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Le immagini di campagne pubblicitarie shock

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/le-immagini-di-campagne-pubblicitarie-shock/
 
Immagine.TPI 
Un immagine vale più di mille parole.
Ecco una selezione di immagini tratte da The Post Internazionale di campagne pubblicitarie shock ideate per far riflettere il pubblico sui grandi temi sociali senza giri di parole: dal razzismo all’inquinamento, passando per la censura e l’alcolismo.

Immagine.Pubblicità shock
Le vittime sono persone proprio come te e me (ACAT).

Immagine.Pubblicità schock.1
Non bere e guidare (Ecovia).

Immagine.Pubblicità schock.2
Un-hate (Benetton).

Immagine.Pubblicità schock.3
Risparmia la carta, salva il pianeta (WWF).

Immagine.Pubblicità schock.4
Fai attenzione quando sei alla guida (Ekburg.ru).

Immagine.Pubblicità schock.5
I pedofili possono nascondersi dentro il telefonino del tuo bambino (Innocence In Danger).

Immagine.Pubblicità schock.6
È semplice aiutare chi ha fame (Feed SA).

Immagine.Pubblicità schock.7
Per i senzatetto, ogni giorno è una battaglia (Father Bob’s Foundation).

Immagine.Pubblicità schock.8
Il fatto che non stia avvenendo qui non significa che non stia succedendo altrove (Amnesty International).

Immagine.Pubblicità schock.9
Il colore della tua pelle non dovrebbe determinare il tuo futuro (Licra).

Immagine.Pubblicità schock.10
Le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini (UN Women).

Immagine.Pubblicità schock.11
Non comprare sovuenir di animali esotici (WWF).

Immagine.Pubblicità schock.12
Il fumo fa invecchiare in maniera prematura (Nicotinelle).

Immagine.Pubblicità schock 13
Prima che sia troppo tardi (WWF).

Immagine.Pubblicità schock.14
Stesso cane, diverso padrone (CARA Welfare)

Immagine.Pubblicità schock.15
Ogni volta che vedi un tonno, pensa a un panda (Sea Sheperd Conservation Society).

Immagine.Pubblicità shock.16
Mettere like non corrisponde ad aiutare (Crisis Relief Singapore).

Immagine.Pubblicità shock.17
Statisticamente, se fumi, la storia (della tua vita) è più corta del 15 per cento (Quitline).

Immagine.Pubblicità shock.18
Il colore della tua pelle non dovrebbe determinare il tuo futuro (Licra).

Immagine.Pubblicità shock.19
Un-hate (Benetton).

Immagine.Pubblicità shock.20
L’inquinamento uccide 60mila persone ogni anno (NRDC).

Immagine.Pubblicità shock.21
Stop all’abuso sugli animali (Animal Anti-Cruelty League).

Immagine.Pubblicità shock.22
Non parlare al telefono mentre lui è alla guida (Bangalore Traffic Police)

Immagine.Pubblicità shock.23
La censura racconta sempre un’altra storia (Reporters senza frontiere).

Immagine.Pubblicità shock.24
Le donne dovrebbero avere il diritto di decidere da sole (UN Women).

Immagine.Pubblicità shock.27
Un oceano con gli squali: spaventoso.
Un oceano senza squali: più spaventoso.
La campagna di WWF contro lo sfruttamento dell’ecosistema.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Una delle storiche ditte romane che dimostra concretamente quanto è “virtuosa”: la SPOT Pubblicità

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/una-delle-storiche-ditte-romane-che-dimostra-concretamente-quanto-e-virtuosa-la-spot-pubblicita/


Quando lo scorso 30 giugno mi sono trovato nella sala di attesa del 2° piano di via dei Cerchi n. 6 ad aspettare inutilmente una riunione della Commissione Commercio che è stata poi annullata, mi sono intrattenuto a parlare anche con un rappresentante di una ditta pubblicitaria che vedevo per la 1° volta e che mi ha detto di far parte della ditta “SPOT Pubblicità” a quel momento a me non molto nota: quando gli ho chiesto se questa ditta avesse partecipato al procedimento del riordino ha tenuto a rispondermi con orgoglio che la sua è una delle ditte storiche romane fra le più serie.

Ad onor del vero ed a conferma di come mi si è voluta presentare questa ditta, debbo dire che con prot. n. 133 del 27 dicembre 1996 la “SPOT Pubblicità” ha partecipato al procedimento del riordino dichiarando di avere installato a quel momento 171 impianti di sua proprietà (tipo scheda “R”), 55 impianti di proprietà comunale (tipo scheda “SPQR”) e di avere presentato negli anni precedenti domande di rilascio di nuove concessioni per 305 impianti (tipo scheda “E”) senza averne installato con pieno merito nel frattempo nemmeno uno (tipo “scheda “ES”). 

Ma il pomeriggio di quello stesso giorno mi sono trovato a passare in macchina per andare al centro di Roma nel tratto della via Flaminia che si immette su Viale di Tor di Quinto ed ho scoperto con mio grande stupore un impianto pubblicitario monofacciale di mt. 4 x 3 che sulla cimasa in alto a sinistra reca la scritta proprio della ditta “SPOT Pubblicità”.

Immagine.Impianto SPOT

L’impianto risulta installato sul lato di via Flaminia ad uscire da Roma, poco dopo lo svincolo del sovrappasso per via dei Due Ponti.

Immagine.Posizione cartello SPOT
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Sulla cornice dell’impianto in alto a destra è affissa la seguente targhetta identificativa che riporta il numero di codice 0102/BB444/P.

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L’impianto in questione non risulta registrato fra i 20 impianti “senza scheda” riportati nell’ “Elenco contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati autorizzati a mantenere impianti pubblicitari sul territorio di Roma Capitale” aggiornato al 30 settembre 2014. 
Dalla considerazione che è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni deriva per esclusione che l’impianto in questione faccia parte del procedimento del riordino. 
Ci sarebbe da sapere allora se faccia parte dei 171 impianti tipo scheda “R” o invece sia uno dei 305 impianti dichiarati come tipo scheda “E”, installato dopo il 9 maggio 1997 (data ultima di presentazione delle domande di partecipazione al riordino) e registrato in tal caso nella Nuova Banca Dati come scheda “E” (tipologia teoricamente inesistente, dovendosi trattare di catalogazione di impianti non ancora installati per i quali è stata presentata soltanto domanda di rilascio di concessione). 
In un caso come nell’altro è legittimata l’ipotesi che questo impianto pubblicitario possa essere stato ufficialmente installato dalla “SPOT” utilizzando la deliberazione n. 395 del 3 dicembre 2008 con cui la Giunta Comunale ha stabilito che le disposizioni contenute nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 45/2008 “si applicano agli spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo (mod. R e SPQR) indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento”. 
In forza della deliberazione di Giunta n. 395/2008, specialmente per gli impianti installati “in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada”, ma anche per impianti del tutto in regola con la intera normativa vigente in materia, il responsabile legale della ditta interessata può produrre una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cioè una “autocertificazione”) con individuazione della nuova posizione (che in genere deve essere sempre nello stesso Municipio) e depositare una relazione redatta da un tecnico abilitato, che assevera la legittimità della nuova posizione: trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’impianto può essere installato nella nuova posizione, previa specifica “comunicazione” di avvio dell’installazione.
Ma se c’è stata ricollocazione, in tal caso l’asseverazione del tecnico abilitato sarebbe del tutto falsa per i seguenti motivi.
1 – L’impianto risulta collocato su un’area che ricade all’interno tanto della fascia di rispetto dei 150 metri dalla sponda destra del fiume Tevere automaticamente soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, quanto del vincolo paesaggistico denominato “Valle del Tevere”, emanato con deliberazione della Giunta Regionale n. 10591 del 5.12.1989, dove ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” “é vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari. 
Alla sottostante Tavola A2.a del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) (approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014), relativa alla “Sintesi del Piano Territoriale Paesistico Regionale – Beni paesaggistici”, i due vincoli sono individuati rispettivamente come “vincolo dichiarativo” (in rigato rosso) e come “vincolo ricognitivo di legge” (in rigato blu).

 Immagine.Vincoli cartello SPOT
Immagine.Legenda vincoli cartello SPOT

La tutela di entrambi i suddetti vincoli è ad ogni modo assicurata tanto dal Piano Territoriale Paesistico (PTP) n. 15/8 “Valle del Tevere” (adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 5580 del 27/10/1998  ed approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 25/2006) quanto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) (adottato dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007).

Il PTPR destina l’area ad ambito di paesaggio delle “Reti Infrastrututre e Servizi”, entro cui per gli impianti pubblici0ari che vi ricadono l’art. 32, Tabella C, par. 5.5., delle Norme prescrive il “divieto nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo segnaletica di pubblica utilità”.
 
Alla sottostante Tavola A1.a del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) relativa alla “Sintesi del Piano Territoriale Paesistico Regionale – Sistemi e ambiti di paesaggio”, è individuato l’ambito di paesaggio relativo alle “Reti, Infrastrutture e Servizi” della via Flaminia.

Immagine.Reti Infrastrutture e Servizi del cartello SPOT
Immagine.Legenda Reti Infrastrutture e Servizi Cartello SPOTpng

Per collocare infatti cartelli pubblicitari nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, prima ancora del materiale rilascio della autorizzazione da parte del Comune, occorre avere il rilascio preventivo ed obbligatorio della “autorizzazione paesaggistica” che spetta alla “U.O. Procedimenti Edilizi Speciali” che dipende dalla “Direzione e Attuazione degli Strumenti Urbanistici”del “DipartimentoProgrammazione e Attuazione Urbanistica”, il quale a sua volta deve avere il previo parere favorevole vincolante della Soprintendenza competente per territorio ai sensi del 1° comma dell’art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004, che spetta in tal caso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, con al momento ancora vacante la carica del Soprintendente da quando è andata in pensione l’arch. Maria Costanza Pierdominici.

Si mette in grande evidenza che ai sensi del comma 4 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”: ne deriva che in mancanza di quest’atto preventivo ed obbligatorio l’installazione del suddetto impianto sarebbe totalmente viziata di legittimità. 

La conferma dell’obbligo della preventiva acquisizione del nulla osta é stata ribadita in tutti i modelli di asseverazione predisposti dal Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma riguardo agli “spostamenti” di impianti pubblicitari in zona vincolata: é stato infatti testualmente prestampato fino a poco tempo fa che “Qualora l’area sia vincolata deve essere espressamente dichiarato il tipo di vincolo e devono essere riportati gli estremi – data e protocollo – della richiesta del nulla osta – la domanda sarà comunque irricevibile se non corredata dal Nulla Osta”.   
A seguito della istituzione del Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità decisa dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 12 del 20 gennaio 2012, il Direttore dott. Claudio Saccotelli ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2012, con cui ha esteso la possibilità di spostamento anche di tutti gli impianti pubblicitari già installati tipo scheda “E”, cioè senza titolo autorizzatorio, alla sola condizione che la rispettiva richiesta sia corredata del parere positivo della Sovrintendenza competente sul territorio: ha quindi modificato in tal senso anche i Modelli A, B e C predisposti dal dott. Francesco Paciello, per aggiungervi che l’impianto è presente nella procedura del riordino non solo come mod. R/SPQR (con rispettiva concessione rilasciata) ma anche come mod. E/ES (senza alcun rilascio di concessione, però con “parere positivo della Sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione”).

Per opportuna conoscenza dal confronto dei nuovi Modelli B e C anche con i rispettivi vecchi modelli emerge il seguente passo identico solo nei nuovi Modelli, in quanto diverso da quelli vecchi, secondo cui il dichiarante è consapevole che le mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere” (nuovi Modelli B e C).

Identico nei nuovi Modelli, ma di poco diverso dai vecchi rispettivi Modelli, è invece il seguente passo finale: “Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la verifica dei dati contenuti nella presente dichiarazione e, in caso di dichiarazione falsa o mendace, procederà a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria ed escluderà, pertanto, l’impianto dal provvedimento autorizzatorio; è, altresì a conoscenza che l’abusiva installazione delle opere prima dell’ottenimento della prescritta autorizzazione sarà perseguita in base alle norme vigenti”.

In allegato alla richiesta di spostamento presentata utilizzando sia i vecchi che i nuovi Modelli B e C deve essere stata comunque aggiunta la “asseverazione” secondo il fac simile che si rimette in allegato in cui il tecnico abilitato incaricato di compilarlo si dichiara “consapevole che ai fini della relazione asseverata i professionisti competenti assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359 e 481 del codice penale e che in caso di false attestazioni l’autorità comunale dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari”:a chiusura della “asseverazione” sempre come da fac simileviene sempre fatto dichiarare al tecnico abilitato che “Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la verifica della asseverazione di conformità, e in caso di dichiarazione falsa o mendace, procederà a denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria” e che “il sottoscritto è consapevole di assumere la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.”, riguardanti rispettivamente le “Persone esercenti un servizio di pubblica necessità” e la “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Nel fac simile è annotato fra parentesi che “Qualora l’area sia vincolata deve essere espressamente dichiarato il tipo di vincolo e devono essere riportati gli estremi – data e protocollo – della richiesta del nulla osta – la domanda sarà comunque irricevibile se non corredata dal Nulla Osta”. 

2 – Ma se l’impianto di cui all’oggetto risulta registrato nella Nuova Banca Dati con il rispettivo numero di codice identificativo 0102/BB444/P senza che la domanda di “spostamento” sia stata dichiarata irricevibile perché non corredata né del preventivo ed obbligatorio parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma né della “autorizzazione paesaggistica” rilasciata dal Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Roma, vuol dire allora che sulla istanza non c’è stata la dovuta istruttoria da parte della S.p.A. “Aequa Roma” che é stata messa a capo della U.O. Affissioni e Impianti Pubblicitari e che cura proprio le nuove autorizzazioni, le ricollocazioni, gli accorpamenti e le trasformazioni degli impianti: l’istruttoria non è evidentemente stata fatta entro i 30 giorni prescritti dalla data di ricevimento della istanza ed ha consentito alla ditta “SPOT” di installare l’impianto dandone quella “COMUNICAZIONE DELLA SOCIETA’” che come tale la S.p.A. “Aequa Roma” dovrebbe avere registrato passivamente nella Nuova Banca Dati, senza avere effettuato alcuna “verifica della asseverazione di conformità” nemmeno dopo la presa d’atto della avvenuta installazione.
Si ribadisce che se è stata veramente presentata domanda di spostamento per l’impianto di cui all’oggetto da parte del rappresentante legale della ditta “SPOT”, con o senza una “asseverazione” allegata di un tecnico abilitato, considerato che non dovrebbe risultare rilasciata per esso nessuna “autorizzazione paesaggistica”, c’è stata allora comunque una “dichiarazione falsa o mendace” del rappresentante legale se non anche una falsa attestazione del tecnico abilitato, nel caso che abbia rilasciato veramente una “asseverazione”. 
In caso di accertate false dichiarazioni e false attestazioni, l’autorità comunale – se non altro per coerenza con gli stessi modelli e fac simili da essa stessa predisposti – deve denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria, chiedendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di voler accertare se sussistano quanto meno gli estremi del reato di “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità” previsto dall’art. 481 del Codice Penale.   

3 – La S.p.A. “Aequa Roma” è a maggior ragione responsabile del mancato controllo sulla “ricollocazione” di tale impianto, dal momento che ha redatto il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) che è stato approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 e che alla Tavola 1.04 destina l’area su cui è stato collocato l’impianto a sottozona D3, ma senza nessuna indicazione di tipo stradale per via Flaminia e quindi con divieto di installarvi impianti pubblicitari. 

Immagine.Sottozona D3 per cartello SPOT
Immagine.Legenda sottozona D3 cartello SPOT

Il PRIP per giunta, così come le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni”, approvate con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, hanno abolito in tutta Roma il formato di mt. 4 x 3, rendendo così automaticamente illecito lo stesso formato dell’impianto in questione. 
4 – La S.p.A. “Aequa Roma” è a maggior ragione responsabile del mancato controllo sulla “ricollocazione” di tale impianto, perché risulta installato a meno di 25 metri dal vicino impianto della ditta “SCI” (con numero di codice identificativo 0040/AH890/P), pur esso ricollocato in modo illecito e da me segnalato con messaggio di posta elettronica trasmesso il 14 settembre del 2010, senza che a tutt’oggi si sia provveduto alla sua rimozione.

100_6302  
Oltre che dalla lettera c) del 4° comma dell’art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495/1992, la suddetta minima distanza di 25 metri è stata ribadita nelle schede tecniche allegate alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

L’entrata in vigore del PRIP dovrebbe obbligare a ricollocare gli impianti pubblicitari solo nelle aree consentite nelle tavole di zonizzazione e tipi stradali

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/lentrata-in-vigore-del-prip-dovrebbe-obbligare-a-ricollocare-gli-impianti-pubblicitari-solo-nelle-aree-consentite-nelle-tavole-di-zonizzazione-e-tipi-stradali/


Immagine.Copertina PRIP 
Il nuovo Codice della Strada ed il suo Regolamento di attuazione sono stati emanati nel 1992 ed hanno prescritto divieti e distanze minime da rispettare per una corretta installazione degli impianti pubblicitari.
Ma a quel momento il Comune di Roma aveva già rilasciato “concessioni” per una gran massa di impianti pubblicitari che dovevano essere prima o poi “spostati” perché installati in posizioni che sono risultate in violazione di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione: questi impianti sono stati poi inseriti nel cosiddetto “riordino”, previsto come procedura di carattere straordinario con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, che si avvaleva della facoltà di deroga concessa dal Codice della Strada in tema di distanze.
La procedura di riordino è stata poi disciplinata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997 che in relazione alle diverse tipologie ha portato ad approntare una modulistica particolare mediante la quale i soggetti dovevano dichiarare la propria posizione:
  • con i Modelli R  per la indicazione degli impianti di proprietà privata assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali si chiedeva il rinnovo;
  • con i Modelli SPQR per la indicazione degli impianti di proprietà comunale concessi in locazione, anche per i quali si chiedeva il rinnovo;
  • con i Modelli E per la segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, in attesa di risposta, da specificare in MODELLI ES se già installati.
Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 2 luglio 2004 è stata parzialmente modificata la delibera n. 1689/1997, formulando tra l’altro precisazioni in merito alla localizzazione degli impianti: ha così stabilito che le istanze di “spostamento” per difformità dalle norme del Codice della Strada e quelle di “rilocalizzazione” per mutamento dello stato dei luoghi, per diniego di nulla osta degli Enti tutori dei vincoli paesaggistici e per perdita di possesso dell’area privata fossero esaminate da una Commissione nominata dal Direttore del Servizio Affissioni e composta dallo stesso Direttore con funzioni di Presidente, o da un suo delegato, e da un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale, del Dipartimento VII e dell’Avvocatura Comunale.
La deliberazione n. 254/1995 è stata poi integrata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 25 ottobre 2004 che ha riguardato i limiti e le deroghe del Codice della Strada e le disposizioni relative ai vincoli.
Con tale delibera è stato deciso di avvalersi della facoltà di deroga prevista dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, in via transitoria, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento e della redazione dei Piani Particolareggiati dell’impiantistica pubblicitaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, ma limitatamente agli impianti già autorizzati dall’Amministrazione le cui concessioni erano in fase di rinnovo: per conseguenza è stata consentita la permanenza degli impianti pubblicitari che si potevano avvalere della deroga, ma a condizione (quasi mai poi verificata) che risultassero collocati nel rispetto dello spazio di avvistamento di cui all’art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
È stato altresì deciso di portare a termine entro la stessa data del 31.12.2007 la verifica degli impianti installati in zone sottoposte a vincoli, rilasciando nel frattempo i relativi titoli autorizzativi ma con riserva espressa di revoca in caso di verifica positiva e diniego dell’Ente preposto alla tutela del vincolo di “ricollocazione” in altro sito.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006 è stato approvato il nuovo Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e delle affissioni che è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e che agli artt. 19 e 20 ha fissato i criteri per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e per l’approvazione delle norme tecniche e dei Piani di Localizzazione, mentre nelle norme transitorie ha previsto gli adempimenti per gli impianti autorizzati in applicazione del procedimento del riordino in caso di difformità.
In considerazione dello slittamento dei termini che si sono verificati per l’approvazione del Piano Regolatore, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 17 marzo 2008 (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) è stato ritenuto opportuno prorogare tanto le disposizioniin materia di limiti e di deroghe al Codice della Strada quanto le disposizioni relative ai vincoli.
Il Commissario Straordinario ha così deciso di reiterare le deroghe al Codice della Strada e la verifica dei vincoli, consentendo unicamente per gli impianti autorizzati e con i titoli in fase di rinnovo la permanenza sul territorio fino alla redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei Piani di Localizzazione: nell’attesa della esatta individuazione dei vincoli, ha consentito che si  procedesse nell’immediato alle rimozioni di quegli impianti, con eventuale loro ricollocazione, per i quali fossero state specificatamente richieste dagli Enti tutori del vincolo. 
Nell’ambito della progressiva definizione della procedura di riordino si è reso così necessario procedere al reperimento di posizioni alternative per poter localizzare gli impianti pubblicitari collocati originariamente in posizione difforme dalle norme inderogabili del Codice della Strada: nel corso degli anni successivi l’ufficio Affissioni e Pubblicità è stato oggetto di un consistente numero di richieste di spostamento degli impianti pubblicitari anche a causa dei numerosi cantieri pubblici per lavori sull’intero territorio cittadino, tra cui anche quelli particolarmente invasivi per la realizzazione della nuova linea della metropolitana.
A fronte di tutte queste richieste e necessità, prima ancora che il Consiglio Comunale approvasse le modifiche al Regolamento di Veltroni con la deliberazione n. 37/2009, è stata approvata la Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008 che ha riguardato le procedure attivabili proprio per gli spostamenti degli impianti pubblicitari.
La Giunta Comunale ha così deliberato che le disposizioni contenute nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 45/2008 “si applicano agli spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo (mod. R e SPQR) indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento”.
Ha dato quindi mandato ai competenti uffici di procedere ad una semplificazione delle procedure relative agli spostamenti degli impianti pubblicitari, nel rispetto dei criteri fissati nei vari atti citati in premessa, fra cui in particolare i seguenti.
  • La nuova posizione dell’impianto pubblicitario deve essere individuata nello stesso Municipio.
  • È stato consentito di procedere ad “accorpamenti” di più impianti, a condizione che si tratti di impianti già autorizzati all’esito della procedura del riordino e che i metri quadrati risultanti a seguito dell’accorpamento siano uguali o inferiori a quelli originari.
  • Gli impianti originariamente autorizzati e riordinati su suolo pubblico possono essere ricollocati su suolo privato, di cui la società attesti il legittimo possesso, mentre impianti originariamente autorizzati e riordinati su area privata possono essere ricollocati unicamente su altra area privata, di cui la società attesti la disponibilità nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Unicamente per gli impianti per cui non sia stato possibile reperire altra area privata nell’ambito del medesimo Municipio e in via del tutto eccezionale, potranno essere verificate posizioni in altri Municipi.
  • In deroga a quanto sopra previsto per gli “spostamenti” di impianti collocati in posizioni difformi a norme inderogabili del Codice della Strada e/o che non garantiscono lo spazio di avvistamento della segnaletica, è possibile spostare in via del tutto eccezionale gli impianti da suolo privato a suolo pubblico, procedendo se del caso anche ad “accorpamenti”, consentendo così la permanenza dell’impianto nel medesimo Municipio.
  • Fino all’entrata in vigore dei Piani di Localizzazione, allo scopo di armonizzare l’impiantistica pubblicitaria esistente e, conseguentemente, migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l’accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti, aventi formato diversi, in nuovi impianti aventi tutti il medesimo formato: la richiesta è consentita a condizione che il numero degli impianti ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria, risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni, siano uguali o inferiori a quelli originari.
  • Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all’esito della procedura del riordino.
La relativa modulistica, in applicazione della delibera di Giunta n. 395/2008, è stata poi disciplinata dal dott. Francesco Paciello con Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008, che ha riguardato i seguenti 4 casi, riportati anche sul sito ufficiale del Comune alla pagina http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=d_atec_pr_fo_la_eco_aff_sip.wp.
      1. Rimozione temporanea per lavori. In occasione dei lavori di pubblica utilità, a seguito di fax di rimozione inviato dalla VI U.O. del Servizio e in riscontro dello stesso, la ditta interessata produce dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con individuazione della nuova posizione e deposito della relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato.
Sul sito del Comune sono allegati sia il modello A che il modello di asseverazione.
      2. Impianti installati in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada. La ditta interessata produce dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con individuazione della nuova posizione e deposito della relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato, planimetria in scala, prospetto dell’immobile per impianti da posizionare in aderenza, fotografie frontali e panoramiche.
Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 l’impianto può essere installato nella nuova posizione, previa specifica comunicazione di avvio dell’installazione.
Sul sito del Comune sono stati allegati a suo tempo sia il modello B che il modello di asseverazione.
      3. Spostamenti di impianti per motivi diversi dalla difformità alle norme inderogabili del Codice della Strada (in genere per intervenuto diniego del nulla osta da parte dell’Ente tutore del vincolo paesaggistico) Presentazione della domanda corredata della prevista documentazione in duplice copia, di cui 1 restituita con la presa d’atto da parte dell’Ufficio entro 30 giorni dalla presentazione, termine entro il quale devono concludersi l’istruttoria tecnica e amministrativa.
Sul sito del Comune sono allegati sia il modello C che il modello di asseverazione.
       4.Trasformazioni e/o accorpamenti.  Nella Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 è testualmente riportato: “Presentazione del piano di trasformazione in duplice copia, di cui 1 restituita con  la presa d’atto da parte dell’ufficio entro 30 giorni dalla presentazione”.
Sul sito ufficiale del Comune risultava pubblicato invece che “Attualmente sono sospesi in attesa della redazione delle relative norme tecniche. Ogni richiesta di ricollocazione/spostamento può riguardare un solo impianto e per ognuna devono essere corrisposti contestualmente alla presentazione dell’istanza i diritti di istruttoria di € 21.00, da versare sul conto corrente n. 64746001, intestato a Comune di Roma –Dipartimento VIII – Servizio Affissioni e Pubblicità”.
La Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 precisava che “in tutti i casi predetti, qualora la documentazione tecnica allegata risulti carente/incompleta, l’integrazione verrà richiesta direttamente dalla VI U.O., con  sospensione dei termini. La VI U.O. assegna un termine non superiore a 60 giorni per integrare la documentazione, trascorso invano il quale l’istanza è considerata rigettata”.
La Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 precisava infine che “tali procedure si applicano solo ed esclusivamente agli impianti con i titoli in fase di rinnovo o rinnovati, inseriti nella c.d. Nuova Banca Dati ”.
Per quanto riguarda ad ogni modo gli “accorpamenti”, c’è da dire che sono stati poi riconfermati anche dalle norme transitorie del vigente Regolamento, così come modificato ed integrato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.
L’attuale comma 12 dell’art. 34 (ex comma 13) dispone infatti testualmente: “Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui all’art. 19, allo scopo di armonizzare l’impiantistica pubblicitaria esistente e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l’accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato. La richiesta è consentita a condizione che il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari. Non sono ammesse ricollocazioni e/o spostamenti degli impianti interessati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all’esito della procedura di riordino”.
Anche il caso della “ricollocazione/spostamento” è stato riconfermato dalle norme transitorie del vigente Regolamento.
In forza comunque della deliberazione di Giunta n. 395/2008, specialmente per gli impianti installati “in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada” la ditta interessata può dunque produrre una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cioè una “autocertificazione”) con individuazione della nuova posizione (che in genere deve essere sempre nello stesso Municipio) e deposito della relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato: trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’impianto può essere installato nella nuova posizione, previa specifica “comunicazione” di avvio dell’installazione. 
Da più di un caso riscontrato sembrerebbe che nella Nuova Banca Dati risultino registrati molti impianti pubblicitari “spostati” per semplice “comunicazione” della ditta che ne é titolare, senza che su di essi sia stata fatta una dovuta istruttoria sulla legittimità della nuova posizione né prima (nell’arco dei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di “spostamento” di un impianto) né dopo (successivamente cioè alla data di “comunicazione” dell’avvenuta installazione dell’impianto).
In considerazione anche del fatto che la delibera di Giunta n. 395/2008 consente spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo o rinnovati anche indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento, la suddetta procedura di “spostamento” per  autocertificazione è stata sfruttata e continua tuttora ad essere sfruttata da parte delle ditte anche per ricollocare propri impianti non installatiin difformità a norme inderogabili del Codice della Strada in posizioni ritenute migliori ai fini economici dei ricavi ottenibili dalla pubblicità: lo sfruttamento è diventato poi dilagante perché incentivato dalla consapevolezza che per lo più il Servizio Affissioni non opera il dovuto controllo né prima né dopo sulla legittimità delle nuove posizioni richieste con tanto di asseverazione. 
Lo sfruttamento della suddetta procedura di “spostamento” sembra essere stato esteso addirittura anche agli impianti pubblicitari accertati d’ufficio come abusivi o comunque illeciti di cui é stata ordinata la rimozione con lettera-diffida a provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della notifica.
Come primo atto da Direttore del nuovo Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità (poi soppresso) il dott. Claudio Saccotelli ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2013, con cui ha apportato modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 3312 che il 23 dicembre 2008 avevano emanato il dott. Francesco Paciello e l’Ing. Carlo Di Francesco, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008.
Per tutti i primi 3 casi sopra detti la Determinazione Dirigenziale n. 618/2013 del dott. Claudio Saccotelli ha ribadito da un lato che “tale metodologia …, ove assentibile, è consentita solo ed esclusivamente se l’impianto è riconducibile ad una scheda R o SPQR inserita nella c.d. “Procedura di Riordino”, ma ha disposto anche che “per gli impianti installati, riconducibili alle schede E inserite nella c.d. ‘Procedura di Riordino’, l’istanza dovrà essere corredata anche dal parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione”.
Il dott. Claudio Saccotelli ha in pratica esteso la possibilità di “spostamento” anche di tutti gli impianti pubblicitari già installati tipo scheda “E”, cioè senza titolo autorizzatorio, alla sola condizione che la rispettiva richiesta sia corredata del parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio: ha quindi modificato in tal senso anche i Modelli A, B e C predisposti dal dott. Francesco Paciello, per aggiungervi che l’impianto è presente nella procedura del riordino non solo come mod. R/SPQR (con rispettiva concessione rilasciata) ma anche come mod. E/ES (senza alcun rilascio di concessione, però con “parere positivo della Sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione”). 
A nome e per conto della associazione VAS mi sono trovato a segnalare molti impianti pubblicitari che sono stati ricollocati in aree dove vige il divieto di affissione pubblicitaria, senza evidentemente il dovuto controllo da parte della S.P.A. “Aequa Roma” che è tuttora preposta a tale compito: l’ultimo caso eclatante è stato da me fatto oggetto dell’articolo pubblicato ieri su questo stesso sito (http://www.vasroma.it/una-delle-storiche-ditte-romane-che-dimostra-concretamente-quanto-e-virtuosa-la-spot-pubblicita/#more-11366). 
Con l’entrata in vigore del PRIP le 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali individuano in tutto il territorio del Comune di Roma le aree su cui è consentita l’installazione di impianti pubblicitaria e le aree (Zone “A”) dove invece è vietata. 

Immagine.Zona A

Ne deriva che a tutte le richieste di ricollocazione dovranno essere allegate d’ora in poi asseverazioni che attestano la piena conformità dell’area su cui si intende “spostare” un impianto con le destinazioni consentite dalle 14 tavole del PRIP. 

Staremo a vedere se l’Assessore Marta Leonori farà rispettare le Tavole del PRIP approvato secondo la redazione che ne ha fatto la stessa “Aequa Roma”, che continua a curare al tempo stesso proprio le richieste di ricollocazione.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Piccoli cambiameni nella pubblicità esterna romana

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Proseguono i cambiamenti nella pubblicità esterna romana. Cambiamenti che ci auguriamo portino ad un espletamento dei bandi pubblici durante la seconda metà del 2015 in modo da allineare, dopo decenni di anomalia, il comparto cartellonistico romano a quello delle altre città occidentali.
Intanto la CBS ha finito il proprio contratto - in un settore dove i bandi si fanno come quello delle pubblicità di proprietà ferroviaria - con gli impianti afferenti a Ferrovie dello Stato. La parte degli impianti lungo la linea è stata vinta dalla Sci a quanto pare. Mentre la parte nelle stazioni e lungo i ponti da un altro operatore.

Devastata anche Piazza Bernardino da Feltre appena riqualificata nell'ambito del Plus, con fondi Europei

PRIP: la nuova normativa sugli impianti pubblicitari installati su tetti o terrazzi

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/prip-la-nuova-normativa-sugli-impianti-pubblicitari-installati-su-tetti-o-terrazzi/


Un lettore che abita in Corso Francia ha chiesto alla associazione “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” di sapere se i due enormi cartelloni che oscurano la vista dalle sue finestre verranno rimossi in seguito all’entrata in vigore del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP).

  Immagine.Due impianti sui tetti di Corso Francia.0
Foto satellitare tratta da Google Maps

Immagine.Due impianti sui terrazzi di Corso di Francia
Foto tratta da Street View di Google Maps aggiornata a luglio del 2014
Dei due impianti il lettore ha trasmesso una serie di foto, di cui riportiamo le seguenti scattate da casa sua.

 Immagine.Impianto su terrazzo di Corso di Francia
 Immagine.Impianto su terrazzo di Corso di Francia.1
L’amico Filippo Guardascione mi ha rigirato il quesito, proponendomi di pubblicarlo sul blog con sotto la mia risposta, specificando che l’associazione ha rivolto a me la domanda.
Ho accettato di buon cuore il compito di verificare cosa di diverso rispetto al passato disponga ora la nuova normativa vigente subentrata al riguardo.

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Si premette che gli impianti pubblicitari possono essere installati su proprietà pubblica o comunque del Comune di Roma oppure su beni privati ovvero non di proprietà comunale.
Nel primo caso su proprietà pubblica o comunque del Comune di Roma possono essere installati tanto impianti pubblicitari di proprietà delle singole ditte o di singoli cittadini quanto impianti pubblicitari di proprietà del Comune (cosiddetti “SPQR”) che li concede in locazione anche alle singole ditte.
Nel secondo caso su beni privati ovvero non di proprietà comunale possono essere installati soltanto impianti pubblicitari di proprietà privata.
Ai sensi della lettera q) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento di Pubblicità, così come approvato originariamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006, “È ammesso, alle condizioni caratteristiche e modalità stabilite dal presente regolamento, e dalle norme da esso non abrogate, l’uso dei seguenti mezzi pubblicitari: … q) impianti su terrazzi e soluzioni di arredo per pareti cieche ove consentite.
Con le modifiche ed integrazioni apportate al suddetto Regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009 è stato cambiato anche il testo della lettera q) che è diventato il seguente: “impianti su terrazzi e pareti cieche ove consentite” .
Con Determinazione Dirigenziale n. 1900 del 27 luglio 2009 il dott. Francesco Paciello e l’ing. Carlo Di Francesco hanno approvato ed assunto le “Norme tecniche attuative per la presentazione delle istanze relative a pubblicità su area privata”, riportate nell’Allegato “A”, sulla base del quale dal 15 settembre 2009 è stata predisposta anche la relativa modulistica.
L’Allegato “A”contiene anche un apposito paragrafo che riguarda proprio gli “impianti luminosi su terrazzi” e che prescrive che “le dimensioni massime degli impianti dovranno essere contenute entro i seguenti limiti:
-   la BASE  non potrà superare la larghezza massima del prospetto interessato (esclusi gli aggetti);
-   l’ALTEZZA non potrà superare il 20% dell’altezza massima del prospetto interessato dall’esposizione pubblicitaria, e comunque fino ad un’altezza max di m. 6,00;
-   la distanza dal filo fabbricato alla base dell’insegna non potrà superare 1/3 dell’altezza della stessa”.
Per quanto riguarda almeno uno degli impianti in questione, entrambi installati in modo obliquo sul piano del terrazzo per favorirne la visione da parte degli automobilisti in direzione del centro di Roma, si può constatare che la sua base è più o meno larga quanto il prospetto interessato.

 Immagine.Due impianti su Corso di Francia. luglio 2014

Nel rispetto della suddetta Determinazione Dirigenziale dovrebbero essere stati comunque autorizzati i due impianti luminosi installati sui terrazzi delle due palazzine all’altezza del civico n. 189 di Corso di Francia. 
Il 2 febbraio 2011 la Giunta Capitolina ha adottato la proposta di Piano degli impianti e dei mezzi Pubblicitari (PRIP) che in allegato allo schema normativo aveva fra delle schede tecniche riguardanti le future tipologie di impianti ammesse, fra le quali c’era anche l’impianto tipo 4.C che riguarda gli “Impianti su tetti o terrazzi” per i quali venivano date come dimensioni che “la base  non può superare il 20% dell’altezza massima del prospetto interessato (esclusi gli aggetti)” e che “l’altezza non può superare il 20% dell’altezza massima del prospetto interessato dall’esposizione pubblicitaria, e comunque fino ad un’altezza massima di  6.,00 m”, con la precisazione che “la distanza dal filo del fabbricato alla base dell’insegna non può superare 1/3 dell’altezza della stessa” e che anche i loro formati non sono ammessi nel centro storico (sottozona B1).

 Immagine.Impianto tipo 4C (2)

Il PRIP che è stato approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 in allegato alla sua Normativa Tecnica di Attuazione riporta le schede tecniche degli impianti, l’ultima delle quali riguarda sempre la tipologia 4C “Impianti su tetti o terrazzi”.
La scheda tecnica ne fa la seguente descrizione: “Supporto espositivo monofacciale, luminoso o illuminato, posto sui tetti o sui terrazzi degli edifici.
La scheda tecnica ne detta anche le seguenti dimensioni, di tipo leggermente diverso da quelle Determinazione Dirigenziale n. 1900 del 27 luglio 2009 (nonché da quelle indicate nella proposta di PRIP del 2 febbraio 2011):

La base A non può superare il 70% della larghezza massima del prospetto interessato dall’esposizione pubblicitaria (esclusi gli aggetti).
L’altezza B non può superare il 20% dell’altezza massima del prospetto interessato dall’esposizione pubblicitaria, e comunque fino ad un’altezza massima di 6.00 m.
La distanza dal filo del fabbricato alla base dell’insegna non può superare 1/3 dell’altezza della stessa.

 Immagine.Impianto 4C.2

Come si può ben vedere dal confronto, la base degli impianti su terrazzi,  che fino alla approvazione del PRIP non poteva superare “la larghezza massima del prospetto interessato (esclusi gli aggetti)”, dalla entrata in vigore del PRIP “non può superare il 70% della larghezza massima del prospetto interessato dall’esposizione pubblicitaria (esclusi gli aggetti)”: si è passati in sostanza dal 100% al 70% della larghezza massima del prospetto interessato (esclusi gli aggetti). 

Ne deriva che occorrerebbe effettuare una verifica della base dei due impianti in questione, in particolare di quello sopra evidenziato che sembra avere la base più o meno uguale alla larghezza del prospetto interessato.  

Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 sono state apportare una serie di modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, che non hanno però riguardato il testo della lettera c) del 1° comma dell’art. 4, che è rimasto quindi invariato (“impianti su terrazzi e pareti cieche ove consentite”).
Fin dal Regolamento della Giunta di Veltroni è rimasto invariato il testo del successivo 3° comma dell’art. 4 il quale precisa che “qualora l’autorizzazione all’installazione degli impianti o alla collocazione dei mezzi sia vigente alla data di entrata in vigore dei Piani di cui all’art. 19, comma 1,
l’adeguamento alle norme tecniche deve essere eseguito entro e non oltre 120 giorni dall’entrata in vigore del Piano o delle sue eventuali modifiche successive. Fino all’entrata in vigore del Piano continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ne deriva che entro 4 mesi dalla data entrata in vigore della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, e quindi delle prescrizioni dettate nelle schede tecniche allegate, deve essere eseguito l’adeguamento alla suddetta nuova normativa.  

Il comma 5 sempre dello stesso art. 4 stabilisce le distanze minime consentite in deroga, disponendo al successivo ed ultimo comma 8 che non si applicano per gli “impianti su terrazzi e pareti cieche ove consentite”.

Ai sensi del punto 4) della lettera c) del comma 7 dell’art. 8 c’è da produrre in allegato alla domanda di autorizzazione di installare tali tipi di impianti anche una relazione in cui “dovrà essere attestata altresì la conformità della collocazione alle prescrizioni dei piani di cui all’art. 19 del presente regolamento” e quindi alle prescrizioni del PRIP che è stato approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 e che in allegato alla sua Normativa Tecnica di Attuazione riporta le schede tecniche degli impianti, l’ultima delle quali riguarda la tipologia 4C “Impianti su tetti o terrazzi”.
Il punto 6) della lettera c) del comma 7 dell’art. 8 dispone che “nel caso di richiesta per impianti su terrazzi o pareti cieche, la documentazione tecnica di cui ai punti precedenti è integrata da un disegno, in scala 1:200, del prospetto del fabbricato, con lo studio unitario dell’impianto rapportato all’intera superficie sopra cui l’impianto medesimo sarà collocato, in modo da riprodurre la situazione strutturale esatta dell’esposizione pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, corredata da deposito di denuncia al Genio Civile a norma degli artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.”.

Il 2° comma dell’art. 20 stabilisce che “Non sono soggetti a limiti predeterminati di formato gli impianti indicati all’art. 4 c. 1 … lettera q), nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite a norma dell’art. 19, …. e negli atti di autorizzazione”.
Ai sensi dell’art. 33 Bis del vigente Regolamento, rimasto invariato, che è rimasto invariato nel testo e che riguarda le “Norme per il rilascio di nuovi titoli”, è consentito al momento soltanto il rilascio di autorizzazioni per impianti pubblicitari che insistano esclusivamente su area privata, mentre è vietata la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari su proprietà pubblica fino alla adozione del Piano degli Impianti Pubblicitari (PRIP) e dei Piani di Localizzazione.

Il lettore vuol sapere se i due impianti verranno rimossi a seguito della approvazione del PRIP. 
Va al riguardo precisato che sono state approvate anche una serie di modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, che al 9° comma dell’art. 34 stabiliscono la scadenza del prossimo 31 dicembre 2014 “senza possibilità di rinnovo o di rilascio di nuove autorizzazioni”, ma solo per “gli impianti riconducibili alla procedura di riordino”, che sono peraltro installati in proprietà pubblica e non in proprietà privata. 

Per i due suddetti impianti installati su proprietà privata vige però quanto prescrive ora l’art. 10 del Regolamento così come modificato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, secondo cui “Salvo quanto previsto dall’art. 34 c. 9 e 10, le autorizzazioni all’esposizione di pubblicità con mezzi privati e le locazioni di impianti e altri beni comunali utilizzati per il medesimo fine hanno durata decennale”. 
Ne deriva in conclusione che i due suddetti impianti, oltre ad essere eventualmente adeguati alle disposizioni della scheda tecnica allegata alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, non potranno vedersi ulteriormente rinnovate le rispettive autorizzazioni alla scadenza dei 10 anni di ognuna e dovranno essere quindi comunque rimossi, a maggior ragione perché la Tavola_1.07 del PRIP destina l’area su cui ricadono i due impianti a sottozona B2 che è disciplinata dall’art. 16 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, dove non è prevista la installazione di nessun impianto di tetti o terrazzi.

 Immagine.Estratto Tavola 1.07.0
Immagine.Legenda estratto Tav. 1.07
Estratto della Tavola 1.07

La scheda tecnica sopra riportata relativa alla tipologia 4C in modo inequivocabile non ammette tali formati: ne deriva che occorre pretendere il rispetto di quanto l’Assemblea Capitolina ha approvato, chiedendo la più sollecita rimozione dei due impianti in questione. 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

VAS segnala i vizi di legittimità degli impianti pubblicitari installati lungo via Antonio Gramsci al confine della riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/vas-segnala-i-vizi-di-legittimita-degli-impianti-pubblicitari-installati-lungo-via-antonio-gramsci-al-confine-della-riserva-naturale-provinciale-di-villa-borghese-di-nettuno/

In data 7 ottobre 2014 è pervenuta a questa associazione una segnalazione da parte di due cittadini che hanno fatto presente l’installazione in Comune di Nettuno ad opera di un’unica ditta pubblicitaria di 5 impianti bifacciali in un solo tratto di 80 metri lungo via Antonio Gramsci, che fa da confine della Tenuta di Villa Borghese, istituita come riserva naturale provinciale con la legge regionale n. 29 del 26 ottobre 1999.
La segnalazione ha fatto presente altresì che il tratto suddetto ricade di fronte al civico n. 81 e che gli impianti risultano installati in proprietà privata della Chiesa.
Immagine.Foto satellitare via Gramsci a Nettuno
Foto satellitare tratta da Google Maps

Il giorno seguente mi è stata trasmessa in allegato la seguente documentazione fotografica alla data dell’8 ottobre 2014.

Immagine.Via Gramsci.1
Impianto installato all’altezza dell’incrocio di via Gramsci con via del Colle

Immagine.via Gramsci.2
Lo stesso impianto inquadrato dalla parte opposta lascia intravedere
sullo fondo i 5 impianti pubblicitari installai in un tratto di 80 metri

Immagine.Via Gramsci.3
Veduta più ravvicinata dei 5 impianti pubblicitari

Immagine.Via Gramsci.4
Veduta dalla parte opposta dei 5 impianti pubblicitari con in primo piano
la struttura in ferro di un 6° impianto di mt. 6 x 3.
Riguardo al suddetto impianto di mt. 6 x 3 la segnalazione ha fatto sapere che è stato smontato, come attesta la sottostante foto tratta da Street View di Google Maps aggiornata ad agosto del 2012.

Immagine.Via Gramsci.5
Secondo la segnalazione sono stati smontati i pannelli dell’impianto di mt. 6 x 3 per un rifacimento grafico, quando invece è più presumibile che sia stato applicato il “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Nettuno n. 17 del 10 aprile 2013, secondo il cui art. 7 “su tutto il territorio Comunale è inoltre vietata la collocazione di impianti pubblicitari di mt 6 x 3 (D.C.C n°23 del 27.02.2009)”.  
La segnalazione ha trasmesso in allegato una documentazione fotografica relativa ai seguenti ulteriori impianti pubblicitari.
  Immagine.Via Gramsci.6
Impianto installato all’altezza del civico n. 96 di via Gramsci

 Immagine.Via Gramsci.7
Foto tratta da Street View di Google Maps, che lascia vedere come ad agosto del 2012
il 1° dei due cartelloni non fosse stato ancora rimosso dalla sua struttura portante

Immagine.Via Gramsci.8
Impianti installati poco dopo l’altezza dell’incrocio di via Gramsci con Viale Mencacci

 Immagine.Via Gramsci.9
Foto tratta da Street View di Google Maps che lascia vedere come
ad agosto del 2012 risultasse installato solo un impianto.

Dall’esame della normativa vigente in materia sembrano emergere i seguenti vizi di legittimità.
1 – I 5 impianti di fronte al civico n. 81 di via Antonio Gramsci, che la segnalazione dichiara installati in un tratto di appena 80 metri e quindi ad una media di 16 metri l’uno dall’altro, sembrano violare la lettera c) del 4° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 (con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione del Codice della Strada), che all’interno del centro abitato prescrive una distanza minima di 25 metri.
La suddetta disposizione è stata recepita all’art. 7 del “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Nettuno n. 17 del 10 aprile 2013, il quale prescrive “25 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni, con l’esclusione delle preinsegne di esercizio. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia”.
Il suddetto 4° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 fa salva la possibilità di deroga concessa ai Comuni dal 6° comma dell’art. 23 del Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo (in sigla D.Lgs.) n. 285 del 30 aprile 1992.
Sempre l’art. 7 del “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari” stabilisce che all’interno dell’abitato, ma limitatamente alle strade di tipo E ed F (comunali), in deroga al 4° comma dell’art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, “c) vengano osservate le seguenti distanze minime:
  • mt. 10 da altri cartelli e mezzi pubblicitari”.
Le strade di tipo E ed F sono rispettivamente le “strade urbane di quartiere” e le “strade locali”, mentre via Antonio Gramsci è classificabile come “strada urbana di scorrimento” di tipo D, per la quale non si applica quindi la deroga suddetta della distanza minima ridotta a 10 metri.
2 – tutti gli impianti sopra fotografati risultano installati in proprietà privata al di là del muro di cinta della Tenuta di Villa Borghese.
Ai sensi della lettera a) dell’art. 14 del “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, che è relativo alla ”Procedura semplificata su aree private”, “per le tipologie standard di mezzi pubblicitari su aree private, individuate negli schemi grafici allegati e descritte al successivo articolo (cartelli pubblicitari, totem), è sufficiente inviare al Comune una comunicazione preventiva in carta semplice, redatta su apposito modello predisposto dall’Amministrazione, allegando al medesimo la ricevuta del versamento del canone. ….” con la precisazione che “la comunicazione costituisce autorizzazione ed ha efficacia dalla data di presentazione, se completa di tutti gli allegati previsti nell’apposito modello sopra citato e conforme alla normativa vigente in materia”, ma anche con la precisa prescrizione che “non possono essere assoggettati a procedura semplificata i mezzi pubblicitari ricadenti nelle seguenti posizioni:
  1. aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale.
Il comma 10 della legge regionale n. 29/1997 dispone che “le aree naturali protette individuate nel piano regionale sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 1497/1939”: con l’individuazione prima nel Piano regionale dei Parchi e l’istituzione poi della riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno, avvenuta con la legge regionale n. 29 del 26 ottobre 1999, tutto il relativo territorio ricompreso dentro la perimetrazione provvisoria è stato automaticamente sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939, ora recepita nel “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato con D. Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 e ss.mm.ii..
Ora fra i divieti all’interno del centro abitato prescritti dall’art. 7 del “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari” c’è il seguente: “Su tutto il territorio comunale è inoltre vietata la collocazione di impianti pubblicitari nelle aree di particolare valore storico artistico ed ambientale fatto salvo la valutazione dei singoli siti effettuata dall’Ente (D.C.C n°23 del 27.02.2009)”.
Con espresso riferimento alla ”Procedura semplificata su aree private”, la lettera b) del successivo art. 14 dispone che “qualora il mezzo pubblicitario non rientri in una delle tipologie standard, descritte al precedente punto a) o ricada in una delle aree sopra riportate, l’interessato è tenuto a richiedere l’autorizzazione al Comune presentando domanda con l’allegato modello in triplice copia di cui una in bollo.
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:
… 13. richiesta di Autorizzazione Ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (se il sito ricade in zona vincolata ai sensi del predetto Decreto) completa della .. documentazione”.
Il successivo art. 16 dispone che “nelle zone sottoposte ai vincoli paesaggistico – ambientale di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, l’interessato dovrà ottenere l’Autorizzazione paesaggistico – ambientale rilasciata dal competente ufficio, presentando apposita richiesta. Nelle zone tutelate l’ufficio preposto al rilascio del relativo parere paesaggistico si esprime, con parere obbligatorio e vincolante, sulle domande di autorizzazione diverse da quelle espressamente definite dal presente Regolamento con procedura semplificata.
Con il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che è stato modificato nel 2006 con il D.Lgs. n. 156/2006 e nel 2008 con i D.Lgs. n. 62 e 63 del 26.3.2008. L’art. 153 nel testo attualmente vigente recita: “1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134[immobili ed aree soggetti vincolo paesaggistico, ndr.] è  vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5 [il parere del soprintendente assume natura obbligatoria non vincolante in caso di vincoli paesaggistici emanati con determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso o di piani paesaggistici approvati sempre con determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso di avvenuto adeguamento ad entrambi degli strumenti urbanistici, ndr.], del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8 [45 giorni dalla ricezione degli atti, ndr.], senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146 [può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto,ndr.]. 2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela”.
Con la legge regionale del Lazio n. 59 del 19 dicembre 1995 è stata concessa la “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale” per cui anche il Comune di Nettuno è autorizzato al rilascio della “autorizzazione paesaggistica”, previo parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
Si chiede di sapere ai sensi della legge n. 241/1990 se per il suddetti impianti pubblicitari sia stato richiesto ed eventualmente espresso il parere vincolante della suddetta Soprintendenza competente per territorio. 
Si chiede altresì di sapere se per il suddetti impianti pubblicitari sia stata richiesta ed eventualmente rilasciata la “autorizzazione paesaggistica” da parte dell’Ufficio comunale competente.
In un caso come nell’altro entrambe le suddette pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate a tutela del suddetto vincolo paesaggistico dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007.
Nelle Tavole B il PTPR individua non solo il vincolo paesaggistico della riserva naturale di Villa Borghese di Nettuno, ma anche il vincolo paesaggistico imposto ope legis, ai sensi della lettera a) del 1° comma del D.Lgs. n. 42/2004, per una fascia di rispetto di 300 metri della costa del mare, entro cui viene quindi ad essere ricompresa l’intera via Antonio Gramsci.

Estratto della Tavole B – Tav. 34 – Foglio 399 del PTPR
Immagine.Via Gramsci.10
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Il PTPR destina quindi la riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno ad ambito di paesaggio dei “Parchi, ville e giardini storici”.

Estratto della Tavole A – Tav. 34 – Foglio 399 del PTPR
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Il suddetto ambito di paesaggio è disciplinato dall’art. 30 delle Norme del PTPR, che al Par. 5.5 della Tavola C prescrive che i cartelloni pubblicitari sono “non consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico.
Ne dovrebbe derivare che sia la Soprintendenza che l’Ufficio comunale competente non avrebbero comunque potuto esprimere un giudizio positivo all’eventuale richiesta di installare i suddetti impianti pubblicitari, per cui in caso contrario l’eventuale rilascio della “autorizzazione paesaggistica” sarebbe viziato di legittimità. 
3 -Ai sensi del 1° comma dell’art. 4 della legge regionale n. 29/1999, istitutiva della riserva naturale, che è relativo alle “Misure di salvaguardia e divieti”, “fino alla data di esecutività del piano e del regolamento della riserva, di cui all’articolo 6, si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni”.
Il 3° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 testualmente dispone che “sono vietati:
o) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco”. 
Il 1° comma dell’art. 7 della legge regionale n. 29/1999 istitutiva della riserva naturale, che è relativoaNulla osta e poteri di intervento dell’organismo di gestione”, dispone che “il rilascio dei nulla osta e i poteri dell’organismo di gestione seguono la disciplina di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni”: demanda alla Provincia di Roma – quale Ente di gestione – il compito del rilascio del nulla osta, che è preventivo ed obbligatorio, ma che per il caso in questione non sarebbe stato mai potuto rilasciare in forza dell’espresso divieto prescritto dalle “misure di salvaguardia”, tuttora vigenti dal momento che il Piano di Assetto della riserva adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 128 del 20 aprile 2006 non risulta ancora definitivamente approvato.
Si chiede pertanto di sapere se per il suddetti impianti pubblicitari sia stata richiesto ed eventualmente rilasciato il nulla osta” da parte dell’Ufficio provinciale competente della Provincia di Roma. 

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In considerazione di tutto quanto sopra rilevato si chiede alle SS.LL. in indirizzo, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, di volere accertare i vizi di legittimità sopra evidenziati e di voler provvedere, in caso affermativo, alla immediata rimozione di tutti gli impianti pubblicitari installati nella riserva naturale di Villa Borghese di Nettuno. 
Si chiede in particolare alla Provincia di Roma di rispettare il 3° comma dell’art. 28 della legge regionale n. 29/1997 che dispone che “qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un’attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell’ente di gestione dispone la sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino”. 
Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto che si richiede ai sensi degli articoli 2,3 e 9 della legge n. 241/1990.
Distinti saluti.

Rodolfo Bosi

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La suddetta segnalazione è stata trasmessa per posta elettronica (anche certificata) alla Polizia Municipale di Nettuno, all’Assessore alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Nettuno Giulio Verdolino, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed alla Provincia di Roma, nonché per conoscenza al Sindaco del Comune d Nettuno ed all’Assessore all’Ambiente e Sanità Giuseppe Combi.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Sanzionati gli impianti pubblicitari installati nella Riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/sanzionati-gli-impianti-pubblicitari-installati-nella-riserva-naturale-provinciale-di-villa-borghese-di-nettuno/


Immagine.Logo Comune Nettuno 
Su questo stesso sito il 15 ottobre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “VAS segnala i vizi di legittimità degli impianti pubblicitari installati lungo via Antonio Gramsci al confine della riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno” che riportava il testo della mia segnalazione trasmessa per posta elettronica (anche certificata) alla Polizia Municipale di Nettuno, all’Assessore alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Nettuno Giulio Verdolino, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed alla Provincia di Roma, nonché per conoscenza al Sindaco del Comune d Nettuno ed all’Assessore all’Ambiente e Sanità Giuseppe Combi. (http://www.vasroma.it/vas-segnala-i-vizi-di-legittimita-degli-impianti-pubblicitari-installati-lungo-via-antonio-gramsci-al-confine-della-riserva-naturale-provinciale-di-villa-borghese-di-nettuno/#more-11739).

A distanza di appena tre giorni in data 18 ottobre 2014 mi ha risposto il responsabile della cartellonistica della Polizia Locale di Nettuno, maggiore Franco Paolini con il seguente messaggio di posta elettronica:

———- Messaggio inoltrato ———- Da: polizia.suappolizia.suap@comune.nettuno.roma.it
Date: 18 ottobre 2014 09:52
Oggetto: impianti pubblicitari lungo via gramsci A: circolo.vas.roma@gmail.com
Cc: areeeprotette@provincia.roma.it, sbap-lazio@beniculturali.it, sindaco Comune di Nettuno

In riferimento a quanto comunicato, si informa che la ditta  che ha installato i cartelloni pubblicitari lungo  via Gramsci è stata sanzionata ai sensi dell’art.23 coma 11 e D.L.vo42\2004.
Cordiali saluti 
Maggiore Franco PAOLINI

Ho dato seguito alla suddetta informazione con il sottostante messaggio di posta elettronica:

———- Messaggio inoltrato ———-
Da: vas romacircolo.vas.roma@gmail.com
Date: 18 ottobre 2014 10:43
Oggetto: Re: impianti pubblicitari lungo via gramsci
A: “polizia.suap” polizia.suap@comune.nettuno.roma.it
Cc: areeeprotette@provincia.roma.it, sbap-lazio@beniculturali.it, sindaco Comune di Nettuno sindaco@comune.nettuno.roma.it
Si prende atto con soddisfazione del riconoscimento dei vizi di legittimità da me rilevati e della conseguente redazione del Verbale di Accertamento di Violazione (V.A.V.) di cui non è stata però indicata la data per far sapere fra l’altro se la sanzione sia stata comminata antecedentemente alla mia segnalazione, nonché il successivo arco di tempo trascorso ai fini degli ulteriori dovuti adempimenti che dovranno portare alla rimozione di tutti gli impianti sanzionati. 
Ai sensi infatti del comma 13-bis dell’art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992, con cui è stato emanato il Codice della Strada, “in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto.” 
Si chiede di sapere se alla ditta pubblicitaria che si è resa responsabile della installazione degli impianti nella riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno sia stato già trasmesso l’invito-diffida a rimuovere i propri impianti entro 10 giorni ed in caso affermativo di inottemperanza se e quando il Comune applicherà quanto dispone il 1° comma dell’art. 23 del proprio Regolamento  comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari, ai sensi del quale “il Dirigente dell’Area Economico finanziaria settore Tributi, visto il verbale redatto dalla Polizia Locale o dalle altre Forze di Polizia di cui all’art. 12 comma 1 del C.d.S., ai sensi dell’art.23, decorsi i tempi previsti per la rimozione ed indicati nel verbale di accertamento di violazione quale sanzione accessoria, emetterà ordinanza per la rimozione da effettuarsi d’ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal comma 13 bis dell’art. 23 C.d.S. da parte dell’Organo di Polizia accertatore.” 
Si rimane in attesa di un cortese riscontro scritto, che si richiede ai sensi degli artt. 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990. 
Distinti saluti.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Responsabile nazionale per Parchi e Territorio della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS)

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

La Commissione Mobilità del III Municipio esprime all’unanimità parere favorevole alla proposta di risoluzione sulla cartellonistica, riproposta da VAS e formalizzata dal Movimento 5 Stelle

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/la-commissione-mobilita-del-iii-municipio-esprime-allunanimita-parere-favorevole-alla-proposta-sulla-cartellonistica-riproposta-da-vas-e-formalizzata-dal-movimento-5-stelle/



Immagine.logo III Municipio

Su questo stesso sito il 16 settembre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “I consiglieri del M5S del III Municipio ripresentano la risoluzione su cartellopoli secondo il testo riproposto da VAS”, che riportava la proposta di risoluzione sulla cartellonistica presentata dai consiglieri Massimo Moretti e Simone Proietti e registrata con il protocollo n. 82190 del 9 settembre 2014. (http://www.vasroma.it/i-consiglieri-del-m5s-del-iii-municipio-ripresentano-la-risoluzione-su-cartellopoli-secondo-il-testo-riproposto-da-vas/#more-10006)

 Immagine.Massimo Moretti.2
Massimo Moretti

Anziché dalle Commissioni competenti congiunte (Commercio, Ambiente e Mobilità), il solo Presidente Fabio Dionisi (Partito Democratico) ha messo all’ordine del giorno dei lavori di venerdì 17 ottobre 2014 “parere risoluz. 9.9.2014 n° 82190 cartellonistica” nell’ambito delle convocazioni del mese di ottobre della III Commissione Mobilità.

 Immagine.Fabaio Dionisi
Fabio Dionisi

Immagine.Convocazione Commissione Mobilità III Municipio

La mattina del venerdì 17 ottobre 2014, oltre al Presidente Fabio Dionisi ed al cons. Massimo Moretti (Capogruppo del Movimento 5 Stelle) erano presenti Mario Bureca (capogruppo del Partito Democratico), Romolo Moriconi (Partito Democratico), Gianluca Colletta (capogruppo Lista Civica Marino Sindaco), Marzia Maccaroni (Partito Democratico) ed Italo Della  Bella (Partito Democratico).

Immagine.Mario Bureca
Mario Bureca

Immagine.Romolo Moriconi
Romolo Moriconi

 Immagine.Gianluca Colletta
Gianluca Colletta

Immagine.Marzia Maccaroni
Marzia Maccaroni

Immagine.Italo Della Bella
Italo Della bella

A differenza delle volte precedenti c’è stato stavolta un clima sereno e costruttivo, di reciproco rispetto, che mi ha consentito di intervenire: ne è scaturito un confronto che mi ha permesso di dare tutte le dovute spiegazioni dei vari passaggi della proposta e che si è concretizzato in una serie di modifiche ed integrazioni alla proposta di risoluzione, che ne hanno migliorato il testo mantenendone tutti i contenuti e che sono state approvate all’unanimità da tutti e 7 i consiglieri presenti. 
Al termine della riunione il Presidente Fabio Dionisi mi ha pregato di trasmettergli al suo indirizzo di posta elettronica il testo della proposta originaria in formato doc, per apportargli in modo più comodo e diretto le modifiche ed integrazioni approvate quella mattina: gli ho promesso e mantenuto l’impegno a trasmettergli anche il seguente testo unificato così come modificato ed integrato.

Immagine.Risoluzione III Municipio corretta
Immagine.Risoluzione III Municipio corretta.1
Immagine.Risoluzione III Municipio corretta.2
Immagine.Risoluzione III Municipio correta.3
Immagine.Risoluzione III Municipio corretta.4
Immagine.Risoluzione III Municipio corretta.5

Il Consiglio del III Municipio è stato convocato per domani 22 ottobre 2014 con all’ordine del giorno la votazione anche della proposta di risoluzione così come congedata dalla Commissione Mobilità.

Immagine.Convocazione Consiglio III Municipio per il 22.10.2014
 Immagine.Parere favorevole Commissione Mobilità III Municipio

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) 

Il Consiglio del III Municipio approva all’unanimità la risoluzione sulla cartellonistica, riproposta da VAS e fatta propria dal Movimento 5 Stelle

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/il-consiglio-del-iii-municipio-approva-allunanimita-la-risoluzione-sulla-cartellonistica-riproposta-da-vas-e-fatta-propria-dal-movimento-5-stelle/


Immagine.logo III Municipio

Su questo stesso sito il 21 ottobre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “La Commissione Mobilità del III Municipio esprime all’unanimità parere favorevole alla proposta di risoluzione sulla cartellonistica, riproposta da VAS e formalizzata dal Movimento 5 Stelle”, che dava notizia della convocazione del Consiglio del III Municipio per mercoledì 22 ottobre 23014 con all’ordine del giorno l’approvazione della proposta di risoluzione sulla cartellonistica ripresentata dal Movimento 5 Stelle.
La mattina di mercoledì 22 ottobre 2014 si sono riunite congiuntamente le Commissioni Commercio e Ambiente che hanno espresso parere favorevole alla proposta di risoluzione.

Immagine.Parere congiunta Commissioni III Municipio

Si tratta di una autentica svolta, specie se si considera che le stesse due Commissioni avevano espresso parere negativo ad una precedente risoluzione di tipo analogo presentata sempre dal Movimento 5 Stelle (vedi  http://www.vasroma.it/la-maggioranza-di-centro-sinistra-al-governo-del-iii-municipio-boccia-la-proposta-di-ripristino-del-decoro-e-della-legalita-sul-suo-territorio/#more-5867). 

Malgrado la richiesta accolta presentata dal capogruppo del PD Mario Bureca di invertire l’ordine del giorno, discutendo dapprima la “Apertura Casali di Faonte” e subito dopo la “Cartellonistica: ripristino del decoro che spetta al III Municipio”, la seduta pomeridiana del 22 ottobre scorso è stata interrotta per mancanza di numero legale, determinatasi a seguito del violento dibattito che si è scatenato sulla mozione relativa alla “Apertura casali di Faonte” presentata dal consigliere Fabrizio Cascapera (ex lista Alfio Marchini, ora capogruppo del Centro Democratico).

Nel corso delle varie interruzioni che ci sono state ho avuto modo di parlare prima con il Presidente Paolo Emilio Marchionne e poi con la Presidente della Commissione Commercio Francesca Leoncini, che ho voluto personalmente ringraziare per la onesta intellettuale dimostrata nel riconoscere alla fine la validità e l’importanza di una risoluzione del genere.

Il giorno dopo 23 ottobre 2014 la proposta di risoluzione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio del III Municipio. 

Si aggiunge così alle risoluzioni analoghe, tutte proposte dal sottoscritto, che sono state approvate dal Consiglio del XIII Municipio il 18 marzo 2014 (http://www.vasroma.it/prima-storica-approvazione-della-proposta-di-risoluzione-su-cartellopoli-predisposta-da-vas-per-ripristinare-il-decoro-in-tutto-il-territorio-del-xiii-municipio-di-roma/#more-5831),dal Consiglio del VII Municipio il 20 marzo 2014 (http://www.vasroma.it/il-consiglio-del-vii-municipio-approva-allunanimita-la-proposta-di-risoluzione-su-cartellopoli-per-il-ripristino-del-decoro-predisposta-da-vas-e-presentata-dal-movimento-5-stelle/#more-6034), dal Consiglio del IV Municipio il 26 marzo 2014 (http://www.vasroma.it/il-consiglio-del-iv-municipio-approva-allunanimita-la-proposta-di-risoluzione-su-cartellopoli-per-il-ripristino-del-decoro-predisposta-da-vas-e-presentata-dal-movimento-5-stelle/#more-6026), dal Consiglio del XII Municipio l’8 aprile 2014 (http://www.vasroma.it/al-termine-di-una-sbalorditiva-seduta-il-consiglio-del-xii-municipio-approva-allunanimita-la-proposta-di-risoluzione-su-cartellopoli-predisposta-da-vas/#more-6394 ), dal Consiglio del XV Municipio il 22 maggio 2014 (http://www.vasroma.it/anche-il-consiglio-del-xv-municipio-approva-allunanimita-la-risoluzione-su-cartellopoli-predisposta-da-vas/#more-7333).  

Si aggiunge altresì alla deliberazione approvata dal Consiglio del II Municipio il 16 settembre 2014 (http://www.vasroma.it/il-consiglio-del-ii-municipio-approva-allunanimita-la-delibera-su-cartellopoli-proposta-da-vas/#more-10278).

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)  

PRIP- La “premialità” per le ditte romane storiche cosiddette “virtuose” consiste ora negli impianti SPQR concessi prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di riordino

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/prip-la-premialita-per-le-ditte-romane-storiche-cosiddette-virtuose-consiste-ora-negli-impianti-spqr-concessi-prioritariamente-alle-imprese-che-hanno-partecipato-a/

Immagine.Slide copertina 
Come dovrebbe essere ormai noto, fin dal 22 ottobre 2013, data di inizio del percorso di partecipazione al PRIP voluto dal Presidente della IX Commissione Commercio Orlando Corsetti, si è parlato di un “premio” da dover riconoscere alle ditte pubblicitarie romane che hanno rispettato le norme.
Su questo stesso sito il 29 giugno 2014 ho pubblicato un artico dal titolo «PRIP: questa maggioranza sta con la Giunta di Marino o con la Giunta di Alemanno ? Corsetti vuole a tutti i costi ottenere delle larghe intese per “premiare” certe ditte “virtuose», in cui ho provato a dimostrare come il “confronto” sulla “premialità” si fosse tramutato in una estenuante “trattativa” che era degenerata al livello di un autentico mercato da Porta Portese (http://www.vasroma.it/prip-questa-maggioranza-sta-con-la-giunta-di-marino-o-con-la-giunta-di-alemanno-corsetti-vuole-a-tutti-i-costo-ottenere-delle-larghe-intese-per-premiare-certe-ditte-vituo/#more-8303).
La cronistoria che cercava di dimostrarlo arrivava fino al 26 giugno scorso, quando la maggioranza di centro-sinistra in seno alla Commissione Commercio ha approvato un emendamento proposto dal cons. Franco Marino, secondo cui a non meglio individuate “ditte virtuose” si sarebbe dovuto assicurare in uno dei 10 bandi di gara un 15% dell’intera superficie espositiva del PRIP che è di 138.000 mq., mentre l’opposizione di centro-destra quello stesso giorno ha proposto  come controemendamento il 50% dei 138.000 mq. da riservare addirittura al di fuori dei 10 bandi di gara agli impianti del riordino delle sole ditte “virtuose”.
Il 1 luglio 2014 la IX Commissione Commercio ha espresso parere favorevole al PRIP licenziato con Decisione dalla Giunta Capitolina n. 35 del 30 luglio 2014, subordinandolo a 15 emendamenti nessuno dei quali riguardava la “premialità”: le ragioni sono state spiegate quel giorno stesso dal Presidente Orlando Corsetti che ha fatto sapere che “Tutti gli emendamenti di oggi sono stati ‘testati’ dalla nostra Avvocatura Comunalee che “ad esempio abbiamo dovuto rinunciare all’emendamento che riservava il 15% alle ditte cosiddette ‘virtuose’.
È stato così deciso di rimandare in aula Giulio Cesare l’ulteriore approfondimento della questione.
Si è arrivati così al 28 luglio 2014 quando sulla cronaca di Roma del quotidiano “Il Messaggero” è stato pubblicato il seguente ulteriore e ben più importante articolo, leggibile anche on line (http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/cartelloni_affissioni_pubblicitarie_marino_bando_campidoglio/notizie/820138.shtml).
Immagine.Messaggero 28 luglio 2014
 Immagine.Messaggegro.2Immagine.Messagggero 3
Nei due giorni che ne sono seguiti, l’Assessore Marta Leonori ha avocato a sé il compito di cercare a nome della Giunta una mediazione con l’opposizione che permettesse di sbloccare la situazione di scontro in atto e lo stallo conseguente.
Alle ore 13 del 30 luglio 2014 l’accordo, che il giorno prima sembrava raggiunto quanto meno sulla percentuale del 17,5% da riservare alle cosiddette ditte “virtuose”, non era stato ancora definito, come mi è stato riferito dallo stesso cons. Davide Bordoni.
All’inizio della seduta pomeridiana l’Assessore Marta Leonori ha illustrato l’emendamento al riguardo n. 517 che è stato concordato con l’opposizione e che con riferimento all’art. 21 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP propone di ridurre dal 40% al 29% la superficie espositiva riservata agli impianti di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione, che quindi rispetto ai 138.000 mq. complessivi previsti dal PRIP vengono ridotti da non meno di 55.200 mq. a 40.020 mq..
 Immagine.Emendamento di Giunta n. 517
Dopo che è stato approvato il PRIP con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 e si è passati all’esame della proposta di deliberazione n. 61 relativa alle modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, l’Assessore Marta Leonori ha illustrato l’emendamento di Giunta n. 1279 che è stato parimenti concordato con l’opposizione.
 Immagine.Emendamento di Giunta n. 1279
L’emendamento è stato approvato dalla Assemblea Capitolina che ha così aggiunto contestualmente il comma 5 bis all’art. 7, secondo cui “in sededi prima applicazione dei Piani di Localizzazione di cui all’art. 19 gli impianti pubblicitari di proprietà di Roma capitale sono oggetto di concessione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 254/1994 e di Giunta Comunale n. 1689/1997 con i criteriche saranno successivamente definiti dalla Giunta Capitolina”, con la precisazione che “a tali impianti, ove non diversamente previsto, si applica la medesima disciplina prevista per gli impianti di proprietà privata”.
L’Assemblea Capitolina ha anche coordinato il suddetto emendamento con il successivo art. 21 relativo alla “Applicazione del canone a tariffa per l’esposizione della pubblicità”, stabilendo al comma 2 che “la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è soggetta al pagamento del canone di locazione, il quale ultimo, ove non risultante dalle procedure di cui all’art. 7, è determinato con deliberazione della Giunta Capitolina, sentita la competente Commissione Capitolina permanente”.
Nel Comunicato Stampa pubblicato il 1 agosto 2014 sul sito del Comune viene dichiarato al riguardo che “la novità alla delibera di Giunta riguarda gli spazi pubblicitari di proprietà del Campidoglio, quelli contrassegnati con la dicitura SPQR che diminuiranno da circa 35.000 mq a meno di 25.000 mq (-17,5%): la loro gestione verrà messa integralmente a bando, con priorità per le aziende romane (virtuose) del settore pubblicitario, in modo da tutelare i piccoli operatori in un contesto di generale riduzione degli spazi per l’affissione.”.
Da Wikipedia si apprende che l’evidenza pubblicaè la procedura principale e necessaria con la quale la pubblica amministrazione svolge la sua attività negoziale nell’individuazione di un contraente per il reperimento sul libero mercato di forniture, opere e servizi (nel nostro caso “servizi pubblicitari”).
Nonostante la piena adozione delle norme comunitarie è stata mantenuta la dizione tradizionale “evidenza pubblica” meglio definita “procedura per la definizione degli offerenti” dall’art.54 del Codice dei contratti pubblici, emanato con Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che testualmente dispone:
Art.54. Procedure per l’individuazione degli offerenti (art. 28, direttiva 2004/18).
1. Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta 3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara”.
La procedura ad evidenza pubblica si può articolare sinteticamente in 3 distinte fasi: 1) Deliberazione a contrarre; 2) Aggiudicazione; 3) Conclusione e approvazione del contratto.
È regolata come detto dal D.Lgs 163/2006: nonostante il mercato di riferimento a cui attingere sia quello libero, il particolare fine della tutela dei pubblici interessi e della trasparenza e legalità impongono il riferimento a procedure normate dal diritto amministrativo.
L’equilibrio della procedura di evidenza pubblica è stato creato per conciliare le esigenze di legalità e autonomia della pubblica amministrazione nel perseguimento del pubblico interesse con le esigenze di trasparenza e libertà di accesso dei partecipanti nonché della garanzia del corretto reperimento delle risorse sul libero mercato nell’ottica di economicità, efficienza ed efficacia (art.106 Costituzione).
a) Deliberazione a contrarre. Inizialmente l’amministrazione procedente emette un atto nel quale evidenzia l’oggetto contrattuale e la sua valutazione (a corpo, a misura) motivando le ragioni che la portano a contrattare in vista dell’interesse pubblico che vuole perseguire, e lo strumento negoziale, ovvero il tipo di procedura scelta tra:
b) procedura aperta ovvero pubblico incanto o asta pubblica che svolge con la Pubblicazione dell’avviso d’asta e prosegue con la verifica dei requisiti di legge dei candidati per poi arrivare al vero e proprio svolgimento dell’asta (esperimento della gara e formazione del prezzo) fino all’aggiudicazione; è quella che consente la massima apertura al mercato; l’aggiudicazione avviene secondo il criterio del prezzo più basso, con il correttivo del vaglio dell’anomalia dell’offerta (la quale non determina automaticamente l’esclusione dell’impresa, ma impone alla p.a. di aprire una fase di contraddittorio che metta il privato in condizioni di chiarire le ragioni dell’offerta anomala).
b) procedura ristretta (o licitazione privata), nella quale invece vengono invitati solo un numero chiuso di contraenti qualificati; alla procedura ristretta possono invece partecipare solo le imprese che siano invitate, essendo in possesso dei requisiti per partecipare predeterminati dalla p.a.; il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata non solo avendo riguardo al profilo economico ma anche a quello tecnico, sulla base di indici prefissati.
c) procedura negoziata (o trattativa privata): l’unico contraente con il quale intavolare la trattativa viene scelto in modo riservato;
d) dialogo competitivo (o appalto concorso): solo i concorrenti ritenuti idonei sono invitati a presentare progetti tecnici di lavori e forniture che verranno opportunamente valutati. Questo procedimento è d’ufficio che deve iniziare con una comunicazione attraverso un bando di gara disciplinata da “lex specialis” (leggi speciali per ogni bando).
Accanto al bando sono previsti i capitolati d’oneri, cioè delle specifiche tecniche che riguardano i bandi in determinati settori che possono essere generali (regole tecniche pubbliche) o speciali (regole tecniche determinate per quel bando).
Nel bando sono specificati i requisiti di ammissione che sono: soggettivi (riguardano l’impresa e possono essere personali o impersonali) oppure oggettivi che si distinguono in economici (capacità economica in grado di reggere l’appalto) e tecnici ( macchinari tecnici). Se non si dimostrano i requisiti soggettivi ed oggettivi si viene esclusi.
2) Aggiudicazione: il Codice dei contratti pubblici prevede la scelta fra il criterio del prezzo più basso (per la procedura aperta) e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (per la procedura ristretta) dove quest’ultima considera una più ampia gamma di fattori rispetto al mero prezzo.
Dopo i pertinenti Controlli nelle Gare (vedere Codice dei contratti pubblici) avviene l’aggiudicazione.
3) L’aggiudicazione non equivale ad approvazione, infatti per la Conclusione devono passare 60 gg dopo la scelta del concorrente in base ai due criteri qui sopra, in questo lasso di tempo l’aggiudicatario ha diritto di recedere o di approvare il contratto, ma non prima di 35gg (D.Lgs 53/10) dall’avviso dell’esito della gara dei cointeressati.
In base alle suddette informazioni, ai fini del rilascio delle concessioni relative alla gestione per il primo decennio di tutti gli impianti pubblicitari di proprietà di Roma Capitale (cosiddetti SPQR), la procedura di evidenza pubblica più indicata per il caso in questione sembrerebbe la “procedura ristretta”, nella quale verrebbero invitate solo un numero chiuso delle ditte pubblicitarie storiche romane “virtuose” che hanno partecipato alla procedura di riordino.  
A tal riguardo l’art. 62 del D. Lgs. n. 153/2006, che è relativo al “Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella”, testualmente dispone:
1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.”.
Come si può bene vedere il 1° comma del suddetto art. 62 obbliga l’Amministrazione Capitolinaad indicare “nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare: in ogni caso, nel rispetto anche e soprattutto del comma 5 bis dell’art. 7 del Regolamento di Pubblicità, la Giunta Comunale deve definire i “criteri” con cui assegnare prioritariamente le concessioni decennali degli impianti SPQR “alle imprese che hanno partecipato alla procedura di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 254/1994 e di Giunta Comunale n. 1689/1997”. 
I criteri con cui individuare quali debbano essere le ditte romane storiche “virtuose” che hanno partecipato alla procedura di riordino dovranno essere anzitutto rispettosi della disciplina dettata in particolare dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, che disciplina i “Requisiti di ordine generale” con cui escludere una serie di ditte “dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni”: ne deriva che tutte le altre ditte pubblicitarie sono per esclusione implicitamente “virtuose” e comunque nel pieno diritto di partecipare alla procedura di evidenza pubblica relativa agli impianti SPQR.  
I “criteri“dovranno essere contestualmente rispettosi della disciplina prescritta dal comma 1 bis del successivo art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale “quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Ma i criteri con cui individuare le ditte pubblicitarie da invitare debbono essere anche altri.
Su questo stesso sito il 26 giugno 2014 ho pubblicato un articolo dal titolo “La soluzione per non far fallire nessuna delle ditte pubblicitarie storiche non sta nel riconoscere ad esse una “premialità” che è del tutto illecita, ma consiste nell’individuare per differenza quelle che hanno le carte in regola per partecipare alle gare, escludendo da queste tutte quelle ditte non “virtuose” in base ad ineludibili norme di legge” (http://www.vasroma.it/la-soluzione-per-non-far-fallire-nessuna-delle-ditte-pubblicitarie-storiche-non-sta-nel-riconoscere-ad-esse-una-premialita-che-e-del-tutto-illecita-ma-consiste-nellindividu/#more-8255) in cui ho fatto la seguente considerazione riguardo alla “premialità”:
Se si considera preliminarmente che questo tipo di atteggiamento “politico” non può e non deve preoccuparsi di non far fallire, o meglio ancora di far sparire dal mercato di Roma, anche le ditte che si sono fin qui comportate irregolarmente in modo sistematico ormai comprovato, si arriva allora a trovare la soluzione in un modo esattamente opposto e perfettamente rispettoso della normativa vigente in materia, individuando le ditte che hanno diritto di partecipare ai bandi per esclusione fra quelle che hanno “virtuosamente” rispettato le regole, impedendo di gareggiare a tutte quelle che sono sicuramente “non virtuose” in base a condizioni ineludibili dettate da criteri oggettivi ed in quanto tali non impugnabili né presso il TAR né presso il Consiglio di Stato.
Il D.Lgs. n. 163/2006 impone al Comune di Roma di porre delle ulteriori condizioni di sbarramento alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica da parte di ditte da ritenersi “non virtuose” senza alcuna discrezionalità quanto meno sulla base dei due seguenti oggettivi criteri di esclusione, adattati ora a quanto dispone l’aggiunto comma 5 bis dell’art. 7 del Regolamento. 
1 – Non hanno diritto a partecipare a nessun bando di gara quelle ditte pubblicitarie che pur avendo partecipato al procedimento del riordino, abbiano successivamente installato senza alcun preventivo rilascio di titolo autorizzativo, impianti pubblicitari accertati come “senza scheda”.  
2 – Non hanno diritto a partecipare a nessun bando di gara quelle ditte pubblicitarie che pur avendo partecipato al procedimento del riordino, dichiarando alla data del 9 maggio del 1997 di avere installato un certo numero di impianti del tipo scheda “ES”, abbiano in seguito installato ulteriori impianti fra quelli dichiarati del tipo “E”, senza alcun preventivo rilascio di titolo autorizzativo e da considerare quindi anch’essi “senza scheda”.  
Nell’articolo del 26 giugno scorso ho messo in evidenza che fra le cause di esclusione dai bandi di gara non possono essere annoverate anche le sanzioni amministrative emanate contro impianti del riordino installati con regolare concessione rilasciata dal Comune in una certa posizione sul territorio, risultata poi in violazione delle norme inderogabili del Codice della Strada subentrate dopo (nell’anno 1992) o di vincoli paesaggistici imposti sempre dopo o norme di salvaguardia di aree naturali protette istituite pur esse dopo il rilascio dei titoli autorizzativi: si tratta di evidenti casi in cui vanno riconosciuti agli impianti dei “diritti acquisiti” che consentono quindi di essere comunque invitati a partecipare alla procedura di evidenza pubblica. 
Come si può ben vedere, ad eccezione dei casi suddetti, si tratta di 2 precise condizioni di esclusione non solo dalla procedura di evidenza pubblica, ma anche da tutti i futuri bandi di gara che verranno indetti per il rilascio delle autorizzazioni decennali degli impianti pubblicitari di proprietà privata individuati dai Piani di Localizzazione: si tratta di condizioni dettate dal più totale rispetto della legalità e quindi inattaccabili sia al TAR che al Consiglio di Stato, entrambi i quali si sono peraltro già pronunciati rigettando i ricorsi presentati proprio contro la rimozione degli impianti “senza scheda”. 
Il rispetto delle suddette 2 condizioni porterebbe ad escludere tanto dalla procedura di evidenza pubblica quanto da tutti i futuri bandi di gara molte delle ditte “romane” o “non romane” che che hanno distrutto Roma: per differenza e per esclusione, sarebbero molto poche o si ridurrebbe comunque di molto il numero delle ditte pubblicitarie che avranno diritto a partecipare sia alla procedura di evidenza pubblica relativa agli impianti SPQR che a tutti i futuri bandi di gara relativi a tutti gli altri impianti , avendo come unico requisito di “virtuosità” quello di stare con tutte le carte in regola, così come prescrive la legge.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

La rimozione dei 138 impianti pubblicitari senza scheda selezionati da VAS nel XIII Municipio

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/la-rimozione-dei-138-impianti-pubblicitari-senza-scheda-selezionati-da-vas-nel-xiii-municipio/


Il 9 ottobre 2014 ho trasmesso all’Assessore alle Attività Produttive del XIII Municipio, Stefano Zuppello, il seguente elenco degli impianti senza scheda che ricadono nel territorio del suddetto Municipio e che ho selezionato ad uno ad uno dall’elenco pubblicato sul sito del Comune (aggiornato allo scorso 30 settembre).

Immagine.Impianti senza scheda del XIII Municipio
Immagine.Impianti senza scheda del XIII Municipio.1
Immagine.Impianti senza scheda del XIII Municipio.2
Immagine.Impianti senza scheda XIII Municipio.2A
Immagine.Impianti senza scheda del XIII Municipio.3
Immagine.Impianti senza scheda XIII Municipio 4

Nel messaggio di posta elettronica di accompagno del suddetto elenco ho indicato le azioni che si debbono intraprendere a seguito della approvazione del PRIP e delle modifiche ed integrazioni del Regolamento di Pubblicità e che sono grosso modo le seguenti.

– Rimozione di tutti gli impianti che ricadono all’interno o ai bordi delle aree naturali protette e di quelle a verde pubblico (parchi e giardini pubblici) destinate dal PRIP a zona “A”. Per la migliore comprensione di questa incombenza ho allego copia in PDF dell’articolo che ho pubblicato il 30 settembre 2014 su questo stesso sito. (vedi http://www.vasroma.it/lentrata-in-vigore-del-prip-dovrebbe-obbligare-il-comune-a-rimuovere-tutti-gli-impianti-pubblicitari-che-risultano-installati-nelle-zone-a/#more-10309)

– Rimozione di tutti gli impianti che risultano installati a meno di 25 metri l’uno dall’altro. Per la migliore comprensione anche di questa incombenza ti allego copia in PDF dell’articolo che ho pubblicato il 26 settembre 2014 su questo stesso sito.   (vedi http://www.vasroma.it/lentrata-in-vigore-del-prip-dovrebbe-obbligare-il-comune-a-rimuovere-quanto-meno-tutti-gli-impianti-pubblicitari-installati-a-meno-di-25-metri-luno-dallaltro/#respond)

– Controllo delle ricollocazioni per accertare che gli impianti siano stati spostati su aree compatibili con le destinazioni del PRIP. Per la migliore comprensione anche di quest’ultima incombenza ti allego copia in PDF dell’articolo che ho pubblicato stamattina 9 ottobre su questo stesso (vedi http://www.vasroma.it/lentrata-in-vigore-del-prip-dovrebbe-obbligare-a-ricollocare-gli-impianti-pubblicitari-solo-nelle-aree-consentite-nelle-tavole-di-zonizzazione-e-tipi-stradali/#more-11388)

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) 

Con argomentazioni giuridicamente insostenibili l’Assessore Marta Leonori ritiene di poter consentire l’installazione delle paline con orologio nel centro storico di Roma

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/con-argomentazioni-giuridicamente-insostenibili-lassessore-marta-leonori-ritiene-di-poter-consentire-linstallazione-delle-paline-con-orologio-nel-centro-storico-di-roma/

Immagine.Copertina PRIP 
Su questo stesso sito il 3 settembre 2014 ho pubblicato un articolo dal titolo “PRIP: i contrasti e le incoerenze tra le disposizioni impartite sia dalla normativa tecnica di attuazione del PRIP che dal Regolamento di Pubblicità, provocate dalla mancata coordinazione tra di loro degli emendamenti di Giunta approvati all’ultimo minuto”, che dava notizia in particolare dell’emendamento della Commissione Commercio approvato anche dalla Giunta e dalla maggioranza il 30 luglio 2014 che nel Centro Storico di Roma (I Municipio) prevede invece in modo del tutto errato un tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formati 100 x 70. (http://www.vasroma.it/prip-il-contrasto-tra-le-disposizioni-impartite-sia-dalla-normativa-tecnica-di-attuazione-del-prip-che-dal-regolamento-di-pubblicita-provocate-dalla-mancata-coordinazione-tra-di-loro-degli-emendamen/#more-9530)

Immagine.Emendamento n. 523

In un successivo articolo pubblicato l’11 settembre 2014 dal titolo “Il consigliere del M5S Enrico Stefàno chiede al Segretario Generale ed all’Assessore Marta Leonori di sapere come intendono provvedere riguardo alle discordanze riscontrate soprattutto nella normativa tecnica di attuazione del PRIPho dato notizia della specifica Nota prot. RQ 16649 del 10 settembre 2014, indirizzata sia al Segretario Generale del Comune di Roma che all’Assessore per Roma Produttiva Marta Leonori con cui il cons. Enico Stefàno recepiva l’intero contenuto del mio suddetto articolo e chiedeva i dovuti chiarimenti.
A quella richiesta l’Assessore Marta Leonori ha dato seguito con la seguente Nota prot. n. 64317 del 3 ottobre 2014, sottoscritta anche dalla Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro, Virginia Proverbio, e dal Dirigente della U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità, dott. Francesco Paciello.

 Immagine.Risposta a Stefàno

Esaminiamo punto per punto le risposte date alle diverse questioni sollevate dal cons. Enrico Stefàno, mettendo subito in grande risalto che è stata del tutto ignorata la questione più importante del mancato recepimento dell’emendamento del Movimento 5 Stelle approvato dall’Assemblea Capitolina.
Per esigenze di collegamento logico con le risposte date alle questioni successive riporto il testo della richiesta a cui non è stato voluto rispondere e che era la seguente:
- l’Assemblea Capitolina il 30 luglio 2014 ha approvato (come risulta dal verbale stenografico della seduta ) l’emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle che va ad integrare l’articolo 15 della Normativa Tecnica di Attuazione allegata alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 e del quale non c’è traccia nell’articolo stesso e non sembra essere stato assemblato;
- al momento della presentazione dell’emendamento n. 5 non era a conoscenza delle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta n. 59 approvate il 25 giugno 2014 ed ha quindi proposto la serie di integrazioni al testo dell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP così come licenziata con Decisione della Giunta capitolina n. 35 del 30 aprile 2014;
- il testo integrato del 2° comma così come approvato avrebbe dovuto essere il seguente:
“ART. 15 – Sottozona B1 
Nella sottozona B1 è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di
impianti di cui al Titolo VI:
  • 1.B – Cartello per pubbliche affissioni – formati 100×140, 140×200, 300×140 a muro destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona;
  • 2.A – Impianto di pubblica utilità formato 120 x 180.
Il testo suddetto del 2° comma andrebbe assemblato e comunque coordinato con quello del 2° comma dell’art. 15 così come recepito in sede di controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014, che era il seguente:
  • Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità sono consentiti:
- 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.
- gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) dello comma dell’art. 4 del Regolamento.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.” 
In conclusione si dovrebbe a mio giudizio assemblare il testo delle controdeduzioni con il testo dell’emendamento approvato ma non recepito nel seguente modo:
Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo VI:
- 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 a muro destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona;
– 2.A – Impianto di pubblica utilitàdi cui alla lettera I bis) dello comma dell’art. 4 del Regolamento formato 120 x 180.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.
Passiamo ora ad esaminare le singole risposte date.
1 –  Il cons. Enrico Stefàno ha fatto presente che:
- Nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP allegata alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 l’ultimo comma dell’art. 15 recita: “Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento”;
- Gli emendamenti presentati dalla Lista Alfio Marchini n. 437 e n. 934, entrambi approvati il 30 luglio 2014, hanno introdotto rispettivamente all’art. 35 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP ed all’art. 20 del Regolamento di Pubblicità i due soli formati da mt. 1,20 x 1,80 e da mt. 3,20 x 2,40 CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PER IMPIANTI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ”;
- Ne deriva che l’ultimo comma in questione dovrebbe essere cancellato, in quanto superato dai due formati europei introdotti all’art. 20 del regolamento e rispettati all’art. 35 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.  
La risposta congiunta dell’Assessore Leonori è stata la seguente:
Con riferimento alla prima questione ivi evidenziata, si conferma che gli impianti e Servizi di Pubblica Utilità sono esclusivamente quelli di cui all’art. 20 comma 1 lett. f) punto 3. Il richiamo in altri punti del PRIP al dimensionamento massimo dei formati ammessi è da intendersi riferito esclusivamente alla prescrizione particolare per questo tipo di impianti in quanto la norma speciale prevale su quella generale”. 
Se da un lato è corretto che la norma speciale (vale a dire quella del Regolamento di Pubblicità), prevale su quella generale del PRIP, va però comunque osservato che i formati degli impianti di pubblica utilità sono due con quello da mt. 3,20 x 2,40 che proprio al punto 3 della lettera f) del 1° comma dell’art. 20 della norma speciale del Regolamento è consentito esclusivamente “al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981”: ne deriva che in termini burocratici c’è un oggettivo appesantimento nella comprensione di quale debba essere il formato consentito nel Centro Storico di Roma, che invece evita l’emendamento del Movimento 5 Stelle una volta recepito, dal momento che indica in modo totalmente semplificato l’unico formato ammesso da mt. 1,20 x 1,80. 
2 – Il cons. Enrico Stefàno ha fatto presente che:
nella normativa tecnica di attuazione del PRIP l’impianto pubblicitario Tipo 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 70 è previsto nelle sottozone B2 (art. 16) e B3 (art. 17), nonché come impianto pubblicitario di servizio (art. 35) e come scheda tecnica allegata, che lo dà come formato ammesso anche nella sottozona B1, mentre nella sottozona B1 (art. 15) l’emendamento n. 523 della Commissione Commercio approvato anche dalla Giunta e dalla maggioranza il 30 luglio 2014 prevede invece, in modo del tutto errato, un tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formati 100 x 70;
-  sia dalle disposizioni del Regolamento che da quelle della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP deriva che da un lato il tipo 2.B inteso come Palina SPQR con orologio – formato 100 x 70 non può essere consentito nella sottozona B1, anche perché del tutto inesistente, ma che dall’altro lato, se inteso come errore, essendo il tipo classificato come 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 70 esclusivamente di proprietà privata, potrebbe portare a consentire nella sottozona B1 le paline con orologio non di proprietà pubblica in modo comunque forzato e ad ogni modo non consentito;
- a seguito di quanto previsto dall’art. 37 ci sono due possibili ipotesi da valutare:
  • la non validità della sola previsione dell’impianto sbagliato della palina SPQR con orologio (oltre che l’ultimo comma di cui si è già detto);
  • la non validità dell’intero emendamento, che sostituendo in toto l’art. 15 così come era stato recepito in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta n. 59, ha da un lato mantenuto “gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento” e il cartello per pubbliche affissioni negli stessi formati da 100 x 140, 140 x 200 e 300 x 140, cancellando però che debbono essere “destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale”, e dall’altro lato ha eliminato del tutto il 2° comma secondo il quale “non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi”.  
La risposta congiunta dell’Assessore Leonori è stata la seguente:
Con riferimento al tema delle paline SPQR con orologio, si precisa che SPQR non indica una tipologia specifica di impianto ma soltanto il suo stato giuridico ovvero la proprietà comunale. Infatti l’art. 20 comma 1 lettera f) ai punti 1 e 2, riconosce la possibilità di SPQR anche per il formato 70 x 100, formato che va coordinato con quanto previsto dall’art. 20 comma 1 lett. e) punto 4 lett. b) ove vi è coincidenza del formato con le paline con orologio. La dizione SPQR connota soltanto la proprietà degli impianti”.
Lesuddette argomentazioni sono giuridicamente del tutto insostenibili per le seguenti ragioni. 
Per consentire a chi legge una più facile comprensione anzitutto della “risposta” che è stata data, c’è da precisare che la citata lettera F) del 1° comma dell’art. 20 del Regolamento è dedicata ai “TIPI E FORMATI AMMESSI” e che sempre il citato punto 1) riguarda specificatamente i ”Formati pittorici, anche luminosi, e per affissione diretta e SPQR” fra i quali alla lettera a) sono ricompresi i “metri 0.70 x 1.00 e 1.00 x 0.70”, mentre il successivo punto 2) riguarda esclusivamente i “Formati consentiti soltanto per impianti SPQR” ma solo per dimensioni di metri 2.50 x 1.50 (lett. a), metri 3.00 x 1.40 (lett. b) e metri 2.00 x 2.00 (lett. c). 
Ne deriva che è errato il riferimento al punto 2) dal momento che non vi è ricompreso il formato da 70 x 100.  
La citata precedente lettera E) sempre del 1° comma dell’art. 20, che è dedicato all’ “USO DI COMPONENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO” alla lettera b) del punto 4 riguardante espressamente gli “impianti di pubblica utilità e di servizio pubblico” include le “paline con orologio, purché il pannello informativo non superi la dimensione di metri 1.00 x 0.70”. 
Ma nel far presente quest’ultimo richiamato normativo per sottolineare che c’é coincidenza del formato con le paline con orologio con la risposta fornita, come è solito dire, ci si è dati la “zappa sui piedi da soli” perché è stato trascurato del tutto (non si sa quanto coscientemente) che come “USO DI COMPONENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO” è consentita sì la pubblicità, ma “fatta eccezione per il Municipio I”, vale a dire proprio per il Centro Storico di Roma e quindi per la sottozona B1 disciplinata dall’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP. 
Ne deriva che, se “la norma speciale prevale su quella generale”, cioè come ribadito anche dall’art. 37 del Regolamento che “in caso di contrasto fra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”, allora il divieto di installazione di paline con orologio nel Municipio I prescritto dalla lettera E) del 1° comma dell’art. 20 prevale tanto sull’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, che così come emendato consente invece di collocare paline con orologio anche nel Municipio I, quanto sulla relativa scheda tecnica che ammette il formato 100 x 70 anche nella sottozona B1.
 
 Immagine.Palina con orologio 

Faccio oltre tutto presente che il “parere” sul PRIP che con lettera prot. 32537 del 14/05/2014 l’Assessore Leonori ha voluto chiedere alla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale per ben tre volte è stato espresso con specifico riguardo alle paline con orologio. 
Al par. 2.6 relativo al Regolamento e precisamente ad “Art. 18. Divieti di collocazione di mezzi pubblicitari” (pag. 11) dapprima si premette che “Inoltre, occorrerebbe chiarire e risolvere la seguente antinomia all’interno dello stesso Regolamento: il comma 2, nel permettere la collocazione nella ZTL dei soli impianti di proprietà comunale per pubbliche affissioni e dei componenti e complementi di arredo, così come indicati nel successivo articolo 20, comma 1, lettera E), confligge proprio con quell’articolo in quanto il tenore letterale dello stesso (“La pubblicità, fatta eccezione per il Municipio I […] può essere esposta nei seguenti componenti e complementi di arredo […]”) fa intendere che proprio all’interno del Municipio I (nel perimetro del quale la ZTL è ricompresa) tale tipologia di impianti sia vietato. Tale divieto riguarderebbe allora anche il sopracitato comma 1bis dell’art. 6 che prevede invece nella “Città storica” (al cui interno vi è il Municipio I), la collocazione di complementi di arredo. 
Si afferma subito dopo che “la tutela del patrimonio storico-artistico della capitale potrebbe essere utilmente rafforzata prevedendo, all’interno della zona Unesco il divieto di collocamento di alcuni componenti e complementi di arredo urbano di maggiore impatto visivo (come ad esempio la pubblicità sulle edicole per la rivendita dei giornali, e le paline con orologio in virtù della loro ormai anacronistica utilità). 
Al par. 3.1 relativo al PRIP e precisamente agli “Edifici di interesse storico-architettonico” (pag. 14) si conferma che “Ai fini della tutela e della valorizzazione del bene e del paesaggio, potrebbe essere opportuno limitare ulteriormente le tipologie di impianti ammissibili espungendo dalla lista tutti quegli impianti che hanno un impatto visivo più determinante come ad esempio la palina con orologio (cfr. Par. 2.6) e i parapedonali. 
Infine al par. 3.3 relativo al PRIP e precisamente ad “Art. 15. Sottozona B1” (pag. 15) si ribadisce che “Poiché la tutela si esprime anche limitando al massimo l’inquinamento visivo arrecabile da manufatti totalmente fuori dal contesto, potrebbe essere opportuno limitare ulteriormente le tipologie di impianti ammissibili espungendo dalla lista dell’art. 15 ad esempio la palina con orologio (anacronistica come già scritto in precedenza) e soprattutto gli impianti su parete cieca per i quali, nelle schede tecniche allegate al PRIP, non è riportata alcuna prescrizione in merito alle dimensioni massime ammissibili che possono essere pertanto variabili occupando tutta o parte della facciata dell’edificio in questione, con le immaginabili conseguenze in termini di impatto sul paesaggio. 
Stupisce pertanto fortemente che l’Assessore Leonori, dopo aver recepito correttamente il suddetto “parere” dell’Agenzia accogliendo i “pareri” dei Consigli dei Municipi I e XV, che avevano a loro vota fatto proprio un emendamento in tal senso di VAS, Basta Cartelloni e Cittadinanzattiva, abbia voluto sostituire il testo dell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP approvato dalla Giunta in sede di controdeduzioni con il testo che le è stato imposto all’ultimo minuto dalla maggioranza per aggiungere proprio le paline con orologio nel centro Storico (Sottozona B1) e lo difenda ora con argomentazioni che non stanno in piedi sotto nessun punto di vista. 
A tal ultimo riguardo metto in risalto per di più l’estrema contraddizione che scaturirebbe dalla suddetta argomentazione “tecnica”, perché – quand’anche non si volesse tener conto del divieto espresso nel Municipio I di Roma, che è pur esso norma speciale che prevale su quella generale – ne verrebbe fuori ad ogni modo come situazione completamente ribaltata che nella sottozona B1 del Centro Storico di Roma possano essere consentite solo paline con orologio “SPQR” (che il Comune a tutt’oggi non si è mai sognato di installare) se non addirittura tutte e due i tipi di paline con orologio, per i quali in un caso come nell’altro ci si arrampica comunque sugli specchi, dal momento che si trascura volutamente la classificazione che nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP è stata data alla tipologia di impianti 2.B, assegnata al punto 2 del 1° comma dell’art. 35 agli “Impianti pubblicitari di servizio” e descritta nell’apposita scheda tecnica fra gli impianti di proprietà privata e non certo pubblica. 
La dimostrazione concreta che le argomentazioni portate sono giuridicamente insostenibili e che quindi ci si sta arrampicando sugli specchi viene dal fatto che l’emendamento n. 523 che si vorrebbe sostanzialmente considerare valido prevede che nel Centro Storico di Roma possano essere installate anche paline SPQR formato 100 x 100 (senza cioè orologio) che sono correttamente indicate come tipologia 1.C che ne connota giuridicamente la natura pubblica della proprietà, per distinguerla proprio dalle paline di proprietà esclusivamente privata che sono distintamente classificate come tipologia 3.C.

Immagine.Palina SPQR 1.C
Immagine.Palina 3.C 

Ad ulteriore conferma di questa distinzione netta tra impianti di proprietà del Comune ed impianti di proprietà privata porto i parapedonali, considerati anch’essi “impianti pubblicitari di servizio” se privati (classificati in quanto tali come tipologia 2.A), mentre se di proprietà SPQR vengono fatti rientrare fra gli “Impianti di proprietà comunale e per pubbliche affissioni” (e classificati in quanto tali come tipologia 1.D). 

Immagine.Parapedonale SPQR
Immagine.Parapedonale

La stessa distinzione si registra tra:
- “Cartello SPQR 300 x 200” (classificato come tipologia 1.A) e privato “Cartello da 300 x 200” (classificato invece come tipologia 3.A);
- “Cartello per pubbliche affissioni 140 x 200” (classificato come tipologia 1.B) e privato “Cartello da 140 x 200” (classificato invece sempre come tipologia 3.A).
3 - Il cons. Enrico Stefàno ha fatto inoltre presente che:
- Fra le integrazioni c’è l’aggiunta dell’art. 5 bis relativo alle Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile”, che dispone che l’impianto “Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta nel rispetto dei formati di cui al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari”;
- L’integrazione è stata introdotta con le Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61, in accoglimento dei pareri espressi dai Consigli del I e XV Municipio: alle controdeduzioni, benché approvate fin dal 25 giugno 2014, non ha fatto seguito una corrispondente integrazione nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP che se non altro stabilisse nelle schede tecniche relative agli impianti quali debbano essere i formati di quelli su cui è possibile effettuare anche pubblicità a messaggio variabile;
- A tale lacuna la Giunta Capitolina può trovare rimedio nei criteri che dovrà dettare per la redazione dei Piani di Localizzazione.  
La risposta congiunta dell’Assessore Leonori è stata la seguente:
Per quanto attiene alla specifica delle “Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile” si provvederà in sede di adozione della deliberazione di Giunta Capitolina prevista dall’art. 19 comma 2 del Regolamento.
Il citato comma 2 dell’art. 19 del Regolamento, testualmente recita: “Le norme tecniche, di cui all’art. 4, comma 3, e le specifiche di cui all’art. 12, comma 3 del presente regolamento sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Con riferimento alle specifiche di cui all’art. 12, comma 3 la Giunta si atterrà ai seguenti criteri: l’installazione degli impianti è effettuata in conformità alle norme di sicurezza vigenti; i materiali utilizzati devono essere non deteriorabili, di alta resistenza e solidità e la struttura deve essere preferibilmente metallica; i supporti di sostegno devono risultare di adeguata sezione e di minimo ingombro ed infissi nel terreno per una profondità tale da garantirne la necessaria stabilità; il pannello espositivo è realizzato con un supporto che ne garantisce la rigidità.
I piani di localizzazione sono approvati dalla Giunta, sentito il parere dei Municipi.” 
Come si può ben vedere non sembra esserci attinenza con la richiamata “deliberazione di Giunta Capitolina prevista dall’art. 19 comma 2 del Regolamento”, dal momento che l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 19 parla di approvazione e non di adozione dei Piani di Localizzazione. 
Metto in risalto al tempo stesso che il comma 1 ter del medesimo art. 19, aggiunto in sede di controdeduzioni in accoglimento di un emendamento proposto da VAS, Basta cartelloni e Cittadinanzattiva e fatto proprio dai Consigli dei Municipi I e XV, recita testualmente: “Nella individuazione di cui al comma precedente comma sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.”. 
Rimane il dubbio che si sia fatto un qui pro quo. 
4 – Il cons. Enrico Stefàno ha fatto presente che:
infine va notata un’incongruenza nell’approvazione dell’emendamento n. 12 del Movimento 5 Stelle, già proposto dai Consigli dei Municipi I e XV, ma non accolto in sede di controdeduzioni, al pari dell’emendamento collegato al precedente art. 31 in cui si proponeva di aggiungere un comma 5 Bis: ora l’emendamento è stato approvato senza accorgersi che fa riferimento ad un comma 5 Bis che non esiste. Ne deriva che dal testo del suddetto comma 2 dell’art. 32 del Regolamento andrebbe eliminata l’espressione “di cui al precedente comma 5 Bis del precedente art. 31”.
La risposta congiunta dell’Assessore Leonori è stata la seguente:
infine, per quanto riguarda il refuso del comma 5 Bis art. 31 del Regolamento, lo stesso è stato determinato esclusivamente dalla successione degli emendamenti approvati/non approvati in sede di votazione d’Aula e, pertanto, sarà disapplicato in autotutela d’ufficio“.
Viene confermata la causa a monte registrata dal sottoscritto, ma ci si rifiuta di eliminare a valle il richiamo errato ad un comma 5 Bis dell’articolo precedente che non esiste, con la motivazione che “il refuso … sarà disapplicato in autotutela d’ufficio”, come è più che ovvio e lapalissiano. 
Con lo stesso inaccettabile ragionamento di lasciare comunque valido un testo pasticciato, faccio presente i seguenti casi analoghi di richiamo a commi che sono inesistenti nel testo del regolamento così come modificato ed integrato. 
Il testo del 2° comma dell’art. 20 è rimasto immutato fin dal Regolamento di Veltroni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006) e testualmente recita: ”Non sono soggetti a limiti predeterminati di formato gli impianti indicati all’art. 4 c. 1 lettera e), lettera i) e lettera q), nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite a norma dell’art. 19, comma 1bis e negli atti di autorizzazione, nonché i mezzi di trasporto di linea del servizio pubblico locale.”. 
Ma il richiamo ad un comma 1 Bis dell’art. 19 era valido solo per il Regolamento di Veltroni perché lo prevedeva espressamente, mentre è diventato inesistente con le modifiche al Regolamento apportate quando era Sindaco Gianni Alemanno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009 perché hanno fatto diventare comma 2 il comma 1 Bis con lo stesso testo. 
Ma con le ulteriori modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 dopo il 1° comma dell’art. 19 sono stati aggiunti un comma 1 bis ed un comma 1 ter, mentre è rimasto identico il testo sopra riportato del 2° comma dell’art. 20 con il riferimento ad un comma 1 bis che ora c’è ma il cui contenuto non ha nulla a che vedere perché riguarda come vanno redatti i Piani di Localizzazione.
5 – Il cons. Enrico Stefàno ha fatto infine presente che:
Si evidenziano, inoltre, contrasti riferiti alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP licenziata con Decisione della Giunta capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 relativamente agli articoli 16 e 35:
  • il tipo 1 A – cartello SPQR viene dato nei formati 200 x 200 e 300 x 200 mentre la scheda tecnica relativa al tipo 1.A dà come formati anche un 100 x 140, oltre che un 200 x 200 ed un 300 x 200.
  • il tipo 3 B – cassonetto, plancia, vetrina viene dato nei formati 140 x 200 e 300 x 200, mentre la scheda tecnica relativa al tipo 3.B dà come formati anche un 120 x 180, oltre che un 140 x 200 ed un 300 x 200.
Non è stata data nessuna risposta nemmeno a questa richiesta di chiarimenti.
***************** 
Fermo restando che in termini di “metodo” non è assolutamente accettabile che un emendamento approvato dall’Assemblea Capitolina possa in linea di principio non essere poi  recepito nell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, va esaminato bene cosa in termini di “merito” si verrebbe a perdere. 
Quand’anche venisse fatto passare alla fine per valido l’emendamento sbagliato (n. 523) che la maggioranza ha imposto all’Assessore Leonori, costretta così ad integrare le controdeduzioni della Giunta Capitolina per la sottozona  B1 con l’aggiunta della “palina SPQR” da 100 x 100 e della “palina SPQR con orologio” da 100 x 70, l’emendamento approvato del M5S introduce le tre seguenti importanti prescrizioni di tutela: 
1 – cartelli per pubbliche affissioni (da mt. 100 x 140 e 140 x 200, oltre che da mt. 300 x 140) “destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale” (espressione accolta nelle controdeduzioni della Giunta Capitolina, ma poi tolta nell’emendamento n. 523 voluto dalla maggioranza);   
2 – cartello per pubbliche affissioni da mt. 300 x 140  solo per esposizioni a muro (cioè su pareti cieche  di proprietà privata che non verranno pianificate dai Piani di Localizzazione e che soprattutto eviteranno il loro forte impatto ambientale e visivo sul territorio di proprietà pubblica dell’intero Centro Storico di Roma); 
3 – cartelli per pubbliche affissioni (anche da mt. 100 x 140 e 140 x 200), oltre che “paline SPQR (da 100 x 100) e “paline SPQR con orologio” (da 100 x 70) “per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona” (che da un lato riduce l’invasione degli impianti per pubbliche affissioni, delle paline SPQR e delle paline SPQR con orologio, mentre dall’altro lato destina il rimanente 60%  agli impianti di pubblica utilità, che nel Centro Storico possono essere solo quelli da mt. 120 x 180 da riservare al servizio di Bike Sharing e/o ad elementi di arredo urbano).
A giudizio del sottoscritto va pertanto fatto recepire obbligatoriamente l’emendamento del Movimento 5 Stelle e va  espunta quanto meno dall’emendamento n. 523 della maggioranza la palina con orologio (sia privata che SPQR) in quanto espressamente vietata nel Municipio I dalla lettera E) del 1° comma dell’art. 20 che come norma speciale è sovraordinata alla disposizione dell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)  

Quand’è che deve iniziare la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4x3

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/quande-che-deve-iniziare-la-rimozione-di-tutti-gli-impianti-pubblicitari-di-mt-4-x-3/


Il 5 maggio 2014 si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle linee guida del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) nel corso della quale l’Assessore Marta Leonori ha fatto sapere fra l’altro che sarebbero state ridotte le dimensioni massime degli impianti da mt. 4 x 3 a mt. 3 x 2, decise contestualmente tanto nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP allegata alla Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 quanto nelle modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento di Pubblicità allegate alla Decisione n. 36 del 30 aprile 2014.
L’abolizione di tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 è stata poi confermata tanto nella Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 quanto nella Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.
Nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 non compaiono più né agli articoli 16 (sottozona B2), 17 (sottozona B3) e 35 (tipologie di impianto ammesse) così come nelle schede tecniche allegate: con l’entrata in vigore del PRIP (avvenuta il 12 agosto 2014 con la pubblicazione della relativa deliberazione all’Albo Pretorio) sarebbe dovuto scattare l’obbligo di rimozione di tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 attualmente installati sul territorio. 
Ma l’art. 37 del “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, così come modificato ed integrato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 dispone che “in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”, che sono anch’esse entrate in vigore dal 12 agosto 2014. 
C’è allora da vedere cosa stabiliscono le suddette disposizioni per quanto riguarda specificatamente gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
La lettera F) del 1° comma dell’art. 20 del Regolamento riguarda espressamente i “TIPI E FORMATI AMMESSI”, fra i quali non figura più la lettera g) relativa ai “metri 4.00 x 3.00”.
Ma invariato è rimasto il testo della lettera b) del 2° comma dell’art. 4, che quindi continua a disporre che “sono vietati: … b) gli impianti e i mezzi la cui superficie espositiva facciale superi i 12 metri quadrati [ergo i 4 x 3 non sarebbero vietati], salvo quanto disposto dall’art. 20, comma 1, lett. F) in materia di impianti non soggetti ai limiti di formato.”, dove invece non compaiono più. 
La risposta al suddetto apparente contrasto viene dal 1° comma dell’art. 34, così come ora modificato, che testualmente recita: “A decorrere dal 1 gennaio 2015, i formati di dimensione uguale o superiore a quella di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), sono convertiti in formati non superiori a quelli di cui all’art. 20 lett. f punto 1)”, da cui sono stati aboliti i formati da 4 x 3. 
La suddetta voluta modifica lascia intendere che si è voluto intenzionalmente lasciare installati sul territorio fino al 31 dicembre 2014 tutti gli impianti di formato 4 x 3, cancellando addirittura dal testo del 1° comma dell’art. 34 l’ultimo periodo secondo cui “Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui all’art. 19 sono confermate tutte le limitazioni disposte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981“, che non è stata però abrogata, ma che in tal modo non verrà presumibilmente più rispettata fino al prossimo 31 dicembre 2014, data assunta come scadenza anche e soprattutto di tutte le concessioni degli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 che a partire quindi dal 1 gennaio del 2015 dovranno essere rimossi per essere adeguati e convertiti in formati non superiori a mt. 3 x 2. Non posso non evidenziare al riguardo la contraddizione che c’è con quanto dispone invece il comma 9 dell’art. 34 secondo cui “gli impianti
riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento fono al 31/12/2014, senza possibilità di rilascio o di rinnovo di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l’esito delle procedure conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”. 
La suddetta disposizione lascia chiaramente intendere che gli impianti pubblicitari del riordino, e quindi anche quelli di mt. 3 x 2, non possono più permanere sul territorio dal 1 gennaio prossimo o tutt’al più dalla data dell’esito dei bandi di gara, mentre il precedente 1° comma dello stesso articolo dispone che dalla stessa data del 1 gennaio 2015 gli impianti possono continuare a permanere sul territorio ma riconvertiti in impianti di mt. 3 x 2 o di dimensioni ancora inferiori. 
Sono stato nel frattempo portato a conoscenza della seguente Comunicazione del dott. Francesco Paciello alle ditte che hanno partecipato alla Procedura di Riordino, con cui vengono indicati gli “adempimenti a cui è chiamata ogni Società inserita nella Nuova Banca dati nei prossimi mesi” nel rispetto da un lato delle deliberazioni C.C. n. 289/94 e G.C. n. 1689/97 relative alla cosiddetta “Procedura di Riordino” e dall’altro lato del nuovo regolamento approvato con Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.

 Immagine.Letetra Paciello a ditte riordino
Immagine.Lettera Paciello a ditte riordino.1
Immagine.Lettera Paciello a ditte riordino.2

Come si può ben vedere, il dott. Francesco Paciello richiama la scadenza del 31.12.2014 e comunica che “dall’1.1.2015 le società che hanno partecipato alla procedura di riordino possono:
- mantenere gli impianti già inseriti nella NBD anche oltre il 31.12.2014 ma solo fino all’espletamento delle procedure di gara di cui all’art. 7 comma 2;
- partecipare all’assegnazione degli impianti pubblicitari di proprietà di Roma Capitale (cd. SPQR), secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 bis, in base ai criteri che saranno successivamente definiti dalla Giunta Capitolina”.
Dopo aver richiamato “l’attenzione sulla necessità di un rigoroso rispetto delle prescrizioni regolamentari”, il Dott. Paciello “segnala la modifica dell’art. 20 comma 1 lett. F) avete ad oggetto ‘tipi e formati ammessi’, il quale ha ridotto il numero dei formati escludendo, tra gli altri, il formato 4 x 3” e fa presente che “conseguentemente, ogni Società che vorrà mantenere gli impianti sul territorio dovrà provvedere ad adeguare tutti i suoi impianti entro il 31.1.2015”, precisando che “la presente costituisce formale diffida all’adeguamento degli impianti inseriti nella NBD alle prescrizioni di cui all’art. 20 comma 1 lett. F) entro il termine ultimo del 31.1.2015  
Debbo evidenziare al riguardo che la suddetta comunicazione-diffida lascia intendere che l’adeguamento degli impianti di mt. 4 x 3 quanto meno in impianti di dimensioni di mt. 3 x 2 può cominciare da subito, in aperta difformità dal 1° comma dell’art. 34 secondo cui tale adeguamento deve invece partire esplicitamente dal 1 gennaio del 2015. 
La comunicazione del dott. Paciello ha provocato una nuova frenetica attività sul territorio di adeguamenti e ricollocazioni. 
Come esempio significativo porto i due impianti bifacciali di mt. 4 x 3 installati dalla ditta “ESOTAS” in largo Bernardino da Feltre (con i numeri di codice identificativo 0048/AJ489/P e 0048/AJ572/P), di cui ho segnalato i vizi di legittimità con un messaggio di posta elettronica trasmesso fin dal 9 novembre del 2012.

 Impianto Esotas in Largo Bernardino da Feltre
Foto scattata il 3 novembre 2012 

Come ha ben documentato l’articolo che è stato pubblicato l’8 ottobre 2014 sul sito “Bastacartelloni”, La ESOTAS ha trasformato la superficie espositiva complessiva dei 2 impianti bifacciali rimossi (pari a 48 mq.) in 3 impianti di mt. 3 x 2 di cui bifacciale solo quello ricollocato su piazza Bernardino da Feltre (per una superficie espositiva complessiva di 24 mq.).

 Immagine.ESOTAS da mt. 3 x 2 in Largo Bernardino da Feltre

Metto in evidenza che l’impianto risulta sempre installato su uno spartitraffico centrale di larghezza ben inferiore a quella di mt. 4 consentita in deroga dal comma 4 dell’art. 4 del Regolamento.
Il numero di codice identificativo del nuovo impianto di mt. 3 x 2 su Largo Bernardino da Feltre (0048/AJ572/P) è lo stesso dell’impianto rimosso di mt. 4 x 3.

Immagine.0048.AJ572.P

Gli altri due impianti convertiti in mt. 3 x 2 monofacciali, per una superficie complessiva di 12 mq., sono stati installati in Viale di Trastevere: i rimanenti 12 mq. saranno recuperati probabilmente facendo diventare a breve bifacciali anche questi due impianti.

Immagine.ESOTAS mt. 3 x 2 in Viale Trastebvere
Immagine.ESOTAS mt. 3 x 2 in Viale Trastevere.1

L’installazione non tiene in alcun conto la distanza minima di 25 metri tra un cartellone e l’altro prescritta or anche nelle schede tecniche della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.

 Immagine.3° ESOTAS in Viale Trastevere

Anche qui non si tine in nessun conto della distamza minima di 25 metri.
I due nuovi impianti di mt. 3 x 2 sul giardinetto di Viale Trastevere e davanti al Ministero della Pubblica istruzione hanno lo stesso numero di codice identificativo 0048/AJ489/P che aveva l’altro impianto di mt. 4 x 3 rimosso sempre da Largo Bernardino da Feltre.

 Immagine.0048.AJ489.P.A
Immagine.0048.AJ489.P.B

Oltre alla comunicazione del dott. Francesco Paciello, la ESOTAS dovrebbe ad ogni modo avere applicato, ma interpretandoselo a modo suo, anche il vigente comma 12 (ex comma 13) dell’art. 34 del Regolamento di Pubblicità che testualmente recita: “Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui all’art. 19, allo scopo di armonizzare l’impiantistica pubblicitaria esistente e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l’accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato. La richiesta è consentita a condizione che il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari. Non sono ammesse ricollocazioni e/o spostamenti degli impianti interessati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all’esito della procedura di riordino. Sono fatti salvi, comunque, i limiti complessivi all’esposizione pubblicitaria stabiliti per legge e regolamento comunale.”
Come attestano le foto soprastanti, la ESOTAS ha ricollocato e spostato in Viale di Trastevere i due nuovi impianti di mt. 3 x 2, che non si sa per giunta se siano già autorizzati all’esito della procedura di riordino.
Quanto alle targhette con il numero di codice identificativo siamo in pieno Far West ! 
Tornando alla comunicazione del dott. Francesco Paciello va rilevata infine l’ulteriore difformità dalla nuova normativa entrata in vigore, dal momento che arriva a diffidare tutte le ditte del riordino ad adeguare i loro impianti di mt. 4 x 3 entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2015, quando invece il comma 9 dell’art. 34 del Regolamento consente il permanere degli impianti sul territorio fino all’esito dei bandi di gara che avverrà presumibilmente ben oltre la fine del prossimo mese di gennaio. 
La scadenza fissata dal dott. Paciello al 31 gennaio 2015 è del tutto discrezionale, dal momento che non risulta in nessuna parte della nuova normativa entrata in vigore. 
In conclusione la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 dovrà iniziare dal 1 gennaio 2014, così come prescrive il 1° comma dell’art. 34 del nuovo Regolamento, mentre una loro non contestuale riconversione in formati quanto meno di mt. 3 x 2 non dovrà avvenire entro il 31 gennaio del 2015, perché potrà essere effettuata entro e non oltre l’esito dei bandi di gara. 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)   

La rimozione dei 141 impianti pubblicitari senza scheda selezionati da VAS nel II Municipio di Roma

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/la-rimozione-dei-141-impianti-pubblicitari-senza-scheda-selezionati-da-vas-nel-ii-municipio/

Immagine.logo II Municipio
Immagine.logo Municipio Roma II

Il 9 ottobre 2014 ho trasmesso all’Assessore alle Attività Produttive, Affissioni e Pubblicità del II Municipio, Emilia La Nave, ed al consigliere Alessandro Ricci il seguente elenco degli impianti senza scheda che ricadono nel territorio del suddetto Municipio e che ho selezionato ad uno ad uno dall’elenco pubblicato sul sito del Comune (aggiornato allo scorso 30 settembre).

 Immagine.Impianti senza scheda del II Municipio
Immagine.Impianti senza scheda II Municipio.2
Immagine.Impianti senza scheda del II Municipio.2
Immagine.Impianti senza scheda del II Municipio.3

Se non ho sbagliato i conti, sono 141 impianti installati da 12 ditte.

Nel messaggio di posta elettronica di accompagno del suddetto elenco ho fatto presente che si tratta di impianti che debbono essere rimossi d’ufficio in quanto le ditte che se ne sono rese responsabili non hanno ottemperato all’invito-diffida a rimuoverli a proprie cure e spese, loro trasmesso agli inizi dello scorso mese di febbraio dal dott. Francesco Paciello.

Ho inoltre comunicato di ritenere opportuno un incontro per coordinare il da farsi in ottemperanza alla Deliberazione n 33 del 16 settembre 2014 del Consiglio del II Municipio.

Sono ancora in attesa che mi venga concesso l’incontro.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Cartelli abusivi? Il ministero: “Rimozione immediata”

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Cartelli abusivi? Il ministero: "Rimozione immediata"
Gli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi con urgenza


Scende in campo il ministero dei Trasporti contro i cartelli abusivi, e lo fa con il parere numero 4746 del 6 ottobre 2014. Come evidenzia poliziamunicipale.it, la nota dice che gli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi con urgenza anche in caso di ricorso perché godono di una disciplina ad hoc. Specialmente quelli posizionati sul suolo demaniale o degli enti proprietari delle strade, anche in assenza di un pericolo imminente. La pubblicità abusiva è disciplinata dall'articolo 23 del codice stradale il quale prevede specificamente una multa di 419 euro per i trasgressori e di 1.376 euro per chi viola le prescrizioni indicate nella licenza. I verbali devono poi essere trasmessi agli enti proprietari delle strade che provvederanno alla rimozione degli impianti. Questa ulteriore misura punitiva a parere del ministero dovrà essere attivata anche in caso di ricorso e senza attinenza con la disciplina delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 211 del Codice. In caso di installazione abusiva su suolo demaniale oppure su una porzione di terreno rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, la rimozione del manufatto dovrà essere particolarmente veloce. Stessa accelerazione in caso di pericolo per la circolazione.

UN PROBLEMA GRAVE - Che in Italia ci sia un allarme cartelloni abusivi lo dimostrano anche i provvedimenti recenti del Comune di Roma e della Provincia di Milano. Di recente, la giunta di Roma, con il bilancio 2014, ha approvato il nuovo piano regolatore degli impianti pubblicitari, e alcune modifiche al regolamento: il piano definisce come vengono distribuiti, sull'intero territorio cittadino, gli impianti fissi, in quali strade e piazze e quali formati e tipologie sono ammessi nelle diverse zone della città; obiettivo dell'amministrazione è garantire maggiore decoro, tutela del patrimonio archeologico e ambientale, insieme a una stabile programmazione delle entrate. La giunta aveva già revocato in parte la delibera 116 dell'aprile 2013, cancellando la sanatoria di 5.000 impianti abusivi, cosiddetti "senza scheda",perché privi di autorizzazione. Gli uffici amministrativi hanno provveduto a inviare diffide e sanzioni ai titolari dei 5.000 impianti e a richiedere la rimozione di questi cartelli abusivi, provvedendo, altresì, alla sanzione dei pubblicizzati. Contro questo atto sono stati presentati diversi ricorsi al Tribunale amministrativo regionale. Che si è pronunciato più volte, respingendo le richieste delle società di sospendere la delibera impugnata. E invece la Provincia di Milano, a marzo 2013, ha dichiarato guerra ai cartelli pubblicitari abusivi. Che possono essere controllati anche dai cittadini. L'assessore alla Mobilità e infrastrutture, Giovanni De Nicola, e l'assessore alla Sicurezza, Stefano Bolognini, un anno e mezzo fa hanno consegnato alla Polizia provinciale 10 palmari per la rilevazione della cartellonistica abusiva. Così, il numero degli apparecchi utilizzati dal personale della Provinciaè arrivato a 50. Il palmare è lo strumento fondamentale per i controlli e rientra nel progetto, partito a giugno 2012, di una nuova tecnologia per combattere l'abusivismo pubblicitario lungo le strade provinciali. Anche i privati potranno controllare la regolarità delle istallazioni pubblicitarie lungo le strade attraverso gli smartphone: i telefoni dotati di dispositivo Nfc (non tutti, ovviamente, lo sono) hanno la possibilità di leggere il codice del microchip sul cartello pubblicitario, abbinato all'autorizzazione (anche se la procedura esatta è ancora da scoprire in dettaglio). Si tratta di una tecnologia che, mediante un microchip di ultima generazione, permette di catalogare, mappare, monitorare e controllare tutti gli impianti presenti sulle strade provinciali. Attraverso i palmari è possibile "leggere" i cartelli da una distanza massima di 15 metri e verificare se si tratta di un impianto abusivo. Automaticamente, sarà possibile far partire dallo stesso palmare la notifica della sanzione. Da settembre 2012, sono state rilasciate le prime autorizzazioni con l'utilizzo di questo nuovo metodo e prossimamente i microchip saranno applicati anche ai cartelli autorizzati in passato, così da rendere omogeneo il controllo su tutto il territorio.

CHI PAGA - Ricordiamo inoltre che l'effettivo trasgressore e il proprietario/possessore del suolo sono gravati da due responsabilità distinte e autonome, ancorché connesse tra loro. Lo ha chiarito la sentenza 21606 del 19 ottobre 2011 della Cassazione: il senso di questa pronunciaè quello di responsabilizzare il proprietario/possessore del suolo, che i giudici di Piazza Cavour ritengono essere il principale destinatario della sanzione. Infatti, se fino al 1999 il comma 13 dell'articolo 23 del Codice della strada prevedeva obblighi di rimozione a carico dell'autore materiale dell'illecito, con l'introduzione del comma 13-bis e le successive modifiche, avvenuta appunto con la Legge 1472 del 1999, l'obbligo di rimozione grava innanzitutto sul proprietario/possessore del terreno. Quest'ultimo diventa il principale destinatario della norma, perché essendo più sicuro e rintracciabile deve garantire la rimozione in tempi brevi dei cartelli abusivi. In pratica, il meccanismo prevede che, dopo una diffida all'autore materiale dell'illecito a rimuovere i cartelli entro dieci giorni, il proprietario/possessore del suolo deve provvedere alla rimozione a proprie spese, salvo rivalersi sull'effettivo responsabile.

di E.B.

La rimozione dei 145 impianti pubblicitari senza scheda selezionati da VAS nel XV Municipio

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/la-rimozione-dei-145-impianti-pubblicitari-senza-scheda-selezionati-da-vas-nel-xv-municipio/


Immagine.logo Municipio XV.ng (2)
Immagine.logo XV Municipio (2)
Il 5 novembre 2014 ho trasmesso all’Assessore al Commercio del XV Municipio, Simone Ariola, il seguente elenco degli impianti senza scheda che ricadono nel territorio del suddetto Municipio e che ho selezionato ad uno ad uno dall’elenco pubblicato sul sito del Comune (aggiornato allo scorso 30 settembre).

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Immagine.Impianti senza scheda XV Municipio.2
Immagine.Impiani senza scheda XV Municipio.3

Se non ho sbagliato i conti, sono 145 impianti installati da 14 ditte.

Nel messaggio di posta elettronica di accompagno del suddetto elenco ho indicato le seguenti azioni che si debbono intraprendere a seguito della approvazione del PRIP e delle modifiche ed integrazioni del Regolamento di Pubblicità.

1 – Rimozione forzata di tutti gli impianti “senza scheda” che ricadono nel territorio del XIII Municipio, di cui ho rimesso in allegato l’ Elenco degli impianti senza scheda del XV Municipio  che ho redatto.

2 – Rimozione di tutti gli impianti che ricadono all’interno o ai bordi delle aree naturali protette e di quelle a verde pubblico (parchi e giardini pubblici) destinate dal PRIP a zona “A”. Per la migliore comprensione di questa incombenza ho allegato copia in PDF dell’Articolo pubblicato il 30 settembre 2014 sul sito www.vasroma.it.

3 – Rimozione di tutti gli impianti che risultano installati a meno di 25 metri l’uno dall’altro. Per la migliore comprensione anche di questa incombenza ho allegato copia in PDF dell’Articolo pubblicato il 26 settembre 2014 sul sito www.vasroma.

4 – Controllo delle ricollocazioni per accertare che gli impianti siano stati spostati su aree compatibili con le destinazioni del PRIP. Per la migliore comprensione anche di quest’ultima incombenza allego copia in PDF dell’Articolo pubblicato il 9 ottobre 2014 sul sito www.vasroma.it.
  
Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

Marta Leonori ci sta e si sta prendendo in giro? Che succede sui cartelloni a Roma?

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal blog "Roma fa schifo":
http://www.romafaschifo.com/2014/11/marta-leonori-ci-sta-e-si-sta-prendendo.html



Alle volte ci domandiamo se Marta Leonori si rende conto del tesoro sul quale sta seduta. Se solo il 30% delle cose che fanno capo al suo assessorato, quello alle Attività Produttive, venissero messe a posto, venissero sistemate, venissero portate a livello delle buone pratiche internazionali, Roma diventerebbe una delle città più ricche d'Europa. Pensate ai mercati, pensate alle affissioni, pensate ai tavolini, pensate alle bancarelle. E invece niente. Tutto è gestito alla romana senza alcuna prospettiva di migliorare il quadro, anzi con l'obbiettivo a volte di peggiorarlo (vedi i tavolini, vedi gli orari della ZTL...).
Prendi i cartelloni. La città - cosa che la Leonori potrebbe cavalcare entrando nella storia senza passare dal via - ha approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari. Un regolamento atteso da decenni che permette a Roma finalmente di sbarazzarsi dallo schifo indicibile provocato dalle ditte cartellonare romane (qualcosa di unico al mondo) e di mettere a bando di gara gli impianti ricavandone in cambio dei servizi. A costo zero.

Forse Marta Leonori non si rende conto del valore che ha questa operazione.
Forse non si rende conto quanto sarebbero importanti per la città i servizi che da questa operazione potrebbero scaturire (in primis il bike-sharing, ma non solo).
Forse non sa che ogni mese di rinvio di questa operazione costa alle casse del Comune qualcosa come mezzo milione di euro, mezzo milione semplicemente rubato dalle tasche dei cittadini e del bene comune e regalato alla feccia che fino ad oggi ha gestito questo servizio pubblico.
Forse Marta Leonori - e pure ci sono stati moltissimi incidenti, spesso mortali - non sa il pericolo per la sicurezza stradale che questa situazione determina.
Forse Marta Leonori non sa che, avendo ridotto, giustamente la dimensione degli impianti pubblicitari, e temporeggiando sulle gare, si ritroverà con superfici minori e dunque con imposte e canoni minori versati dalle dittuncole da strapazzo che oggi hanno in mano il mercato, con un danno enorme per il Comune (e dunque per tutti noi) in termini finanziari.

Complessivamente, tra minori introiti e servizi perduti, per ogni mese perduto la collettività perde un milione. Ogni settimana persa sono tantissimi soldi che noi, di fatto, ci togliamo dalle nostre tasche e consegniamo alle ditte della mafia cartellonara romana. Di questo Marta Leonori si rende conto? Le cose dal punto di vista tecnico stanno andando avanti, sebbene non velocemente, ma noi siamo molto molto preoccupati. E non perché - come vedete dalla foto - a delibere approvate ancora si possono trovare operai che montano atroci catafalchi con sopra orologi (ci sapete dire un'altra capitale occidentale in cui esistono questi allucinanti formati pubblicitari esterni?) di fronte al Teatro dell'Opera, in una piazza dove catafalchi dello stesso tipo sono uno ogni 20 metri. Siamo preoccupati perché combattiamo da anni la camorra che sta dietro alla cartellopoli romana e conosciamo bene come ragionano queste ditte: ci hanno minacciato, ci hanno affrontato, ci hanno insultato, ci hanno querelato, ci hanno boicottato, ci hanno combattuto, ma soprattutto noi abbiamo combattuto loro. E sappiamo come pensano, sappiamo come impostano il ragionamento, sappiamo come raggirano. Abbiamo il terrore che, magari in buona fede, un assessore mal consigliato o sotto pressione possa cedere alla strategia di questi personaggi che lavorano per il loro interesse di breve periodo e non per l'interesse di lungo periodo della città. In questa fase, con le loro concessioni che stanno per scadere (il 31-12-2014) e con i bandi di gara all'orizzonte cercheranno ogni maniera per mettere in piedi una strategia dilatoria, per procrastinare, per buttare in caciara, per distogliere l'attenzione. Modificheranno di loro sponte i loro impianti ricoprendoli d'oro e di platino per far vedere al Comune che anche loro sanno fare le cose per bene, prenderanno qualche strada e la renderanno decente accordandosi tra loro, proporranno periodi di prova, sperimenteranno nuove modalità, spingeranno l'amministrazione a collaborare in qualche assurda sperimentazione. Li conosciamo perfettamente: se le inventeranno di tutti i colori per rimandare il passaggio che permetterà alla città di diventare un posto normale perché sanno perfettamente che in un posto normale non c'è spazio per la stragrande maggioranza di loro. La domanda è: se tutto questo si verificherà il Comune ci cascherà? L'assessore Leonori ci cascherà? Dilapiderà i nostri soldi (i nostri soldi!) sull'altare del quieto vivere con questa gentaccia? Punterà alla qualità delle buone pratiche internazionali o a raggiungere qualche tipo di accordo rigorosamente al ribassi con questa feccia imprenditoriale che tutto il mondo della pubblicità esterna in europa chiama "los bandidos"?

La convenienza economica per le ditte pubblicitarie e non certo per il Comune di convertire ogni loro impianto di mt. 4 x 3 in due impianti di mt. 3 x 2

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/la-convenienza-economica-per-le-ditte-pubblicitarie-e-non-certo-per-il-comune-di-convertire-ogni-loro-impianto-di-mt-4-x-3-in-due-impianti-di-mt-3-x-2/


Con Nota della SCI del 14 marzo 2014è stata proposta “la proibizione … dei Maxi posters formato 4×3 trasformandoli in 3 x 2!!!”.

Oltre che all’Assessore Marta Leonori la nota è stata trasmessa al Presidente della Commissione Commercio Orlando Corsetti, che ha accolto la richiesta e l’ha fatta propria senza averne mai avuto la preventiva approvazione della IX Commissione.

Con Nota prot. n. RQ7601 del 15 aprile 2014 indirizzata all’Assessore Leonori il Presidente Corsetti ha sottolineato una serie di punti “auspicandone inserimento nel documento definitivo” (cioè il PRIP), fra i quali c’è “la diminuzione della superficie massima concedibile ad impianto a m. 3 x 2”, mai votata dalla Commissione Commercio.

Con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 è stata approvata la proposta di Piano Regolatore nella cui Normativa Tecnica di Attuazione figura che il formato massimo consentito degli impianti pubblicitari è di dimensioni 3 x 2 (articoli 16, 17 e 35): con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha approvato anche la proposta di modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale recante norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, fra le quali c’è l’abolizione del formato di mt. 4 x 3 dal punto 1) della lettera F) del 1° comma dell’art. 20.

Entrambe le suddette proposte sono state poi definitivamente approvate rispettivamente con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 (relativa al PRIP) e con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 (relativa al Regolamento), che ha modificato il 1° comma dell’art. 34 riguardante le “Norme transitorie”, stabilendo testualmente che “a decorrere dal 1 gennaio 2015 i formati di dimensioni uguali o superiori a quelli di cui all’art. 4 comma 2 lettera b) [vale a dire impianti di dimensioni uguali o superiori a mq. 12, cioè a mt. 4 x 3] sono convertiti in formati non superiori a quelli di cui all’art. 20 lett. F) punto 1)[vale a dire impianti di dimensioni di mt. 3 x 2]”.
Su questo stesso sito il 10 novembre 2014 ho pubblicato un articolo dal titolo “Quand’è che deve iniziare la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4×3”, che dava fra l’altro notizia di una riconversione in atto degli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3, in anticipo rispetto alla data fissata del prossimo 1 gennaio 2015 (http://www.vasroma.it/quande-che-deve-iniziare-la-rimozione-di-tutti-gli-impianti-pubblicitari-di-mt-4-x-3/#more-12547).

Negli ultimi tempi si sta registrando una accelerazione delle rimozioni degli impianti di mt. 4 x 3 e della loro riconversione in impianti di mt. 3 x 2 della stessa superficie espositiva di mq. 12, che dovrebbe essere giustificate dalla applicazione, interpretata però a proprio comodo, del vigente comma 12 (ex comma 13) dell’art. 34 del Regolamento di Pubblicità che testualmente recita: 

Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui all’art. 19, allo scopo di armonizzare l’impiantistica pubblicitaria esistente e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l’accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato. La richiesta è consentita a condizione che il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari. Non sono ammesse ricollocazioni e/o spostamenti degli impianti interessati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all’esito della procedura di riordino. Sono fatti salvi, comunque, i limiti complessivi all’esposizione pubblicitaria stabiliti per legge e regolamento comunale. 

Il vero motivo di questa accelerazione è dovuto alla convenienza economica che comporta la riduzione di un’unica superficie pubblicitaria di mq. 12 in due distinte superfici pubblicitarie di mq. 6 ciascuna. 
C’è infatti da sapere che ai fini del calcolo del pagamento del Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) vale il criterio secondo cui i formati pubblicitari maggiori sono soggetti ad una maggiorazione progressiva della tariffa.

Immagine.Criteri di calcolo del CIPImmagine.Criteri di calcolo del CIP.1 

Gli impianti di mt. 3 x 2 rientrano in una categoria “media”, pertanto la maggiorazione è del 50%, mentre gli impianti di mt. 4×3 rientrano nella categoria massima per questo parametro e pertanto la tariffa base raddoppia.
Si riporta di seguito un esempio di calcolo a confronto di impianti di mq. 12 ed impianti di mq. 6

 Immagine.Criteri di calcolo del CIP.2

Rispetto al CIP di 1.059,84 che si deve pagare per un impianto di mt. 4 x 3 si ha una riduzione del 37,5% passando ad un 3 x 2. 
Si hanno così le seguenti riduzioni.

 Immagine.Criteri di calcolo del CIP.3

Come si può ben vedere dal raffronto, il CIP annuale per un impianto pubblicitario di mt. 4 x 3 viene a costare 1.059,84 €, mentre due impianti di mt. 3 x 2 in cui venisse convertito verrebbero a costare complessivamente 794,99 €, vale a dire 264,85 € in meno, consentendo per di più di aumentare i ricavi da una pubblicità sdoppiata in punti diversi del territorio comunale che complessivamente è sicuramente maggiore di quella che si ricava da una sola superficie pubblicitaria di mt. 4 x 3. 
Se poi dagli impianti normali passiamo agli impianti che risultano installati nell’ Elenco delle strade in categoria speciale, per le quali il CIP è maggiorato, allora abbiamo il seguente confronto.

 Immagine.Criteri di calcolo del CIP.4

Rispetto al CIP di 1.059,84 che si deve pagare per un impianto di mt. 4 x 3 si ha una riduzione che arriva ora al 43% passando ad un 3 x 2.
Si hanno così le seguenti riduzioni.

 Immagine.Critteri di calcolo del CIP.5

Come si può ben vedere anche qui dal raffronto, il CIP annuale per un impianto pubblicitario di mt. 4 x 3 in categoria speciale viene a costare 1.854,72 €, mentre due impianti di mt. 3 x 2 in cui venisse convertito verrebbero a costare complessivamente 1.589,76 €, vale a dire più o meno lo stesso guadagno di 264,96 €, oltre ai ricavi da una pubblicità sdoppiata in punti diversi del territorio comunale. 

Nella Nota della SCI del 14 marzo 2014 la proposta di proibire i 4 x 3 trasformandoli in 3 x 2 viene motivata da un lato con la conformità alle grandi capitali europee e dall’altro lato con la finalità del decoro cittadino. 

Riguardo al decoro cittadino non si può non riconoscere che verrà sicuramente peggiorato in termini se non altro di impatto ambientale, dal momento che si verranno a raddoppiare sul territorio il numero degli impianti pubblicitari e che i cittadini romani dovranno sopportare per almeno un altro anno anche questo ulteriore degrado, quanto meno ad ogni modo fino alla entrata a regime con l’assegnazione tramite i bandi di gara della gestione decennale degli impianti pubblicitari così come individuati sul territorio dai 15 Piani di Localizzazione approvati. 

Riguardo alla conformità alle grandi capitali europee c’è piuttosto da fare il paragone con la conformità di quella che è la capitale d’Italia la cui amministrazione per il caso in questione ha dimostrato di aver curato ancora una volta maggiormente l’interesse privato più che quello pubblico generale del decoro della città di Roma, per giunta in modo autolesionista, dal momento che per almeno un anno viene a perdere ulteriore gettito rispetto alla situazione di oggi. 

Per dare un esempio concreto di quanto viene a perdere il Comune di Roma con l’operazione 4 x 3, basti pensare che nel solo ex II Municipio ho registrato ben 436 impianti di dimensioni di mt. 4 x 3, che rimanendo così come sono danno un introito annuale di 693.170,24 €, mentre se riconvertiti in 872 impianti di mt. 3 x 2 (oltre al forte aumento dell’inquinamento visivo) darebbero un introito (a parità comunque di superficie espositiva complessiva) di 346.567,68 con una perdita secca di ben 346.602,56 € 

Se ipotizziamo invece che gli stessi 436 impianti stiano in categoria speciale, il loro introito annuale sarebbe di 808.657,92 €, mentre se riconvertiti in 872 impianti di mt. 3 x 2 darebbero un introito (a parità sempre di superficie espositiva complessiva) di 693.135,36 € con una minore perdita secca invece di 115.522,56 €

Anziché essere così autolesionista, l’attuale inaffidabile maggioranza del Consiglio Comunale avrebbe fatto molto meglio a mantenere anche per il futuro il formato da mt. 4 x 3, mantenendo al tempo stesso la validità della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981 che tuttora vieta l’installazione di impianti pubblicitari di dimensioni superiori ai 6 mq. (quindi massimo 3 x 3 2) all’interno di una perimetrazione grosso modo corrispondente al Grande Raccordo Anulare, relegando gli impianti di mt. 4 x 3 al di fuori di essa. 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)

La Giunta del XIII Municipio ha approvato una delibera che dopo l’approvazione del PRIP in Comune aggiorna la risoluzione già approvata dal Consiglio Municipale

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Pubblichiamo questo articolo ripreso dal nuovo sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/la-giunta-del-xiii-municipio-ha-approvato-una-delibera-che-dopo-lapprovazione-del-prip-in-comune-aggiorna-la-risoluzione-gia-approvata-dal-consiglio-municipale/


Il Vice Presidente del XIII Municipio Stefano Zuppello nella sua qualità anche di Assessore alle Politiche di Bilancio, delle Risorse Umane, delle Attività Produttive ha recepito il testo della deliberazione che avevo proposto al Consiglio del II Municipio che l’ha poi approvata con Deliberazione n 33 del 16 settembre 2014 (vedi http://www.vasroma.it/il-consiglio-del-ii-municipio-approva-allunanimita-la-delibera-su-cartellopoli-proposta-da-vas/): l’avevo trasmesso anche a lui per opportuna conoscenza che l’ha voluta trasformare e far approvare come Deliberazione della Giunta Municipale del XIII Municipio n. 7 dell’11 novembre 2014 che aggiorna dopo l’approvazione del PRIP la Proposta di risoluzione approvata dal Consiglio del XIII Municipio il 18 marzo 2014 (vedi http://www.vasroma.it/prima-storica-approvazione-della-proposta-di-risoluzione-su-cartellopoli-predisposta-da-vas-per-ripristinare-il-decoro-in-tutto-il-territorio-del-xiii-municipio-di-roma/#more-5831).

Il successivo 9 ottobre 2014 ho trasmesso all’Assessore Stefano Zuppello l’elenco degli impianti “senza scheda” che ricadono nel territorio del suddetto Municipio e che ho selezionato ad uno ad uno dall’elenco pubblicato sul sito del Comune (aggiornato allo scorso 30 settembre). (vedi http://www.vasroma.it/la-rimozione-dei-138-impianti-pubblicitari-senza-scheda-selezionati-da-vas-nel-xiii-municipio/).

Dopo l’approvazione della deliberazione è stato emanato il seguente Comunicato Stampa del XIII Municipio. 

MUNICIPIO XIII ROMA AURELIO, MANCINELLI-ZUPPELLO: ATTUAZIONE PRIP, APPROVATA DELIBERA MUNICIPALE PER RIMOZIONE CARTELLONI  

La giunta del Municipio XIII Roma Aurelio ha approvato una delibera finalizzata a definire le modalità di attuazione delle norme contenute nel PRIP (Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari) con particolare riferimento alla rimozione dei cartelloni pubblicitari abusivi ed in contrasto con la normativa vigente.  

Ora potremo– dichiarano il Presidente del Municipio Valentino Mancinelli ed il Vice Presidente Stefano Zuppellorichiedere agli uffici competenti la rimozione e l’oscuramento sia degli impianti pubblicitari abusivi “senza scheda”, sia di quelli che ricadono nelle zone Parco del Pineto e Parco dell’Acquafredda” (c.d. zona A) ovvero nelle aree naturali protette e in quelle con vincoli paesaggistici, archeologici e storico-monumentali, nonché nelle aree limitrofe.  

Potranno inoltre essere rimossi tutti quegli impianti di dimensioni superiori a sei metri quadrati e quelli installati a meno di 25 metri l’uno dall’altro. 

Si sta lavorando infine per costituire con la Polizia Locale uno specifico nucleo di vigilanza in grado di intervenire sul territorio sia per l’oscuramento che per la rimozione degli impianti pubblicitari. 

Chiederemo al Sindaco e all’Assessore capitolino al Bilancio di poter usufruire dei fondi resi disponibili dagli incassi delle sanzioni comminate alle ditte poste in contravvenzione, per procedere alla rimozione forzata di detti impianti abusivi”. 

Al Comunicato Stampa del XIII Municipio ha fatto seguito la seguente dichiarazione dell’Assessore Marta Leonori.

 Immagine.CS Marta Leonori su delibera XIII Municipio

Si tratta di una mia piccola soddisfazione che per diventare veramente grande ha ora soltanto bisogno che alle intenzioni si facciano seguano i fatti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)
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