”, prevedeva il seguente testo:
1. A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovrà stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà comunale da installare sul territorio, il Comune provvede al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti territoriali in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte.
2. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a cinque anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo di disdetta da parte del Comune o di altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio.
3. Al termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara e ad concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara.
Dopo che con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha licenziato le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato un apposito emendamento al comma 2 dell’art. 7, dove ho sostanzialmente spostato il testo del suddetto art. 39 della proposta unitaria.
L’emendamento proposto è il seguente:
Si propone di aggiungere dopo il comma 2 bis i seguenti commi:
2 ter. Il parco degli impianti posti a gara deve essere riservato alle seguenti diverse tipologie nelle forme e nei modi che deciderà l’Amministrazione in sede di definizione delle diverse gare:
  • servizi di pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione di una mobilità alternativa;
  • elementi di arredo urbano di pubblica utilità, contenenti in via accessoria superficie pubblicitaria o riferiti ad impianti collegati al finanziamento dei medesimi elementi di arredo urbano come servizi di pubblica utilità;
  • impianti per affissione diretta, pubblicità esterna. 
2.quater. É consentito partecipare in raggruppamento temporaneo d’imprese. Non è sottoposto a gara pubblica, da parte del Comune, il rilascio delle autorizzazioni all’esposizione pubblicitaria su: i mezzi di cui alle lettere e), f), g), h), i), n) e p) dell’art. 4, comma 1; le pensiline e le paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano; i contenitori di rifiuti solidi urbani, le cabine di trasformazione elettrica; le edicole di rivendita dei giornali, i banchi fissi di commercio e gli impianti che siano collocati nelle aree dei mercati rionali come previsto dall’art. 8 bis del Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006. 
Comma 2 quinques – A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2. 
Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente “diritto acquisito” e l’obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.
In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando.  
La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata pari a dieci anni, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti. 
Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati a pubblicità temporanea. 
Comma 2 sexies – A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione il Comune provvede altresì al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2. 
La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a dieci anni. 
Al termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara ed a concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara. 
Comma 2 septies – Fra le condizioni ineludibili di ogni bando di gara per la ditta che se lo sarà aggiudicato c’é l’obbligo di collaborare con il Comune per la rimozione che si rendesse forzata in caso di inottemperanza da parte delle ditte pubblicitarie che non hanno vinto il bando a smantellare i propri impianti. 
Alla ditta che vince un bando può essere demandato anche il compito di curare la repressione di tutte le forme ulteriori di abusivismo commerciale che si venissero e verificare nell’arco del decennio della gestione a lei affidata. 
La ditta che vince un bando si impegna a provvedere all’immediato oscuramento di tutti gli impianti abusivi di cui si rendesse comunque necessaria la rimozione forzata della quale debbono parimenti curare ad ogni modo l’esecuzione ai costi che sono stati esplicitati per ogni tipo di rimozione nello stesso bando di gara e che il Comune deve anticipare alla medesima ditta. 
Il comma 2 ter non c’è nella proposta unitaria ed è stato aggiunto perché le tre tipologie che ipotizza in linea generale sono quelle non solo del “modello Parigi”, ma anche di tutte le altre principali città europee.
L’emendamento è stato fatto proprio dai Consigli dei Municipi I e XV che lo hanno subordinato al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza, ma non è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61.
Il 14 luglio 2014 ho allora chiesto ed ottenuto che l’emendamento venisse presentato sia dal Movimento 5 Stelle che dalla Lista Marchini, nonché dal cons. Athos De Luca ma sotto forma di ordine del giorno. 
Il 30 luglio 2014 gli emendamenti del Movimento 5 Stelle e della Lista Alfio Marchini sono stati bocciati dall’Assemblea Capitolina che ha invece approvato l’ordine del giorno del cons. Athos De Luca con 19 voti favorevoli, 6 contrari e l‘astensione dei consiglieri Massimo Caprari (Centro Democratico) e Maurizio Policastro (Partito Democratico). 
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Ci sono valuti 4 anni per arrivare a questo risultato, che conferma quanto l’esperienza mi ha ormai insegnato: quando lavori bene nell’interesse pubblico generale, prima o poi il tempo ti dà sempre ragione e ti consente di raccogliere i frutti della buona semina che sei riuscito a fare pazientemente e con una perseveranza continua.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi
    
AGGIORNAMENTO
Grazie al verbale stenografico della seduta dell’Assemblea Capitolina del 30 luglio 2014, che mi è stato messo a disposizione nel frattempo, ho potuto accertare una ulteriore integrazione all’art. 32 del “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, che è attribuibile all’azione del sottoscritto.

Integrazione dell’art. 32 del Regolamento

sulle misure di contrasto all’abusivismo

 Il 14 luglio 2014 ho chiesto ed ottenuto di far ripresentare dall’intero gruppo del Movimento 5 Stelle il seguente emendamento n. 12.
 Immagine.Emendamento m5S n. 12
La genesi del suddetto emendamento è la seguente.
Dopo che con Decisione della Giunta Capitolina n. 36 del 30 aprile 2014 sono state licenziate le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato 2 appositi emendamenti agli articoli 31 e 32, relativi rispettivi alle “Ssanzioni” ed alle “Misure di contrasto all’abusivismo”.
L’emendamento proposto all’art. 31 è il seguente:
“Si propone di aggiungere, dopo il comma 5, un comma 5 Bis dal seguente testo:
5 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicare agli impianti accertati come abusivi debbono essere destinati ad un fondo apposito, finalizzato a coprire tutte le spese che si dovessero anticipare in caso di rimozione forzata d’ufficio dei medesimi impianti”.
Ne ho riportato la seguente motivazione: “Per prassi consolidata i proventi delle sanzioni non vengono per lo più accantonati per coprire le spese da dover anticipare per le rimozioni forzate d’ufficio, che il Comune attinge dalle entrate correnti del bilancio, motivando con tale causa anche le mancate rimozioni per assenza di fondi. In tal modo invece si è sicuri di non incorrere in ‘distrazione di fondi pubblici’ “.
L’emendamento proposto all’art. 32 è il seguente:
Si propone di aggiungere un comma 2 dal seguente testo:
«2. Per essere in grado di intervenire tempestivamente, ai nuclei di vigilanza di cui al precedente comma, laddove costituiti nei Municipi, deve essere garantita nelle forme e nei modi che verranno definiti la piena disponibilità ed il conseguente utilizzo dell’apposito fondo di cui al comma 5 Bis del precedente articolo 31, costituito dai proventi delle sanzioni applicate esclusivamente in relazione agli impianti pubblicitari ricadenti nel territorio del rispettivo Municipio».
Ne ho riportato la seguente motivazione: “L’emendamento proposto è finalizzato a dare piena autonomia di azione ai Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dio un decentramento più compiuto di quello attuale.
I due emendamenti sono stati fatti propri dai Consigli dei Municipi I e XV che lo hanno subordinato al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza, ma non è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61.
Le motivazioni addotte sono state le seguenti:
ART. 31 –
La richiesta non viene accolta in quanto illegittima perché in contrasto con il principio di unità del bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.
ART. 32 – la richiesta non viene accolta per gli stessi motivi di cui all’art. 31.
ll 14 luglio 2014 ho allora chiesto ed ottenuto che i due emendamenti venissero presentati sia dal Movimento 5 Stelle che dalla Lista Marchini. 
Il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato l’emendamento n. 12 del Movimento 5 Stelle.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) 

PRIP: gli ordini del giorno collegati alle proposte di deliberazione n. 59 e n. 61 che il 30 luglio 2014 sono stati approvati dall’Assemblea Capitolina

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/gli-ordini-del-giorno-collegati-alle-proposte-di-deliberazione-n-59-e-n-61-che-il-30-luglio-2014-sono-stati-approvati-dallassemblea-capitolina/

Immagine.Slide copertina 
Nella seduta pomeridiana del 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha preso in esame dapprima la proposta di deliberazione della Giunta n. 59 relativa al Piano regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP), collegati alla quale sono stati presentati 25 Ordini del Giorno, 22 dei quali (da n. 1 a n. 22)da parte dei consiglieri Dario Rossin (FI) e Giordano Tredicine (PdL) ed i rimanenti (da n. 23 a n. 25) 3 da parte presentati dei consiglieri Alfio Marchini ed Alessandro Onorato. 
Dei suddetti 25 Ordini del Giorno messi in votazione è stato approvato soltanto il n. 20.
Immagine.OdG n. 20
Il successivo 7 agosto 2014 il Dirigente del Segretariato Direzione Generale ha trasmesso copia degli Ordini del Giorno approvati dall’Assemblea capitolina il 30 luglio 2014.
Immagine.Trasmissione copia OdG
All’emendamento di Rossin e Tredicine è stato assegnato il n. 143, che è stato approvato con 25 voti favorevole e 3 voti contrari.
Immagine.Ordine del giorno n. 143
Con nota prot. n. 20258 del 27 aprile 2012 il Comune ha trasmesso all’autorità regionale competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Rapporto Preliminare e lo schema del PRIP così come licenziato il 2 febbraio 2011 dalla Giunta di Alemanno. 
Con Determinazione n. A12913 del 17 dicembre 2012 il PRIP è stato escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ma a condizione che fossero rispettate una serie di prescrizioni, fra cui la seguente: “Nelle linee guida sulla realizzazione degli impianti pubblicitari, siano incluse prescrizioni finalizzate ad evitare l’inquinamento luminosi, in coerenza con la L.R. 23/2000 e regolamento regionale 8/2005 sulla prevenzione dell’inquinamento”.
Dopo avere approvato gli emendamenti alla proposta di deliberazione n. 59 ed i PRIP, l’Assemblea Capitolina è passata ad esaminare la proposta di deliberazione della Giunta n. 61 relativa alle modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, votando prima anche qui sui ordini 22 Ordini del Giorno presentati, 15 dei quali (da n. 1 a n. 15) da parte dei consiglieri Dario Rossin (FI) e Giordano Tredicine (PdL), 5 dei quali (da n. 16 a n. 20) da parte presentati dei consiglieri Alfio Marchini ed Alessandro Onorato, 1 dei quali (n. 21) da parte del consigliere Davide Bordoni (FI) e l’ultimo dei quali (n. 22) da parte del consigliere Athos De Luca (PD).
Dei suddetti 22 Ordini del Giorno messi in votazione l’Assemblea Capitolina ha approvato i seguenti 6 Di Rossin e Tredicine (registrati dal n. 144 al n. 149).
Immagine.Orddine del giorno n. 144
La figura del Responsabile del Decoro Urbano si affianca in particolare a quei Municipi i cui Consigli hanno nel frattempo approvato apposite risoluzioni su cartellopoli proprio per il ripristino del decoro che spetta ad ogni Municipio.  
 Immagine.Ordine del giorno n. 145
Il suddetto emendamento va a correlarsi con la lettera t) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento di Pubblicità, introdotto dalla Giunta Capitolina con la Decisione n. 36 del 30 aprile 2014.
 Immagine.Ordine del giorno 146
Il suddetto emendamento è stato approvato con il parere favorevole dell’Assessore Leonori ed assume quindi il carattere di un preciso impegno da parte quanto meno dell’Assessorato a Roma Produttiva a reprimere gli impianti pubblicitari abusivi.
 Immagine.Ordine del giorno n. 147
Anche il suddetto emendamento è stato approvato con il parere favorevole dell’Assessore Leonori ed assume quindi il carattere di un preciso impegno da parte quanto meno dell’Assessorato a Roma Produttiva ad applicare il comma 14 dell’art. 31 del Regolamento di Pubblicità in caso di una, due o più violazioni fino alla pronuncia della decadenza di tutte le autorizzazioni rilasciate ad una ditta pubblicitaria in caso di più di 3 impianti installati abusivamente.
 Immagine.Ordine del giorno n. 148
Il suddetto emendamentoè rispettoso soprattutto delle prescrizioni dettate in tal senso dal regolamento di Attuazione del Codice della strada, che vigono in particolare per il tempo necessario per entrare a regime, dal momento che le future posizioni sul territorio di ogni impianto pubblicitario individuate dai Piani di Localizzazione definitivamente approvati renderanno quasi superfluo il loro riconoscimento tramite targhette identificative, che dovranno riportare il numero e la data di rilascio della autorizzazione alla ditta che volta per volta si sarà aggiudicato il relativo bando di gara.
 Immagine.Ordine del giorno n. 149
Il suddetto emendamento appare ininfluente per la sua generalità e comunque ribadisce l’opportunità per il Comune di Roma di mettersi allo stesso livello delle principali città europee.
Il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato anche il seguente Ordine del Giorno presentato dal consigliere Athos De Luca.
 Immagine.OdG n. 150 di De LucaImmagine.OdG n. 150 di De Luca.1Immagine.OdG n. 150 di De Luca.2
 La genesi del suddetto emendamento risale al 3 maggio del 2013 quando si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori, che ne proponeva sostanzialmente la stesa formulazione agli articoli 39 e 40 del “Testo coordinato Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”. 
Dopo che con Decisione della Giunta Capitolina n. 36 del 30 aprile 2014 sono state licenziate le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato un apposito emendamento al comma 2 dell’art. 7 del Regolamento di Pubblicità, dove ho sostanzialmente spostato il testo del suddetto art. 39 della proposta unitaria. 
L’emendamento é stato fatto proprio dai Consigli dei Municipi I e XV che lo hanno subordinato al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza, ma non è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina che ha dato però poi parere favorevole all’Ordine del Giorno presentato dal cons. Athos De Luca. 
Speriamo che la Giunta rispetti l’impegno a cui l’ha chiamata l’Assemblea Capitolina.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) 

Marta Leonori illustra il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari a "Unomattina Estate Dolce casa" del 1 settembre 2014

PRIP: gli emendamenti collegati alle proposte di deliberazione n. 59 e n. 61 che il 30 luglio 2014 sono stati approvati dall’Assemblea Capitolina

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Immagine.Slide copertina 
Il testo definitivo della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP che è stato allegato alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 costituisce l’assemblaggio dei seguenti documenti:
-       testo non modificato della proposta di deliberazione n. 59 licenziata con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014;
-       testo non modificato delle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 approvate il 25 giugno 2014;
-       emendamenti presentati il 16 luglio 2014 da gruppi politici e singoli consiglieri;
-       emendamento di Giunta presentato il 30 luglio 2014;
-       emendamenti della Commissione Commercio presentati il 30 luglio 2014.
Alla proposta di deliberazione n. 59 (PRIP) sono stati presentati n. 516 emendamenti, così come di seguito distribuiti.
-       1 (classificato come n. 1) è stato presentato da Orlando Corsetti;
-       12 (classificati da n. 2 a n. 13) sono stati presentati dall’intero gruppo del Movimento 5 Stelle;
-       198 (classificati da n. 14 a n. 211) sono stati presentati da Roberto Cantiani (Gruppo Misto);
-       83 (classificati da n. 212 a n. 294) sono stati presentati da Dario Rossin (FI) e Giordano Tredicine (PdL);
-       134 (classificati da n. 295 a n. 428) sono stati presentati da Giovanni Alemanno e Ignazio Cozzoli Poli (Alleanza Nazionale Popolare);
-       10 (classificati da n. 429 a n. 438)) sono stati presentati da Alfio Marchini ed Alessandro Onorato;
-       78 (da n. 439 a n. 516) sono stati presentati da Davide Bordoni (FI).
La mattina del 30 luglio 2014, dopo due appelli che hanno registrato la mancanza del numero legale, una volta constatato al 3° appello il numero sufficiente per iniziare la seduta, il coordinatore della maggioranza Fabrizio Panecaldo ha chiesto ed ottenuto di intervenire per fare presente quanto segue: “La ringrazio signor Presidente, per chiederle se è possibile fare una pausa tecnica, una sospensione, perché stiamo lavorando sulle delibere residuali, e quindi stiamo, diciamo, approntando gli aggiustamenti a seguito anche delle osservazioni fatte durante il dibattito, di tipo generale. Quindi, se è possibile sospendere, magari riprendere, visto che sono le 12 e 30, subito dopo la pausa pranzo.
Come registrato anche dal sottoscritto, che era presente in aula Giulio Cesare, a quel momento non erano stati ancora definiti i termini della mediazione avocata a sé dall’Assessore Marta Leonori a nome della Giunta Capitolina, su cui solo nel primo pomeriggio è stato trovato l’accordo anche con l’opposizione.
Il Vice Presidente Franco Marino ha allora sospeso la seduta fino alle ore 16.
Alla ripresa della seduta il Presidente dell’Assemblea Capitolina Mirko Coratti ha chiamato la proposta di deliberazione n. 59, facendo sapere che erano risultati ammissibili solo 25 dei 516 emendamenti presentati.
Prima però sono stati votati a raffica gli ordini del giorno collegati alla proposta n. 59, che al pari poi degli emendamentisono stati volta per volta posti in votazione dal Presidente Mirko Coratti citando solo raramente i nomi dei consiglieri o dei gruppi politici che li avevano presentati, dando per lo più il numero con cui sono stati registrati, ma non sempre perché ha molto più spesso detto di passare genericamente “all’emendamento successivo”. 
Per chi come il sottoscritto e gli amici di Basta Cartelloni era presente in aula Giulio Cesare era praticamente impossibile capire bene cosa si stesse volta per volta votando.
 Immagine.Chi era in aula
Lo ha fatto notare all’inizio anche il cons. Alessandro Onorato con il seguente suo intervento: “Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto io vi inviterei ad un momento di serenità e soprattutto ad andare avanti con una certa calma, perché abbiamo appena votato 22 ordini del giorno senza capire, sostanzialmente, cosa si votasse. Ci sono voluti anni ed anni per arrivare a questo Prip, io non credo, caro Assessore e cari colleghi della maggioranza, se andiamo a dedicare un’ora in più e soprattutto andiamo a capire cosa votiamo, andiamo a capire chi propone cosa, qual è l’obiettivo, non credo che facciamo un soldo di danno a nessuno.
Quindi, Presidente, io la prego, scandisca quali sono gli ordini del giorno, che adesso sono praticamente finiti, ma soprattutto adesso agli emendamenti”.
Per causa di questo “metodo” molto confusionario, nei giorni precedenti la maggioranza aveva bocciato un emendamento che invece intendeva approvare e che ha scambiato per un altro, costringendo la Giunta a ripresentare e votare l’emendamento. 
Per evitare di ripetere lo stesso errore, nel pomeriggio del 30 luglio 2014 l’Assessore Leonori si è comportata allo stesso modo di come Nerone al Colosseo decideva della vita o della morte dei cristiani perseguitati, rivolgendo volta per volta in alto o in basso il pollice per esprimere volta per volta il parere favorevole o sfavorevole della Giunta su ogni emendamento man mano posto in votazione.
 Immagine.Leonori pollice su.2
Chi come il sottoscritto era presente in aula Giulio Cesare assieme agli amici di Basta Cartelloni non capiva inoltre inizialmente che cosa si urlasse ogni volta prima di dare inizio alla votazione al suono della campanella: solo in seguito si è venuto a sapere che un consigliere della maggioranza, a seconda del pollice in alto o in basso dell’Assessore Leonori, urlava ogni volta per farsi sentire bene da tutti e faceva sapere in tal modo cosa esattamente si dovesse volta per volta votare senza sbagliarsi, secondo quanto indicato proprio dallo stesso Assessore. 
Per ogni emendamento in esame, prima ancora del parere dell’Assessore Leonori a nome di tutta la Giunta è stato chiesto anche il parere degli “Uffici” espresso dal dott. Francesco Paciello. 
È successo al riguardo di avere dapprima il parere favorevole degli uffici e poi il parere contrario della Giunta: al riguardo il cons. Alessandro Onorato ha ad un certo momento fatto presente che riguardo ad un suo emendamento “è successa una cosa particolare, gli Uffici dicono di sì, l’Assessore dice di no. Allora…” e si è sentito rispondere dal Presidente Coratti che “accade. 
Una volta finito di votare sugli ordini del giorno, il Presidente Mirko Coratti ha posto in votazione l’emendamento di Giunta n. 517, che è stato prima illustrato dall’Assessore Leonori con il seguente intervento, così come risulta dal Verbale stenografico della seduta del 30 luglio 2014: “Come sapete stiamo oggi votando in Assemblea capitolina una delibera che la nostra città attende da venti anni, una delibera importante, che tra l’altro potrà riportare maggior decoro alla nostra città, ma anche maggior legalità in un settore e maggiore concorrenza. L’emendamento presentato o dalla Giunta prevede di riformulare la quantificazione degli impianti Spqr e dall’emendamento che verrà poi seguito da un emendamento sul Regolamento. Non vi sfugge la portata storica di quello che stiamo facendo qui oggi, che non avrà soltanto delle ripercussioni sul bilancio della nostra città, ma veramente sull’immagine che la nostra città avrà per i cittadini, per i turisti che verranno qui e anche per la portata innovativa che questa delibera potrà avere.”
 Immagine.Emendamento di Giunta n. 517
Il consigliere Corsetti ha voluto rilasciare al riguardo questa sua dichiarazione: “Dopo il nostro insediamento, la Commissione ha cominciato a lavorare già dai primi giorni di agosto su questo tema. Abbiamo fatto più riunioni, debbo dire, a volte anche piuttosto faticose, abbiamo incontrato le Associazioni cittadini, le Associazioni degli imprenditori, tentando di fare un percorso il più partecipato possibile. È chiaro che alla fine il documento che sta per emergere è frutto di ovviamente indicazioni e mediazioni che si sono succedute nel tempo. Io mi vorrei concentrare su un aspetto specifico. Prima di tutto, prima di chiudere l’intervento nel ringraziare tutti i colleghi, maggioranza e opposizione, facenti parte la Commissione, per la pazienza che hanno avuto e per il contributo dato. Un ringraziamento va dato ai Capigruppo per il sostegno in queste ore per trovare una quadra tutta politica. Un ringraziamento va alle Associazioni dei cittadini, non ne cito alcune, anche se alcune su altre andrebbero citate perché hanno dato un contributo debbo dire insostituibile. Un ringraziamento anche agli imprenditori che hanno partecipato, abbiamo accolto alcune indicazioni, altre le abbiamo stralciate. Un ringraziamento va dato, forse il più importante, alla Giunta, al Sindaco e all’assessore Leonori, perché con un intervento delle ultime settimane ci hanno permesso oggi probabilmente di chiudere questa vicenda, e di trovare una quadra relativamente alla questione del contrasto con le opposizioni”.
Dal canto suo il cons. Alessandro Onorato ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Per fortuna, questa volta, la Giunta ci mette la faccia, così eviteremo che domani il Sindaco possa dire: io non lo sapevo. Come ha detto sui camion-bar. Questa volta il Sindaco dovrà dire: io sapevo. Perché ha firmato l’Assessore Leonori.
Allora, di fatto, voi cosa stabilite con questo emendamento? Che una metratura prestabilita, e lo voglio dire non soltanto ai comitati che lottano sulla vicenda, ma lo voglio dire anche, l’avevo visto prima in sala, all’avvocato e rappresentante delle imprese [l’Avv. Ettore Corsale, Direttore dell’AIPE, ndr.]. Si cerca di salvare il salvabile con il risultato che si danneggia totalmente l’impianto, quindi non si aiutano né le imprese quelle virtuose, né, allo stesso tempo, si stabiliscono delle regole certe. Perché qui ci sono due emendamenti, uno quello che stiamo per votare e che la maggioranza, attraverso l’Assessore ha proposto, che individua una percentuale di metri da destinare senza gara a chi fino adesso aveva gli impianti, con il risultato pratico che altre ditte, se non otterranno quei metri faranno ricorso e faranno causa a chi li ha ottenuti.
Quindi, cari scienziati, fermatevi perché così fate un casino epocale. Allora, agli amici che abbiamo avuto modo di conoscere questi giorni in Aula, consiglio, e lo dico con simpatia, quanto meno di togliere il nome Leonori dalla maglietta. All’Assessore che si deve assumere la responsabilità, consiglio di non mandare più il suo Richelieu, il Dottor Capone a spiegare quello che non c’è, perché vivaddio sappiamo leggere e scrivere. Allora, la mia preoccupazione in questa situazione, dove anche io sono stato criticato, perché qualche scienziato, indotto male, ha anche alluso al fato che io, nel mio lavoro, avessi avuto a che fare con la cartellonistica….. Allora, cari colleghi, questa delibera, così com’è, seppur voleva raggiungere un risultato importante, non lo raggiunge.
E la mia paura è che si possa creare un mostro, perché poi ogni ditta ha il suo avvocato, un mostro tale dove la situazione potrebbe rimanere invariata per molto tempo, perché si scanneranno per prendersi gli impianti senza gara, chi rimarrà escluso farà ricorso, poi bisogna vedere se riusciranno a localizzare, e su questo ci sono garanzie, perché Equaroma ha già cominciato a lavorare, perché l’Assessore ci garantisce, ma poi vedremo i Municipi che diranno, con il rischio che alla fine si trovi una seconda mediazione, come quella che avete trovato oggi, che per fortuna ha un nome e cognome che è Ignazio Roberto Maria Marino, perché è sua la mediazione, perché l’avete fatta davanti a lui. 
Ha chiesto ed ottenuto di intervenire anche il cons. Gianni Alemanno che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Allora, brevemente, dunque, io volevo ringraziare l’Assessore Leonori, anche il Presidente Corsetti, dello sforzo fatto in questi mesi per cercare di trovare una soluzione ad un problema annoso. In realtà, voglio anche rivendicare il lavoro fatto dalla nostra Giunta e in particolare dall’Assessore Bordoni, che per molto tempo, mesi e mesi, ha costruito questo Prip, questo Piano regolatore, con un grosso sforzo tecnico, anche col concorso degli Uffici, che hanno
lavorato a lungo. Ed oggi, sostanzialmente, andiamo ad approvare un Prip che è al 70 per cento figlio di quel lavoro. Il dato di fondo che a me preme sottolineare in questa sede nel momento in cui passa questo emendamento e questa soluzione in qualche modo è un punto d’equilibrio, è che non è un caso che noi abbiamo bisogno di un regolamento d’attuazione del Prip per affrontare il problema dei cartelloni a Roma, la cosiddetta Cartellopoli. 
Il Presidente Mirko Coratti ha quindi posto in votazione l’emendamento che è stato approvato con 22 voti favorevoli, 4 contrari ed 1 astenuto.
Il Presidente è passato quindi all’emendamento n. 2, a firma del Movimento Cinque Stelle.
Prima che venisse posto in votazione il cons. Enrico Stefàno ha chiesto ed ottenuto di fare il seguente intervento: “Però per entrare nel merito degli atti che abbiamo presentato, questi emendamenti sono il frutto di un processo partecipato che è stato portato avanti in parte dalla Commissione Commercio e che noi abbiamo rafforzato come gruppo Capitolino M5S con tutte quelle associazioni.
Basta cartelloni, Vas, Cartellopoli e quant’altro, che da anni seguono questo tema e riportano puntualmente sui loro blog e sui loro siti le denunce su quello che purtroppo è avvenuto, e in parte sta ancora avvenendo nella nostra città, in questi ultimi anni. Io vorrei un attimo sottolineare l’importanza del documento che l’Assemblea capitolina si appresta a votare, perché dagli impianti pubblicitari, dai cartelloni pubblicitari in realtà passano, potrebbero passare, tante tante importanti iniziative che migliorerebbero notevolmente la qualità della vita della nostra città.
Questo purtroppo è un argomento molto tecnico, e quindi magari i cittadini giustamente, anche io in primis ho impiegato mesi e mesi per cominciare a capire qualcosa del settore, ma in realtà un Prip efficiente potrebbe cambiare volto alla nostra città. Pensiamo, ad esempio, ai progetti di bike sharing che, ovviamente, come avviene in tutte le cittàd’Europa, possono essere finanziati
solamente attraverso la pubblicità. E infatti ci sono molti emendamenti, alcuni emendamenti presentati sia dal Gruppo capitolino M5S, che dal Gruppo capitolino della Lista Marchini, che vanno a rafforzare proprio questa possibilità del bike sharing. Io, appunto, vorrei anche sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, come ho già fatto anche per quanto riguarda il piano finanziario di Ama, il parere dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma capitale.
Questa Agenzia ha sottolineato, ad esempio, l’aspetto per cui gli impianti pubblicitari debbano essere assoggettati al regime della concessione. Regime della concessione che va proprio incontro a quel principio di libera iniziativa economica, che è sottolineato anche dalla nostra Costituzione e a cui facevano riferimento anche alcuni Consiglieri negli interventi precedenti, quando si parlava di concorrenza.
Quindi, appunto, il nostro auspicio è che questo documento, che noi, per come è stato redatto dalla Giunta, anche recependo le controdeduzioni presentati da alcuni Municipi, Municipi governati dalla stessa maggioranza che siede ovviamente anche qui in Assemblea capitolina, un documento abbastanza condivisibile, ma come abbiamo detto nei giorni scorsi, non vorremmo che fosse stravolto, come già è avvenuto con la delibera n. 52, in riferimento alle occupazioni di suolo pubblico e alla Cosap. 
L’emendamento n. 2 del Movimento % Stelle, che proponeva di sostituire l’art. 36 con le “misure di salvaguardia” del PRIP, è stato respinto con 24 voti contrari.
È stato respinto con 32 voti contrari anche il successivo emendamento n. 3 del Movimento 5 Stelle, che riguardo all’art. 12 proponeva di precisare che gli impianti su parete cieca e gli impianti su tetti e terrazzi “concorrono al computo delle superficie espositiva complessiva, ma non nel calcolo dell’affollamento per singola via”.
Del Movimento 5 Stelle è stato respinto con 27 voti contrari anche l’emendamento n. 4, mentre ha avuto parere favorevole sia degli Uffici che della Giunta ed è stato conseguentemente approvato con 29 voti favorevoli il seguente emendamento n. 5.
 Immagine.Emendamento M5S n. 5Immagine.Emendamento n. 5.1
Del Movimento 5 Stelle sono stati respinti i successivi emendamenti n. 6 relativo all’art. 16 (con 28 voti contrari), n. 7 relativo alla premessa della proposta di deliberazione n. 59 (con 26 voti contrari), n. 8 relativo all’art. 15, sottozona B1, benché approvato con lo stesso testo nelle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 approvate il 25 giugno 2014 (con 24 voti contrari) e n. 9 relativo all’art. 16, sottozona B2, benché approvato anch’esso con lo stesso testo nelle Controdeduzioni della Giunta Capitolina approvate il 25 giugno 2014 (con 26 voti contrari).
Ha avuto invece parere favorevole sia degli Uffici che della Giunta il successivo emendamento n. 10 del Movimento 6 Stelle, relativo all’art. 17, sottozona B3, che era stato pur esso approvato con lo stesso testo nelle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 approvate il 25 giugno 2014: è stato conseguentemente approvato con 28 voti favorevoli.
Immagine.Emendamento n. 10
Ha avuto parere favorevole sia degli Uffici che della Giunta anche il successivo emendamento n. 11 del Movimento 6 Stelle, relativo all’art. 29 (proposta di 15 Piani di Localizzazione), pur esso approvato con lo stesso testo nelle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 approvate il 25 giugno 2014: è stato conseguentemente approvato con 30 voti favorevoli.
Immagine.Emendamento n. 11
Sono stati respinti invece i successivi emendamenti del Movimento 5 Stelle n. 12, relativo all’art. 31 (eliminazione dei privati dalla redazione dei Piani di Localizzazione) e n. 13, relativo all’art. 32 (zone di espansione), benché entrambi approvati con lo stesso testo nelle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 approvate il 25 giugno 2014.
Il Presidente Mirko Coratti ha quindi posto in votazione l’emendamento n. 339, presentato dai consiglieri Gianni Alemanno e Ignazio Cozzoli Poli, che con il parere favorevole della Giunta è stato approvato con 27 voti favorevoli.
 Immagine.Emendamento n. 339
Alle ore 18,35 il Presidente Mirko Coratti ha posto quindi in votazione gli emendamenti presentati dalla Lista Alfio Marchini: sono stati respinti il n. 429 relativo alla premessa della proposta di deliberazione n. 59 ed il n. 431 relativo all’art. 17, sottozona B3, benché approvato con lo stesso testo nelle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 approvate il 25 giugno 2014.
È stato respinto anche l’emendamento n. 432, relativo all’art. 17, sottozona B3, benché approvato con lo stesso testo nelle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 approvate il 25 giugno 2014: con espresso riferimento a questo il cons. Alessandro Onorato ha rilevato che “è fantastico, la Giunta dice che già c’è, allora votatelo unaseconda volta il problema non sussiste no? Non è che si annulla. Non è che meno per meno fa più, insomma, queste robe qui. Se veramente c’è. Mi limito a questo”.
È stato invece approvato con 28 voti favorevoli il successivo emendamento n. 433, relativo alla eliminazione dell’art. 36.
 Immagine.Emendamento n. 433
Sono stati respinti anche gli emendamenti n. 434, relativo all’art. 31, benché o forse perché già approvato con lo stesso testo nelle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 approvate il 25 giugno 2014, n. 435 relativo all’art. 35 (formati SPQR) e n. 436 relativo all’art. 32.
È stato invece approvato il successivo emendamento n. 437, relativo alla introduzione di due nuovi formati di impianto all’art. 35, sui quali il cons. Alessandro Onorato ha voluto rilasciare prima del voto la seguente dichiarazione:Presidente, lo sa che esce fuori l’animo di Ostia che è in me, quindi la prego, si concentri e conduca in maniera seria la vicenda, anche perché prima o poi mi esce la spalla con gli scatti. Detto questo, allora parliamo all’art. 35, tipologia di impianto ammesse, inserire il seguente punto 5. Comunque, secondo me, i commessi sono ormai più esperti di voi, perché sono gli unici che ascoltano, ognuno fa quello che gli pare. Voglio darvi, alla fine c’è un premio, una lupa, non ci stanno più le lupe? Votate favorevole. Vabbè allora lo dico, pubblica utilità, metri 1,2 per 1,8, 3,2 per 2,4 solo al di fuori della zona perimetrata… dica pure, quando lei mi fa così con la testa, come per dire ma perché non l’ha scritto prima.
Guarda che è incredibile.
 Immagine.Emendamento n. 437
È stato infine respinto l’emendamento n. 438 relativo alla sostituzione dell’art. 36 con le “misure di salvaguardia”.
A questo punto il Presidente Mirko Coratti ha posto in votazione gli emendamenti della Commissione Commercio n. 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525 e 526, che sono stati tutti approvati.
 Immagine.Emendamento n. 518
È stato approvato con 25 voti favorevoli.
 Immagine.Emendamento n. 519
È stato approvato con 25 voti favorevoli.
 Immagine.Emendamento n. 520
È stato approvato con 27 voti favorevoli.
 Immagine.Emendamento n. 521
È stato approvato con 27 voti favorevoli.
 Immagine.Emendamento n. 522
 È stato approvato con 28 voti favorevoli.
 Immagine.Emendamento n. 523
È stato approvato senza accorgersi che riguardo al Centro Storico, sottozona B1, era stato approvato poco prima l’emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle relativo sempre all’art. 15.
Immagine.Emendamento n. 524
È stato approvato con 24 voti favorevoli.
 Immagine.Emendamento n. 525
È stato approvato con 22 voti favorevoli.
 Immagine.Emendamento n. 526
È stato approvato con 24 voti favorevoli.
Sono seguite le dichiarazioni di voto alla proposta di delibera così come complessivamente emendata.
Il cons. Davide Bordoni ha dichiarato di astenersi come Gruppo di Forza Italia.
Il cons. Roberto Cantiani a nome del Gruppo Misto ha dichiarato di votare contro.
Il cons. Enrico Stefàno ha dichiarato di votare a favore a nome dell’intero Gruppo del Movimento 5 Stelle.
Il cons. Alessandro Onorato ha dichiarato di astenersi, dopo avere rilasciato fra l’altro la seguente dichiarazione: “Poi, caro Assessore, a me dispiace, e la mia disistima nei confronti del Sindaco aumenta sempre di più, perché questo è un Sindaco che vi abbandona, è un Sindaco che non viene in Aula, è un Sindaco che non vota le delibere, è un Sindaco che non vota delibere che potrebbero avere un senso importante. Però, Assessore, la sfida che io le lancio è verso il bike sharing.
Noi abbiamo un bike sharing che è una vergogna. Vi dovreste vergognare. In compenso abbiamo la bicicletta del bike sharing di Torino che sembrerebbe di Tricarico, che sta legata qui sotto sul paletto dove c’è la finta bici del Sindaco, nel senso che è vera, ma lui fa finta di andare in bici. Però dicevo, a prescindere da questo, secondo quanto detto da Marino il bike sharing ci doveva essere già a gennaio passato, Presidente, non vado fuori dal tema. Oggi noi abbiamo votato delle norme che potremmo fare il bike sarin domani.
La Lista Marchini ha presentato già una delibera sul bike sharing, ha raccolto anche 10128 firme a riguardo, di cittadini sui territori. Io mi auguro che quanto prima tra di voi vi chiariate su chi deve seguire il bike sharing, se lei Assessore Leonori, Improta o la Marino, basta che qualcuno se ne occupi, e quanto prima….
Con 31 voti favorevoli, 2 contrari e l’astensione dei Consiglieri Davide Bordoni (Forza Italia), Cosimo Dinoi (Movimento Cantiere Italia) e Alessandro Onorato Onorato (Lista Alfio Marchini) è stata approvata la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014. 
Strisciata del voto sulla proposta n. 59
Il Presidente Mirko Coratti è passato quindi all’esame della proposta di deliberazione n. 61 relativa alle modifiche ed integrazioni del “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”.
Anche il testo definitivo del Regolamento che è stato allegato alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 costituisce l’assemblaggio dei seguenti documenti:
-       testo non modificato della proposta di deliberazione n. 61 licenziata dalla Giunta Capitolina con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014;
-       testo non modificato delle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61;
-       emendamenti presentati il 16 luglio 2014 da gruppi politici e singoli consiglieri;
-       emendamenti di Giunta presentati il 30 luglio 2014;
-       emendamenti della Commissione Commercio presentati il 30 luglio 2014.
Alla proposta di deliberazione n. 61 sono stati presentati n. 1.277 emendamenti, così come di seguito distribuiti.
12 (da n. 1 a n. 12) presentati dal Movimento 5 Stelle
388 (da n. 13 a n. 400) presentati da Roberto Cantiani
287 (da n. 401 a n. 687) presentati da Dario Rossin e Girodano Tredicine
3 (da n. 688 a n. 690) presentati da Francesco D’Ausilio
235 (da n. 691 a n. 925) presentati da Giovanni Alemanno ed Ignazio Cozzoli Poli
21 (da n. 926 a n. 946) presentati da Alfio Marchini ed Alessandro Onorato
331 (da n. 947 a n. 1277) presentati da Davide Bordoni.
Dopo il voto sugli ordini del giorno il Presidente Mirko Coratti ha posto in votazione dapprima i due emendamenti di Giunta n. 1278 e n. 1279, che sono stati prima illustrati dall’Assessore Marta Leonori nel modo seguente:Oggi abbiamo, anzi, avete appena votato, dopo venti anni, il Piano regolatore degli impianti pubblicitari.
E’ una giornata veramente storica per la nostra città, e lo sarà ancora di più, perché oggi, insieme, verrà votata la modifica al Regolamento che consentirà, poi, di poter fare le gare, di raggiungere diversi obiettivi per questa città. Maggior decoro, maggiori risorse, maggior decoro soprattutto per le periferie.
Maggior legalità, servizi, concorrenza, ma anche strumenti che ci consentiranno di combattere l’abusivismo e di dare una svolta alla nostra città. Che cosa contiene questo Regolamento? Intanto delle modifiche sostanziali, se lette insieme al Piano regolatore.
Diminuiremo i metri quadri di pubblicità nella nostra città.
Abbiamo eliminato anche su indicazioni della Commissione, i 4 per 3 e quindi diminuito la superficie massima degli impianti. Abbiamo iniziato anche un percorso, che è stato un percorso di ascolto di tutti quanti i soggetti che andrà verso la trasparenza, la legalità ma anche l’innovazione.
Ed è vero che questo è un lavoro che prende anche il lavoro positivo che è stato fatto dall’Amministrazione precedente. Perché abbiamo aggiornato, inserendo degli elementi distintivi, ma comunque abbiamo aggiornato quello che già era stato effettuato, abbiamo aggiornato anche con norme più innovative, perché come diceva prima l’Onorevole Onorato, ogni tanto gli anni passano e le norme vanno aggiornate. Quindi abbiamo aggiornato anche alcune prescrizioni.
Abbiamo anche recepito un lavoro fatto nella scorsa consiliatura dalle elette, che vietavano già negli impianti pubblici pubblicità sessiste o che invitavano alla violenza o alla discriminazione religiosa, e abbiamo proposto di integrarlo e di estenderlo anche all’impiantistica privata.
Allora qui il ringraziamento va a tutti, perché se ci troviamo oggi in una discussione a luglio del 2014, a un anno dall’insediamento di questa Giunta, ad approvare il Piano regolatore degli impianti pubblicitari e ad aggiornare il Regolamento, è il frutto di un lavoro comune che abbiamo fatto.
E quindi permettetemi di ringraziare la Commissione Commercio, ma anche, appunto, il lavoro positivo che è stato fatto in passato, e che ha consentito di chiudere il riordino e ci ha consentito di dire che possiamo fare delle gare e che la concorrenza entrerà in questa città. L’emendamento che ha proposto la Giunta va in due direzioni. Primo è il riconoscimento, a chi non ha avuto impianti abusivi, ma anche a chi ha avuto una regolarità di pagamento di una superficie e poi l’allargamento dei messaggi che sono vietati sugli impianti.Per questo io vi invito non solo ad approvare l’emendamento della Giunta, ma anche a procedere speditamente, perché questa sia una pagina che possa segnare la svolta nel settore degli impianti pubblicitari di questa città.
 Immagine.Emendamento n. 1278
L’emendamento n. 1278 è stato approvato con 30 voti favorevoli.
Immagine.Emendamento di Giunta n. 1279
L’emendamento n. 1279 è stato approvato con 31 voti favorevoli.
Il Presidente Mirko Coratti è quindi passato all’esame dei 12 emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle.
L’emendamento n. 1 relativo all’art. 31 è stato respinto con 23 voti contrari.
L’emendamento n. 2 relativo all’art. 19 è stato invece approvato con 26 voti favorevoli.
Immagine.Emendamento n. 2
Va messo in evidenza al riguardo che un identico emendamento era stato proposto dai Consigli dei Municipi I e XV: in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61, approvate il 25 giugno 2014, era stato accolto solo il comma 1 ter.
Sono stati a seguire respinti gli emendamenti n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 (tutti relativi all’art. 7) e n. 7 relativo all’art. 5 bis (benché già accolto in sede di Controdeduzioni). 
È stato invece approvato l’emendamento n. 8 relativo all’art. 4, pur esso già accolto in sede di controdeduzioni.
Immagine.Emendamento n. 8
A seguire sono stati respinti gli emendamenti n. 9 (relativo all’art. 34 benché già accolto in sede di controdeduzioni), n. 10 e n. 11 (relativi sempre all’art. 7).
È stato infine approvato con 29 voti favorevoli l’emendamento n. 12 relativo all’art. 32 sulle “Misure di contrasto all’abusivismo”.
 Immagine.Emendamento n. 12
Va messo in evidenza che il suddetto emendamento era stato proposto dai Consigli dei Municipi I e XV, ma non era stato accolto in sede di controdeduzioni, al pari dell’emendamento collegato al precedente art. 31 di cui proponeva di aggiungere un comma 5 Bis: ora l’emendamento è stato approvato senza accorgersi che fa riferimento ad un comma 5 Bis che non esiste. 
Sono stati a seguire respinti gli emendamenti n. 404. n 407 e n. 408, n. 409, n. 410, n. 494, n. 554, e n. 555, tutti presentati dai consiglieri Giordano Tredicine e Dario Rossin.
Il Presidente Mirko Coratti ha quindi posto in votazione l’Emendamento n. 688, presentato dal cons. Francesco D’Ausilio che con il parere favorevole di Uffici e Giunta è stato approvato con 24 voti favorevoli.
 Immagine.Emendamento n. 688
Del cons. D’Ausilio è stato approvato con 23 voti favorevoli anche il successivo emendamento n. 689.
 Immagine.Emendamento n. 689
A seguire è stato approvato con 25 voti favorevoli l’emendamento n. 690 presentato dal cons. Dario Nanni.
 Immagine.Emendamento n. 690
Sono stati respinti gli emendamenti n. 896, n. 897, n. 898 e n. 899, tutti presentati dai cons. Gianni Alemanno ed Ignazio Cozzoli Poli, così come i n. 930 n. 931, n. 932 e n. 933, tutti presentati dalla Lista Alfio Marchini di cui è stato invece approvato con 24 voti favorevoli il successivo emendamento n. 934 .
 Immagine.Emendamento n. 934
Della Lista Alfio Marchini sono stati invece respinti i successivi emendamenti n. 935, n. 936, n. 937, n. 938, n. 939, n. 940, n. 941, n. 942, n. 943, n. 944, n. 945 e n. 946.
Alle ore 19,39 il Presidente Mirko Coratti ha posto in votazione gli emendamenti presentati dal cons. Davide Bordoni n. 947, n. 948, n. 949, n. 950, n. 951, n. 952 che sono stati tutti respinti: i successivi sono stati ritirati dallo stesso Bordoni.
Dopo la ripresa dei lavori dovuta ad una momentanea occupazione dell’aula Giulio Cesare da parte di un gruppo dimostranti, il Presidente Mirko Coratti ha posto in votazione i 12 emendamenti della Commissione Commercio da n. 1280 a n. 1291.
Immagine.Emendamento n. 1280
Il suddetto emendamento è stato approvato.
Immagine.Emendamento n. 1281
Il suddetto emendamento è stato approvato.
Immagine.Emendamento n. 1282
Il suddetto emendamento è stato riformulato dall’Assessore Leonori, cassando l’emendamento della Commissione Commercio.
Immagine.Emendamento n. 1283
Il suddetto emendamento è stato ritirato dal Presidente della Commissione Commercio Orlando Corsetti.
Immagine.Emendamento n. 1284
Il suddetto emendamento è stato approvato.
Immagine.Emendamento n. 1285
Il suddetto emendamento è stato approvato con 23 voti favorevoli.
Immagine.Emendamento n. 1286
Il suddetto emendamento è stato approvato con 25 voti favorevoli ed 1 astenuto.
 Immagine.Emendamento n. 525=1287
Sul suddetto emendamento l’Assessore Leonori a nome della Giunta ha proposto la seguente riformulazione del testo.
Immagine.Emendamento di Giunta n. 1287
L’emendamento così riformulato è stato poi approvato con 23 voti favorevoli e l’astensione del cons. Riccardo Magi.
Immagine.Emendamento n. 1288
Il suddetto emendamento è stato approvato con 24 voti favorevoli, 1 contrario ed 1 astenuto.
 Immagine.Emendamento n. 1289
Il suddetto emendamento è stato approvato.
 Immagine.Emendamento n. 1290
Il suddetto emendamento è stato approvato.
 Immagine.Emendamento n. 1291
Anche il suddetto emendamento è statoapprovato.
Si è quindi passati alle dichiarazioni di voto sull’intera proposta di deliberazione n. 61 così emendata.
Con 25 voti favorevoli, 8 contrari e l’astensione dei Consiglieri Cantiani e Dinoi è stata approvata la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.
 Strisciata del voto sulla proposta n. 61

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

PRIP: i contrasti e le incoerenze tra le disposizioni impartite sia dalla normativa tecnica di attuazione del PRIP che dal Regolamento di Pubblicità, provocate dalla mancata coordinazione tra di loro degli emendamenti di Giunta approvati all’ultimo minuto

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/prip-il-contrasto-tra-le-disposizioni-impartite-sia-dalla-normativa-tecnica-di-attuazione-del-prip-che-dal-regolamento-di-pubblicita-provocate-dalla-mancata-coordinazione-tra-di-loro-degli-emendamen/
Immagine.Slide copertina 
Come dovrebbe essere ormai noto, nella seduta pomeridiana del 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato nel seguente ordine cronologico:
-       gli Ordini del Giorno collegati alla proposta di deliberazione n. 59 (PRIP);
-       gli emendamenti di Giunta su cui è stata ottenuta la mediazione con l’opposizione:
-       gli emendamenti di Giunta approvati il 29 luglio 2014 dalla IX Commissione Commercio ed avallati la mattina del 30 luglio 2014 dalla maggioranza di Governo;
-       gli Ordini del Giorno collegati alla proposta di deliberazione n. 61 (modifiche ed integrazioni del Regolamento);
-       gli emendamenti di Giunta su cui è stata ottenuta la mediazione con l’opposizione:
-       gli emendamenti di Giunta approvati il 29 luglio 2014 dalla IX Commissione Commercio ed avallati la mattina del 30 luglio 2014 dalla maggioranza di Governo.
Riguardo agli emendamenti di Giunta decisi la mattina del 30 luglio 2014 è mancato il tempo materiale di effettuare una verifica relativa al coordinamento anzitutto tra le norme del Regolamento e la normativa tecnica di attuazione del PRIP, a maggior ragione perché nel Regolamento è stato aggiunto l’art. 37, che è relativo per l’appunto proprio alle “Disposizioni di coordinamento” e che dispone testualmente che “in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”. 
Una verifica andava fatta inoltre anche tra le varie disposizioni dettate in particolare dalla normativa tecnica di attuazione del PRIP. 
La fretta ha impedito di fare entrambe le suddette verifiche ed ha determinato i seguenti contrasti che ho potuto accertare a conclusione di una analisi comparata di tutte le disposizioni che l’Assemblea Capitolina ha approvato il 30 luglio 2014.
Il contrasto più stridente riguarda l’impianto pubblicitario Tipo 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 70: nella normativa tecnica di attuazione del PRIP è prevista nelle sottozone B2 (art. 16) e B3 (art. 17), nonché come impianto pubblicitario di servizio (art. 35) e come scheda tecnica allegata, che lo dà come formato ammesso anche nella sottozona B1. 
Immagine.Art. 16Immagine.Art. 16.1
 Immagine.Art. 17
 Immagine.Art. 35Immagine.Art. 35.1
Immagine.Scheda paline con orologio
Ma nella sottozona B1 (art. 15) l’emendamento della Commissione Commercio approvato anche dalla Giunta e dalla maggioranza il 30 luglio 2014 prevede invece in modo del tutto errato un tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formati 100 x 70.

Immagine.Emendamento di Giunta n. 523 
Nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP allegata alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 l’art. 15 ha il seguente testo:
 Immagine.Art. 15Immagine.Art. 15.1
Va messo in evidenza al riguardo che fra le modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità approvate il 30 luglio 2014 c’è l’aggiunta dell’art. 37, di cui già si è detto e dispone testualmente che “in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”, che alla lettera b) del punto 4) della lettera E) del 1° comma dell’art. 20 prevedono solo “paline con orologio, purché il pannello informativo non superi la dimensione di metri 1,00 x 0,70”.  
In termini di coerenza e di coordinamento delle disposizioni l’ultimo comma del suddetto emendamento n. 523 secondo cui “gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento massimo dei formati ammessi dal Regolamento” è rimasto lo stesso recepito nelle controdeduzioni approvate dalla Giunta Capitolina il 25 giugno 2014, che sono state ora superate dagli emendamenti presentati dalla Lista Alfio Marchini n. 437 e n. 934, entrambi approvati il 30 luglio 2014, che hanno introdotto rispettivamente all’art. 35 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP ed all’art. 20 del Regolamento di Pubblicità i due soli formati da mt. 1,20 x 1,80 e da mt. 3,20 x 2,40 “CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PER IMPIANTI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ”.  
Ne deriva che l’ultimo comma in questione dovrebbe essere cancellato, in quanto superato dia due formati europei introdotti all’art. 20 del regolamento e rispettati all’art. 35 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP. 
Dalla cogenza delle disposizioni del Regolamento su quelle della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP deriva che da un lato il tipo 2.B inteso come Palina SPQR con orologio – formato 100 x 70 non può essere consentito nella sottozona B1, anche perché del tutto inesistente, ma che dall’altro lato, se inteso come errore, essendo il tipo classificato come 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 70 esclusivamente di proprietà privata, potrebbe portare a consentire nella sottozona B1 le paline con orologio non di proprietà pubblica in modo comunque forzato e ad ogni modo non consentito.
In base soprattutto alla prescrizione dell’art. 37 del Regolamento c’è da valutare se del suddetto emendamento non sia valida la sola previsione dell’impianto sbagliato della palina SPQR con orologio (oltre che l’ultimo comma di cui si è già detto) o sia invece da considerare non valido l’intero emendamento, che sostituendo l’intero art. 15 così come era stato recepito in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta n. 59 ha da un lato mantenuto “gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento” e il cartello per pubbliche affissioni negli stessi formati da 100 x 140, 140 x 200 e 300 x 140, cancellando però che debbono essere “destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale”, mentre dall’altro lato ha eliminato del tutto il 2° comma secondo il quale “non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi”.  
Ma quand’anche si decidesse di far tornare in vigore il testo recepito dalla Giunta Capitolina in sede di controdeduzioni, l’art. 15 dovrebbe essere comunque quanto meno integrato con il seguente emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle che il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato poco prima.
 Immagine.Emendamento M5S n. 5Immagine.Emendamento n. 5.1
La dimostrazione oggettiva ed inconfutabile che il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato il suddetto emendamento viene dal verbale stenografico di tale seduta che alla pag. 50 conferma tale approvazione.
Immagine.Emendamento n. 5 su verbale
Ciò nonostante il suddetto emendamento non risulta essere stato assemblato e del suo testo non c’è traccia sull’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione allegata alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014. 
Va messo in risalto che il 14 luglio 2014 quando il Movimento 5 Stelle ha presentato il suddetto l’emendamento n. 5 non era a conoscenza delle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta n. 59 ed ha quindi proposto la serie di integrazioni al testo dell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP così come licenziata con Decisione della Giunta capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 e che testualmente recitava: “
ART. 15 – Sottozona B1
Nella sottozona B1 l’istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni è consentita esclusivamente lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all’art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all’art. 12.
Nella sottozona B1 è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di
impianti di cui al Titolo VI:
1.B – Cartello per pubbliche affissioni – formati 100×140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale;
1.C – Palina SPQR – formato 100×100;
2.B – Palina con orologio – formati 100×70;
4.B – Impianto su parete cieca. 
Ne deriva che il testo integrato del 2° comma così come approvato avrebbe dovuto essere il seguente:
ART. 15 – Sottozona B1 
Nella sottozona B1 è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di
impianti di cui al Titolo VI:
1.B – Cartello per pubbliche affissioni – formati 100×140, 140×200, 300×140 a muro destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona;
2.A – Impianto di pubblica utilità formato 120 x 180. 
Il testo suddetto del 2° comma andrebbe assemblato e comunque coordinato con quello del 2° comma dell’art. 15 così come recepito in sede di controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014, che era il seguente:
Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità sono consentiti:
- 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.
- gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) dello comma dell’art. 4 del Regolamento.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi. 
In conclusione si dovrebbe a mio giudizio assemblare entrambi i testi in modo coordinato e corretto nel seguente modo:
Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo VI:
- 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 a muro destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona;
2.A – Impianto di pubblica utilità di cui alla lettera I bis) dello comma dell’art. 4 del Regolamento formato 120 x 180.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.
******************
Agli articoli 16 e 35 della Normativa Tecnica di Attuazione il tipo 1 A – cartello SPQR viene dato nei format 200 x 200 e 300 x 200.
 Immagine.Art. 16A
Immagine.Art. 35A
Ma la scheda tecnica relativa al tipo 1.A dà come formati anche un 100 x 140, oltre che un 200 x 200 ed un 300 x 200.
Immagine.1A 
Il contrasto risale alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP licenziata con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014.
*********
Agli articoli 16 e 35 della Normativa Tecnica di Attuazione il tipo 3 B – cassonetto, plancia, vetrina viene dato nei formati 140 x 200 e 300 x 200.
 Immagine.Art. 16
Immagine.Art. 35BImmagine.Art. 35B.1
Ma la scheda tecnica relativa al tipo 3.B dà come formati anche un 120 x 180, oltre che un 140 x 200 ed un 300 x 200.
 Immagine.Scheda 3.B
Anche questo contrasto risale alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP licenziata con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014.
****************
Il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato il seguente emendamento all’art. 35 che era stato presentato dalla Lista Alfio Marchini.
Immagine.Emendamento n. 437 
In modo coerente il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato un analogo emendamento all’art. 20 del Regolamento di Pubblicità che era stato presentato sempre dalla Lista Alfio Marchini.
 Immagine.Emendamento n. 934
È mancato quindi il tempo materiale per inserire le corrispondenti schede tecniche.
*************************
Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 sono state definitivamente approvate le modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”. 
Fra le integrazioni c’è l’aggiunta dell’art. 5 bis relativo alle “Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile”, che dispone che l’impianto “Può essere luminoso per luce diretta o per luce indirettanel rispetto dei formati di cui al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari”. 
L’integrazione è stata introdotta con le Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61, in accoglimento dei pareri espressi dai Consigli del I e XV Municipio: alle controdeduzioni, benché approvate fin dal 25 giugno 2014, non ha fatto seguito una corrispondente integrazione nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP che se non altro stabilisse nelle schede tecniche relative agli impianti quali debbano essere i formati di quelli su cui è possibile effettuare anche pubblicità a messaggio variabile. 
A tale lacuna la Giunta Capitolina può trovare rimedio nei criteri che dovrà dettare per la redazione dei Piani di Localizzazione. 
************************
Fra le incoerenze va infine registrata l’approvazione del seguente emendamento n. 12 del Movimento 5 Stelle.
 Immagine.Emendamento n. 12
Va messo in evidenza che il suddetto emendamento era stato proposto dai Consigli dei Municipi I e XV, ma non era stato accolto in sede di controdeduzioni, al pari dell’emendamento collegato al precedente art. 31 di cui proponeva di aggiungere un comma 5 Bis: ora l’emendamento è stato approvato senza accorgersi che fa riferimento ad un comma 5 Bis che non esiste. 
Ne deriva che dal testo del suddetto comma 2 dell’art. 32 del Regolamento andrebbe eliminata l’espressione “di cui al precedente comma 5 Bis del precedente art. 31”.
Poco dopol’approvazione dell’emendamento n. 12 è stato respinto in modo del tutto incoerente il seguente emendamento n. 937 presentato dalla Lista Alfio Marchini che ha lo stesso identico testo.
 Immagine.Emendamento n. 937

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

PRIP: criteri da dettare per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/prip-criteri-da-dettare-per-la-redazione-dei-15-piani-di-localizzazione/

Immagine.Slide copertina 
Se la normativa tecnica di attuazione del PRIP fosse rimasta quella licenziata il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina come proposta di deliberazione n. 59 e le modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità fossero anch’esse rimaste quelle licenziate sempre il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina come proposta di deliberazione n. 61, allora la redazione dei Piani di Localizzazione sarebbe consistita esclusivamente nella applicazione degli “indici di affollamento, così come indicati dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP), al fine di individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare anche alla pubblicità temporanea nel rispetto delle distanze minime prescritte dal D.Lgs. n.285/2991 e del D.P.R. n. 495/1992, nonché dei vincoli paesaggistici”, con la precisazione che “nella individuazione … sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi”.
Metto in evidenza che la suddetta formulazione è stata proposta congiuntamente dalle associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva come commi 1 bis ed 1 ter aggiunti al 1° comma dell’art. 19 del Regolamento, poi recepiti e fatti propri dai Consigli dei Municipi I e XV nell’espressione del parere di rispettiva competenza: nelle controdeduzioni della Giunta Capitolina ai pareri dei Municipi approvate nella seduta del 25 giugno 2014 è stato accolto solo il comma 1 ter.
Lo stesso testo dei commi 1 bis ed 1 ter è stato ripresentato come emendamento n. 2 dal Movimento 5 Stelle ed approvato dall’Assemblea Capitolina il 30 luglio 2014.
 Immagine.Emendamento n. 2 del M5S
Ma il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha anche approvato l’emendamento della Giunta alla normativa tecnica di attuazione del PRIP, che ha ridotto dal 40% al 29% la superficie espositiva riservata agli impianti di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione, che quindi rispetto ai 138.000 mq. complessivi previsti dal PRIP vengono ridotti da non meno di 55.200 mq. a 40.020 mq..
Immagine.Emendamento di Giunta n. 517
Contestualmente l’Assemblea Capitolina ha approvato l’emendamento della Giunta al Regolamento di Pubblicità che ha aggiunto il comma 5 bis all’art. 7, secondo cui “in sededi prima applicazione dei Piani di Localizzazione di cui all’art. 19 gli impianti pubblicitari di proprietà di Roma capitale sono oggetto di concessione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 254/1994 e di Giunta Comunale n. 1689/1997 con i criteriche saranno successivamente definiti dalla Giunta Capitolina”, con la precisazione che “a tali impianti, ove non diversamente previsto, si applica la medesima disciplina prevista per gli impianti di proprietà privata”.
 Immagine.Emendamento di Giunta n. 1279
Come si può bene vedere, l’Assemblea Capitolina ha coordinato il suddetto emendamento anche con il successivo art. 21 relativo alla “Applicazione del canone a tariffa per l’esposizione della pubblicità”, stabilendo al comma 2 che “la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è soggetta al pagamento del canone di locazione, il quale ultimo, ove non risultante dalle procedure di cui all’art. 7, è determinato con deliberazione della Giunta Capitolina, sentita la competente Commissione Capitolina permanente”.
Nel Comunicato Stampa pubblicato il 1 agosto 2014 sul sito del Comune viene dichiarato al riguardo che “la novità alla delibera di Giunta riguarda gli spazi pubblicitari di proprietà del Campidoglio, quelli contrassegnati con la dicitura SPQR che diminuiranno da circa 35.000 mq a meno di 25.000 mq (-17,5%): la loro gestione verrà messa integralmente a bando, con priorità per le aziende romane (virtuose) del settore pubblicitario, in modo da tutelare i piccoli operatori in un contesto di generale riduzione degli spazi per l’affissione.”
Il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha anche approvato la riformulazione del testo votato il giorno prima dalla Commissione Commercio come emendamento n. 525 alla proposta n. 61/2014, con cui si proponeva di sostituire l’intero comma 1 dell’art. 19 nel seguente modo: “Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all’art. 20 ed è approvato dall’Assemblea Capitolina, previo parere dei Municipi. Il Piano applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio capitolino, di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. A). Ai fini di cui all’art. 7, comma 2, si individuano massimo dieci circuiti, corrispondenti al altrettanti lotti di gara, che interessino in modo equilibrato le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali di cui all’art. 20, comma 1, lett. A) e B) e che ricomprendano impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva. Il Piano può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina anche per singoli circuiti”.
Il Presidente della IX Commissione Commercio, Orlando Corsetti ha fatto votare lo stesso emendamento che era stato approvato il 1 luglio 2014 dalla stessa Commissione da lui presieduta ed a cui era stato subordinato il parere favorevole al PRIP, con la sola differenza che allora si parlava di una un’omogeneità commerciale ed economica complessiva.
Immagine.10° emendamento definitivoImmagine.10° emendamento definitivo.1
Come ho già avuto modo di commentare al riguardo, in una inammissibile ignoranza e confusione tra cosa è la “pianificazione” (fatta di zone e sottozone) e cosa sia la gestione degli impianti individuati dai Piani di Localizzazione tramite “lotti di gara” (per i quali si può parlare caso mai di “circuiti”) i consiglieri della maggioranza di centro-sinistra in seno alla Commissione Commercio non si sono minimamente accorti (anche perché non sono state loro messe in visione le 14 tavole del PRIP di “zonizzazione e tipi stradali” e non certo di “circuiti”) di avere stravolto non solo la pianificazione fatta da “Aequa Roma“ che ha suddiviso il territorio in zone “A” e zone “B” con le rispettive sottozone B1, B2 e B3, ma anche la possibilità di approvare in questo modo il PRIP con il bilancio, perché si dovrebbero rifare tutte le tavole per costringere per giunta “Aequa Roma” a fare quella che non è più nemmeno l’ombra di una pianificazione, pretendendo da essa addirittura un compito che non è nemmeno il suo, perché non può spettare di certo a lei individuare massimo «dieci circuiti, corrispondenti ad altrettanti lotti di gara» 
Al suddetto emendamento, che l’Assessore Leonori ha ridenominato come emendamento di Giunta n. 1287, è stata fatta dapprima la seguente postilla: “Rifare tutte le tavole e quindi rimanda la pratica attuazione del PRIP a chissà quando”.
Immagine.Emendamento n. 525=1287
È stato quindi riformulato il testo nel seguente modo.
 Immagine.Emendamento di Giunta n. 1287
Conseguentemente il testo attualmente vigente, così come pubblicato nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, è il seguente: “Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all’art. 20 ed è approvato dall’Assemblea Capitolina, previo parere dei Municipi. Il Piano applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio capitolino, di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. A). Suddivide, ai fini di cui all’art. 7, comma 2, il territorio comunale in circuiti tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali di cui all’art. 20, comma 1, lett. A) e B). Il Piano può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina anche per singoli circuiti”.
Ne deriva che la società incaricata di redigere i 15 Piani di Localizzazione dovrà impostarli a monte riservando un apposito “circuito” agli impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR) affidati in concessione nella misura del 29% dell’intera superficie espositiva complessiva di 138.000 mq. previsti dal PRIP, distribuiti nei seguenti tipi e formati:
tipo 1.A – Cartello SPQR – formati 200 x 200, 300 x 200;
tipo 1.C – Palina SPQR – formato 100 x 100;
tipo 1.D – Parapedonale SPQR – formato 100 x 70;
tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formato 100 x 70.
Il tipo 1.A – Cartello SPQR – formati 200 x 200, 300 x 200 non è consentito nella sottozona B1 e va quindi escluso dal Piano di Localizzazione relativo al territorio del I Municipio, mentre è consentito sia nella sottozona B2 che nella sottozona B3 e va quindi previsto nei 14 Piani di Localizzazione relativi al territorio dei rimanenti 14 Municipi. 
Il tipo 1.C – Palina SPQR – formato 100 x 100 è consentito in tutte e tre le sottozone B1, B2 e B3 va quindi previsto in tutti e 15 i Piani di Localizzazione relativi al territorio dei 15 Municipi. 
Il tipo 1.D – Parapedonale SPQR – formato 100 x 70 non è consentito nella sottozona B1 e va quindi escluso dal Piano di Localizzazione relativo al territorio del I Municipio, mentre è consentito sia nella sottozona B2 che nella sottozona B3 e va quindi previsto nei 14 Piani di Localizzazione relativi al territorio dei rimanenti 14 Municipi. 
Del tipo 2.B – Palina SPQR con orologio SPQR – formato 100 x 70, previsto solo nella sottozona B1 (art. 15 della normativa tecnica di attuazione del PRIP), occorre spiegare la genesi, per capire alla fine che si tratta di un evidente errore o caso anomalo ad ogni modo non contemplato. 
In base alla normativa tecnica di attuazione del PRIP, così come licenziata il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina, era previsto il tipo 2.B – Palina con orologio – formati 100×70, poi eliminato con le controdeduzioni ai pareri dei Municipi approvate dalla stessa Giunta Capitolina il 25 giugno 2014. 
Il 29 luglio 2014 il Presidente della IX Commissione Commercio Orlando Corsetti ha fatto approvare il seguente emendamento alla sottozona B1 (art. 15 della normativa tecnica di attuazione del PRIP).
 Immagine.Emendamento di Corsetti del 29 luglio 2014
Come si può bene vedere, si parla solo di “paline con orologio”: ma il giorno dopo è stato approvato e votato il seguente emendamento di Giunta, che contraddice le controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014 per la sottozona B1.
 Immagine.Emendamento di Giunta n. 523
La palina con orologio di proprietà privata è prevista come tipo 2.A nelle sottozone B2 (art. 16) e B3 (art. 17), nonché come impianto pubblicitario di servizio (art. 35) e come scheda tecnica allegata alla normativa tecnica di attuazione del PRIP, che lo dà come formato ammesso anche nella sottozona B1, dove il suddetto emendamento di Giunta approvato il 30 luglio 2014 prevede invece in modo errato un tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formati 100 x 70.
Va messo in evidenza al riguardo che fra le modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità approvate il 30 luglio 2014 c’è l’aggiunta dell’art. 37, che è relativo alle “Disposizioni di coordinamento” e che dispone testualmente che “in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”, che alla lettera b) del punto 4) della lettera E) del 1° comma dell’art. 20 prevedono solo “paline con orologio, purché il pannello informativo non superi la dimensione di metri 1,00 x 0,70”.
Ne deriva che da un lato il tipo 2.B inteso come Palina SPQR con orologio – formato 100 x 70 non può essere consentito nella sottozona B1, anche perché inesistente, ma che dall’altro lato, se inteso come errore, essendo il tipo classificato come 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 70 esclusivamente di proprietà privata, potrebbe portare a consentire nella sottozona B1 le paline con orologio non di proprietà pubblica in modo comunque forzato e ad ogni modo non consentito.    
Ne deriva altresì che la Giunta Capitolina, prima ancora di dettare i criteri per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione, dovrà eliminare il contrasto tra le disposizioni impartite della normativa tecnica di attuazione del PRIP provocate dalla mancata coordinazione degli emendamenti di Giunta approvati all’ultimo minuto. 
Oltre che per il “circuito” degli impianti SPQR, la Giunta Capitolina è chiamata a dettare dei criteri di redazione anche e soprattutto per il “circuito” da dedicare agli “impianti di pubblica utilità” così come di seguito definiti con l’aggiunta della lettera l bis) al 1° comma dell’art. 4 del Regolamento: “impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa”.  
L’aggiunta è stata proposta congiuntamente dalle associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva: è stata poi recepita e fatta propria dai Consigli dei Municipi I e XV nell’espressione del parere di rispettiva competenza: è stata accolta nelle controdeduzioni della Giunta Capitolina ai pareri dei Municipi approvate nella seduta del 25 giugno 2014. 
A nome di VAS ho proposto di aggiungere dopo il punto 2 della lettera F) del 1° comma dell’art. 20 del Regolamento di Pubblicità un punto 3) con il seguente testo:
«3) FORMATI CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PER IMPIANTI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ :
a)      metri 1,20 x 1,80;
b)    metri 3,20 x 2,40 (solo al di fuori della zona perimetrata ai sensi delladeliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981)». 
Ne ho dato la seguente motivazione – Sono i formati utilizzati a livello europeo per finanziare sia il servizio di Bike Sharing che servizi di arredo urbano (toilettes autopulenti, pannelli informativi, panchine etc.). 
Il formato da 3,20 x 2,40 sviluppa una superficie complessiva di mq. 7,68 che è di poco superiore al formato di mt. 3 x 2. 
Utilizzando questi formati esclusivamente per il finanziamento di servizi di pubblica utilità e per gli elementi di arredo urbano, vengono a distinguersi le diverse tipologie, obiettivo che era una volta annunciato anche nella relazione al PRIP (omogeneizzazione e distinzione). 
La Pubblica Amministrazione avrà in tal modo i suoi formati con una definita tipologia, perché gli impianti affidati ai privati avranno formati e tipologie specifiche, differenti da quelli di pubblica utilità. 
Una analoga proposta è stata fatta contestualmente riguardo all’art. 35 della normativa tecnica di attuazione del PRIP, chiedendo di inserire fra le tipologie di impianto ammesse il seguente punto 5:
5) FORMATI CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PER IMPIANTI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ :
a)      metri 1,20 x 1,80;
b)     metri 3,20 x 2,40 (solo al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981)”.
I due emendamenti sono stati recepiti e fatti propri dalla Lista Alfio Marchini che li ha presentati come emendamenti classificati rispettivamente come n. 934 e n. 435.
 Immagine.Emendamento n. 934
Immagine.Emendamento n. 435
Ne deriva che la società incaricata di redigere i 15 Piani di Localizzazione dovrà impostarli a monte riservando un ulteriore apposito “circuito” anche e soprattutto agli impianti e servizi per pubblica utilità.
A differenza degli impianti SPQR di cui è definita a priori la superficie espositiva da pianificare come “circuito”, la Giunta Capitolina è chiamata a decidere a monte anzitutto la quantità massima della superficie espositiva che intende riservarsi per finanziare a titolo completamente gratuito per l’amministrazione comunale tanto un futuro servizio completo di Bike Sharing (quand’anche messo in attuazione con più lotti di gara scaglionati nel tempo) quanto elementi di arredo urbano di pubblica utilità. 
Per la determinazione del possibile futuro servizio completo di Bike Sharing è utile il paragone con il bando poi annullato che volle l’allora Assessore all’Ambiente Marco Visconti e che prevedeva la realizzazione di 70 ciclostazioni in cambio del corrispettivo di una pubblicità di 1.500 mq. da sfruttare, equivalente a 347 impianti bifacciali di mt. 1,20 x 1,80. 
Se dunque si ipotizza di volere un futuro servizio completo di Bike Sharing di 6 volte maggiore, pari quindi a 420 ciclostazioni, si dovrebbe riservare come corrispettivo una superficie pubblicitaria complessiva di 9.000 mq., pari ad appena il 6,5% dei complessivi 138.000 mq. previsti dal PRIP. 
I suddetti 9.000 mq. dovranno essere distribuiti sul territorio tramite i due soli formati approvati per tale scopo di mt. 1,20 x 1,80 e di mt. 3,20 x 2,40, con la condizione per questi ultimi che vanno collocati al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981. 
Sempre a differenza degli impianti SPQR, la Giunta Capitolina è chiamata a decidere a monte inoltre le quantità dei complessivi 9.000 mq. da collocare sul territorio nei rispettivi 15 Piani di Localizzazione, tenendo conto soprattutto a tal riguardo che la sfruttamento massimo della pubblicità concessa come corrispettivo si potrà e si dovrà ricavare in particolare dagli impianti collocati nel Centro Storico di Roma e nella Città Storica così come individuata dal P.R.G. (corrispondente agli interi ex Municipi I, II, III e XVII, ed alle porzioni continue dei Municipi IV, IX, XII, XVI e XVIII, oltre che alle porzioni distaccate dei Municipi V, VI, VII, X e XI). 
A tal ultimo riguardo la Giunta Capitolina dovrebbe dettare come espresso criterio per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione di riservare ad esempio il 40-50% dei 9.000 mq. al territorio del Municipio I, un ulteriore 20-30% al territorio dei Municipi limitrofi (più o meno corrispondenti alla Città Storica) ed il rimanente 30-20% al territorio dei rimanenti Municipi, dove collocare in prevalenza se non esclusivamente gli impianti di formato 3,20 x 2,40. 
Fra gli impianti ed i servizi di pubblica utilità ci sono anche gli elementi di arredo urbano, per i quali la Giunta Capitolina può ipotizzare di riservare un 3,5% dei complessivi 138.000 mq. previsti dal PRIP, pari a 4.800 mq. circa, per un totale quindi da dedicare agli impianti di pubblica utilità di appena il 10%, pari a 13.800 mq. complessivi. 
Oltre che per il “circuito” da dedicare agli impianti SPQR ed al “circuito” da dedicare agkli impianti di pubblica utilità, la Giunta Capitolina è chiamata a dettare dei criteri di redazione anche per il terzo “circuito”da dedicarea tutti i rimanenti impiantidi proprietà privata, da distribuire in tutte e tre le sottozone B1, B2 e B3 secondo i tipi ed i formati previsti complessivamente all’art. 35 della normativa tecnica di attuazione del PRIP e specificatamente dagli articoli 15, 16 e 17. 
Se il 29% dei 138.000 mq. complessivi previsti dal PRIP è da riservare agli impianti SPQR ed un altro 10% venisse riservato agli impianti di pubblica utilità, si tratterebbe di riservare il rimanente 61% agli impianti di proprietà privata, pari a 84.180 mq. complessivi.
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 Il suddetto documento è stato da me trasmesso in allegato al seguente messaggio di posta elettronica trasmesso il 26 agosto 2014 all’Assessore Marta Leonori:
Assessore Marta Leonori, 
le modifiche apportate in sede di approvazione definitiva sia alla normativa tecnica di attuazione del PRIP che al Regolamento di pubblicità (ed in particolare all’art. 19, costringendo alla redazione dei Piani di Localizzazione in “circuiti”) la obbligano a dettare a nome della Giunta Capitolina dei criteri per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione. 
Le trasmetto in allegato un documento da me redatto al riguardo, con la dichiarata finalità di portare un contributo utile a chiarire l’ordine dei problemi e dei conseguenti obiettivi che a mio modesto giudizio l’Amministrazione Capitolina si deve prefiggere a monte di questa successiva importante pianificazione. 
Nel redigere il suddetto documento ho registrato anche l’errore contenuto nell’emendamento di Giunta all’art. 15 della N.T.A. del PRIP, relativo  alla sottozona B1 (Centro Storico), che ha contraddetto le controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014, introducendo però un impianto tipo 2B che nelle schede tecniche allegate è riferito alle paline con orologio di proprietà privata, ma che qui invece è attribuito in modo del tutto sbagliato ad una “Palina SPQR con orologio – formati 100 x 70″. 
Si tratta di un errore che va corretto, anche se non so dire al momento in quali forme e modi, per il quale rimango a disposizione per un confronto sulle possibili soluzioni.  
Un cordiale saluto. 
Dott. Arch. Rodolfo Bosi  ”.
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Come ulteriore criterio di redazione l’Assessore Marta Leonori dovrebbe disciplinare anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile”, introdotti con l’art. 5 bis del Regolamento di Pubblicità, stabilendo genericamente che debbono essere previsti “nel rispetto dei formati di cui al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari”, dove però è mancato il dovuto coordinamento con la Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP che se non altro stabilisse nelle schede tecniche relative agli impianti quali debbano essere i formati di quelli su cui è possibile effettuare anche pubblicità a messaggio variabile. 
A tale lacuna la Giunta Capitolina può trovare per l’appunto rimedio nei criteri che dovrà dettare per la redazione dei Piani di Localizzazione.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

PRIP- La “premialità” per le ditte romane storiche cosiddette “virtuose” consiste ora negli impianti SPQR concessi prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di riordino

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/prip-la-premialita-per-le-ditte-romane-storiche-cosiddette-virtuose-consiste-ora-negli-impianti-spqr-concessi-prioritariamente-alle-imprese-che-hanno-partecipato-a/

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Come dovrebbe essere ormai noto, fin dal 22 ottobre 2013, data di inizio del percorso di partecipazione al PRIP voluto dal Presidente della IX Commissione Commercio Orlando Corsetti, si è parlato di un “premio” da dover riconoscere alle ditte pubblicitarie romane che hanno rispettato le norme.
Su questo stesso sito il 29 giugno 2014 ho pubblicato un artico dal titolo «PRIP: questa maggioranza sta con la Giunta di Marino o con la Giunta di Alemanno ? Corsetti vuole a tutti i costi ottenere delle larghe intese per “premiare” certe ditte “virtuose», in cui ho provato a dimostrare come il “confronto” sulla “premialità” si fosse tramutato in una estenuante “trattativa” che era degenerata al livello di un autentico mercato da Porta Portese (http://www.vasroma.it/prip-questa-maggioranza-sta-con-la-giunta-di-marino-o-con-la-giunta-di-alemanno-corsetti-vuole-a-tutti-i-costo-ottenere-delle-larghe-intese-per-premiare-certe-ditte-vituo/#more-8303).
La cronistoria che cercava di dimostrarlo arrivava fino al 26 giugno scorso, quando la maggioranza di centro-sinistra in seno alla Commissione Commercio ha approvato un emendamento proposto dal cons. Franco Marino, secondo cui a non meglio individuate “ditte virtuose” si sarebbe dovuto assicurare in uno dei 10 bandi di gara un 15% dell’intera superficie espositiva del PRIP che è di 138.000 mq., mentre l’opposizione di centro-destra quello stesso giorno ha proposto  come controemendamento il 50% dei 138.000 mq. da riservare addirittura al di fuori dei 10 bandi di gara agli impianti del riordino delle sole ditte “virtuose”.
Il 1 luglio 2014 la IX Commissione Commercio ha espresso parere favorevole al PRIP licenziato con Decisione dalla Giunta Capitolina n. 35 del 30 luglio 2014, subordinandolo a 15 emendamenti nessuno dei quali riguardava la “premialità”: le ragioni sono state spiegate quel giorno stesso dal Presidente Orlando Corsetti che ha fatto sapere che “Tutti gli emendamenti di oggi sono stati ‘testati’ dalla nostra Avvocatura Comunalee che “ad esempio abbiamo dovuto rinunciare all’emendamento che riservava il 15% alle ditte cosiddette ‘virtuose’.
È stato così deciso di rimandare in aula Giulio Cesare l’ulteriore approfondimento della questione.
Si è arrivati così al 28 luglio 2014 quando sulla cronaca di Roma del quotidiano “Il Messaggero” è stato pubblicato il seguente ulteriore e ben più importante articolo, leggibile anche on line (http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/cartelloni_affissioni_pubblicitarie_marino_bando_campidoglio/notizie/820138.shtml).
Immagine.Messaggero 28 luglio 2014
 Immagine.Messaggegro.2Immagine.Messagggero 3
Nei due giorni che ne sono seguiti, l’Assessore Marta Leonori ha avocato a sé il compito di cercare a nome della Giunta una mediazione con l’opposizione che permettesse di sbloccare la situazione di scontro in atto e lo stallo conseguente.
Alle ore 13 del 30 luglio 2014 l’accordo, che il giorno prima sembrava raggiunto quanto meno sulla percentuale del 17,5% da riservare alle cosiddette ditte “virtuose”, non era stato ancora definito, come mi è stato riferito dallo stesso cons. Davide Bordoni.
All’inizio della seduta pomeridiana l’Assessore Marta Leonori ha illustrato l’emendamento al riguardo n. 517 che è stato concordato con l’opposizione e che con riferimento all’art. 21 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP propone di ridurre dal 40% al 29% la superficie espositiva riservata agli impianti di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione, che quindi rispetto ai 138.000 mq. complessivi previsti dal PRIP vengono ridotti da non meno di 55.200 mq. a 40.020 mq..
 Immagine.Emendamento di Giunta n. 517
Dopo che è stato approvato il PRIP con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 e si è passati all’esame della proposta di deliberazione n. 61 relativa alle modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, l’Assessore Marta Leonori ha illustrato l’emendamento di Giunta n. 1279 che è stato parimenti concordato con l’opposizione.
 Immagine.Emendamento di Giunta n. 1279
L’emendamento è stato approvato dalla Assemblea Capitolina che ha così aggiunto contestualmente il comma 5 bis all’art. 7, secondo cui “in sededi prima applicazione dei Piani di Localizzazione di cui all’art. 19 gli impianti pubblicitari di proprietà di Roma capitale sono oggetto di concessione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 254/1994 e di Giunta Comunale n. 1689/1997 con i criteriche saranno successivamente definiti dalla Giunta Capitolina”, con la precisazione che “a tali impianti, ove non diversamente previsto, si applica la medesima disciplina prevista per gli impianti di proprietà privata”.
L’Assemblea Capitolina ha anche coordinato il suddetto emendamento con il successivo art. 21 relativo alla “Applicazione del canone a tariffa per l’esposizione della pubblicità”, stabilendo al comma 2 che “la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è soggetta al pagamento del canone di locazione, il quale ultimo, ove non risultante dalle procedure di cui all’art. 7, è determinato con deliberazione della Giunta Capitolina, sentita la competente Commissione Capitolina permanente”.
Nel Comunicato Stampa pubblicato il 1 agosto 2014 sul sito del Comune viene dichiarato al riguardo che “la novità alla delibera di Giunta riguarda gli spazi pubblicitari di proprietà del Campidoglio, quelli contrassegnati con la dicitura SPQR che diminuiranno da circa 35.000 mq a meno di 25.000 mq (-17,5%): la loro gestione verrà messa integralmente a bando, con priorità per le aziende romane (virtuose) del settore pubblicitario, in modo da tutelare i piccoli operatori in un contesto di generale riduzione degli spazi per l’affissione.”.
Da Wikipedia si apprende che l’evidenza pubblicaè la procedura principale e necessaria con la quale la pubblica amministrazione svolge la sua attività negoziale nell’individuazione di un contraente per il reperimento sul libero mercato di forniture, opere e servizi (nel nostro caso “servizi pubblicitari”).
Nonostante la piena adozione delle norme comunitarie è stata mantenuta la dizione tradizionale “evidenza pubblica” meglio definita “procedura per la definizione degli offerenti” dall’art.54 del Codice dei contratti pubblici, emanato con Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che testualmente dispone:
Art.54. Procedure per l’individuazione degli offerenti (art. 28, direttiva 2004/18).
1. Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta 3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara”.
La procedura ad evidenza pubblica si può articolare sinteticamente in 3 distinte fasi: 1) Deliberazione a contrarre; 2) Aggiudicazione; 3) Conclusione e approvazione del contratto.
È regolata come detto dal D.Lgs 163/2006: nonostante il mercato di riferimento a cui attingere sia quello libero, il particolare fine della tutela dei pubblici interessi e della trasparenza e legalità impongono il riferimento a procedure normate dal diritto amministrativo.
L’equilibrio della procedura di evidenza pubblica è stato creato per conciliare le esigenze di legalità e autonomia della pubblica amministrazione nel perseguimento del pubblico interesse con le esigenze di trasparenza e libertà di accesso dei partecipanti nonché della garanzia del corretto reperimento delle risorse sul libero mercato nell’ottica di economicità, efficienza ed efficacia (art.106 Costituzione).
a) Deliberazione a contrarre. Inizialmente l’amministrazione procedente emette un atto nel quale evidenzia l’oggetto contrattuale e la sua valutazione (a corpo, a misura) motivando le ragioni che la portano a contrattare in vista dell’interesse pubblico che vuole perseguire, e lo strumento negoziale, ovvero il tipo di procedura scelta tra:
b) procedura aperta ovvero pubblico incanto o asta pubblica che svolge con la Pubblicazione dell’avviso d’asta e prosegue con la verifica dei requisiti di legge dei candidati per poi arrivare al vero e proprio svolgimento dell’asta (esperimento della gara e formazione del prezzo) fino all’aggiudicazione; è quella che consente la massima apertura al mercato; l’aggiudicazione avviene secondo il criterio del prezzo più basso, con il correttivo del vaglio dell’anomalia dell’offerta (la quale non determina automaticamente l’esclusione dell’impresa, ma impone alla p.a. di aprire una fase di contraddittorio che metta il privato in condizioni di chiarire le ragioni dell’offerta anomala).
b) procedura ristretta (o licitazione privata), nella quale invece vengono invitati solo un numero chiuso di contraenti qualificati; alla procedura ristretta possono invece partecipare solo le imprese che siano invitate, essendo in possesso dei requisiti per partecipare predeterminati dalla p.a.; il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata non solo avendo riguardo al profilo economico ma anche a quello tecnico, sulla base di indici prefissati.
c) procedura negoziata (o trattativa privata): l’unico contraente con il quale intavolare la trattativa viene scelto in modo riservato;
d) dialogo competitivo (o appalto concorso): solo i concorrenti ritenuti idonei sono invitati a presentare progetti tecnici di lavori e forniture che verranno opportunamente valutati. Questo procedimento è d’ufficio che deve iniziare con una comunicazione attraverso un bando di gara disciplinata da “lex specialis” (leggi speciali per ogni bando).
Accanto al bando sono previsti i capitolati d’oneri, cioè delle specifiche tecniche che riguardano i bandi in determinati settori che possono essere generali (regole tecniche pubbliche) o speciali (regole tecniche determinate per quel bando).
Nel bando sono specificati i requisiti di ammissione che sono: soggettivi (riguardano l’impresa e possono essere personali o impersonali) oppure oggettivi che si distinguono in economici (capacità economica in grado di reggere l’appalto) e tecnici ( macchinari tecnici). Se non si dimostrano i requisiti soggettivi ed oggettivi si viene esclusi.
2) Aggiudicazione: il Codice dei contratti pubblici prevede la scelta fra il criterio del prezzo più basso (per la procedura aperta) e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (per la procedura ristretta) dove quest’ultima considera una più ampia gamma di fattori rispetto al mero prezzo.
Dopo i pertinenti Controlli nelle Gare (vedere Codice dei contratti pubblici) avviene l’aggiudicazione.
3) L’aggiudicazione non equivale ad approvazione, infatti per la Conclusione devono passare 60 gg dopo la scelta del concorrente in base ai due criteri qui sopra, in questo lasso di tempo l’aggiudicatario ha diritto di recedere o di approvare il contratto, ma non prima di 35gg (D.Lgs 53/10) dall’avviso dell’esito della gara dei cointeressati.
In base alle suddette informazioni, ai fini del rilascio delle concessioni relative alla gestione per il primo decennio di tutti gli impianti pubblicitari di proprietà di Roma Capitale (cosiddetti SPQR), la procedura di evidenza pubblica più indicata per il caso in questione sembrerebbe la “procedura ristretta”, nella quale verrebbero invitate solo un numero chiuso delle ditte pubblicitarie storiche romane “virtuose” che hanno partecipato alla procedura di riordino.  
A tal riguardo l’art. 62 del D. Lgs. n. 153/2006, che è relativo al “Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella”, testualmente dispone:
1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.”.
Come si può bene vedere il 1° comma del suddetto art. 62 obbliga l’Amministrazione Capitolinaad indicare “nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare: in ogni caso, nel rispetto anche e soprattutto del comma 5 bis dell’art. 7 del Regolamento di Pubblicità, la Giunta Comunale deve definire i “criteri” con cui assegnare prioritariamente le concessioni decennali degli impianti SPQR “alle imprese che hanno partecipato alla procedura di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 254/1994 e di Giunta Comunale n. 1689/1997”. 
I criteri con cui individuare quali debbano essere le ditte romane storiche “virtuose” che hanno partecipato alla procedura di riordino dovranno essere anzitutto rispettosi della disciplina dettata in particolare dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, che disciplina i “Requisiti di ordine generale” con cui escludere una serie di ditte “dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni”: ne deriva che tutte le altre ditte pubblicitarie sono per esclusione implicitamente “virtuose” e comunque nel pieno diritto di partecipare alla procedura di evidenza pubblica relativa agli impianti SPQR.  
I “criteri“dovranno essere contestualmente rispettosi della disciplina prescritta dal comma 1 bis del successivo art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale “quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Ma i criteri con cui individuare le ditte pubblicitarie da invitare debbono essere anche altri.
Su questo stesso sito il 26 giugno 2014 ho pubblicato un articolo dal titolo “La soluzione per non far fallire nessuna delle ditte pubblicitarie storiche non sta nel riconoscere ad esse una “premialità” che è del tutto illecita, ma consiste nell’individuare per differenza quelle che hanno le carte in regola per partecipare alle gare, escludendo da queste tutte quelle ditte non “virtuose” in base ad ineludibili norme di legge” (http://www.vasroma.it/la-soluzione-per-non-far-fallire-nessuna-delle-ditte-pubblicitarie-storiche-non-sta-nel-riconoscere-ad-esse-una-premialita-che-e-del-tutto-illecita-ma-consiste-nellindividu/#more-8255) in cui ho fatto la seguente considerazione riguardo alla “premialità”:
Se si considera preliminarmente che questo tipo di atteggiamento “politico” non può e non deve preoccuparsi di non far fallire, o meglio ancora di far sparire dal mercato di Roma, anche le ditte che si sono fin qui comportate irregolarmente in modo sistematico ormai comprovato, si arriva allora a trovare la soluzione in un modo esattamente opposto e perfettamente rispettoso della normativa vigente in materia, individuando le ditte che hanno diritto di partecipare ai bandi per esclusione fra quelle che hanno “virtuosamente” rispettato le regole, impedendo di gareggiare a tutte quelle che sono sicuramente “non virtuose” in base a condizioni ineludibili dettate da criteri oggettivi ed in quanto tali non impugnabili né presso il TAR né presso il Consiglio di Stato.
Il D.Lgs. n. 163/2006 impone al Comune di Roma di porre delle ulteriori condizioni di sbarramento alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica da parte di ditte da ritenersi “non virtuose” senza alcuna discrezionalità quanto meno sulla base dei due seguenti oggettivi criteri di esclusione, adattati ora a quanto dispone l’aggiunto comma 5 bis dell’art. 7 del Regolamento. 
1 – Non hanno diritto a partecipare a nessun bando di gara quelle ditte pubblicitarie che pur avendo partecipato al procedimento del riordino, abbiano successivamente installato senza alcun preventivo rilascio di titolo autorizzativo, impianti pubblicitari accertati come “senza scheda”.  
2 – Non hanno diritto a partecipare a nessun bando di gara quelle ditte pubblicitarie che pur avendo partecipato al procedimento del riordino, dichiarando alla data del 9 maggio del 1997 di avere installato un certo numero di impianti del tipo scheda “ES”, abbiano in seguito installato ulteriori impianti fra quelli dichiarati del tipo “E”, senza alcun preventivo rilascio di titolo autorizzativo e da considerare quindi anch’essi “senza scheda”.  
Nell’articolo del 26 giugno scorso ho messo in evidenza che fra le cause di esclusione dai bandi di gara non possono essere annoverate anche le sanzioni amministrative emanate contro impianti del riordino installati con regolare concessione rilasciata dal Comune in una certa posizione sul territorio, risultata poi in violazione delle norme inderogabili del Codice della Strada subentrate dopo (nell’anno 1992) o di vincoli paesaggistici imposti sempre dopo o norme di salvaguardia di aree naturali protette istituite pur esse dopo il rilascio dei titoli autorizzativi: si tratta di evidenti casi in cui vanno riconosciuti agli impianti dei “diritti acquisiti” che consentono quindi di essere comunque invitati a partecipare alla procedura di evidenza pubblica. 
Come si può ben vedere, ad eccezione dei casi suddetti, si tratta di 2 precise condizioni di esclusione non solo dalla procedura di evidenza pubblica, ma anche da tutti i futuri bandi di gara che verranno indetti per il rilascio delle autorizzazioni decennali degli impianti pubblicitari di proprietà privata individuati dai Piani di Localizzazione: si tratta di condizioni dettate dal più totale rispetto della legalità e quindi inattaccabili sia al TAR che al Consiglio di Stato, entrambi i quali si sono peraltro già pronunciati rigettando i ricorsi presentati proprio contro la rimozione degli impianti “senza scheda”. 
Il rispetto delle suddette 2 condizioni porterebbe ad escludere tanto dalla procedura di evidenza pubblica quanto da tutti i futuri bandi di gara molte delle ditte “romane” o “non romane” che che hanno distrutto Roma: per differenza e per esclusione, sarebbero molto poche o si ridurrebbe comunque di molto il numero delle ditte pubblicitarie che avranno diritto a partecipare sia alla procedura di evidenza pubblica relativa agli impianti SPQR che a tutti i futuri bandi di gara relativi a tutti gli altri impianti , avendo come unico requisito di “virtuosità” quello di stare con tutte le carte in regola, così come prescrive la legge.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

PRIP: pubblicazione delle ditte pubblicitarie che hanno installato impianti “senza scheda” e che non avrebbero comunque diritto a partecipare alla procedura di evidenza pubblica relativa agli impianti SPQR da concedere prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di riordino

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/pubblicazione-delle-ditte-pubblicitarie-che-hanno-installato-impianti-senza-scheda-e-che-non-avrebbero-comunque-diritto-a-partecipare-alla-procedura-di-evidenza-pubblica-relativa-agl/

Immagine.Slide copertina 
Su questo stesso sito il 5 settembre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “PRIP- La “premialità” per le ditte romane storiche cosiddette “virtuose” consiste ora negli impianti SPQR concessi prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di riordino”, in cui ho indicato i possibili “criteri” che dovrà definire la Giunta Capitolina riguardo agli impianti pubblicitari di proprietà di Roma capitale da concedere prioritariamente per il primo decennio alle imprese che hanno partecipato alla procedura di riordino (http://www.vasroma.it/prip-la-premialita-per-le-ditte-romane-storiche-cosiddette-virtuose-consiste-ora-negli-impianti-spqr-concessi-prioritariamente-alle-imprese-che-hanno-partecipato-a/?preview=true). Una serie di questi “criteri” vengono ora dall’elenco delle ditte pubblicitarie censite nella Nuova Banca Dati del Comune, dove è stato pubblicato volta per volta l’aggiornamento costante, fino all’ultimo dello scorso 12 agosto (http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dip_att_ec_pro_r_af_e_d_p.wp). 
Dal 18 ottobre 2013, data dell’ultimo aggiornamento dell’elenco ditte pubblicitarie censite nella Nuova Banca Dati, al 12 agosto 2014, data della pubblicazione dell’ elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati, è salito a 21 il numero dei nuovi soggetti pubblicitari che risultano ora censiti dal n. 484 al n. 505. 
Scorrendo i nomi in corrispondenza dei codici si nota che si tratta di carrozzerie, farmacie, centri estetici, palestre, pizzerie etc ai quali è stata data la possibilità di installare da soli dei cartelloni del formato palina, senza rivolgersi a chi questo lavoro fa per mestiere e cioè alle imprese. 
La novità di quest’ultimo aggiornamento consiste nel fatto che stavolta è stato pubblicato un “Elencocontribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati aventi titolo a mantenere impianti pubblicitari sul territorio di Roma Capitale”, che facendo riferimento espresso alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 riporta le ditte pubblicitarie per le quali viene annotata tanto la totale “cessazione ex Deliberazione G.C. 425/13” quanto la “cessazione parziale ex Deliberazione G.C. n. 425/13”, fornendo per queste ultime l’elenco dei rispettivi impianti pubblicitari accertati come “senza scheda” e quindi da rimuovere.  
Oltre alle suddette ditte pubblicitarie l’elenco riporta anche l’aggiornamento delle ditte che sono state dichiarate decadute dal dott. Francesco Paciello con proprie Determinazioni Dirigenziali e che ammontano in ordine cronologico alle seguenti 15, per ognuna delle quali faccio sapere in base ai dati in mio possesso se abbia partecipato o no alla procedura del riordino. 
MEDIA 2000(codice 0147) -Ditta che nel 1996 ha partecipato alla procedura di riordino dichiarando 242 impianti scheda “R”, 13 impianti scheda “SPQR” ed ha presentato domande di nuova installazione per 115 impianti scheda “E”: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 1338 del 3 maggio 2010.
EMMETRE PUBBLICITÀ(codice 0101) - È statadichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 2599 del 10 agosto 2010. 
EUROPA PUBBLICTÀ ’92(codice 0104) - Nel 1996 c’è stata una “EUROPA” che ha dichiarato 2 impianti scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 94 impianti scheda “E”: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 2600 del 10 agosto 2010.
PROMOIDEA SRL(codice 0130) - Ditta che nel 1996 ha partecipato alla procedura di riordino dichiarando 263 impianti scheda “R” ed ha presentato domande di nuova installazione per 4 impianti scheda “E”, dichiarandone installati 4 come scheda “ES”: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 3261 del 20 ottobre 2010.
GESCOTRAL SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA (PUBBLICITA’ SU PALINE, PENSILINE E FERMATE CO.TRAL)(codice 0094) È statadichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 18 gennaio 2011. 
STUDIO ZETA PUBBLICITÀ(codice 0112) -Ditta che nel 1996 ha partecipato alla procedura di riordino dichiarando 417 impianti scheda “R”, 9 impianti scheda “SPQR” ed ha presentato domande di nuova installazione per 133 impianti scheda “E”: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 1999 del 10 luglio 2011.
G.I.P. (GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI) (codice 0107) - È statadichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 2000 del 12 luglio 2011. 
S.A.P.I. (SOCIETÀ AFFISSIONI PUBBLICITÀ ITALIA) (codice 0081)– Ditta che nel 1996 ha partecipato alla procedura di riordino dichiarando 435 impianti scheda “R” ed ha presentato domande di nuova installazione per 676 impianti scheda “E”, dichiarandone installati 96 come scheda “ES”. 
Con Determinazione Dirigenziale prot. n. QH/27694/2013 in data 12 aprile 2013, a firma del Direttore del Dipartimento Attività Economiche – Produttive, Formazione – Lavoro, Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità, di Roma Capitale è stata disposta nei confronti della società:
A) «la revoca del Verbale di Partecipazione al Procedimento di Riordino degli Impianti Pubblicitari, assunto al protocollo AAPP. al n. 13686 del 22/02/2011»;
B) «l’archiviazione dell’istanza di riordino prot. n. 239 del 30/12/1996 relativa a 1207 posizioni, di cui n. 435 mod. R, n. 676 mod. E e n. 96 mod. ES, con contestuale diniego al rinnovo delle concessioni/autorizzazioni, in quanto la permanenza della situazione debitoria costituisce motivo ostativo al rinnovo delle concessioni ed al mantenimento degli impianti sul territorio»;
C) «la rimozione degli impianti pubblicitari, meglio individuati nel riepilogo che si allega al presente atto facendone parte integrante e sostanziale, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, si provvederà d’ufficio, con addebito delle relative spese e fatta salva l’applicazione delle sanzioni».
Contro la dichiarata decadenza per morosità la SAPI ha fatto ricorso al TAR del Lazio da cui ha ottenuto dapprima la Ordinanza di Sospensione n. 3878 del 9 ottobre 2013, ma che ha poi confermato la decadenza con Sentenza del TAR del Lazio n. 2722 del 10 marzo 2014.
VAME PUBBLICITÀ SRL(codice 0162) -Non si sa se faccia parte fa parte del riordino: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 1344 del 16 maggio 2013.
ROMANTECH PICTURES (codice 0122) - Non si sa se faccia parte fa parte del riordino: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 1345 del 16 maggio 2013.
SPECIAL COMMUNICATION SRL(codice 0085) -Non si sa se faccia parte fa parte del riordino: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 1918 del 18 luglio 2013.
POLIEDRO INTERDISCIPLINARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA  (codice 0078) Non si sa se faccia parte fa parte del riordino: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 2107 del 6 agosto 2013.
ALMA MEDIA OUTDOOR SRL( codice 0096) - Nel 1996 c’è stata una “ALMA” che ha dichiarato 337 impianti scheda “R”, 1 impianto scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 110 impianti scheda “E”: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 2214 del 30 agosto 2013. 
AMAG (codice 0058) Ditta che nel 1996 ha partecipato alla procedura di riordino dichiarando 233 impianti scheda “R” ed ha presentato domande di nuova installazione per 40 impianti scheda “E”, dichiarandone installati 21 come scheda “ES”.È stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 422 del 21 febbraio 2014.
PUBBILITÀ ESTERNA SPECIALE (PES)(codice 0006) - È subentrata alle ditte “APD”, “IMA” e “PUBBLIGEST” ma è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 36474 del 28 maggio 2014, contro cui la Curatela del fallimento ha fatto ricorso, che è stato però respinto con Ordinanza del TAR n. 2967 del 3 luglio 2014.
La Curatela del fallimento ha allora ricorso in appello, ottenendo con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3093/2014 la sospensione del provvedimento fino al 26 agosto 2014: ma con Sentenza del Consiglio di Stato n. 3820 del 27 agosto 2014 è stato respinto anche l’appello. 
Le ditte pubblicitarie per le quali è stata accertata la totale “cessazione ex Deliberazione G.C. 425/13” e quindi la loro uscita anche per esse dal mercato di Roma sono le seguenti 20, nessuna delle quali sembra aver partecipato alla procedura di riordino. 
GRUPPO ODP PUBBLICITÀ(codice 0079) – ha fatto ricorso per l’annullamento della nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6306 in data 03.02.2014, ma con – rigetto dell’istanza cautelare con Ordinanza n. 1775 del 17 aprile 2014 il Tar del Lazio ha rigettato l’istanza cautelare. Ha fatto appello contro il provvedimento del Tar del Lazio, che le è stato rigettato con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2616 del 18 giugno 2014); 
STONE SRL(codice 0095); 
IRIS MOBILI(codice 0109); 
RUZZA MARIA ELENA(codice 0113); 
PANORAMICA BALDUINA(codice 0117); 
PRATIKO(codice 0120); 
THE MEDIA COMPANY GROUP(codice 0125); 
V.C.T. VALENTINI CIRCOLO TENNIS(codice 0127); 
MEDIA POSTER COMPANY(codice 0129); 
OTTICA ELLEGI DI CAMPONESCHI(codice 0131); 
ANGIAL SRL DI LANCIONI ALESSANDRO(codice 0140); 
BCS STUDIO(codice 0145); 
I.A.P. MEDIA(codice 00148); 
FARMACIA EREDI DR.SSA LAURA MARIA VITTORIADEL DOTT. VINCENZO CRIMI(codice 0158); 
ATLAS COELESTSIS(codice 0163); 
EURO FUTURA(codice 0168); 
MASOTTI PAOLO(codice 0170); 
TOP EVENT’S SAS di FRANCIOLLI MARCELLO(Codice 0176); 
ALBERGO COLOSSEO(codice 0399); 
GI.MA.snc di GIULIANI G.e GIROLAMI M.(già GIMA sdf)(codice 0436); 
VIDION(codice 0448).
Le ditte pubblicitarie per le quali risulta dichiarata invece la “cessazione parziale ex Deliberazione G.C. n. 425/13”, fornendo per ognuna l’elenco dei rispettivi impianti pubblicitari accertati come “senza scheda” e quindi da rimuovere, sono le seguenti 18 anche per le quali faccio sapere in base ai dati in mio possesso se abbiano partecipato o no alla procedura del riordino.  
FARGPUBBLICITÀ DI TONATTI MARIA & C SAS(codice 0002) Nel 1996 c’è stata una “FARG” che aveva dichiarato 76 impianti scheda “R”, 24 impianti scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione solo per 2 impianti scheda “E”, ma che da allora ad oggi risulta avere installato 19 impianti pubblicitari “senza scheda”.
Con nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6290 in data 03.02.2014, successivamente notificata a mezzo pec, è stato comunicato che, con deliberazione n. 425/13 la Giunta Capitolina ha disposto che gli impianti pubblicitari qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d. “senza scheda” ivi compresi quelli del “Circuito Culturale e Spettacolo”, dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera.
Con Ordinanza n. 1792 del 17 aprile 2014 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della FARG.
RB PUBBLICITÀ (codice 0009) - Nel 1996 aveva dichiarato 213 impianti scheda “R”, 23 impianti scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 234 impianti scheda “E”, ma che da allora ad oggi risulta avere installato 17 impianti pubblicitari “senza scheda”.
Con 13 Determinazioni Dirigenziali del Comune di Roma – Servizio affissioni e pubblicità di cui ai prot. dal nn. 885 al 900 del dicembre 1997, è stato disposto il rigetto delle istanze di riordino e conseguentemente disposta pure la rimozione degli impianti pubblicitari.
Con Sentenza del TAR n. 6615 del 23 giugno 2014 è stato respinto il ricorso della RB PUBBLICITÀ. Con nota del Comune di Roma – Servizio affissioni e pubblicità n. 17392 del 9.10.2001 è stata disposta l’archiviazione, ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione C.C. n. 1689/1997, della documentazione prodotta ad integrazione della domanda di riordino presentata da parte della società.
Con Sentenza del TAR n. 6772 del 26 giugno 2014 è stato respinto il ricorso della RB PUBBLICITÀ.
AP ITALIA S.R.L. (codice 0010) - Nel 1996 aveva dichiarato 72 impianti scheda “R” e presentato domande di nuova installazione per 401 impianti: ha nel frattempo installato 1 solo impianto “senza scheda”. [vedi AGGIORNAMENTO in fondo all'articolo, ndr.]
NEW POSTER (codice 0014) - Nel 1996 aveva dichiarato 51 impianti scheda “R”, 64 impianti scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 88 impianti scheda “E”, ma che da allora ad oggi risulta avere installato 16 impianti pubblicitari “senza scheda”.
CLEAR CANNELAFFITALIA (codice 0025) – È subentrata alle ditte “PUBBLI A”, “SIPA” e “ZANGARI” ereditando complessivamente 2.910 impianti scheda “R”, 315 impianto scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 521 impianti scheda “E”: ha installato nel frattempo 40 impianti “senza scheda”. Va fatto presente che nella Nuova Banca dati risulta registrata con il codice 0149 anche la CLEAR CANNEL JOLLY PUBBLICITÀ SPAche non ha installato nessun “impianto senza scheda”.
OPRA di GIROLAMO ROCCO LAZZARO (codice 0029)Nel 1996 c’è stata una “OPRA” che ha dichiarato 75 impianti scheda “R” e presentato domande di nuova installazione per 12 impianti scheda “E”: ha installato nel frattempo 1 impianto “senza scheda”.
ORSA PUBBLICITÀ S.A.S. DI ORECCHIO F. E C. (codice 0038) – Nel 1996 c’è stata una “ORSA” che ha dichiarato 79 impianti scheda “R” e presentato domande di nuova installazione per 8 impianti scheda “E”: ha installato nel frattempo 16 impianti “senza scheda”.
DDN (codice 0060) - Nel 1996 aveva presentato soltanto domande di nuova installazione per 85 impianti scheda “E”, ma che da allora ad oggi risulta avere installato ben 144 impianti pubblicitari “senza scheda”.
Con nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6283 in data 03.02.2014, successivamente notificata a mezzo pec, è stato comunicato che, con deliberazione n. 425/13 la Giunta Capitolina ha disposto che gli impianti pubblicitari qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d. “senza scheda” ivi compresi quelli del “Circuito Culturale e Spettacolo”, dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera.
Con Ordinanza n. 1794 del 17 aprile 2014 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della “FARG”.
Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2233 del 28 maggio 2014 è stato respinto l’appello contro l’Ordinanza del TAR n. 1794/2014.
EXTERION MEDIA (ITALY) (codice 0051) – Con questo numero di codice nella Nuova Banca Dati ha sempre figurato la “CBS OUTDOR” che dallo scorso mese di gennaio ha assunto questo nuovo nome.
Immagine.Exterion Media
La CBS era subentrata alle ditte “SMA” e “SMA FER”, entrambe concessionarie delle Ferrovie,  che nel 1996 avevano dichiarato complessivamente  741 impianti scheda “R”, 14 impianti scheda “SPQR” ed avevano presentato soltanto domande di nuova installazione per 143 impianti scheda “E”: da allora ad oggi risulta avere installato 31 impianti pubblicitari “senza scheda”, tutti all’interno di centri commerciali. 
ITAL MEDIA (codice 0061) - Nel 1996 aveva presentato soltanto domande di nuova installazione per 143 impianti scheda “E”, dichiarandone installati 39 come scheda “ES”: da allora ad oggi risulta avere installato 1 solo impianto pubblicitario “senza scheda”. 
NUOVI SPAZI (codice 0066) È subentrata alla “NEVADA” e prima ancora alla “ACTION” che nel 1996 aveva presentato soltanto domande di nuova installazione per 333 impianti scheda “E”, dichiarandone installati 150 come scheda “ES”: da allora ad oggi risulterebbe avere installato solo 9 impianti pubblicitari “senza scheda”.
TRE C PUBBLICITÀ (codice 0068) - È subentrata alla “C.Z.” che nel 1996 aveva dichiarato 29 impianti scheda “R” e presentato soltanto domande di nuova installazione per 141 impianti scheda “E”: da allora ad oggi risulterebbe avere installato 143 impianti pubblicitari “senza scheda”.
Con nota di Roma Capitale, prot. gen. LR/BG 6314 in data 03.02.2014 notificata per pec in data 12.03.2014, di comunicazione della deliberazione n. 425 in data 13.12.2013, pubblicata in data 19.12.2013 è stata disposta la rimozione di impianti pubblicitari qualificati nella Nuova Banca Dati c.d. “senza scheda” ivi compresi quelli del “circuito culturale e spettacolo”.
Con Ordinanza del TAR del Lazio n. 2023 dell’8 maggio 2014 è stato respinto il ricorso della “TRE C PUBBLICITÀ”.
Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2588 del 18 giugno 2014 è stato respinto l’appello contro l’Ordinanza del TAR n. 2023/2014.
PUBBLIEMME PUBBLICITÀ SRL (codice 0070) - Nel 1996 c’è stata una “PUBBLIEMME” che ha dichiarato 245 impianti scheda “R”, 35 impianti “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 554 impianti scheda “E”: ha installato nel frattempo 5 impianti “senza scheda”.
STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI (codice 0077) - Nel 1996 c’è stato uno “STUDIO IMMAGINE” che ha dichiarato 28impianti scheda “R” e presentato domande di nuova installazione per 52 impianti scheda “E”: ha installato nel frattempo 46 impianti “senza scheda”.
Con nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6299 in data 03.02.2014, successivamente notificata a mezzo pec, è stato comunicato che, con deliberazione n. 425/13 la Giunta Capitolina ha disposto che gli impianti pubblicitari qualificati nella nuova banca dati di tipo c.d. “senza scheda” ivi compresi quelli del “Circuito Culturale e Spettacolo”, dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera.
Con Ordinanza n. 1779 del 17 aprile 2014 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso dello “STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI”.
Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2234 del 28 maggio 2014 è stato respinto l’appello contro l’Ordinanza del TAR n. 1779/2014. 
SCREEN CITY(codice 0084) – Non figura nell’Elenco delle ditte che nel 1997 hanno partecipato al riordino, ma nella Nuova Banca Dati risulta essere proprietaria di un impianto installato in piazza Armenia che è registrato come tipo scheda “ES” e che fa quindi parte di quelli dichiarati nella procedura di riordino.
 Immagine.Scheda ES impianto in Piazza Armenia
Con diffida  prot. n. 6397 del 4 febbraio 2014 il dott. Francesco Paciello ha diffidato la “Screen City” S.r.l. a rimuovere a proprie cure e spese gli impianti “senza scheda” da lei installati: la “Screen City” S.r.l. ha impugnato quest’atto assieme alla deliberazione n. 425/2013 con ricorso n. 3245/2014, chiedendo la loro immediata sospensiva in considerazione del fatto che preannunciavano la rimozione d’ufficio a partire dal 19 marzo 2014.
Il Presidente della Seconda del TAR del Lazio, Luigi Tosti, in qualità di giudice monocratico chiamato a fronteggiare una situazione in cui il ritardo avrebbe provocato danno o rischio di danno a un interesse o diritto  (nel caso beninteso che le due ditte avessero avuto poi ragione), ha emanato il Decreto cautelare n. 1193 del 13 marzo 2014 inaudita altera parte, senza cioè aver sentito l’altra parte (vale a dire il Comune di Roma), considerando anche che la prima camera di Consiglio utile era stata già fissata per il 2 aprile 2014.
Con Ordinanza n. 1513 del 3 aprile 2014 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della ditta “Screen City” che è ricorsa allora in appello, che è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2241 del 28 maggio 2014.
Nell’elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati risulta avere installato ben 355 impianti “senza scheda”.
GBE(codice 0092) -  Nel 1996 aveva dichiarato 31 impianto scheda “R” e presentato soltanto domande di nuova installazione per 43 impianti scheda “E”: da allora ad oggi risulta avere installato 9 soli impianti pubblicitari “senza scheda”. 
SPOT PUBBLICITÀ (codice 0102) - Nel 1996 c’è stata una “SPOT” che ha dichiarato 171 impianti scheda “R”, 55 impianti “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 305 impianti scheda “E”: ha installato nel frattempo 20 impianti “senza scheda”.
Con Determinazioni Dirigenziali nn. 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2467, 2468, 2468, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478 del 25 giugno 2003 è stato disposto il rigetto delle istanze di riordino relativamente ad altrettanti 25 impianti pubblicitari.
Con Sentenza del TAR n. 6781 del 26 giugno 2014 è stato rigettato il ricorso della “SPOT”.
OPA (ORGANIZZAZIONE PUBBLICITÀ AFFISSIONI) (codice 0137) – Nel 1996 c’è stata una “OPA” che ha dichiarato 3 Impianti scheda “R”, E impianti “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 2 impianti scheda “E”, dichiarando di averne installato 2 come scheda “ES”: ha installato nel frattempo ben 169 impianti “senza scheda”.
Metto in risaltoche da quest’ultimo elenco aggiornato mancala ditta pubblicitaria “SEIPERTRE Sr.l.”, che con il codice 0027 è risultata registrata in tutti gli aggiornamenti degli elenchi precedenti e che il 30 luglio del 2009 aveva sottoscritto il “Verbale di partecipazione al procedimento del riordino degli impianti pubblicitari” dichiarando 187 impianti.
È subentrata alla ditta “A & P” che nel 1996 aveva dichiarato 130 impianti scheda “R”, 50 impianti scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 100 impianti scheda “E”: dal confronto con quanto dichiarato 13 anni dopo risulta avere installato 7 impianti in più.   
Per tutti gli impianti “senza scheda” pubblicati, di proprietà delle suddette 16 ditte pubblicitarie, a febbraio di quest’anno il dott. Francesco Paciello ha trasmesso alle ditte che ne sono proprietarie l’invio-diffida a rimuoverli a loro cure e spese entro il 19 marzo scorso, data di scadenza dei 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione n. 425/2013, come dichiarato nella Nota del dott. Francesco Paciello prot. QH 15018 del 6 marzo 2014, che è stata trasmessa “A tutte le società inserite nella Nuova Banca Dati“.
 Immagine.Nota di Paciello sugli impianti senza scheda
Nella nota viene affermato che “appare opportuno ricordare che l’eventuale comportamento delle Società titolari di impianti pubblicitrai appartenenti alla cd. ‘Procedura di Riordino’ consistente nel mantenere sul territorio, dopo il 19.3.2014, gli impianti della tipologia ‘senza scheda’ determinerà, per fatto imputabile alla Società, il prodursi delle condizioni per l’applicazione delle decadenze di cui all’art. 31, comma 14, Regolamento di Pubblicità (Deliberazione C.C. 37/2009)”. 
Il richiamato comma 14 dell’art. 31 del Regolamento testualmente dispone: “Nel caso di installazione di impianti privi di autorizzazione, all’ordine di rimozione d’Ufficio conseguono la decadenza dall’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità per conto terzi ed all’uso degli impianti pubblicitari nonché, in caso di istallazione di impianti sul suolo o su beni comunali, la decadenza automatica del contratto di locazione. In particolare la prima violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la seconda violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la terza violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; l’ulteriore violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni.
Metto in grande risalto che alla lettere-diffida trasmesse agli inizi di febbraio di quest’anno dal dott. Francesco Paciello non ha ottemperato la maggior parte delle ditte pubblicitarie: questo significa che per tutti questi impianti “ senza scheda” si dovrà procedere alla rimozione forzata d’ufficio applicando le prescrizioni del comma 14 dell’art. 31 del Regolamento di Pubblicità. 
Ne deriva che a tutte le ditte pubblicitarie che hanno partecipato alla procedura di riordino e che hanno installato più di 3 impianti “senza scheda” rimossi dovranno essere dichiarate decadute dal dott. Francesco Paciello tutte le “autorizzazioni” rilasciate regolarmente per gli impianti del riordino e quindi la loro conseguente fuoriuscita dal mercato di Roma. 
Delle ditte pubblicitarie sopra elencate risultano avere installato più di 3 impianti “senza scheda” le seguenti 15:    
FARGPUBBLICITÀ DI TONATTI MARIA & C SAS(codice 0002) – 19 impianti “senza scheda”;
RB PUBBLICITÀ (codice 0009) – 17 impianti “senza scheda”;
NEW POSTER(codice 0014) – 16 impianti “senza scheda” ;
CLEAR CANNELAFFITALIA (codice 0025) – 40 impianti “senza scheda”;
ORSA PUBBLICITÀ S.A.S. DI ORECCHIO F. E C. (codice 0038) – 16 impianti “senza scheda”; 
EXTERION MEDIA (ITALY) (codice 0051) – 31 impianti “senza scheda”;
DDN (codice 0060) – 144 impianti “senza scheda”;
NUOVI SPAZI(codice 0066) – 9 impianti “senza scheda”;
TRE C PUBBLICITÀ (codice 0068) – 143 impianti “senza scheda”;
PUBBLIEMME PUBBLICITÀ SRL (codice 0070) – 5 impianti “senza scheda”;
STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI (codice 0077) – 46 impianti “senza scheda”;
SCREEN CITY(codice 0084) – 355 impianti “senza scheda”;
GBE (codice 0092) – 9 impianti “senza scheda”;
SPOT PUBBLICITÀ (codice 0102) – 20 impianti “senza scheda”;
OPA (ORGANIZZAZIONE PUBBLICITÀ AFFISSIONI) (codice 0137) – 169 impianti “senza scheda”. 
Tutte le suddette ditte pubblicitarie debbono a maggior ragione essere dichiarate decadute ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, che è parte integrante della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997. 
Il suddetto comma 7 testualmente dispone: “7. A norma delle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria e della rimozione d’ufficio. 
Quanto meno le suddette 15 ditte pubblicitarie, unitamente a tutte quelle dichiarate decadute o cessate ex Deliberazione 425/20013 non hanno diritto a partecipare alla procedura di evidenza pubblica con cui l’Amministrazione Capitolina assegnerà in locazione decennale la gestione di tutti i suoi impianti SPQR.
Ma se si applica alla lettera il suddetto comma 7 dell’art. 1 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari dovrebbero allora essere dichiarate decadute anche tutte le concessioni degli impianti del riordino appartenenti alle ditte che hanno installalo anche 1 solo impianto “senza scheda”, come per l’appunto la “AP ITALIA” (codice 0010) [vedi AGGIORNAMENTO in fondo all'articolo, ndr.],  la OPRA di GIROLAMO ROCCO LAZZARO (codice 0029) e  la ITAL MEDIA (codice 0061). 
Va inoltre tenuto conto che fra gli impianti installati dopo il 31 dicembre 1994  ci possono essere anche quelli del tipo scheda “E”, per i quali erano state presentate richieste di installazione: si tratta di impianti che essendo stati illecitamente installati dopo la domanda di partecipazione alla procedura di riordino dovrebbero essere registrati come “senza scheda”, ma che come tali non risultano invece nella Nuova Banca Dati, dove figurano come scheda “E” in modo del tutto paradossale, dal momento che con tale tipo di scheda nel riordino sono stati dichiarati gli impianti non ancora installati, per i quali era stata presentata istanza di rilascio di concessione.
Ne riporto i due seguenti esempi.
Immagine.Scheda E della PES
Immagine.Scheda E Nuovi Spazi in via della Giustiniana
La suddetta scheda della “Nuovi Spazi” spiega perché  nell’elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati è dichiarata la cessazione parziale soltanto di 9 impianti “senza scheda”, quando in realtà questa ditta (subentrata alla “NEVADA”, che a sua volta era subentrata alla “ACTION”), ha installato una marea di impianti senza titolo autorizzativo, che evidentemente dovrebbero far parte dei 333 impianti dichiarati come scheda “E”.
Va evidenziato inoltre cheil suddetto impianto non risulta fra quelli pubblicati “senza scheda”, confermando per l’appunto l’ipotesi che gli impianti  installati del tipo scheda “E” non vengono considerati “senza scheda”.
In base all’aggiornamento dell’ultimo elenco della ditte pubblicitarie registrate nella Nuova Banca Dati risultano non avere installato nessun impianto “senza scheda” ed essere in regola con i pagamenti le seguenti ditte che hanno partecipato alla procedura di riordino.
SB ARCHITETTURA S.R.L. (codice 0001);
COSMO PUBBLICITÀ(codice 0004);
STUNT PUBLICITY(codice 0012);
IGP DÉCAUX(codice 0019);
ALMA (ALLESTIMENTI E MANUTENZIONE) (codice 0020);
DB S.R.L.(codice 0021);
MORETTI PUBBLICITÀ(codice 0023);
NEON ZENITH DEI F.LLI SEVESO STEFANO E ALESSANDRO (codice 0024);
PUBBLITALIA (codice 0026);
CIBRA PUBBLICITÀ(codice 0030);
ORA ELETTRICA(codice 0037);
SCI(codice 0040);
APA (codice 0044);
ESOTAS (codice 0048);
PUBBLI ROMA OUTDOOR (codice 0049);
ARS PUBBLICITÀ(codice 0053);
ETTORE SIBILIA PUBBLICITÀ – AFFISSIONI S.R.L. (codice 0055);
MG ADVERTISING(codice 0056);
FABIANO PUBBLICITÀ(codice 0057);
GREGOR (codice 0074);
ARP (ALLESTIMENTI REALIZZAZIONI PUBBLICITÀ) (codice 0075);
DE RENZIS PUBBLICITÀ DI DE RENZIS MAURIZIO SNC(codice 0075);
DI EMME IMMOBILIARE(codice 0087);
SOGESTER (codice 0111);
GMP S.A.S. DI GIOVANNI MASTO(codice 0124);
CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITÀ(codice 0149). 
Delle 136 ditte che hanno partecipato alla procedura di riordino sarebbero quanto meno le suddette 26 quelle che avrebbero diritto ad essere invitate dal Comune di Roma a partecipare alla procedura di evidenza pubblica con cui l’Amministrazione Capitolina assegnerà in locazione decennale la gestione di tutti i suoi impianti SPQR.


 AGGIORNAMENTO

Ho potuto accertare di avere attribuito alla ditta “A.P.ITALIA S.R.L.” (codice 0010) un solo impianto “senza scheda”, installato in via di Casal Morena che è invece assegnato a “LIMITI MARIA VITTORIA” (codice 0011) con cui l’ho scambiata per una svista, omettendo in buona fede di ascrivere a lei il solo impianto “senza scheda”.
Me ne scuso con la Sig.ra Daniela Aga Rossi, responsabile della “A.P.ITALIA S.R.L.” assieme alla sorella Mita Aga Rossi, direttore commerciale della stessa ditta,  che va aggiunta a pieno merito quanto meno alle 26 ditte che avrebbero diritto ad essere invitate dal Comune di Roma a partecipare alla procedura di evidenza pubblica con cui l’Amministrazione Capitolina assegnerà in locazione decennale la gestione di tutti i suoi impianti SPQR.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

PRIP: pubblicazione delle ditte pubblicitarie che hanno installato impianti “senza scheda” e che non avrebbero comunque diritto a partecipare a nessuno dei futuri bandi di gara per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti pubblicitari individuati dai Piani di Localizzazione

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/prip-pubblicazione-delle-ditte-pubblicitarie-che-hanno-installato-impianti-senza-scheda-e-che-non-avrebbero-comunque-diritto-a-partecipare-a-nessuno-dei-futuri-bandi-di-gara-per-l/

Immagine.Slide copertina 
Su questo stesso sito ieri è stato pubblicato un articolo dal titolo “PRIP: pubblicazione delle ditte pubblicitarie che hanno installato impianti “senza scheda” e che non avrebbero comunque diritto a partecipare alla procedura di evidenza pubblica relativa agli impianti SPQR da concedere prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di riordino”, che dava in conclusione l’elenco delle 15 ditte pubblicitarie dichiarate decadute, delle 20 ditte che hanno partecipato alla procedura di riordino e di cui è stata dichiarata la cessazione ex Deliberazione G.C. 425/13”, nonché delle 18 ditte che hanno anch’esse partecipato alla procedura di riordino e di cui è stata invece dichiarata solo una cessazione parziale ex Deliberazione G.C. 425/13(http://www.vasroma.it/pubblicazione-delle-ditte-pubblicitarie-che-hanno-installato-impianti-senza-scheda-e-che-non-avrebbero-comunque-diritto-a-partecipare-alla-procedura-di-evidenza-pubblica-relativa-agl/#more-9719). L’articolo riportava inoltre l’elenco delle 15 ditte pubblicitarie di cui deve essere dichiarata in forza del comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento di Pubblicità la decadenza delle autorizzazioni di tutti i loro impianti del riordino in quanto hanno installato più di 3 impianti “senza scheda”, a cui si debbono aggiungere anche le 3 che hanno installato un solo impianto “senza scheda” in forza del comma 7 dell’art. 1 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, che è parte integrante della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997.
È di tutta evidenza che tutte e 53 le suddette ditte pubblicitarie non hanno diritto a partecipare non solo alla procedura di evidenza pubblica relativa agli impianti SPQR da concedere prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di riordino, ma anche a nessuno dei futuri bandi di gara per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti pubblicitari individuati dai Piani di Localizzazione. 
L’articolo si chiudeva affermando che “delle 136 ditte che hanno partecipato alla procedura di riordino sarebbero quanto meno le suddette 26 quelle che avrebbero diritto ad essere invitate dal Comune di Roma a partecipare alla procedura di evidenza pubblica con cui l’Amministrazione Capitolina assegnerà in locazione decennale la gestione di tutti i suoi impianti SPQR”. 
Per una mia svista, che mi ha fatto attribuire erroneamente alla ditta “A.P.ITALIA S.R.L.” la installazione di un solo impianto “senza scheda” messa in atto invece da “LIMITI MARIA VITTORIA”, ho dovuto aggiornare l’articolo di ieri precisando che la “A.P.ITALIA S.R.L.” va aggiunta a pieno merito alle suddette 26 ditte che hanno partecipato al riordino.
È di tutta evidenza che tutte e 27 le suddette ditte pubblicitarie avrebbero diritto a partecipare anche a tutti i futuri bandi di gara per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti pubblicitari individuati dai Piani di Localizzazione.
Vediamo ora quali solo le altre ditte pubblicitarieche avrebbero o no il diritto a partecipare a tutti i futuri bandi di gara. 
Le ditte pubblicitarie pubblicate nell’ elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati, che non fanno parte della procedura del riordino e per le quali risulta dichiarata la “cessazione parziale ex Deliberazione G.C. n. 425/13”, fornendo per ognuna l’elenco dei rispettivi impianti pubblicitari accertati come “senza scheda” e quindi da rimuovere, sono le 21 seguenti.
PUBBLI MEDIA SRL(codice 0018) –Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato ben 243 impianti “senza scheda”;
GRAFICOLOR NEW(codice 0022) –Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 41 impianti “senza scheda”;
AVIP (codice 0045) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 5 impianti “senza scheda”.
G.R. PUBBLICITÀ 2001 DI MACCHIATI GIULIANA & C. (codice 0047) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 39 impianti “senza scheda”.
D.& D. OUTDOOR ADVERTISING(codice 0062) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 16 impianti “senza scheda”. 
SARILA S.R.L. (codice 0064) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 71 impianti “senza scheda”.
MEDIACOM (codice 0069) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 180 impianti “senza scheda”.
Il dott. Francesco Paciello ha invitato e diffidato a rimuovere a proprie cure e spese i suddetti impianti con una nota impugnata con un ricorso che è stato rigettato con Ordinanza del TAR del Lazio n. 2025 dell’8 maggio 2014.
La ditta “MEDIACOM” ha fatto ricorso in appello, che è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2614 del 18 giugno 2014. 
URBE PUBBLICITÀ di FRANCO E STEFANO CAPPELLI E C.(codice 0082) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 7 impianti “senza scheda”. 
S.E.P. (codice 0083) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato ben 296 impianti “senza scheda”.
Il dott. Francesco Paciello ha invitato e diffidato a rimuovere a proprie cure e spese i suddetti impianti con una nota impugnata con un ricorso che è stato rigettato con Ordinanza del TAR del Lazio n. 2008 dell8 maggio 2014.
La ditta “S.E.P.” ha fatto ricorso in appello, che è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2615 del 18 giugno 2014. 
BATTAGE SRL(codice 0088) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato ben 112 impianti “senza scheda”.
Il dott. Francesco Paciello ha invitato e diffidato a rimuovere a proprie cure e spese i suddetti impianti con nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6275 in data 03.02.2014 che la ditta “Battage” S.r.l. ha impugnato assieme alla deliberazione n. 425/2013 con ricorso n. n. 3732/2014, chiedendo la immediata sospensiva in considerazione del fatto che preannunciava la rimozione d’ufficio a partire dal 19 marzo 2014.
Il ricorso è stato rigettato dal TAR del Lazio con Ordinanza n. 1795 del 17 aprile 2014, contro cui la ditta “Battage” è ricorsa in appello, che è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2237 del 28 maggio 2014.
TN PUBBLICITÀ(codice 0097) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 12 impianti “senza scheda”. 
RETE FERROVIARIA ITALIANA(codice 0099) – Ha installato ben 264 impianti “senza scheda”, di cui 17 non in uso ed i rimanenti all’interno di stazioni ferroviarie.
STAR ROME(codice 0108) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 2 impianti “senza scheda”. 
LAZZARO ANGELO(codice 0110) – Ha installato ben 191 impianti “senza scheda”.
D.N.D. PROJECT & SERVICE(codice 0121) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato ben 154 impianti “senza scheda”.
Il dott. Francesco Paciello ha invitato e diffidato a rimuovere a proprie cure e spese i suddetti impianti con nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6286 in data 03.02.2014, che la ditta ha impugnato assieme alla deliberazione n. 425/2013 con ricorso n. 3053/2014, chiedendo la immediata sospensiva in considerazione del fatto che preannunciava la rimozione d’ufficio a partire dal 19 marzo 2014.
Il TAR del Lazio ha rigettato l’istanza cautelare con Ordinanza n. 1783 del 17 aprile 2014. 
MESSAGE (codice 0136) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 25 impianti “senza scheda”.
Il dott. Francesco Paciello ha invitato e diffidato a rimuovere a proprie cure e spese i suddetti impianti con nota prot. n. 6475 del 4.02.2014,  che la ditta “MESSAGE” S.r.l. ha impugnato assieme alla deliberazione n. 425/2013 con ricorso n. 3053/2014, chiedendo la immediata sospensiva in considerazione del fatto che preannunciava la rimozione d’ufficio a partire dal 19 marzo 2014.
Il Presidente della Seconda del TAR del Lazio, Luigi Tosti, in qualità di giudice monocratico chiamato a fronteggiare una situazione in cui il ritardo avrebbe provocato danno o rischio di danno a un interesse o diritto  (nel caso beninteso che le due ditte avessero avuto poi ragione), ha emanato il Decreto cautelare n. 1156 dell’11 marzo 2014 inaudita altera parte, senza cioè aver sentito l’altra parte (vale a dire il Comune di Roma), considerando anche che la prima camera di Consiglio utile era stata già fissata per il 2 aprile 2014.
Con Ordinanza n. 1504 del 3 aprile 2014 la Sezione Seconda del TAR del Lazio ha respinto l’istanza della S.r.l. “MESSAGE”.
MEDIALINK (codice 0155) – Ha installato 139 impianti “senza scheda”: l’invito-diffida del dott. Francesco Paciello a rimuoverli è stato impugnato ma il ricorso è stato respinto con Ordinanza del TAR del Lazio n. 2011 dell’8 maggio 2014.
La ditta “Medialink” ha fatto allora ricorso in appello, che è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2612 del 18 giugno 2014.
X MEDIA(codice 0169) – Ha installato ben 260 impianti “senza scheda”. 
LOOKING4 S.R.L. (codice 0435) – Ha installato 2 impianti “senza scheda”. 
RISERVA MACCHIONE(codice 0447) – Ha installato 3 impianti “senza scheda”. 
MEDIA PLANET(codice 0477) – Ha installato 165 impianti “senza scheda”.
Per tutti gli impianti “senza scheda” pubblicati, di proprietà delle suddette 21 ditte pubblicitarie, a febbraio di quest’anno il dott. Francesco Paciello ha trasmesso alle ditte che ne sono proprietarie l’invio-diffida a rimuoverli a loro cure e spese entro il 19 marzo scorso, data di scadenza dei 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione n. 425/2013, come dichiarato nella Nota del dott. Francesco Paciello prot. QH 15018 del 6 marzo 2014, che è stata trasmessa “A tutte le società inserite nella Nuova Banca Dati“.
Immagine.Nota di Paciello sugli impianti senza scheda 
Nella nota viene affermato che “appare opportuno ricordare che l’eventuale comportamento delle Società titolari di impianti pubblicitrai appartenenti alla cd. ‘Procedura di Riordino’ consistente nel mantenere sul territorio, dopo il 19.3.2014, gli impianti della tipologia ‘senza scheda’ determinerà, per fatto imputabile alla Società, il prodursi delle condizioni per l’applicazione delle decadenze di cui all’art. 31, comma 14, Regolamento di Pubblicità (Deliberazione C.C. 37/2009)”. 
Il richiamato comma 14 dell’art. 31 del Regolamento testualmente dispone: “Nel caso di installazione di impianti privi di autorizzazione, all’ordine di rimozione d’Ufficio conseguono la decadenza dall’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità per conto terzi ed all’uso degli impianti pubblicitari nonché, in caso di istallazione di impianti sul suolo o su beni comunali, la decadenza automatica del contratto di locazione. In particolare la prima violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la seconda violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la terza violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; l’ulteriore violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni.
Metto in grande risalto che alla lettere-diffida trasmesse agli inizi di febbraio di quest’anno dal dott. Francesco Paciello non ha ottemperato la maggior parte delle ditte pubblicitarie: questo significa che per tutti questi impianti “ senza scheda” si dovrà procedere alla rimozione forzata d’ufficio applicando le prescrizioni del comma 14 dell’art. 31 del Regolamento di Pubblicità. 
Ne deriva che a tutte le ditte pubblicitarie che hanno installato più di 3 impianti “senza scheda” rimossi dovranno essere dichiarate decadute dal dott. Francesco Paciello tutte le “autorizzazioni” rilasciate regolarmente per gli impianti e quindi la loro conseguente fuoriuscita dal mercato di Roma. 
Delle ditte pubblicitarie sopra elencate risultano avere installato più di 3 impianti “senza scheda” tutte, ad eccezione soltanto delle 3 seguenti:    
STAR ROME(codice 0108) – 2 impianti “senza scheda”. 
LOOKING4 S.R.L. (codice 0435) – 2 impianti “senza scheda”. 
RISERVA MACCHIONE(codice 0447) – 3 impianti “senza scheda”.
In base all’aggiornamento dell’ultimo elenco della ditte pubblicitarie registrate nella Nuova Banca Dati risultano non avere installato nessun impianto “senza scheda” ed essere in regola con i pagamenti le seguenti ditte. 
PATEO SRL UNIPERSONALE(codice 0028) – In considerazione del suo numero di codice identificativo molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino.
CIBRA PUBBLICITÀ(codice 0030) – In considerazione del suo numero di codice identificativo molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino.
EUROLEGNO (codice 0031) -
LIBERATI FRANCO(codice 0035) –
METALLERIA OSTIENSE DI DEL VESCOVO & C.S.N.C.(codice 0036) –
ROMAN SERVICE 95(codice 0039) – In considerazione del suo numero di codice identificativo molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino.
DI NARDO STEFANO(codice 0042) –
PASIN MARIA ANTONIETTA(codice 0043) – 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA FIDIA(codice 0050) – 
BLANDINO GIOVANNI(codice 0059) – 
GRANDI STAZIONI SPA(codice 0067) – 
PUNTOLINE SRL (codice 0073) –  In considerazione del suo numero di codice identificativo molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino.
DI EMME IMMOBILIARE S.R.L(codice 0087) – 
DI NAPOLI FELICE(codice 0089) –
FREE TIME SPORTING CLUB(codice 0091) – 
UNIGAMMA (codice 0093) – Inconsiderazione del suo numero di codice identificativo molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino: subentrata forse a “GRANDINETTI”.
CEBI S.R.L. (codice 0100) –
DEFI ITALIA(codice 0115) – 
PUBLIECO S.R.L. (codice 0118) – 
WASH POINT(codice 0119) –
D&A COMUNICATION(codice 0123) –
POSTER DI LUCA PACIFICO E C. S.A.S (codice 0128) –
MARINAUTO (codice 0138) –
DELTA OUTDOOR S.R.L (codice 0141) – 
CATALANO UFFICIO(codice 0143) -
IRKAM S.A.S. DI SALIMI NABI IRAJ e C. (codice 0152) -
WHEELING PUBBLICITY(codice 0153) - 
PUNTO E VIRGOLA PUBBL. di DI BARTOLOMEO F.e C. sas(codice 0156) -
DE MIRANDA MARIA PIA(codice 0159) -
CASSINI MARTA(codice 0165) -
NB PUBBLICITÀ(codice 0166) - 
PORTA DI ROMA(codice 0167) - 
AUTOC.GALLICO sas-Bettazzi S.(già A.Gallico sdf)(codice 0171) - 
AUTOIMPORT S.P.A. (codice 0173) - 
ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA E RAPPRESENTANZA AZIENDE(codice 0174) –
ANNIBALDI ANDREA(codice 0178) –
RICCI PAOLO PUBBLICITÀ(codice 0179) –
M. BUSINESS(codice 0186) – 
RUTIGLIANO NICOLA(codice 0187) – 
TOMASSINI GABRIELLA(codice 0188) – 
SERETTI CLAUDIO(codice 0189) – 
BARTOCCIONI ALDO(codice 0191) – 
GIACOMINI ALBERTO(codice 0192) – 
Seguono altri 277 soggetti che risultano registrati per nome e cognome e che presumibilmente si sono fatti pubblicità in proprio tramite paline. 
Non dovrebbero quindi avere niente a che fare con ditte pubblicitarie vere e proprie, ad eccezione della GDR PUBBLICITA’ – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA – UNIPERSONALE SEMPLIFICATA (codice 0504).
Ne deriva conseguentemente che non dovrebbero avere “titolo” per partecipare ai futuri bandi di gara, così come la maggior parte di tutti i suddetti soggetti che per mestiere non esercitano quello della pubblicità. 
In conclusione, per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti pubblicitari individuati dai Piani di Localizzazione si dovranno tenere 10 bandi di gara a cui dovrebbero avere diritto a partecipare, oltre alle 26 ditte pubblicitarie che hanno partecipato alla procedura di riordino, un’altra quindicina di ditte, arrivando ad un numero di circa 40 partecipanti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Il consigliere del M5S Enrico Stefàno chiede al Segretario Generale ed all’Assessore Marta Leonori di sapere come intendono provvedere riguardo alle discordanze riscontrate soprattutto nella normativa tecnica di attuazione del PRIP

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/il-consigliere-del-m5s-enrico-stefano-chiede-al-segretario-generale-ed-allassessore-marta-leonori-di-sapere-come-intendono-provvedere-riguardo-alle-discordanze-riscontrate-soprattutto-nella-n/

Su questo stesso sito il 4 settembre 2014 ho pubblicato un articolo dal titolo “PRIP: i contrasti e le incoerenze tra le disposizioni impartite sia dalla normativa tecnica di attuazione del PRIP che dal Regolamento di Pubblicità, provocate dalla mancata coordinazione tra di loro degli emendamenti di Giunta approvati all’ultimo minuto”, in cui ho segnalato ad una ad una le discordanze da me riscontrate (http://www.vasroma.it/prip-il-contrasto-tra-le-disposizioni-impartite-sia-dalla-normativa-tecnica-di-attuazione-del-prip-che-dal-regolamento-di-pubblicita-provocate-dalla-mancata-coordinazione-tra-di-loro-degli-emendamen/#more-9530).
I contenuti dell’articolo sono stati recepiti dal consigliere del Movimento 5 Stelle Enrico Stefàno, anche perché maggiormente interessato come gruppo politico che si è visto approvare dall’Assemblea Capitolina  ma non inserire nella normativa tecnica di attuazione del PRIP il testo dell’emendamento n. 5: ne ha fatto pertanto oggetto di una specifica nota (sotto riportata), indirizzata sia al Segretario Generale del Comune di Roma che all’Assessore per Roma Produttiva Marta Leonori.
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 Enrico Stefàno
 Immagine.Stefàno su discordanze PRIPImmagine.Stefàno su discordanze PRIP.1Immagine.Stefàno su discordanze PRIP.2
Staremo a vedere che cosa decideranno il Segretario Generale da una parte e l’Assessore Marta Leonori dall’altra.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

I consiglieri del M5S del III Municipio ripresentano la risoluzione su cartellopoli secondo il testo riproposto da VAS

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/i-consiglieri-del-m5s-del-iii-municipio-ripresentano-la-risoluzione-su-cartellopoli-secondo-il-testo-riproposto-da-vas/

Su questo stesso sito il 29 luglio 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Se non ci saranno ulteriori incidenti di percorso, forse Roma già a partire da stasera avrà un Piano Regolatore degli Impianti pubblicitari (PRIP) dello stesso valore dei piani delle principali città europee” in cui riportavo fra l’altro la notizia che mi era stata data dall’Assessore alle Affissioni e Pubblicità Emilia La Nave della approvazione anche da parte del Consiglio del II Municipio della risoluzione da me proposta su cartellopoli e già fatta propria da altri 4 Municipi(http://www.vasroma.it/se-non-ci-saranno-ulteriori-incidenti-di-percorso-forse-roma-gia-a-partire-da-stasera-avra-un-piano-regolatore-degli-impianti-pubblicitari-prip-dello-stesso-valore-delle-principali-citta-europee/#more-9084).
Immagine.Emilia La Nave
 Emilia La nave
Di tale proposta avevo dato notizia alla fine dell’articolo pubblicato il 13 gennaio 2014 dal titolo “Le Commissioni Commercio di altri due Municipi approvano la proposta di risoluzione predisposta da VAS contro cartellopoli per il ripristino del decoro in quei Municipi”, in cui facevo sapere che “Il 9 gennaio 2014 una analoga ed altrettanto personalizzata Proposta di risoluzione del Consiglio del II Muncipio, trasmessa dal dott. arch. Rodolfo Bosi al consigliere Alessandro Ricci che l’ha nel frattempo presentata, è stata approvata dalla Commissione Commercio che ha deciso di trasformarla in apposita deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio del II Municipio.(http://www.vasroma.it/le-commissioni-commercio-di-altri-due-municipi-approvano-la-proposta-di-risoluzione-predisposta-da-vas-contro-cartellopoli-per-il-ripristino-del-decoro-in-quei-municipi/#more-4157).
 Immagine.Alessandro Ricci
Ma la notizia datami dall’Assessore Emilia La nave si è rivelata sbagliata, perché il successivo 5 agosto il cons. Alessandro Ricci mi ha chiesto per posta elettronica di fargli sapere “quali parti e quali riferimenti normativi sono superati dal Prip” e conseguentemente se l’approvazione del PRIP il 30 luglio precedente comportava una modifica del testo della proposta di deliberazione su cartellopoli, lasciandomi capire in tal modo che la proposta deve essere ancora approvata dal Consiglio del II Municipio.
Il successivo 17 agosto ho trasmesso per posta elettronica anche all’Assessore Emilia La Nave la seguente proposta di delibera su cartellopoli, che ho adattato ed integrato in forza della approvazione sia della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP che delle modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto – Cartellopoli: ripristino del decoro che spetta al II Municipio 
Premesso che: 
- la S.p.A. “Aequa Roma” ha redatto una proposta di Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) che alla data del mese di giugno del 2010 ha registrato la presenza di 32.700 impianti sull’intero territorio della capitale per 213.000 mq. di superficie complessiva espositiva; 
- a gennaio del 2011 l’indagine svolta dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma ha quantificato in 242.000 mq. circa la superficie espositiva totale, derivante sia dagli impianti pubblicitari installati in maniera del tutto abusiva che da quelli registrati invece nella Nuova Banca Dati del Comune; 
- con deliberazione n. 49 del 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) che prevede una superficie espositiva complessiva di 138.000 mq. ed individua come zone “A” non solo le aree naturali protette istituite a Roma, ma anche i vincoli paesaggistici, archeologici e storico-monumentali e le destinazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) cheli tutela soprattutto con il divieto assoluto di affissione pubblicitaria entro determinati ambiti di paesaggio; 
ne deriva che con l’entrata in vigore del PRIP debbono a maggior ragione essere rimossi tutti gli impianti pubblicitari attualmente ricadenti in zona “A” dove l’art. 14 della normativa tecnica di attuazione del PRIP vieta “l’istallazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni”, precisando che “il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati all’art. 10”; 
- coneliberazione n. 50 del 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato altresì le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, stabilendo al comma 9 dell’art. 34 che “gli impianti riconducibili alla procedura del riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento fino al 31/12/2014, senza possibilità di rinnovo o di rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltrel’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”;
- ne deriva che le procedure di gara conseguenti alla redazione dei 15 piani di localizzazione (uno per ogni Municipio) avranno esito presumibilmente dopo la metà del 2015 e che in tutto questo frattempo occorre quanto meno adeguare la situazione dell’impiantistica a Roma sia al PRIP che al Regolamento di Pubblicità così come modificato ed integrato con la deliberazione dell’Assemblea Capitolinan. 50 del 30 luglio 2014; 
- nella Nuova Banca Dati sono censiti tanto gli impianti che fanno parte del cosiddetto “riordino” contraddistinti nelle tre schede “R” (per rinnovo della loro concessione), “S” o “SPQR” (per il rinnovo della concessione di locazione) e “ES” (per impianti installati senza aspettare il rilascio del titolo) quanto gli impianti “senza scheda” in quanto installati dopo la procedura di riordino per lo più abusivamente ed autodenunciati;
- con deliberazione n. 425 del 13 dicembre 2013 la Giunta Capitolina ha deciso “di assicurare la permanenza sul territorio di tutti gli impianti pubblicitari contenuti nella Nuova Banca Dati, limitatamente alle tipologie “SPQR”, “R”, “ES”, “E” nonché di quelli di cui all’articolo 33bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo “CONV”, di cui all’art. 34, comma 4 bis del Regolamento, a titolo temporaneo nelle more dell’adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e dei suoi relativi piani di localizzazione a condizione che gli impianti rispettino le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo, come integrate dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 45/2008, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 51, comma 2 e 4 del D.P.R. n. 495/1992, nonché le prescrizioni del Regolamento di Pubblicità di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009, nonché quelle in tema di insistenza in aree vincolate come disciplinate dalla deliberazione Commissario Straordinario predetta, confermando che l’inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti in questione determina la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, all’ulteriore condizione che la relativa posizione contabile sia regolare a far data dal titolo sottostante alla scheda di riordino;
- con la medesima deliberazione n. 425/2013 la Giunta Capitolina ha deciso altresì “di stabilire che gli impianti qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d. ‘senza scheda’, ivi compresi quelli del “circuito cultura e spettacolo” dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro (90) novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l’applicazione delle sanzioni previste negli articoli 31 e seguenti del vigente Regolamento di Pubblicità (deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009)”; 
- in data 12 agosto 2014 sul sito web del Comune è stato pubblicato ai sensi dell’art. 32 del Regolamento un “Elenco contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati aventi titolo a mantenere impianti pubblicitari sul territorio di Roma Capitale”, che individua le ditte pubblicitarie di cui dichiara la totale “cessazione ex Deliberazione G.C. 425/13” o la “cessazione parziale ex Deliberazione G.C. 425/13”, indicando in tal ultimo caso gli impianti pubblicitari “senza scheda” con l’identificativo revocato che debbono essere quindi rimossi;   
- per gli impianti pubblicitari privi di autorizzazione e comunque accertati come abusivi, anche se registrati nella Nuova Banca Dati, ai sensi del comma 14 dell’art. 31del vigente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009 all’ordine di rimozione forzata d’Ufficio conseguono la decadenza dall’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità per conto terzi ed all’uso degli impianti pubblicitari nonché, in caso di istallazione di impianti sul suolo o su beni comunali, la decadenza automatica del contratto di locazione;
- in particolare la prima violazione deve dar luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio, la seconda violazione deve dar luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni con priorità sempre per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio, la terza violazione deve dar luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio, mentre l’ulteriore violazione deve dar luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni;
- per numerosi impianti del “riordino” sono state rilasciate concessioni e contratti di locazione prima della imposizione non solo dei vincoli paesaggistici a tutela dei quali è stato successivamente prescritto il divieto assoluto di installazione di impianti pubblicitari, ma anche e soprattutto delle distanze minime prescritte dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- per i suddetti motivi con deliberazione n. 395 del 3 dicembre 2008 la Giunta Capitolina ha consentito la ricollocazione anche di impianti pubblicitari che non risultano in violazione né di vincoli paesaggistici né del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione, mediante un procedimento di snellimento delle procedure che permette di reinstallare comunque gli impianti se non sia stata istruita la richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione, dandone in tal caso comunicazione al Comune;
- molti dei suddetti impianti risultano essere stati installati a seguito di dichiarazioni dei rappresentanti legali della ditte pubblicitarie con allegate asseverazioni di tecnici abilitati e per di più registrati nella Nuova Banca Dati per semplice “COMUNICAZIONE DELLA SOCIETÀ”, senza che sia stata svolta alcuna istruttoria sulla loro legittimità neanche dopo l’avvenuta reistallazione in “posizioni di rendita” ben più vantaggiose per le ditte che intendono conservarle in tutti i modi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981 è stata individuata a scopo di salvaguardia un’area urbana perimetrata entro cui è vietata la installazione di impianti pubblicitari di dimensioni superiori a mq. 6,00 (vale a dire cartelloni di mt. 3 x 2), che ciò nonostante sono stati installati ugualmente in numero considerevole; 
- all’interno della suddetta area urbana perimetrata ricade l’intero territorio del II Municipio dove occorre accertare e quantificare l’eventuale installazione di impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 o di dimensioni comunque superiori a mq. 6,00; 
- fra le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento di Pubblicità con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30/7/2014 c’è comunque l’abolizione degli impianti pubblicitari di dimensioni di mt. 4 x 3, ribadita anche nella normativa tecnica di attuazione del PRIP; 
- un numero molto alto di impianti, benché inserito nel “riordino” e con regolare titolo autorizzativo risulterebbe collocato per di più in posizioni che risultano in violazione anche delle norme inderogabili del Codice della Strada e che in particolare riguardano gli spartitraffico centrali con larghezza inferiore ai mt. 4,00, dove sono stati installati impianti che nel solo arco degli ultimi tre anni hanno provocato ben 33 incidenti stradali accertati con addirittura 5 morti;
Considerato che:
- nel discorso inaugurale di fronte alla Assemblea Capitolina il Sindaco ha fra l’altro dichiarato che “per risolvere tanti annosi problemi di questa magnifica città serve anche l’impegno dei romani” e che “abbiamo bisogno di cittadini capaci di indignarsi, capaci di denunciare le cose che non vanno e i malfunzionamenti della pubblica amministrazione”, ma precisando che “abbiamo bisogno anche di cittadini che si sentano parte di una comunità, di cittadini disposti a impegnarsi in prima persona, di cittadini che riconoscano il valore del bene comune e lo considerino il tesoro più prezioso che si possa condividere con gli altri”; 
- a questo stesso riguardo i cittadini del II Municipio si sono ripetutamente attivati per ripristinare un minimo di decoro al territorio in cui abitano;
-  non si ritiene di dover rimanere nella attuale situazione di grave degrado aspettando la la data di entrata a regime a seguito della approvazione del PRIP prima, dei 15 Piani di Localizzazione poi e dell’espletamento dei bandi per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti così come individuati sul territorio nelle rispettive posizioni e formati dai medesimi Piani di Localizzazione; 
- conseguentemente è diventato urgente ed indifferibile avviare una operazione coordinata con tutti i soggetti interessati che sia finalizzata a ripristinare almeno in parte il decoro che spetta al II Municipio;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II
DELIBERA
di impegnare il Presidente e l’Assessore alle Attività Produttive, Affissioni e Pubblicità affinché:
come consentito dall’art 32 del vigente Regolamento chiedano al Comune di Roma di poter costituire a livello decentrato del II Municipio un apposito nucleo di vigilanza in grado di intervenire tempestivamente, anche e soprattutto per ciò che riguarda la rimozione di impianti pubblicitari illegali; 
- richiedano all’Ufficio competente del Comune di Roma l’estratto della Nuova Banca Dati relativo a tutti gli impianti che risultano installati nel II Municipio, nonché l’elenco di quelli che risultino installati in zona vincolata;
- richiedano all’Ufficio competente del Comune di Roma quali e quanti siano gli impianti pubblicitari privati su suolo pubblico che risultino installati nel territorio del II Municipio con regolare concessione; 
- richiedano contestualmente se per i rimanenti impianti pubblicitari del riordino sia stato pagato regolarmente il Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013; 
-  qualora risultassero inadempienze di pagamento del CIP per impianti pubblicitari del riordino e che per detta inadempienza avessero il titolo autorizzativo definitivamente scaduto dal 31.12.2009, sollecitino il Direttore della Unità Organizzativa regolazione, monitoraggio e controllo delle affissioni e pubblicità:
1)  a trasmettere ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 31 del vigente Regolamento una lettera con l’invito-diffida alle ditte titolari di tali impianti alla rimozione degli stessi a proprio carico;
2) in caso di inadempienza da parte della ditta ad effettuare tale rimozione entro 10 giorni dalla notificazione, a provvedere alla loro rimozione forzata d’ufficio, anticipandone le spese (comunque da rimborsare con ordinanza del Prefetto) con gli incassi delle sanzioni comminate se necessario anche al pubblicizzato, senza utilizzare in tal modo le entrate correnti del bilancio comunale, evitando così l’eventuale censura di distrazione di fondi pubblici; 
incarichino il II Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di individuare e sanzionare tutti gli impianti pubblicitari di cui venisse accertata la natura abusiva, quand’anche registrati nella Nuova Banca Dati a qualunque titolo, esigendone l’immediato oscuramento della pubblicità irregolare (ai sensi del 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento) per tutto il tempo materiale che occorrerà per provvedere alla loro materiale rimozione;
- avvalendosi anche e soprattutto dell’ “Elenco contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati aventi titolo a mantenere impianti pubblicitari sul territorio di Roma Capitale”, pubblicato sul sito web del Comune, esigano l’immediata rimozione di tutti gli impianti pubblicitari “senza scheda”;
- avvalendosi altresì dei suddetti estratti della Nuova Banca Dati, esigano l’immediata rimozione degli impianti pubblicitari installati che risultino installati in zona “A” del PRIP;
- incarichino altresì il II Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di individuare le aree soggette a vincolo archeologico o storico-monumentale con divieto per esigere l’immediata rimozione, previo oscuramento, degli impianti che vi risultassero installati; 
- incarichino inoltre il II Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di individuare anche le aree in cui vigono i divieti di cui all’art. 18 del vigente Regolamento per esigere l’immediata rimozione, previo oscuramento, degli impianti che vi risultassero installati anche in prossimità;
- ai fini dell’obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione stradale, incarichino il II Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di verificare quali e quanti impianti pubblicitari risultino collocati in violazione delle norme inderogabili del Codice della Strada, redigendo la prevista sanzione ed esigendo che l’Ufficio competente disponga che la ditta proprietaria dell’impianto effettui l’immediato “spostamento” in un’altra area del II Municipio che risulti conforme alla normativa vigente in materia; 
- incarichino il II Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di individuare e sanzionare gli impianti superiori a mq. 6 tassativamente vietati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981, nonché dal Regolamento di Pubblicità e dalla normativa tecnica di attuazione del PRIP;
- incarichino il II Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di verificare quali e quanti siano gli impianti rimossi ad una stessa ditta pubblicitaria, per pretendere che ai sensi del comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento il responsabile della competente Direzione pronunci la decadenza in percentuale delle autorizzazioni degli altri impianti di proprietà delle medesima ditta;  
- per il ripristino del decoro che spetta al II Municipio si avvalgano anche della collaborazione di associazioni e comitati di cittadini disposti a impegnarsi in prima persona, così come auspicato dal Sindaco, nelle forme e nei modi che verranno successivamente stabiliti.
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A conclusione della Conferenza Stampa tenuta il 24 maggio 2014 dal Sindaco Ignazio Marino nel piazzale antistante il casale di Borghetto San Carlo nel Parco di Veio, a cui ho dedicato un apposito articolo (http://www.vasroma.it/nella-tenuta-di-borghetto-san-carlo-parco-di-veio-si-e-tenuta-la-conferenza-stampa-di-presentazione-del-bando-terre-pubbliche-ai-giovani-agricoltori/#more-7412), ho avuto modo di parlare con il Presidente del III Municipio Paolo Emilio Marchionne della bocciatura della proposta di risoluzione su cartellopoli, che avevo proposto e che era stata presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Massimo Moretti eSimone Proietti.
 Immagine.Paolo Emilio Marchionne
Paolo Emilio Marchionne
A tale proposta ho dedicato su questo stesso sito l’articolo pubblicato il 13 gennaio 2014 di cui ho detto precedentemente, a cui ha fatto seguito un successivo articolo pubblicato il 21 marzo 2014 dal titolo “La maggioranza di centro-sinistra al governo del III Municipio boccia la proposta di ripristino del decoro e della legalità sul suo territorio !” (http://www.vasroma.it/la-maggioranza-di-centro-sinistra-al-governo-del-iii-municipio-boccia-la-proposta-di-ripristino-del-decoro-e-della-legalita-sul-suo-territorio/).
 Immagine.Massimo Moretti buona

 Immagine.Simone Proietti

Simone Proietti
Il 24 maggio 2014 il Presidente Paolo Emilio Marchionne si è dichiarato disposto a sottoscrivere una proposta di risoluzione su cartellopoli secondo un testo diverso, che mi è venuto fuori naturalmente dalla presa d’atto dell’approvazione del PRIP e di cui avevo già trasmesso l’aggiornamento al consigliere Alessandro Ricci, che ho adattato anche per il III Municipio.
Il 3 settembre scorso ho trasmesso la proposta di risoluzione in allegato al seguente messaggio di posta elettronica indirizzato al Presidente del III Municipio Paolo Emilio Marchionne, e per conoscenza all’Assessore con delega in materia di Commercio e Attività Produttive Vittorio Pietrosante ed ai consiglieri del M5S Massimo Moretti e Simone Proietti.

———- Messaggio inoltrato ———-
Da: vas roma
Date: 03 settembre 2014 17:35
Oggetto: Proposta di risoluzione del Consiglio del III Municipio
A: paoloemilio.marchionne@comune.roma.it
Cc: Vittorio Pietrosante , massmoretti9@alice.it, kes1@hotmail.it
Sig. Presidente Paolo Emilio Marchionne, 
Il 24 maggio scorso Lei ha partecipato alla Conferenza Stampa tenuta davanti al casale di Borghetto San Carlo dal Sindaco Ignazio Marino, dal Vice Sindaco Luigi Nieri e dall’Assessore Estella Marino. 
Alla fine  della Conferenza Stampa ho avuto modo di parlarle e Lei si è dichiarato disponibile a ripresentare di persona o comunque a far ripresentare la proposta di risoluzione su cartellopoli secondo un testo  riveduto e corretto, che ho predisposto per l’occasione dopo che il 30 luglio scorso l’Assemblea Capitolina ha approvato sia il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) che le modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità, ed in particolare l’aggiunta di un 2° comma all’art. 32 relativo alla “Misure di contrasto all’abusivismo”. 
Le rimetto pertanto in allegato la proposta, che sottopongo alla attenzione anche dell’Assessore Pietrosante e dei consiglieri Moretti e Proietti, nonché del Presidente del Consiglio del III Municipio Riccardo Corbucci che a suo tempo si è dichiarato anch’esso disponibile a ripresentare la proposta di risoluzione, ma a cui prego che venga data una copia per conoscenza dal momento che non ho il suo indirizzo di posta elettronica. 
Rimango a disposizione per qualunque chiarimento o confronto diretto Lei ritenesse di avere. 
In attesa di un cortese riscontro scritto, porgo i miei più cordiali saluti. 
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
- Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS)   
*********************
Nei giorni successivi ho pregato i consiglieri del M5S di cercare di presentare la proposta assieme quanto meno al Presidente del Consiglio del II Municipio Riccardo Corbucci, perché si era dichiarato disposto a ripresentarla.
 Immagine.Riccardo Corbucci
Riccardo Corbucci
Ho atteso una risposta dal Presidente Paolo Emilio Marchionne che a tutt’oggi non è pervenuta.
Lo scorso 10 settembre il capogruppo del M5S Massimo Moretti mi ha trasmesso per posta elettronica la seguente proposta di risoluzione su cartellopoli ufficialmente da lui presentata assieme al consigliere Simone Proietti.
Immagine.Proposta risoluzione su cartellopoliImmagine.Proposta risoluzione su cartellopoli.1Immagine.Proposta risoluzione su cartellopoli.2Immagine.Proposta risoluzione su cartellopoli.3Immagine.Proposta risoluzione su cartellopoli.4Immagine.Proposta risoluzione su cartellopoli.5
Si spera che stavolta la proposta abbia l’attenzione che merita da parte dei consiglieri di tutti i gruppi politici, anche se ripresentata soltanto dal Movimento 5 Stelle.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Sia chiaro a tutti che i cartellonari a Roma continuano senza nessun problema a fare il cavolo che gli pare

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Giugno 2014 

Settembre 2014 

Via di Settebagni altezza GRA, due 4x3 uniti a formare un vietatissimo 8x3. Ormai questo impianto viene usato solo così, purtroppo l'interrogazione urgente presentata a giugno dal sempre ottimo Enrico Stefàno non ha sortito alcun effetto. Non avevamo dubbi.

PRIP: come dovrebbero essere intesi i futuri lotti con “un’omogeneità economica complessiva”

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/prip-come-dovrebbero-essere-intesi-i-futuri-lotti-con-unomogeneita-economica-complessiva/

Immagine.Slide copertina 
Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 sono state approvate le modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, fra le quali c’è l’aggiunta all’articolo 7 del comma 1 Bis dal seguente testo:
Il territorio capitolino viene diviso in massimo dieci lotti che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva”.
Si tratta dell’emendamento n. 1286 approvato dalla Commissione Commercio il 29 luglio 2014.
 Immagine.Emendamento n. 1286
Il suddetto emendamento ha ripreso uno dei 15 emendamenti a cui il 1 Luglio 2014 la stessa Commissione Commercio presieduta da Orlando Corsetti aveva subordinato il parere favorevole alla proposta n. 61 della Giunta Capitolina: conteneva in più l’attributo “commerciale“.
Immagine.7° emendamento all'art. 7
Quel 1 luglio il Presidente Orlando Corsetti aveva fatto approvare anche il seguente emendamento all’art. 19, che nel testo ribadiva la “garanzia di una equivalenza commerciale ed economica complessiva”.
 Immagine.emendamento all'art. 19 del Regolamento
Il 1 luglio il Presidente Orlando Corsetti ha fatto approvare contestualmente un analogo emendamento all’art. 19 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, che non è stato poi ripresentato e non è stato quindi approvato dall’Assemblea Capitolina.
Immagine.emendamento all'art. 19. png
Il successivo 29 luglio Orlando Corsetti ha fatto riapprovare lo stesso testo riformulato e registrato poi come emendamento n. 1287.
 Immagine.Emendamento n. 525=1287
Ma il giorno seguente l’emendamento è stato riformulato dall’Assessore Marta Leonori a nome della Giunta Capitolina.
 Immagine.Emendamento di Giunta n. 1287
Conseguentemente il testo attualmente vigente, così come pubblicato nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, è il seguente: “Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all’art. 20 ed è approvato dall’Assemblea Capitolina, previo parere dei Municipi. Il Piano applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio capitolino, di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. A). Suddivide, ai fini di cui all’art. 7, comma 2, il territorio comunale in circuiti tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali di cui all’art. 20, comma 1, lett. A) e B). Il Piano può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina anche per singoli circuiti”.
Dalla disposizione del comma 1 Bis dell’art. 7 derivano i due seguenti obblighi.
1 – Gli impianti pubblicitari che verranno individuati dai Piani di Localizzazione debbono ricadere in tutti e 15 i Municipi in modo proporzionale.  
Si tratta di una “disposizione” che non sarà facile da rispettare, a seconda in particolare di come la si intende e conseguentemente la si applica.
Se applicata ad esempio su tutti i 138.000 mq. di superficie espositiva complessiva prevista dal PRIP, distribuiti in modo uguale su tutti e 15 i Municipi, comporterebbe che in ogni Municipio si debbano avere 9.200 mq. di superficie espositiva, pari quindi in modo uniforme al 6,6 %.
Ma la suddetta percentuale non può essere considerata valida se si tiene conto della diversa superficie territoriale che hanno i 15 Municipi e che è la seguente.
Municipio I – 19,910 km².
Municipio II – 13,672 km².
Municipio III – 97,818 km².
Municipio IV – 49,152 km².
Municipio V – 26,976 km².
Municipio VI – 113,355 km².
Municipio VII – 46,750 km².
Municipio VIII – 47,292 km².
Municipio IX – 183,171 km².
Municipio X – 150,643 km².
Municipio XI – 70,875 km².
Municipio XII – 73,125 km².
Municipio XIII – 68,670 km².
Municipio XIV – 131,283 km².
Municipio XV – 186,705 km².
Ma anche questo criterio non andrebbe bene se si considera che un Municipio, anche malgrado la sua notevole estensione, può avere molto territorio destinato dal PRIP a zona “A”, dove è vietato affiggere impianti pubblicitari: è il caso ad esempio del XV Municipio che ha ben 7.500 mq. ca. ricadenti dentro il Parco di Veio e dentro cui ricadono anche una porzione del Parco di Bracciano-Martignano e la riserva naturale regionale dell’Insugherata.
Ne deriva conseguentemente che bisognerebbe adottare come criterio quello di calcolare oggettivamente per ogni Municipio soltanto la sua superficie territoriale dove è effettivamente possibile l’installazione degli impianti pubblicitari.
Ma quand’anche si arrivasse a calcolare una oggettiva proporzione in termini di superficie territoriale, non si arriverebbe a rispettare alla lettera la disposizione del comma 1 bis dell’art. 7, dal momento che parla di “impianti” e non di superficie territoriale per cui c’é da tener conto che a parità di superficie espositiva complessiva non può corrispondere lo stesso numero di impianti pubblicitari, perché a seconda dei loro formati si possono raggiungere gli stessi mq. complessivi con un numero minore o maggiore di impianti.
Il tentativo di riuscire ad avere uno stesso numero di impianti a parità di superficie espositiva complessiva è reso inoltre oltre modo improbabile, per non dire impossibile, se si considera che i Piani di Localizzazione hanno l’obbligo di individuare le posizioni sul territorio di ogni singolo impianto nel rispetto anche e soprattutto delle distanze minime prescritte dal Codice della Strada in corrispondenza per lo più di incroci, attraversamenti pedonali e segnaletica stradale, che non possono essere uguali da un territorio all’altro di ogni Municipio.
2 – La posizione degli impianti pubblicitariricadenti in modo proporzionale in ognuno dei 15 Municipi deve garantire comunque un’omogeneità economica complessiva. 
Se i futuri Piani di Localizzazione prescindessero dal suddetto primo obbligo e pianificassero il territorio esclusivamente nel rispetto delle distanze minime prescritte dal Codice della Strada, individuando senza ulteriori disposizioni condizionanti la posizione sul territorio di ogni singolo impianto pubblicitario, si potrebbe allora ottenere una omogeneità economica complessiva stimando il valore commerciale che ogni singolo impianto viene ad assumere in forza della sua rendita di posizione.
Sarebbe molto opportuno che per tale fine il Comune si confronti con le ditte pubblicitarie, chiedendo loro una stima personale di tutti gli impianti pubblicitari che dovranno entrare a far parte dei bandi di gara per lotti ai fini dell’affidamento della loro gestione decennale. 
Grazie alla media delle stime calcolate da più soggetti il Comune potrà quindi operare una opportuna selezione degli impianti pubblicitari, facendo in modo che i futuri lotti territoriali siano composti da un numero anche diverso di impianti ma con un valore economico complessivo uguale e quindi “omogeneo”. 
Ma dalla disposizione del comma 1 dell’art. 19 deriva a sua volta l’obbligo disuddividere il territorio comunale in “circuiti” tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali. 
C’è da tener presente che fra le modifiche ed integrazioni che sono state apportate al Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” ci sono gli “impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa”, quale è per l’appunto il servizio di Bike Sharing: soltanto per gli impianti ed i servizi di pubblica utilità sono stati inseriti come esclusivamente consentiti anche nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP i due formati da mt. 1,20 x 1,80 e da mt. 3,20 x 2,40 (“solo al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981”). 
L’obbligo disuddividere il territorio comunale in “circuiti, prescritto dal 1° comma dell’art. 19 del Regolamento, comporta che la società incaricata di redigere i 15 Piani di Localizzazione dovrà impostarli a monte riservando un apposito “circuito” agli impianti e servizi per pubblica utilità, che sarà diverso anche in termini di omogeneità di formati degli impianti quanto meno dal “circuito” dedicato a tutti gli altri formati degli impianti pubblicitari che a loro volta però – sempre in termini di omogeneità di formati – vanno disarticolati in impianti di proprietà privata ed impianti di proprietà comunale (cosiddetti SPQR) che hanno solo i seguenti tipi e formati:
tipo 1.A – Cartello SPQR – formati 200 x 200, 300 x 200;
tipo 1.C – Palina SPQR – formato 100 x 100;
tipo 1.D – Parapedonale SPQR – formato 100 x 70;
tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formato 100 x 70. 
Dal combinato disposto dal comma 1 Bis dell’art. 7 e dal comma 1 dell’art. 19 del Regolamento deriva che la “omogeneità economica complessiva” da garantire ai “lotti che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i municipi” deve concretizzarsi comunque in “circuiti” che ricomprendano,“le diverse ‘aree omogenee’ e tipologie stradali” ma solo “per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato. 
Per ottenere questo la omogeneità economica complessiva” da garantire al tempo stesso solo “per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato va intesa ed è sicuramente raggiungibile tra i “circuiti” dedicati agli impianti di proprietà privata ed agli impianti di proprietà comunale (cosiddetti SPQR), che pur nelle diversità dei formati (stimandone ad ogni modo il valore di mercato di ognuno in collaborazione con le stesse ditte pubblicitarie operanti a Roma) possano e debbano consentire di essere disarticolati in lotti che abbiano lo stesso valore economico complessivo stimato a priori ed evitino così disparità di trattamento tra le ditte del riordino che parteciperanno alla procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti SPQR e tutte le ditte in generale (comprese quelle del riordino) che parteciperanno ai bandi di gara per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti di proprietà non comunale individuati sempre dai Piani di Localizzazione.  
Ma la stessa “omogeneità economica complessiva” non è garantibile al tempo stesso anche “per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato” riguardo ai “circuiti” dedicati agli impianti di pubblica utilità” che pur nella parità dei due formati di tipo europeo (da mt. 1,20 x 1,80 e da mt. 3,20 x 2,40) possano e debbano consentire di essere disarticolati in due distinti tipi di lotti, uno dei quali riservato esclusivamente al servizio di Bike Sharing e uno o più di uno degli altri ai servizi di elementi di arredo urbano, perché il valore economico complessivo stimato per entrambi i tipi di lotti deve costituire un corrispettivo tale da coprire i costi che comporteranno i rispettivi servizi, lasciando ovviamente anche un congruo margine di guadagno.
Per la determinazione del possibile futuro servizio completo di Bike Sharing è utile il paragone con il bando poi annullato che volle l’allora Assessore all’Ambiente Marco Visconti e che prevedeva la realizzazione di 80 postazioni in cambio del corrispettivo di una pubblicità di 1.500 mq. da sfruttare, equivalente a 347 impianti bifacciali di formato unico da mt. 1,20 x 1,80. 
Il valore stimato complessivo dell’appalto è stato calcolato nel modo seguente.
 Immagine.Stima appalto Visconti
Se dunque si ipotizza di volere un futuro servizio completo di Bike Sharing di 6 volte maggiore, pari quindi a 480 postazioni si dovrebbe riservare come corrispettivo una superficie pubblicitaria complessiva di 9.000 mq., pari ad appena il 6,5% dei complessivi 138.000 mq. previsti dal PRIP, che dovrebbe coprire come corrispettivo il valore stimato complessivo di un appalto di 6 volte maggiore. 
Fra gli impianti ed i servizi di pubblica utilità ci sono anche gli elementi di arredo urbano, per i quali la Giunta Capitolina può ipotizzare di riservare un 3,5% dei complessivi 138.000 mq. previsti dal PRIP, pari a 4.800 mq. circa, per un totale quindi da dedicare agli impianti di pubblica utilità di appena il 10%, pari a 13.800 mq. complessivi.
È di tutta evidenza che proprio per quanto sopra evidenziato il lotto che metterà a gara i 9.000 mq. di impianti pubblicitari da riservare ad un servizio di Bike Sharing di 480 postazioni così come il lotto o i lotti che metteranno a gara i 4.800 mq. circa di impianti pubblicitari da riservare a servizi di elementi di arredo urbano non potranno avere lo stesso valore economico dei lotti che metteranno a gara invece gli impianti pubblicitari di proprietà privata o di proprietà pubblica, di entrambi i quali la superficie espositiva complessiva deve coprire solo le spese del maggior Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) offerto con cui si saranno aggiudicate le gare. 
I suddetti 9.000 mq. dovranno essere distribuiti sul territorio tramite i due soli formati approvati per tale scopo di mt. 1,20 x 1,80 e di mt. 3,20 x 2,40, con la condizione per questi ultimi che vanno collocati al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981. 
Sempre a differenza degli impianti SPQR, la Giunta Capitolina è chiamata a decidere a monte inoltre le quantità dei complessivi 9.000 mq. da collocare sul territorio nei rispettivi 15 Piani di Localizzazione, tenendo conto soprattutto a tal riguardo che la sfruttamento massimo della pubblicità concessa come corrispettivo si potrà e si dovrà ricavare in particolare dagli impianti collocati nel Centro Storico di Roma e nella Città Storica così come individuata dal P.R.G. (corrispondente agli interi ex Municipi I, II, III e XVII, ed alle porzioni continue dei Municipi IV, IX, XII, XVI e XVIII, oltre che alle porzioni distaccate dei Municipi V, VI, VII, X e XI), perché differentemente non si coprirebbero i costi del servizio da assicurare ed il bando andrebbe deserto. 
A tal ultimo riguardo la Giunta Capitolina dovrebbe dettare come espresso criterio per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione di riservare ad esempio il 40-50% dei 9.000 mq. al territorio del Municipio I, un ulteriore 20-30% al territorio dei Municipi limitrofi (più o meno corrispondenti alla Città Storica) ed il rimanente 30-20% al territorio dei rimanenti Municipi, dove collocare in prevalenza se non esclusivamente gli impianti di formato 3,20 x 2,40.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

La polpetta avvelenata fatta approvare da Orlando Corsetti come emendamento della Commissione Commercio da lui presieduta

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/la-polpetta-avvelenata-fatta-approvare-da-orlando-corsetti-come-emendamento-della-commissione-commercio-da-lui-presieduta/

L’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, così come licenziata dalla Giunta Capitolina come proposta di deliberazione n. 59, recitava testualmente: “Nella sottozona B1 l’istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni è consentita esclusivamente lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all’art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all’art. 12.

Nella sottozona B1 è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di
impianti di cui al Titolo VI:
– 1.B – Cartello per pubbliche affissioni – formati 100×140, 140×200, 300×140
destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale;
– 1.C – Palina SPQR – formato 100×100;
2.B – Palina con orologio – formati 100×70;
4.B – Impianto su parete cieca.”

Grazie soprattutto alla consigliera Nathalie Naim il Consiglio del I Municipio (così come anche il XV Municipio) ha espresso parere favorevole, chiedendo però di sostituire il 2° comma con i due seguenti commi:
«Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità sono consentiti:
- 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.
- gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.  
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.»

 Immagine.Nathalie Naim
Nathalie Naim

Con le Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 sono state accolte entrambe le richieste.

Lunedì pomeriggio 28 luglio 2014 la consigliera Nathalie Naim ha partecipato alla seduta dell’Assemblea Capitolina per lamentarsi con me e soprattutto con Orlando Corsetti che secondo lei le paline con orologio non erano state affatto eliminate dal Centro Storico: ho dovuto farle presente che la loro eliminazione non era avvenuta contestualmente anche nel Regolamento di Pubblicità, dove rimaneva la palina con orologio da 100 x 70 in quanto consentita nel resto del territorio di Roma al di fuori del I Municipio.

A questo proposito faccio presente il seguente Parere sul PRIP dell’Agenzia di Roma, richiesto dall’Assessore Leonori.

Immagine.Parere SAgenzia sulle paline

La consigliera Nathalie Naim si è fatta allora promotrice di una sua personale iniziativa per cercare di far togliere da Orlando Corsetti le paline con orologio. 

Prima dell’ora di pranzo del 29 luglio scorso Orlando Corsetti mi ha anticipato la volontà della Commissione (cioè sua) di reinserire le paline con orologio dentro il Centro Storico, ma con il previo assenso del I Municipio e delle Soprintendenze competenti.

Gli ho spiegato che caso avrebbe dovuto fare l’esatto contrario, vale a dire un testo di questo tipo: “Nella sottozona B1 è di norma vietato installare paline con orologio, salvo che i Piani di Localizzazione individuino posizioni compatibili, sulle quali occorre comunque avere sempre il parere vincolante del Municipio competente e delle Soprintendenze interessate“. 

Gli ho anche fatto sapere che quando il 28 maggio del 2013 abbiamo avuto il primo serio incontro con le ditte pubblicitarie il dott. Franco Meroni della associazione di categoria A.A.P.I. aveva sollevato una serie di problemi, fra i quali ha posto come primo quello di consentire la pubblicità anche nel Centro Storico.
Per far capire meglio una possibile strada da seguire per arrivare ad una possibile soluzione, quel giorno ho evidenziato la oggettiva differenza che c’è tra via del Circo Massimo e viale Alessandro Manzoni, mettendo in risalto che nel 1° caso non consentirebbe nessun impianto pubblicitario, che invece si potrebbe autorizzare nel 2° caso.

Precisando a priori di stare parlando in termini di “metodo” solo a nome di VAS e non anche di “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” che quindi si riserva di esprimersi al riguardo in un secondo momento, ho proposto di modificare l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo PRIP prevedendo l’installazione di impianti pubblicitari ad uso commerciale di mt. 1,20 x 1,80 in posizioni che siano del tutto compatibili con le finalità di tutela del centro storico.

Non se ne è fatto poi più nulla.

All’ora di pranzo dello scorso 29 luglio la consigliera del I Municipio Nathalie Naim ha chiamato in causa Corseti su questo rischio che paventava (ed a ragione) fin dallo scorso lunedì.

Corsetti l’ha invitata a sentire anche me: per telefono ho suggerito a Naim di tentare di proporre immediatamente il testo, cosa che sono sicuro che abbia fatto, ma che evidentemente non è purtroppo servito a niente.

Le paline con orologio, oltre che ad essere ormai anacronistiche ed impattanti visivamente sul territorio, vanno a togliere pubblicità a quella invece occorrente anche e soprattutto nel Centro Storico per finanziare a costo zero per il Comune il servizio di Bike Sharing.
Per tranquillizzare tutti dal rischio di un impatto ambientale dei formati standard da mt. 1,20 x 180 approvati ieri anche nel Centro Storico (emendamento del Movimento 5 Stelle ), riporto di seguito  a titolo di esempio-paragone la foto di uno di questi pannelli installato lungo la Avenue des Champs Elysées di Parigi.

 Immagine.1,20 x 1,80 a Parigi
 il pannello da mt. 1,20 x 1,80 è quello a sinistra della foto tratta da Street View di Google Maps

Per un più che significativo confronto e per giudicare bene la differenza che c’è e valutare l’impatto che la palina con orologio ha su una stessa stazione di Bike Sharing, basta ammirare la foto sottostante che la consigliera Naim dovrebbe far vedere a Corsetti per chiedergli se il reinserimento sia dovuto anche alla pubblicità che si è fatto al tempo delle elezioni proprio sulle paline con orologio installate nel centro storico. 

 Immagine.Palina con orologio di Corsetti

Ieri mattina Corsetti ha spiegato a Nathalie Naim che l’emendamento l’aveva formulato in modo diverso ma che la maggioranza e la Giunta si sono opposti e l’ha dovuto modificare nel seguente modo, poi approvato in serata come emendamento n. 1287.

 Immagine.Emendamento n. 1287

Prima dell’ora di pranzo del 30 luglio scorso lo stesso Assessore Leonori mi ha confermato di avere rinnegato le sue stesse controdeduzioni che hanno eliminato dalla porta maestra le paline con orologio dal Centro Storico, per farle rientrare dalla finestra come “elementi di arredo urbano” fra i quali però avrebbe fatto bocciare quello stesso pomeriggio il formato da mt. 1,20 x 1,80 proposto come emendamento dal cons. Onorato, per giunta nella Città Storica e non nel Centro Storico. 

Le ho scritto testualmente che ”quello che sta venendo fuori non è più nemmeno il mercato di Porta Portese, ma un vero e proprio mercato delle vacche, perché si stava anteponendo nel caso di specie gli interessi privati delle ditte legate a questa forma di pubblicità agli interessi della città. 
Ritengo che la suddetta considerazione deve avere contribuito in maniera non secondaria a convincere la maggioranza a votare per compensazione anche il formato di mt. 1,20 x 1,80 proposto dal cons. Onorato, in modo da far risaltare di meno il “regalo” concesso.  
Porto di seguito alcuni esempi di paline con orologio installate a Roma.

 Immagine.palina con ororlogio in centro storico
Piazza Beniamino Gigli (Teatro dell’Opera).

Immagine.Corsetti-Moretti.1
Immagine.Corsetti-Moretti

Quale Piano di Localizzazione potrà consentire questo? 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) 

Qual è la cabina di regia del Comune per la ciclabilità a Roma?

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/qual-e-la-cabina-di-regia-del-comune-per-la-ciclabilita-a-roma/

Su questo stesso sito il 16 settembre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014”, che dava fra l’altro la notizia della partecipazione di Roma Capitale alla “European mobility week 2014″ (http://www.vasroma.it/settimana-europea-della-mobilita-sostenibile-2014/#more-10045).
Immagine.logo our Streets our choise (2)
Nel ricco programma della settimana è previsto per oggi pomeriggio con inizio dalle ore 16,30 nella Sala Carroccio del Campidoglio un convegno sul tema “Una cabina di regia per la ciclabilità a Roma”, che in base a quanto è avvenuto fino ad oggi pone il giustificato interrogativo su quale sia veramente questa cabina di regia del Comune per la ciclabilità a Roma.
Come era ovvio che fosse alla fine dell’edizione romana della “Settimana della mobilità” tutta l’attenzione è concentrata sul bike sharing che, partito nel 2008 con Veltroni, non è mai decollato rivelandosi un clamoroso fallimento.
Per chi volesse saperne di più sulle vicissitudini di questo servizio mai decollato, si rimanda ai due articoli pubblicati su questo stesso sito dal titolo “Vicissitudini del servizio di bike sharing a Roma” (http://www.vasroma.it/vicissitudini-del-servizio-di-bike-sharing-a-roma/#more-1611) e “Il bando per il servizio di bike sharing a Roma” (http://www.vasroma.it/il-bando-per-il-servizio-di-bike-sharing-a-roma/#more-1620).
Le uniche tracce di un servizio che non esiste più da almeno due anni sono i gruppi di colonnine abbandonate che si possono trovare in giro per il centro.
 Immagine.Bike Sharing Roma.3
Foto del progressivo abbandono fino allo smantellamento del parcheggio di bike sharing
in via della Panetteria, all’angolo con via del Tritone

Le 29 stazioni attualmente esistenti sono arrugginite, le ciclostazioni sono diventate in pochi mesi parcheggi per scooter, le biciclette sono sparite, perché rubate o fatte a pezzi.
 Immagine.Bike Sharing Roma.2
Piazzale Flaminio: immagine palese di un servizio di bike sharing claudicante e sgangherato,
visibilmente sconfitto e mai realmente avviato

«Uno dei nostri obiettivi è la rivitalizzazione del bike-sharing» ha spiegato a margine della presentazione della “Mobility week” l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Guido Improta, che non sembra avere però le idee molto chiare al riguardo, a giudicare dagli atti fin qui approvati a partire dagli inizi di quest’anno.
 Immagine.Guido Improta (2)
Guido Improta

Mercoledì 29 gennaio 2014 nella sala Pietro da Cortona nei Musei Capitolini è stato presentato il Nuovo P.G.T.U. (Piano Generale Traffico Urbano) di Roma Capitale organizzato dalla Commissione III Mobilità e dall’Assessorato Mobilità e Trasporti di Roma Capitale: all’avvenimento il 3 febbraio 2014 ho dedicato un apposito articolo su questo stesso sito (http://www.vasroma.it/il-comune-di-roma-ha-presentato-il-nuovo-piano-generale-del-traffico-urbano-pgtu/#more-4821) a cui ha fatto seguito il giorno dopo un mio articolo dal titolo “Il risibile servizio di Bike Sharing previsto nel nuovo Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale” (http://www.vasroma.it/il-risibile-servizio-di-bike-sharing-previsto-nel-nuovo-piano-generale-del-traffico-urbano-di-roma-capitale/#more-4858).
Nel riporto il seguente passo.
Dopo le incoraggianti premesse dove si cita che “… dopo quasi 15 anni Roma decide di aggiornare il suo strumento di programmazione della mobilità” e  “… le grandi aree metropolitane come Roma Capitale devono essere snodi efficienti per le reti nazionali ed europee di trasporto, risultando vitali per la competitività del nostro territorio e per uno sviluppo economico sostenibile”  relativamente al servizio di Bike Sharing si arriva praticamente al ridicolo dichiarando:
  • Pag.11:  “..fino a 80 ciclostazioni +1000 biciclette “  (…fino a…. come dire “addirittura fino a 80 stazioni e 1.000 bici!!!”)
  • Pag.13: “Potenziamento sistemi di sharing (car, bike, van)” dentro la Zona 1 dell’Area centrale delle Mura Aureliane
Immagine.6 zone del nuovo PGTU.1
  • Pag.14: “Sviluppo sistemi di sharing (car, bike, van)”dentro la Zona 2 dell’anello ferroviario
Immagine.Zona 2
  • Pag.25: “Questi sistemi dovranno essere parte integrante di una nuova politica di mobilità in grado di offrire estensivamente ulteriori alternative all’uso del mezzo individuale” con “aumento dell’offerta di ciclo stazioni dedicate al Bike Sharing”.
Appare al limite della vergogna che la Capitale d’Italia si dia degli obiettivi così palesemente improponibili di fronte ad emergenze evidenti da ormai 20 anni.
Non è dato di sapere quante volte gli amministratori abbiano  avuto la possibilità di toccare con mano le esperienze finalizzate in tutti gli altri contesti, dal momento che avrebbero potuto se non dovuto soltanto copiare quanto di meglio è stato già fatto ovunque nel mondo:  in un documento di programma che dovrebbe essere il punto di eccellenza nell’ambito della mobilità (e recepire quindi i migliori benchmark possibili come test per la valutazione ed il miglioramento dei servizi per Roma) è stato invece inserito un servizio di Bike Sharing con “fino a 80 stazioni” (quindi magari nemmeno quelle) che appare semplicemente inaudito.
Ma nel corso della sua visita a Parigi dal 12 al 14 marzo 2014 il Sindaco Ignazio Marino – dopo essersi incontrato con l’allora vicesindaco Anne Hidalgo, che dal successivo 5 aprile è diventata Sindaco di Parigi – ha dichiarato che “sono molte le politiche che accumunano me e Anne a cominciare dalle iniziative di car e bike sharing che stiamo replicando a Roma, con un occhio molto attento a Parigi”.
Immagine.Anne Hidalgo

Ma in aperta contraddizione con la suddetta dichiarazione con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 70 del 28 marzo 2014 è stato adottato il P.G.T.U., con la conferma che “nel breve periodo, per i servizi gestiti da Roma Capitale, si prevede che il bike sharing, dalle 29 ciclostazioni preesistenti, amplierà l’offerta fino ad 80 ciclostazioni, con circa 1.200 stalli e circa 1.000 biciclette.
Sulla Home Page del sito del Comune di Roma il 21 settembre 2014 è stato pubblicato il seguente comunicato: “Roma, 21 settembre – Definitivamente approvato dalla Giunta capitolina il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Messo a punto dall’Assessorato alla Mobilità, presentato nel suo impianto generale a dicembre 2013 e approvato in via preliminare dalla Giunta a marzo 2014, il piano ha proseguito la sua marcia acquisendo i pareri dei Municipi e le osservazioni dei cittadini.
Nel suddetto articolo pubblicato il 4 febbraio 2014 ho scritto fra l’altro che “da voci raccolte, ma non ancora ufficialmente confermate, si è venuto infatti a sapere che l’Assessore Guido Improta intenda sostenere i costi del servizio di Bike Sharing con i ricavi del Car Sharing (dall’inglese auto condivisa o condivisione dell’automobile) che è un servizio che permette di utilizzare un’automobile su prenotazione, prelevandola e riportandola in un parcheggio, e pagando in ragione dell’utilizzo fatto: in modo analogo a questo sistema, che è dedicato alla mobilità delle persone, c’è il servizio di Van Sharing che è una metodologia di distribuzione delle merci in ambito urbano basata sulla condivisione di una flotta di veicoli da parte di più operatori.
Le “voci” si sono rivelate esatte, dal momento che poi con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 173 del 20 giugno 2014 è stata approvata la “Espansione del Servizio Car Sharing di Roma e implementazione del Servizio di Bike Sharing innovativo a pedalata assistita“.
Nelle premesse della suddetta deliberazione viene rifatta la cronistoria delle vicissitudini del Bike Sharing a Roma.
Vi si afferma tra l’altro che “con Memoria dell’11 settembre 2013, la Giunta, nel formulare gli indirizzi per la redazione del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), ha individuato, fra gli obiettivi strategici primari, la definizione di azioni per il potenziamento, l’incentivazione e la promozione dei servizi di mobilità sostenibile, evocando, in particolare, il Car Sharing nonché il Bike Sharing nel centro storico e la sua diffusione su tutto il territorio comunale, quali servizi non secondari nell’ottica della valorizzazione delle modalità di trasporto collettivo in alternativa a quello privato, del decongestionamento del traffico e del risanamento ambientale” e che “tali obiettivi, già esplicitati nelle ‘Linee programmatiche 2013-2018 per il Governo di Roma Capitale’, sono parte integrante del documento del nuovo PGTU, adottato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 70 del 28 marzo 2014 – ‘Piano Generale del Traffico Urbano – dalle Regole ai Sistemi’, oggetto di prossima approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina”.
Vi si sostiene inoltre che “l’esperienza maturata nel corso della citata sperimentazione del Bike Sharing, evidenzia l’interesse e l’attenzione dell’utenza anche per questa modalità “ecosostenibile” di spostamento urbano, che può contribuire alla generale strategia di riduzione del traffico veicolare privato e delle sue nocive conseguenze” e che “tuttavia, la precedente conduzione del Bike Sharing, organizzato sulla base del sistema tradizionale, ne ha evidenziato i limiti di utilizzabilità nella realtà di Roma, che hanno condizionato il suo successo e la positiva espansione dell’uso condiviso della bicicletta“, per cui “sulla base delle risultanze sugli utilizzi e delle osservazioni degli utenti durante la gestione del servizio da parte di Roma Servizi per la Mobilità, si rende, dunque, necessario individuare un sistema innovativo per il Bike Sharing, con caratteristiche specifiche per la città di Roma, che non trascuri le differenti fasce di domanda e ne consenta la fruizione tenendo conto anche delle caratteristiche plano-altimetriche del territorio cittadino“.
In forza delle suddette premesse la Giunta Capitolina ha deliberato fra l’altro “di dare mandato a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. di:
procedere … all’avvio del servizio di Bike Sharing, con le modalità previste nel Piano di espansione, che non   prevedono oneri per Roma Capitale al di fuori del Contratto di Servizio in essere con la Società stessa, trovando i costi di avvio, implementazione e sviluppo dei servizi, integrale copertura nei ricavi che saranno realizzati durante la gestione sperimentale degli stessi, secondo i piani tariffario e economico-finanziario contenuti nel predetto Piano di espansione;
-  individuare, attraverso procedura ad evidenza pubblica, un operatore per la realizzazione e gestione in via sperimentale, per un periodo di 18 mesi, di un servizio di Bike Sharing a pedalata assistita con sei postazioni, alle tariffe, indicate nel Piano di espansione di cui sopra; la copertura finanziaria del servizio verrà garantita con i ricavi derivanti dalle tariffe applicate e con quelli relativi alla gestione del servizio Car Sharing, con cui è integrato, secondo quanto meglio precisato nel Piano economico-finanziario allegato.>> 
Le ciclostazioni sono:
-       piazzale Flaminio (in sostituzione delle esistenti postazioni);
-       piazza dell’Oro (in sostituzione della esistente postazione);
-       piazza Cavour;
-       piazza San Silvestro (sulla postazione precedentemente esistente);
-       piazza Barberini;
-       piazza Venezia (in sostituzione dell’esistente postazione).
 Immagine.Planimetria Bike Sharing elettrico
Viene confermata anche la durata dell’affidamento di 18 mesi a chi si aggiudicherà la gara.
Per quanto riguarda “l’implementazione sperimentale del Servizio di Bike Sharing innovativo a pedalata assistita le componenti interessate, calcolate sull’arco temporale dei 18 mesi previsti, sono:
  • apparati tecnologici, per la quale si è calcolato un importo di circa € 170.000, comprendente le ciclo stazioni e le biciclette;
  • costi di installazione, attivazione e gestione del servizio e delle infrastrutture di supporto, per circa € 200.000“. 
Alla suddetta deliberazione di Giunta ho dedicato un articolo dal titolo “La contraddittoria “sperimentazione” del Comune di Roma per un servizio di Bike Sharing per 6 postazioni di biciclette a pedalata assistita” che è stato pubblicato su questo stesso sito il 7 luglio 2014 (http://www.vasroma.it/la-contraddittoria-sperimentazione-del-comune-di-roma-per-un-servizio-di-bike-sharing-per-6-ciclostazioni-di-biciclette-a-pedata-assistita/#more-8470).
Venerdì 8 agosto 2014 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i bandi per il potenziamento del Car Sharing e il ritorno, in versione tecnologica più avanzata, del Bike Sharing.  
La pubblicazione del bando per un progetto inconcepibile sia economicamente che tecnicamente è avvenuta ad appena una settimana di distanza dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 con cui è stato definitivamente approvato il PRIP che, almeno potenzialmente, prevede il finanziamento del bike sharing tramite pubblicità e dopo che lo stesso assessore Marta Leonori ha pubblicato sul suo profilo Twitter una grafica che cita tra gli obiettivi del PRIP proprio l’avvio del bike sharing. 

Immagine.Locandina della Leonori

Invece di accelerare il processo in corso del PRIP (che si dovrebbe completare a medio termine) il Comune di Roma si inventa un bando alternativo per il bike sharing elettrico che nulla ha a che vedere con il PRIP e che – cosa ancor più grave – non sarà pagato dalla pubblicità (a costo zero quindi per il comune), ma l’importo base d’asta di ben 375.000 € sarà sottratto alle moribonde casse capitoline, perché la copertura arriverebbe (in teoria) dagli incassi del car sharing che non sono ancora quantificabili. 
Il Bando per l’affidamento del servizio sperimentale di bike-sharing a pedalata assistita prevede che per il nuovo servizio di Bike sharing, entro il prossimo 6 ottobre, dovranno pervenire le offerte per la fornitura di 120 biciclette a pedalata assistita e la gestione, per un periodo di 18 mesi, dell’intero sistema, incluse le ciclostazioni e il software per l’iscrizione al servizio e la gestione dei clienti. 
A margine della presentazione della “Mobility week” oltre a ribadire che “uno dei nostri obiettivi è la rivitalizzazione del bike-sharing” l’Assessore Guido Improta ha dichiarato che “il 6 ottobre scadrà il bando per le prime sei stazioni a pedalata assistita nel Municipio I” ed ha fatto sapere che “inoltre, nell’ultimo anno abbiamo finanziato e cominciato la progettazione di 25 km di bikeline pari al 10% della rete di ciclabili presenti sulla rete stradale di Roma Capitale, 45 ricuciture strategiche e 4500 rastrelliere per biciclette da posizionare in numerose scuole identificate insieme all’assessorato alla Scuola, nei pressi degli uffici di Roma Capitale e nelle fermate della metropolitana“.
Nessun accenno al servizio di Bike Sharing finanziato dalla pubblicità. 
Riguardo a questo comportamento dell’Amministrazione Capitolina non posso non condividere quanto già evidenziato nell’articolo pubblicato il 2 settembre 2014 sul sito www.bastacartelloni,it dal titolo “Bike sharing: quel bando sulle bici elettriche che si dimentica del Prip. Ecco perché la gara deve andare deserta” (http://www.bastacartelloni.it/search?updated-max=2014-09-09T09:00:00%2B02:00&max-results=7). 
Le conseguenze di questa assurda politica sono facilmente prevedibili:
  • sul territorio ci saranno due operatori, uno per le bici a pedalata assistita e uno per le bici tradizionali; 
  • i sistemi per il noleggio saranno diversi;  
  • i due operatori entreranno in conflitto aprendo il via a ricorsi e contenziosi; 
  • al termine dei 18 mesi il Campidoglio dovrà trovare altri 375 mila euro per finanziare un servizio che altrimenti andrà in malora;
  • nel mondo faremo la solita figura dei romani cialtroni e scoordinati.
Verrebbe da dire: ma ci fate o ci siete?  
Invece di bandire un’unica gara, nell’ambito del Prip, che chieda al vincitore un tot di bici elettriche e un tot tradizionali, tutto a costo zero per il Comune, andate come il più accanito masochista ad infilarvi in problemi senza fine?
Una scemenza del genere non ha bisogno di altri commenti.  
C’è solo da sperare che il bando emesso in questi giorni dall’Agenzia Servizi per la Mobilità vada deserto perché nessun operatore serio deciderebbe di investire in un contesto così confuso, per soli 18 mesi senza la certezza del rinnovo, gestito con una tale improvvisazione e pressapochismo da far impallidire il più accanito sostenitore di questa giunta.
Per parte mia ribadisco quanto ho già scritto il 7 luglio scorso.
Non può reggere un sistema separato di citybike da una parte e di bici elettriche dall’altra, per cui il sistema di mobilità sostenibile va integrato con un mix ottimale che arrivi a calibrare le bici elettriche assieme a quelle tradizionali, all’interno di un sistema che “si parli”. 
Un motivo in più per un sistema di mobilità sostenibile integrato è dato dalla constatazione che il futuro soggetto aggiudicatario del servizio sperimentale di Bike Sharing a pedalata assistita integrato al servizio di Car Sharing non sarà in grado di sostenere anche un servizio di citybike classico, di cui non ha la diretta competenza, mentre viceversa a livello internazionale l’affidamento di un servizio di Bike Sharing integrato anche alla bici a pedalata assistita è stato sempre dato dietro regolare bando di gara a ditte consolidate nel servizio tradizionale di Bike Sharing. 
Se contestualmente andasse in porto l’entrata a regime dopo l’approvazione dei Piani di Localizzazione e l’espletamento dei bandi di gara, compreso quindi anche quello relativo al servizio di Bike Sharing, avremmo paradossalmente da un lato un servizio consolidato di citybike su 350 o 420 ciclostazioni per 10 anni e dall’altro lato un servizio sperimentale di bici a pedalata assistita per soli 18 mesi e molto limitato, per non dire risibile, perché non consentirà ad esempio di andare al lavoro da piazzale di Ponte Milvio a Monte Mario dal momento che le postazioni per le bici elettriche sono solo 6 e tutte collocate nel centro di Roma.  
Non risulta mai successa una cosa simile a livello internazionale, venduta tra l’altro come “sperimentazione”.   
Già il servizio di Bike Sharing precedente, quello che ha lasciato gli scheletri in città, era una “sperimentazione”: ora se ne fa un’altra, quando non c’è più motivo di sperimentare alcunché visto che i sistemi funzionanti nel mondo sono centinaia e il modello anche misto è ormai chiarissimo.  
A questo punto c’è solo da augurarsi che il Comune interrompa quanto prima questa contraddittoria “sperimentazione” che danneggia la sua immagine anziché migliorarla e che ad ogni modo il bando di gara vada deserto per spingere l’Amministrazione Capitolina a maggior ragione a rinunciare a questa “implementazione” che non ha nulla di innovativo.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Segnalazione di VAS di 8 cartelli pubblicitari installati su pali stradali nel tratto di via Aurelia dal Km. 8,700 al Km. 7,600

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/segnalazione-di-vas-di-8-cartelli-pubblicitari-installati-su-pali-stradali-nel-tratto-di-via-aurelia-dal-km-8700-al-km-7600/

Come responsabile del Circolo Territoriale di Roma ho dato seguito ieri ad una segnalazione che mi era stata trasmessa alla fine dello scorso mese di agosto, con il seguente messaggio di posta elettronica.

———- Messaggio inoltrato ———
Da: vas roma
Date: 22 settembre 2014 14:52
Oggetto: Cartelli pubblicitari installati su pali stradali nel tratto di via Aurelia dal Km. 8,700 al Km. 7,600
A: seg12monteverde.polizialocale@comune.roma.it, francesco.paciello@comune.roma.it, picsdecoro@libero.it, renato.marra@comune.roma.it, Geraci Francesco , loredana.mozzilli@comune.roma.it
Cc: “Marta.leonori@comune.roma.it” , “LESLIE FRANCESCO.CAPONE”
In data 26 agosto 2014 è pervenuta a questa associazione una segnalazione che ha fatto presente che “lungo la SS1 Aurelia, nel tratto fra la stazione Aurelia e l’incrocio con via Aurelia Antica, direzione Roma città fra i chilometri 8,700 e 7,600, a seguito della chiusura di una rampa per lavori, il supermercato Panorama ha installato ai pali dell’illuminazione stradale e su qualche palo di altri cartelloni pubblicitari dei cartelloni in polistirolo rigido per indicare il percorso temporaneo da fare per raggiungere il loro supermercato a causa della chiusura della rampa.

 Immagine.Foto satellitare tratto via Aurelia.
Tratto della via Aurelia tra il Km. 8,700 ed il Km. 7,600 ​

Secondo la segnalazione “ben 8 cartelli di questi tipo sono comparsi nel chilometro di strada”: di questi sono state allegate “3 foto, ovviamente di scarsa qualità perché in movimento (non è possibile fermarsi sull’Aurelia) ma che comunque illustrano la situazione”.

 Immagine.Locandina Panorama in via Auirelia
Cartello installato all’altezza dell’incrocio con la deviazione
di via Aurelia per via della Stazione Aurelia

 Immagine.Locandina Panorama in via Aurelia.1
​Cartello installato all’altezza del cavalcavia di via dei Casali Sansonetti

 Immagine.Locandina Panorama in via Aurelia.2
​cartelli installati all’altezza della deviazione per via Aurelia Antica

L’installazione dei suddetti  8 cartelli appare in evidente difformità  del combinato disposto dalla lettera i) del 2° comma dell’art. 4 e dal successivo comma 2 Bis del “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, così come modificato ed integrato dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014. 
Si chiede pertanto alle SS.LL., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, di provvedere e far provvedere alla immediata rimozione di tutti gli 8 cartelli pubblicitari. 
Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto, che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990. 

Distinti saluti. 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi
- Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS) -

**********************
La segnalazione è stata trasmessa anche a Geraci Francesco e Loredana Mozzilli, in quanto assessori rispettivamente alle Politiche del Commercio ed alle Politiche del decoro urbano del XII Municipio, il cui Consiglio lo scorso 8 aprile ha approvato la risoluzione su cartellopoli da me proposta per il ripristino del decoro che spetta al XII Municipio.
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Chi gestisce gli ipermercati “Panorama” non è nuovo ad installazioni di tipo del tutto abusivo. 
Come esempio significativo porto il megaimpianto pubblicitario di mt. 18 x 3 installato in via del cappellaccio in prossimità del Viadotto della Magliana, che ho segnalato con un messaggio di posta elettronica trasmesso il 22 febbraio 2011, con allegate le foto del megaimpianto senza targhetta identificativa. 

Panorama_ViadottoDellaMagliana_18022011_02
Benché il XII Gruppo di Polizia Municipale in data 27 luglio 2011 mi ha comunicato di averlo sanzionato, ci son voluti ben due anni per accertarne l’avvenuta rimozione in data 8 luglio 2013. 
Speriamo che non ci vogliano altri 2 anni per rimuovere gli 8 cartelli pubblicitari installati abusivamente in via Aurelia.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

L’entrata in vigore del PRIP dovrebbe obbligare il Comune a rimuovere quanto meno tutti gli impianti pubblicitari installati a meno di 25 metri l’uno dall’altro

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/lentrata-in-vigore-del-prip-dovrebbe-obbligare-il-comune-a-rimuovere-quanto-meno-tutti-gli-impianti-pubblicitari-installati-a-meno-di-25-metri-luno-dallaltro/

Con l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, anche on line, della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 con cui è stato approvato il Piano Regolatore degli impianti Pubblicitari (PRIP) è entrata in vigore la “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP”, che al 1° comma dell’art. 34 dispone che “le caratteristiche tipologiche ed i formati ammessi degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, devono essere conformi ai parametri descritti nelle schede tecniche allegate alle presenti norme.
Il successivo 2° comma precisa che “dette schede contengono, per le diverse forme di esposizione pubblicitaria previste dal piano e per ciascuna tipologia di impianto: ….le distanze minime fra gli impianti.
Il 3° comma precisa ulteriormente a sua volta che “le distanze minime degli impianti pubblicitari rispetto ai vari elementi stradali, devono essere conformi a quanto disciplinato dall’art. 23 D.Lgs. n. 285/1992 e dal capo I, Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e dalle norme regolamentari vigenti.
Il citato art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (con cui è stato emanato il Codice della Strada) al 1° periodo del comma 6 dispone che “Il regolamento stabilisce le norme per …. l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade”, con la precisazione che “nell’interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) [strade di quartiere, ndr.] ed F) [strade locali, ndr.], per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.”
L’altrettanto citato capo I del Titolo II del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della Strada) alla lettera c) del 4° comma dell’art. 51 stabilisce a sua volta che “il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall’articolo 23, comma 6, del codice: …. c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.”
Come si può ben vedere, il suddetto 4° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 fa salva la possibilità di deroga concessa ai Comuni dal 6° comma dell’art. 23 del Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285/1992.
Di tale deroga si è avvalso il Consiglio Comunale che al 5° comma dell’art. 4 del vigente Regolamento approvato con la delibera n. 37/2009 (e confermato anche dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014) ha disposto che “le distanze minime per il posizionamento dei cartelli pubblicitari, entro il centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E) quartiere (E), strade urbane di quartiere, ed F) strade locali, per i cartelli di dimensione non superiore a metri 1,20 x 1,80 sono così derogate: … – distanza minima dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari: metri 15”.
Per mera informazione, il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 100/2006, quando era Sindaco Veltroni, consentiva la stessa esatta deroga, ma per impianti di dimensione non superiore a mt. 1,00 x 1,40, che sono state quindi aumentate dal 2009 dall’allora Consiglio Comunale.
C’è da far presente anche che il comma 6 dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 stabilisce che “le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale”.
La stessa deroga è stata recepita nel comma 7 dell’art. 5 del vigente Regolamento comunale di Pubblicità.
Le schede tecniche allegate alla “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP per ogni tipo di formatoammesso degli impianti pubblicitari dà le misure delle distanze minime da altri impianti sia dello stesso formato che di altri formati. 
Nel 1° caso le distanze minime da altri impianti dello stesso formato sono fissate in 25 metri per i formati di dimensioni inferiori (2,00 x 2,00, ) ed in 50 metri per i formati di dimensioni maggiori come quelle del cartello SPQR e del semplice cartello o del tipo cassonetto, plancia, vetrina o delle tabelle (3,00 x 2,00) o addirittura di 100 metri per formati di dimensioni minime come quelle delle paline con orologio (1,00 x 0,70)
  Immagine.Tipo 1 A
Immagine.Tipo 3.A
Immagine.Tipo 3.B
Immagine.Tipo 2.B (2)
Nel 2° caso le distanze minime da altri impianti di formato diverso sono tutte fissate indistintamente in 25 metri.
Come si può ben vedere, il PRIP non sembra avvalersi delle deroghe concesse dal Codice della Strada e recepite ai commi 5 e 7 del Regolamento di Pubblicità, per cui così come approvato dall’Assemblea Capitolina dovrebbe obbligare a collocare ad una distanza di 25 metri l’uno dall’altro (e non di 15) anche gli impianti di dimensione uguale o inferiore a mt. 1,20 x 1,80, nonché “i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati.
Ma con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 sono state approvate anche le modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, che hanno aggiunto l’art. 37 che è relativo alle “Disposizioni di coordinamento” e che prescrive che “in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’articolo 19 [PRIP e Piani di Localizzazione, ndr.]prevalgono le disposizioni del Regolamento”. 
Ne deriva che rimangono pienamente in vigore anche le deroghe stabilite dai commi 5 e 7 dell’art. 4 del Regolamento.
Ma dalla rimanente“Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP che rimane pur essa pienamente valida deriva altresì l’obbligo per il Comune di Roma di rimuovere tutti gli impianti pubblicitari che risultino installati a meno di 25 metri l’uno dall’altro, a maggior ragione per il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela prescritta dalla lettera c) del 4° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992. 
Nel caso di due impianti pubblicitari installati ad una distanza fra di loro che sia inferiore ai 25 metri si pone il problema di quale dei due debba essere oggettivamente rimosso.
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In tal caso è sufficiente accertare anzitutto se uno dei due sia “senza scheda”, cioè senza titolo autorizzativo, e stabilire conseguentemente che debba essere lui ad essere rimosso: a parità invece di titolo autorizzativo rilasciato, va rimosso quello installato successivamente, con diritto in tal caso ad una sua ricollocazione in un’area consentita dal PRIP.
Se gli impianti pubblicitari sono ben più di due, tutti magari con titolo autorizzativo rilasciato, va fatto salvo soltanto quello che ha avuto il titolo autorizzativo rilasciato per primo cronologicamente, mentre debbono essere rimossi tutti gli altri con diritto anche per loro ad una ricollocazione sempre in aree consentite dal PRIP.
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Staremo a vedere se almeno stavolta il Comune di Roma farà rispettare le norme che lui stesso si è dato, più che quelle sovraordinate di cui fino ad oggi non si è quasi mai preoccupato.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) 

Il Consiglio del II Municipio approva all’unanimità la delibera su cartellopoli proposta da VAS

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/il-consiglio-del-ii-municipio-approva-allunanimita-la-delibera-su-cartellopoli-proposta-da-vas/

Su questo stesso sito il 13 gennaio 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Le Commissioni Commercio di altri due Municipi approvano la proposta di risoluzione predisposta da VAS contro cartellopoli per il ripristino del decoro in quei Municipi”, in cui facevo sapere che “Il 9 gennaio 2014 una analoga ed altrettanto personalizzata Proposta di risoluzione del Consiglio del II Muncipio, trasmessa dal dott. arch. Rodolfo Bosi al consigliere Alessandro Ricci che l’ha nel frattempo presentata, è stata approvata dalla Commissione Commercio che ha deciso di trasformarla in apposita deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio del II Municipio.(http://www.vasroma.it/le-commissioni-commercio-di-altri-due-municipi-approvano-la-proposta-di-risoluzione-predisposta-da-vas-contro-cartellopoli-per-il-ripristino-del-decoro-in-quei-municipi/#more-4157).
 Immagine.Alessandro Ricci
A differenza dei Municipi IV, VII, XIII e XV i cui Consigli hanno approvato le risoluzioni su cartellopoli da me proposte, il II° Municipio ha deciso invece di trasformare la proposta di risoluzione che avevo predisposto anche per lui e trasmesso per posta elettronica al consigliere Alessandro Ricci in una ben più impegnativa proposta di deliberazione.
Nel corso della audizione su cartellopoli che il 7 aprile 2014 mi è stata concessa dal Presidente della Commissione Speciale di Controllo, Garanzia e Trasparenza del II Municipio di Roma, Andrea Liburdi, (vedi http://www.vasroma.it/audizione-di-vas-su-cartellopoli-con-la-commissione-speciale-di-controllo-garanzia-e-trasparenza-del-ii-municipio-di-roma/#more-6271) ho avuto modo di conoscere e di parlare con la Presidente della V Commissione Affissioni e Pubblicità MariaGiovanna Seddaiu, presente anche lei alla audizione, che mi ha fatto sapere che la proposta di deliberazione stava per essere calendarizzata.
 Immagine.Giovanna Maria Seddaiu
Maria Giovanna Seddaiu

In attesa delle autorizzazioni finali del dirigente la proposta è rimasta ferma fino alla approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) e delle modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni.
Per sollecitare l’approvazione dei due suddetti atti secondo il miglior testo possibile il 28 luglio 2014 assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” abbiamo deciso di presentarci inaula Giulio Cesare almeno in 20 con indosso una maglietta rossa con la seguente scritta sia davanti che di dietro.
 Immagine.Foto ricoredo.5
All’invito a partecipare alla nostra manifestazione fatto da Carte in Regola pure su facebook, ha dato la sua piena adesione anche l’Assessore alle Affissioni e Pubblicità del II Municipio Emilia La Nave che poi è venuta personalmente in aula Giulio Cesare ed ha indossato anche lei la maglietta rossa: si è trattato del miglior attestato venuto anche dalla parte politica ed in modo eterogeneo perché oltre all’Assessore Emilia La Nave, quel giorno ha voluto far sentire la sua presenza anche Stefano Zuppello, Assessore delle Attività Produttive del XIII Municipio, il cui Consiglio è stato il primo ad approvare all’unanimità il 18 marzo 2014 la proposta di risoluzione su cartellopoli da me proposta (vedi http://www.vasroma.it/prima-storica-approvazione-della-proposta-di-risoluzione-su-cartellopoli-predisposta-da-vas-per-ripristinare-il-decoro-in-tutto-il-territorio-del-xiii-municipio-di-roma/#more-5831).
Immagine.Foto ricordo.7.
sinistra: Emilia La Nave, Rodolfo Bosi , Franco Quaranta, Stefano Zuppello

Quel pomeriggio ho avuto modo di parlare con l’Assessore Emilia La Nave anche della proposta di deliberazione non ancora calendarizzata.
Dopo l’approvazione del PRIP, il successivo 5 agosto il cons. Alessandro Ricci mi ha chiesto per posta elettronica di fargli sapere “quali parti e quali riferimenti normativi sono superati dal Prip” e conseguentemente se l’approvazione del PRIP del 30 luglio precedente comportava una modifica del testo della proposta di deliberazione su cartellopoli.
Il successivo 17 agosto ho trasmesso per posta elettronica anche all’Assessore Emilia La Nave la proposta di delibera su cartellopoli, che ho adattato ed integrato in forza della approvazione sia della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP che delle modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni: ne ho riportato il testo nell’articolo che ho pubblicato il 16 settembre 2014 (http://www.vasroma.it/i-consiglieri-del-m5s-del-iii-municipio-ripresentano-la-risoluzione-su-cartellopoli-secondo-il-testo-riproposto-da-vas/#more-10006). 
La nuova proposta di deliberazione è stata presentata in modo bipartisan a firma dei consiglieri Giovanna Maria Seddaiu (SEL), Presidente della V Commissione Commercio, Alessandro Ricci (Lista Civica Marino Sindaco), Vice Presidente del Consiglio, Carla Consuelo Fermariello (PD), Andrea Signorini (Capo Gruppo del Nuovo Centro Destra), Andrea Alemanni (PD) e Patrizio Di Tursi (Forza Italia), presente alla audizione del 7 aprile 2014.
Immagine.Carla Consuelo Fermariello
Carla Consuelo Fermariello

 Immagine.Andrea Signorini
Andrea Signorini

Immagine.Patrizio Di Tursi
Patrizio Di Tursi

 Immagine.Andrea Alemanni
Andrea Alemanni

Alle ore 20,55 del 16 settembre 2014 l’Assessore in persona Emilia La Nave mi ha fatto sapere per posta elettronica che quella mattina il Consiglio del II Municipio ha approvato all’unanimità la Deliberazione n 33 del 16 settembre 2014 sui “Cartelloni pubblicitari”, con 17 voti favorevoli: la notizia mi era stata anticipata per telefono all’ora di pranzo dallo stesso Alessandro Ricci.
Il testo approvato, che riporto di seguito, è leggermente differentemente rispetto a quello da me proposto, che è stato comunque recepito nelle parti più sostanziali.

PREMESSO CHE 
- la S.p.A. “Aequa Roma” ha redatto una proposta di Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP), che alla data del mese di giugno del 2010 ha registrato la presenza di 32.700 impianti sull’intero territorio della capitale per 213.000 mq. di superficie complessiva espositiva; 
- a gennaio del 2011 l’indagine svolta dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma ha quantificato in 242.000 mq. circa la superficie espositiva totale, derivante sia dagli impianti pubblicitari installati in maniera del tutto abusiva che da quelli registrati invece nella Nuova Banca Dati del Comune; 
- con deliberazione n. 49 del 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) che prevede una superficie espositiva complessiva di 138.000 mq. ed individua come zone “A” non solo le aree naturali protette istituite a Roma, ma anche i vincoli paesaggistici, archeologici e storico-monumentali e le destinazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) che li tutela soprattutto con il divieto assoluto di affissione pubblicitaria entro determinati ambiti di paesaggio;
- ne deriva che con l’entrata in vigore del PRIP debbono a maggior ragione essere rimossi tutti gli impianti pubblicitari attualmente ricadenti in zona “A” dove l’art. 14 della normativa tecnica di attuazione del PRIP vieta “l’istallazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni”, precisando che “il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati all’art. 10”;  
- con deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato altresì le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, stabilendo al comma 9 dell’art. 34 che “gli impianti riconducibili alla procedura del riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento fino al 31/12/2014, senza possibilità di rinnovo o di rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”;  
- che le procedure di gara conseguenti alla redazione dei 15 piani di localizzazione (uno per ogni Municipio) avranno esito presumibilmente dopo la metà del 2015 e che in tutto questo frattempo occorre quanto meno adeguare la situazione dell’impiantistica a Roma sia al PRIP che al Regolamento di Pubblicità così come modificato ed integrato con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014;
- nella Nuova Banca Dati sono censiti tanto gli impianti che fanno parte del cosiddetto “riordino” contraddistinti nelle tre schede “R” (per rinnovo della loro concessione), “S” o “SPQR” (per il rinnovo della concessione di locazione) e “ES” (per impianti installati senza aspettare il rilascio del titolo) quanto gli impianti senza scheda in quanto installati dopo la procedura di riordino per lo più abusivamente ed autodenunciati; – con deliberazione n. 425 del 13 dicembre 2013 la Giunta Capitolina ha deciso “di assicurare la permanenza sul territorio di tutti gli impianti pubblicitari contenuti nella Nuova Banca Dati, limitatamente alle tipologie “SPQR”, “R”, “ES”, “E” nonché di quelli di cui all’articolo 33bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo “CONV”, di cui all’art. 34, comma 4 bis del Regolamento, a titolo temporaneo nelle more dell’adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e dei suoi relativi piani di localizzazione a condizione che gli impianti rispettino le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo, come integrate dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 45/2008, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 51, comma 2 e 4 del D.P.R. n. 495/1992, nonché le prescrizioni del Regolamento di Pubblicità di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009, nonché quelle in tema di insistenza in aree vincolate come disciplinate dalla deliberazione Commissario Straordinario predetta, confermando che l’inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti in questione determina la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, all’ulteriore condizione che la relativa posizione contabile sia regolare a far data dal titolo sottostante alla scheda di riordino; 
- con la medesima deliberazione n. 425/2013 la Giunta Capitolina ha deciso altresì “di stabilire che gli impianti qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d. ‘senza scheda’, ivi compresi quelli del “circuito cultura e spettacolo” dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro (90) novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l’applicazione delle sanzioni previste negli articoli 31 e seguenti del vigente Regolamento di Pubblicità (deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009)”;  
- in data 12 agosto 2014 sul sito web del Comune è stato pubblicato ai sensi dell’art. 32 del Regolamento un “Elenco contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati aventi titolo a mantenere impianti pubblicitari sul territorio di Roma Capitale”, che individua le ditte pubblicitarie di cui dichiara la totale “cessazione ex Deliberazione G.C. 425/13” o la “cessazione parziale ex Deliberazione G.C. 425/13”, indicando in tal ultimo caso gli impianti pubblicitari “senza scheda” con l’identificativo revocato che debbono essere quindi rimossi; 
- per gli impianti pubblicitari privi di autorizzazione e comunque accertati come abusivi, anche se registrati nella Nuova Banca Dati, ai sensi del comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009 all’ordine di rimozione forzata d’Ufficio conseguono la decadenza dall’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità per conto terzi ed all’uso degli impianti pubblicitari nonché, in caso di istallazione di impianti sul suolo o su beni comunali, la decadenza automatica del contratto di locazione; in particolare la prima violazione deve dar luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio, la seconda violazione deve dar luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni con priorità sempre per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio, la terza violazione deve dar luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio, mentre l’ulteriore violazione deve dar luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni;
- per numerosi impianti del “riordino” sono state rilasciate concessioni e contratti di locazione prima della imposizione non solo dei vincoli paesaggistici a tutela dei quali è stato successivamente prescritto il divieto assoluto di installazione di impianti pubblicitari, ma anche e soprattutto delle distanze minime prescritte dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495/1992; 
- per i suddetti motivi con deliberazione n. 395 del 3 dicembre 2008 la Giunta Capitolina ha consentito la ricollocazione anche di impianti pubblicitari che non risultano in violazione né di vincoli paesaggistici né del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione, mediante un procedimento di snellimento delle procedure che permette di reinstallare comunque gli impianti se non sia stata istruita la richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione, dandone in tal caso comunicazione al Comune; 
- molti dei suddetti impianti risultano essere stati installati a seguito di dichiarazioni dei rappresentanti legali della ditte pubblicitarie con allegate asseverazioni di tecnici abilitati e per di più registrati nella Nuova Banca Dati per semplice “COMUNICAZIONE DELLA SOCIETÀ”, senza che sia stata svolta alcuna istruttoria sulla loro legittimità neanche dopo l’avvenuta reinstallazione in “posizioni di rendita” ben più vantaggiose per le ditte che intendono conservarle in tutti i modi; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981 è stata individuata a scopo di salvaguardia un’area urbana perimetrata entro cui è vietata la installazione di impianti pubblicitari di dimensioni superiori a mq. 6,00 (vale a dire cartelloni di mt. 3 x 2), che ciò nonostante sono stati installati ugualmente in numero considerevole; 
- all’interno della suddetta area urbana perimetrata ricade l’intero territorio del Il Municipio dove occorre accertare e quantificare l’eventuale installazione di impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 o di dimensioni comunque superiori a mq. 6,00; 
- fra le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento di Pubblicità con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30/7/2014 c’è comunque l’abolizione degli impianti pubblicitari di dimensioni di mt. 4 x 3, ribadita anche nella normativa tecnica di attuazione del PRIP; 
- un numero molto alto di impianti, benché inserito nel “riordino” e con regolare titolo autorizzativo risulterebbe collocato in posizioni che risultano in violazione di norme inderogabili del Codice della Strada e che in particolare riguardano gli spartitraffico centrali con larghezza inferiore ai mt. 4,00, dove sono stati installati impianti che nel solo arco degli ultimi tre anni hanno provocato ben 33 incidenti stradali accertati con addirittura 5 decessi; 
Considerato che:
- nel discorso inaugurale di fronte alla Assemblea Capitolina il Sindaco ha fra l’altro dichiarato che “per risolvere tanti annosi problemi di questa magnifica città serve anche l’impegno dei romani” e che “abbiamo bisogno di cittadini capaci di indignarsi, capaci di denunciare le cose che non vanno e i malfunzionamenti della pubblica amministrazione”, ma precisando che “abbiamo bisogno anche di cittadini che si sentano parte di una comunità, di cittadini disposti a impegnarsi in prima persona, di cittadini che riconoscano il valore del bene comune e lo considerino il tesoro più prezioso che si possa condividere con gli altri”; 
- a questo stesso riguardo i cittadini del II Municipio si sono ripetutamente attivati per ripristinare un minimo di decoro al territorio in cui abitano;
- nelle more dell’entrata a regime del PRIP e dei 15 piani di localizzazione di mettere in atto tutte le azioni propedeutiche al ristabilimento del decoro; 
- conseguentemente è diventato urgente ed indifferibile avviare una operazione coordinata con tutti i soggetti interessati che sia finalizzata a ripristinare almeno in parte il decoro che spetta al II Municipio; 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II
DELIBERA 
- di consentire ex art. 32 del vigente Regolamento di costituire, a livello decentrato del II Municipio, un apposito nucleo di vigilanza in grado di intervenire tempestivamente per gli accertamenti e l’eventuale rimozione da parte dell’ufficio tecnico degli impianti pubblicitari rilevati come illegali. 
- acquisire dalla banca dati generale di Roma Capitale, da Aequa Roma e dall’agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma tutti i dati relativi agli impianti presenti nel II Municipio (ex II ed ex III) autorizzati e non; 
- costituire una nuova banca dati municipale relativa a tutti gli impianti, autorizzati e non presenti nel II Municipio (ex II ed ex III) realizzando una mappatura degli stessi; 
- acquisire dai competenti Uffici Comunali i dati relativi ai pagamenti, per gli impianti pubblicitari del riordino, del Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 e qualora risultassero inadempienze di pagamento del CIP per i rimanenti impianti pubblicitari del riordino e che per detta inadempienza avessero il titolo autorizzativo definitivamente scaduto dal 31.12.2009, sollecitare il responsabile della Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità a trasmettere ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 31 del vigente Regolamento una lettera con l’invito-diffida alle ditte titolari di tali impianti alla rimozione degli stessi a proprio carico; 
- di avvalersi dell’ “Elenco contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati aventi titolo a mantenere impianti pubblicitari sul territorio di Roma Capitale”, pubblicato sul sito web del Comune, per esigere l’immediata rimozione di tutti gli impianti pubblicitari “senza scheda”;
- di avvalersi altresì dei suddetti estratti della Nuova Banca Dati, per esigere di concerto con il Dipartimento competente, l’immediata rimozione degli impianti pubblicitari installati che risultino installati in zona “A” del PRIP; 
- incaricare altresì il II Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale in esecuzione di quanto rilevato dall’Ufficio Tecnico, di individuare le aree soggette a vincolo archeologico o storico-monumentale con divieto di affissione per l’immediato oscuramento e successiva rimozione, degli impianti che vi risultassero installati; 
- incaricare inoltre il II Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di individuare anche le aree in cui vigono i divieti di cui all’art. 18 del vigente Regolamento per esigere l’immediata rimozione, previo oscuramento, degli impianti che vi risultassero installati;
- verificare la possibilità di dotare il Municipio di un veicolo specificatamente attrezzato dedicato alla rimozione dei suddetti impianti;
- ai fini dell’obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione stradale, incaricare il II Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di verificare quali e quanti impianti pubblicitari risultino collocati in violazione delle norme inderogabili del Codice della Strada, redigendo la prevista sanzione ed esigendo che l’Ufficio competente disponga che la ditta proprietaria dell’impianto effettui l’immediato “spostamento” in un’altra area del Il Municipio che risulti conforme alla normativa vigente in materia; 
- incaricare il II Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di verificare quali e quanti siano gli impianti rimossi ad una stessa ditta pubblicitaria, per pretendere che ai sensi del comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento il responsabile della competente Direzione pronunci la decadenza in percentuale delle autorizzazioni degli altri impianti di proprietà delle medesima ditta;
- incaricare il II Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale di verificare la sussistenza del parere tecnico amministrativo anche riguardo agli impianti già installati.

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Il confronto tra il testo così come da me proposto ed il testo approvato dal Consiglio del II° Municipio porta a constatare che per volontà del competente Dirigente è stato eliminato dai “considerato” il seguente importante passaggio:
“all’art. 32 del Regolamento relativo alle “Misure di contrasto all’abusivismo” è stato aggiunto un comma 2 che dispone che “per essere in grado di intervenire tempestivamente, ai nuclei di vigilanza di cui al precedente comma, laddove costituiti nei Municipi, deve essere garantita nelle forme e nei modi che verranno definiti la piena disponibilità ed il conseguente utilizzo dell’apposito fondo di cui al comma 5 Bis del precedente articolo 31, costituito dai proventi delle sanzioni applicate esclusivamente in relazione agli impianti pubblicitari ricadenti nel territorio del rispettivo Municipio”.
È stato invece aggiunto nel dispositivo della deliberazione il seguente passaggio:
verificare la possibilità di dotare il Municipio di un veicolo specificatamente attrezzato dedicato alla rimozione dei suddetti impianti”.
Il II° Municipio “interpreta” evidentemente l’omesso nuovo 2° comma dell’art. 32 del Regolamento di Pubblicità ritenendo di dovere o comunque potere rimuovere in proprio gli impianti “senza scheda” e quelli comunque illeciti, dotandosi di un apposito veicolo specificatamente attrezzato”, che è invece in dotazione a tutte le ditte specializzate nella rimozione degli impianti pubblicitari a cui è quindi facilissimo dare l’incarico di una rimozione di cui il II° Municipio non dovrebbe affatto farsi direttamente carico, anche e soprattutto per evitare di dover impegnare un proprio personale per la materiale rimozione degli impianti, dal momento che può e deve essere messo in grado di pagare tutte le spese necessarie per ogni rimozione con le sanzioni applicate alle ditte ed effettivamente incassate per ogni impianto pubblicitario abusivo.
L’appunto non inficia minimamente il grande merito che va riconosciuto ad una deliberazione del genere, perché costituisce “storicamente” il primo atto amministrativo con cui un Municipio assume l’impegno di “avviare una operazione coordinata con tutti i soggetti interessati che sia finalizzata a ripristinare almeno in parte il decoro che spetta al II Municipio”. 
Di questo devo ringraziare anzitutto l’Assessore Emilia La Nave, per avere quanto meno contribuito ed in modo determinante a far approvare in meno di un mese il nuovo testo della proposta di deliberazione da me proposto, ed in secondo luogo il consigliere Alessandro Ricci che fin dalla scorsa consiliatura si è battuto e continua battersi contro il dilagare di cartellopoli nel suo II Municipio. 
Un ringraziamento particolare va anche alla Presidente della Commissione Commercio Maria Giovanna Seddaiu, a Guido Capraro (PD), a Paolo Leccese (Capo Gruppo della Lista Civica Marino Sindaco), a Mario Giancotti (Presidente del Consiglio, PD) ed a Patrizio Di Tursi (Forza Italia), perché con tutti loro ho avuto modo di parlare del problema di cartellopoli in occasione della audizione del 17 aprile 2014, sensibilizzandone l’attenzione.
Un ringraziamento va ovviamente anche a chi dei 17 rimanenti consiglieri ha anche lui votato a favore della proposta di deliberazione. 
Quando si verificano approvazioni all’unanimità di questo tipo ti conforta la soddisfazione di essere riuscito a mettere in atto una collaborazione tra una associazione ambientalista come VAS di cui mi onoro di far parte ed una amministrazione pubblica e di avere portato un piccolo ma significativo contributo a tutela dell’interesse pubblico generale. 
Nel ringraziare l’Assessore Emilia La Nave nel giorno stesso in cui mi ha voluto dare la notizia della avvenuta approvazione della delibera, ho proposto una ulteriore collaborazione con lei ed il consigliere Alessandro Ricci: le ho scritto che se mi faceva avere l’elenco delle vie che ricadono nel II Municipio io le avrei fatto avere l’elenco di tutti gli impianti “senza scheda” che vi risultano installati nell’elenco pubblicato on line (andandoli a scovare ed a trascrivere ad uno ad uno) e che sono da rimuovere in ottemperanza alla delibera che il Consiglio del II Municipio ha approvato stamattina.  
Il successivo 22 settembre l’Assessore mi ha trasmesso in allegato ad un messaggio di posta elettronica l’elenco di tutte le vie che ricadono nel territorio dell’attuale II Municipio: nel rispetto dell’impegno assunto, sarà mia premura fare avere quanto prima sia a lei che al cons. Alessandro Ricci l’elenco di tutti gli impianti “scienza scheda” che ricadono nel territorio del II Municipio.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

L’entrata in vigore del PRIP dovrebbe obbligare il Comune a rimuovere tutti gli impianti pubblicitari che risultano installati nelle zone “A”

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/lentrata-in-vigore-del-prip-dovrebbe-obbligare-il-comune-a-rimuovere-tutti-gli-impianti-pubblicitari-che-risultano-installati-nelle-zone-a/

Immagine.Slide copertina 
Con l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, anche on line, della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 con cui è stato approvato il Piano Regolatore degli impianti Pubblicitari (PRIP) è entrata in vigore la “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP, che al 1° comma dell’articolo 14, dedicato alla “zona A”, dispone che “nella zona A è vietata l’istallazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni” e stabilisce che“il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati all’art. 10.”

Il successivo 2° comma precisa che “Nella zona A è ammessa l’istallazione di impianti di tipo didattico o di segnalazione di siti di interesse storico-artistico e dei segnali turistici e di territorio come disciplinati dal D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente qualora non sia tecnicamente possibile collocare detti impianti all’interno della zona B.

A zona “A” il PRIP destina tutti i parchi e le riserve naturali istituite a Roma, che sono ad ogni modo disciplinate dall’art. 7 della “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP”, dedicato alle “Aree naturali protette”, il cui 1° comma dispone che “nelle aree naturali protette istituite, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, è vietata la collocazione di impianti pubblicitari” e stabilisce che “tale divieto è esteso alle aree individuate quali aree naturali protette proposte per l’istituzione e l’ampliamento nel piano territoriale provinciale generale (PTPG) della Provincia di Roma”.
Il successivo 2° comma precisa che “lungo le strade di avvicinamento alle aree naturali protette l’istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni, qualora consentita dalle norme del presente piano, deve garantire la tutela delle visuali su tali aree.”

A zona “A” il PRIP destina anche tutti i parchi pubblici che sono ad ogni modo disciplinati dall’art. 8 della “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP, dedicato alle “Aree a verde pubblico”, il cui 1° comma dispone che “nelle aree attrezzate a verde pubblico o destinate a verde pubblico dai vigenti strumenti urbanistici, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, è vietata la collocazione di impianti pubblicitari ad eccezione delle aree incluse nelle sottozone B2 e B3 di cui agli artt. 13, 16 e 17, nelle quali è ammessa esclusivamente l’istallazione di impianti di proprietà di Roma Capitale e destinati a comunicazioni di tipo istituzionale nella misura massima di 1 mq di superficie espositiva ogni 1.000 mq di superficie destinata a verde pubblico.

Il successivo 2° comma precisa che “nelle sottozone B2 e B3, ad esclusione delle aree soggette a vincoli di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle aree già attrezzate ed in consegna al servizio giardini, sono ammesse deroghe per progetti unitari finalizzati alla sistemazione e alla manutenzione delle aree di verde pubblico in accordo con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde – Protezione Civile. 

Le associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva hanno presentato la seguente proposta di “misure di salvaguardia” specifiche per la zona “A”:
Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna  delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l’invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione. 
Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato fino al 31 dicembre 2014 possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all’esito dei bandi di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata  con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.  
Qualora lo spostamento avvenga su un’area che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della “autorizzazione paesaggistica” rilasciata dal Comune in potere di subdelega.  
Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con il contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.

La proposta è stata fatta propria dai consigli dei Municipi I, XIII e XV, ma è stata bocciata in sede di controdeduzioni con la seguente motivazione:Per quanto riguarda gli impianti collocati in zona A il problema è risolto con il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela. 

Le suddette “misure di salvaguardia” sono state ripresentate come specifici emendamenti sia dal Movimento 5 Stelle che dalla Lista Alfio Marchini Sindaco, ma ugualmente bocciate dall’Assemblea Capitolina. 

Ho già avuto modo di mettere in risalto l’estrema contraddittorietà della motivazione portata in sede di controdeduzione, che suona come un grave “mea culpa” dal momento che se così fosse veramente il Comune di Roma dovrebbe spiegare perché fino ad oggi non ha rispettato questa disciplina normativa di tutela sovraordinata, permettendo che una marea di impianti pubblicitari continuassero a rimanere impunemente installati dove la normativa vigente in materia prescrive invece il divieto assoluto, per cui il “problema” non è affatto “risolto”. 

Se ora con l’entrata in vigore del PRIP anche le 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali individuano i confini esatti di tutte le zona “A”, dovrebbero scattare ugualmente in modo tacito le suddette “misure di salvaguardia” proposte, benché non approvate ufficialmente, perché non fanno altro che far presente quanto è comunque dovuto da parte della Amministrazione Capitolina. 

Staremo a vedere se almeno stavolta il Comune di Roma farà rispettare le norme che lui stesso si è dato, più che quelle sovraordinate di cui fino ad oggi non si è quasi mai preoccupato.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

LG vince il Guinness World Record per il più grande cartellone pubblicitario mai realizzato

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/lg-vince-il-guinness-world-record-per-il-piu-grande-cartellone-pubblicitario-mai-realizzato/

Per promuove il dispositivo LG G3 in Arabia Saudita la società sudcoreana ha installato un maxi cartellone pubblicitario più grande attualmente disponibile: l’impianto è stato costruito a Riyadh (capitale dell’Arabia Saudita), vicino all’aeroporto internazionale King Khalid.
 Immagine.cartellone LG.1

Si tratta di un cartellone talmente grande che ha permesso al produttore di vincere il Guinness World Record per la struttura esterna pubblicitaria più grande del mondo con i suoi 3.000 metri quadrati di superficie.

 Immagine.Premio LG
La giuria ha naturalmente effettuato le misure prima di consegnare il premio, trattandosi di una cosa seria a livello mondiale, ed il cartellone è risultato misurare esattamente 240 metri di lunghezza per 12 metri di altezza ed un peso complessivo di 1800 tonnellate di acciao per far sì che possa resistere ai venti forti ed essere ben saldo nel terreno sabbioso del deserto.
 Immagine.cartellone LG
L’annuncio gigante sarà visto da circa 20 milioni di persone che viaggiano ogni anno verso l’aeroporto internazionale di King Khalid e LG sostiene che questa iniziativa porterà un extra di 25 milioni di dollari all’anno di fatturato.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)
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